Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10598
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

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Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.

La sospensione del termine di cui all'art. 2952, comma quarto, cod. civ. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10598
    Data del deposito : 2 agosto 2001

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