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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3823 del R.G.A.C. dell'anno
2020, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
(Codice Fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avvocato Rosario Cozzolino e dal Professore Avvocato
Fabrizio Fezza, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
E
(Codice Fiscale e Partita Iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Ferrari e Giovanna
Coraggio, giusta procura in atti
- OPPOSTA–
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Biagio Trinchese
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 387/2020 emesso dal Tribunale di Nocera in data
27.02.0202 in favore della quale cessionaria del credito CP_3
pari ad euro 58.584,03 oltre interessi, portato dalla fattura 214/19 emessa da La RA NA soc. coop.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, l'illegittimità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per non aver fornito CP_3
idonea prova della affermata qualità di cessionaria del credito.
L'opponente ha altresì chiesto autorizzare la chiamata in causa della società per sentire accertare se il (residuo) credito CP_2
portato dalla fattura n. 214/2019, posto a fondamento dell'opposta ingiunzione di pagamento, è stato o meno validamente ed efficacemente ceduto a e, conseguentemente per ottenere l'accertamento CP_3
giudiziale della titolarità del credito in contraddittorio anche con
[...]
CP_2
Regolarmente si costituiva la premettendo di essere legata CP_3
da rapporto di presentazione di portafoglio, con anticipazione su cessioni di credito pro solvendo, con la società Controparte_4
, tra cui il credito relativo alla fattura n. 214 del
[...]
27/09/19, emessa nei confronti della società La Parte_1
società concludeva dunque per l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio La RA
NA soc. coop. chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, non disconoscendo l'avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta. Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e ritenuta all'esito la causa di natura documentale, il GU rinviava la causa all'udienza del
12.02.2025 ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ridotti (30+20).
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
[...]
Come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” ( Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III,
Ordinanza 5915/2011), fermo l'onere in capo all'attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Ciò premesso, la banca opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento da parte della società opponente della fattura n.
120/2017 emessa nei confronti di quest'ultima dalla RA NA e ceduta pro solvendo nell'ambito del contratto di anticipo fatture sottoscritto in data 12.09.2019, allegando specificamente che la cessione era stata comunicata all'opponente e da quest'ultima accettata con pec del 20.11.2019 inviata alla . CP_3
Sotto il profilo documentale, parte opposta ha prodotto la fattura n.
120/2017 emessa da La RA NA soc. coop nei confronti della nonché prova della notifica della cessione pro Parte_1
solvendo alla opponente;
ad abundantiam la stessa ha altresì prodotto pec inviata dall'odierna opponente con cui si dava conto dell'accettazione della cessione (cfr. all.ti n. 4 e 5 ricorso monitorio). La documentazione sopra depositata appare sufficiente per ritenere provata l'esistenza non solo del credito azionato, rispetto al quale alcuna contestazione è stata mossa, ma anche della relativa titolarità in capo alla banca opposta e ciò già dalla fase monitoria.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 387/20 che diventa definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto alla posizione dell'opponente e dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
Compensa invece le spese di lite quanto alla posizione dell'opponente e della chiamata in causa.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 387/2020 Parte_1
emesso dal Tribunale di Nocera in data 27.02.0202 che acquista efficacia esecutiva;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta e della somma di euro 5.000,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge;
3) Compensa le spese di lite tra opponente e terza chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3823 del R.G.A.C. dell'anno
2020, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
(Codice Fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avvocato Rosario Cozzolino e dal Professore Avvocato
Fabrizio Fezza, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
E
(Codice Fiscale e Partita Iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Ferrari e Giovanna
Coraggio, giusta procura in atti
- OPPOSTA–
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Biagio Trinchese
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 387/2020 emesso dal Tribunale di Nocera in data
27.02.0202 in favore della quale cessionaria del credito CP_3
pari ad euro 58.584,03 oltre interessi, portato dalla fattura 214/19 emessa da La RA NA soc. coop.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, l'illegittimità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per non aver fornito CP_3
idonea prova della affermata qualità di cessionaria del credito.
L'opponente ha altresì chiesto autorizzare la chiamata in causa della società per sentire accertare se il (residuo) credito CP_2
portato dalla fattura n. 214/2019, posto a fondamento dell'opposta ingiunzione di pagamento, è stato o meno validamente ed efficacemente ceduto a e, conseguentemente per ottenere l'accertamento CP_3
giudiziale della titolarità del credito in contraddittorio anche con
[...]
CP_2
Regolarmente si costituiva la premettendo di essere legata CP_3
da rapporto di presentazione di portafoglio, con anticipazione su cessioni di credito pro solvendo, con la società Controparte_4
, tra cui il credito relativo alla fattura n. 214 del
[...]
27/09/19, emessa nei confronti della società La Parte_1
società concludeva dunque per l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio La RA
NA soc. coop. chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, non disconoscendo l'avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta. Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e ritenuta all'esito la causa di natura documentale, il GU rinviava la causa all'udienza del
12.02.2025 ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ridotti (30+20).
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
[...]
Come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” ( Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III,
Ordinanza 5915/2011), fermo l'onere in capo all'attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Ciò premesso, la banca opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento da parte della società opponente della fattura n.
120/2017 emessa nei confronti di quest'ultima dalla RA NA e ceduta pro solvendo nell'ambito del contratto di anticipo fatture sottoscritto in data 12.09.2019, allegando specificamente che la cessione era stata comunicata all'opponente e da quest'ultima accettata con pec del 20.11.2019 inviata alla . CP_3
Sotto il profilo documentale, parte opposta ha prodotto la fattura n.
120/2017 emessa da La RA NA soc. coop nei confronti della nonché prova della notifica della cessione pro Parte_1
solvendo alla opponente;
ad abundantiam la stessa ha altresì prodotto pec inviata dall'odierna opponente con cui si dava conto dell'accettazione della cessione (cfr. all.ti n. 4 e 5 ricorso monitorio). La documentazione sopra depositata appare sufficiente per ritenere provata l'esistenza non solo del credito azionato, rispetto al quale alcuna contestazione è stata mossa, ma anche della relativa titolarità in capo alla banca opposta e ciò già dalla fase monitoria.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 387/20 che diventa definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto alla posizione dell'opponente e dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
Compensa invece le spese di lite quanto alla posizione dell'opponente e della chiamata in causa.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 387/2020 Parte_1
emesso dal Tribunale di Nocera in data 27.02.0202 che acquista efficacia esecutiva;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta e della somma di euro 5.000,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge;
3) Compensa le spese di lite tra opponente e terza chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo