Sentenza 4 giugno 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/06/2009, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2009 REG.SEN.
N. 01318/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2007, proposto da:
Societa' G.L.G. di LL RI & C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso CI EL in Bologna, via Marsili 15;
contro
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso CE GN in Bologna, Strada Maggiore N. 31;
per l'annullamento
della determinazione assunta dal Dirigente dell'Ufficio Condono del Comune di Rimini Prot. n. 126509 del 10.7.2007, notificata in data 20.07.2007, con la quale non è stata accolta la domanda di condono edilizio presentata in data 10.12.2004 Reg. n. 71304..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata la determinazione assunta dal dirigente dell'ufficio condono del comune di Rimini protocollo 126 509 del 10/7/2007 con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 10/12/2004.
Avverso il suddetto provvedimento sono state formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Il comune intimato si è costituito in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.
2. Con la richiesta di condono respinta la società ricorrente ha chiesto il cambio di destinazione d'uso da cucina e ripostiglio a "negozio" del manufatto in cui veniva esercitata l'attività di somministrazione, ubicato presso lo stabilimento balneare n. 76 in Torre Pedrera di Rimini.
La domanda è stata rigettata in quanto l'articolo 32, comma 27, lettera d) della legge n. 326/2004 esclude dalla sanatoria qualsiasi abuso edilizio realizzato in zona già sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale, in assenza di titolo edilizio ed in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigenti.
La ricorrente sostiene che le limitazioni imposte dalla suddetta normativa operano soltanto quando i vincoli comportano l'inedificabilità assoluta con conseguente inapplicabilità al caso di specie in quanto l'area (fascia all'interno dei 300 m dalla battigia – arenile - ) è interessata da un vincolo paesaggistico che non impedisce in modo assoluto di edificare.
Sostiene poi che la nozione di "opere abusive" richiamata dall'articolo 32, comma 27, lettera d) non comprende le modificazioni d'uso senza opere e che, in ogni caso, le difformità edilizie oggetto del condono si concretizzano in un semplice diverso utilizzo del manufatto che non determina il passaggio ad altra categoria funzionale.
Il ricorso è infondato.
Il manufatto all'interno del quale è stata realizzata la modificazione d'uso per la quale è stato richiesto il condono edilizio si trova all'interno di un'area interessata da vincolo, sicché il divieto di condono discende direttamente dall'articolo 32, comma 27, lettera d) della legge 326 / 2003, richiamato espressamente dalla legge regionale n. 23/2004 che, all'articolo 32, nel precisare quali siano le opere non condonabili, prevede espressamente che restano fermi i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell' articolo 32 del decreto-legge 269/2003.
La suddetta norma contiene un divieto assoluto che si estende a tutte le attività edilizie, ivi comprese, quindi, quelle dirette alla modificazione d'uso.
Per quanto riguarda poi l'irrilevanza o meno ai fini edilizi delle modificazioni d'uso oggetto del presente ricorso si deve osservare che è stata la stessa ricorrente a richiedere il condono, con ciò qualificando le modifiche introdotte come interventi edilizi che richiedevano un titolo abilitativo.
Anzi nella domanda di condono le opere realizzate vengono ascritte alla ristrutturazione edilizia.
Alla stregua di quanto sopra le ragioni poste a fondamento dell’impugnato diniego (esclusione dalla sanatoria degli abusi di cui all'articolo 32, comma 27, lettera d) della legge n. 326/2004) appaiono sufficienti ed idonee a giustificarlo.
Non è quindi necessario esaminare ulteriori profili inerenti alla tipologia della modificazione d’uso.
In conclusione il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II
rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore del comune di Rimini a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio della somma di Euro 2931,00 (duemilanovecentotrentuno/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO