Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 2
Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.
La sospensione del termine di cui all'art. 2952, comma quarto, cod. civ. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10598 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, difeso dall'avvocato LAMANNA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
JU VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato GIULIO IPPOLITO, difeso dall'avvocato LEOPARDI SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SAI SPA ASSICURATRICE IND, FALL TI TO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01497/99 proposto da
SAI SPA ASSICURATRICE INDUSTRIALE, in persona del suo direttore generale, dott. Pierluigi Bovone, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo difende unitamente all'avvocato TI ATTILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
TI DE, CUR FALL TI TO DA GIUSEPPE, JU VI;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 03798/99 proposto da
FALLIMENTO DI TI TO, in persona del Curatore Fallimentare avv. Giuseppe Coda, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 47, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, difeso dall'avvocato DE BENEDETTO PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
SAI SPA ASSICURATRICE IND;
- intimato -
e sul 4° ricorso n° 03800/99 proposto da
FALLIMETO DI TI TO, in persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 47, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, difeso dall'avvocato DE BENEDETTO PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
TI DE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 693/97 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione II Civile emessa il 25/7/1997, depositata il 28/11/97;
RG.930/1992, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l'Avvocato PIERO DE BENEDETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso inammissibile o rigetto ricorso principale di EB LE;
e assorbito il ricorso incidentale condizionato svolto dal fallimento di EB TO;
ricorso principale SAI: accoglimento 3° e 5° motivo rigetto per gli altri motivi;
assorbito il ricorso incidentale condizionato TI TO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 2 marzo 1974 IT RL, alla guida della sua autovettura, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, nei pressi di Castellaneta, con altra autovettura di proprietà di TO EB, guidata da LE EB ed assicurata r.c.a. con la Società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) s.p.a. A carico di LE EB veniva iniziato procedimento penale per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di IT RL, a favore del quale, accertata la responsabilità penale nel riconosciuto concorso della vittima in ragione del 30 per cento, il giudice di primo grado pronunciava condanna generica al risarcimento dei danni a carico della imputata. La sentenza, impugnata dalla parte civile e dall'imputata, veniva confermata dal tribunale con sentenza del giorno 8 luglio 1977, che disponeva, altresì, una provvisionale di lire 2.500.000 a favore del danneggiato. Questa Corte dichiarava estinto il reato per intervenuta amnistia e confermava le statuizioni della impugnata sentenza agli effetti civili. Per ottenere la liquidazione ed il ritorno dei danni alla persona ed alla autovettura di sua proprietà IT RL, che aveva intanto già ricevuto dalla società assicuratrice dell'altro veicolo la somma di lire 11.700.000 al netto dell'importo rimborsato all'INAM in base all'intero massimale di polizza, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Taranto, LE EB per ottenerne la condanna, in solido con TO EB, alle somme residue dovute rispetto alla entità complessiva dei danni. Contestualmente, essendo intanto fallito TO EB, IT RL proponeva istanza di ammissione al passivo fallimentare del credito da risarcimento e, quindi, poiché il giudice delegato detta istanza aveva rigettato per carenza di prova in ordine alla esistenza del danno, avanzava ricorso in opposizione allo stato passivo innanzi al medesimo tribunale. Il giudizio di opposizione allo stato passivo veniva riunito all'altro introdotto nei confronti di LE EB, nel quale, peraltro, era intervenuto volontariamente già il fallimento ed era stata chiamata in causa anche la società S.A.I. spa, che si costituiva resistendo alle avverse domande di manleva. Il tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 27 settembre 1991, ammetteva al passivo del fallimento il credito chirografario di IT RL nella misura di lire 81.237.800, oltre interessi dalla data del sinistro a quella del fallimento;
condannava LE EB a pagare allo RL, in solido con il fallimento, la medesima somma, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo;
condannava LE EB a rivalere il fallimento di tutte le somme che eventualmente sarebbero state pagate allo RL;
condannava la società SAI spa a pagare al fallimento la somma di lire 25.875.000, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Sulle impugnazioni separate di LE EB e della società SAI spa e sulla impugnazione incidentale della curatela fallimentare, la Corte d'Appello di Lecce decideva con sentenza depositata il 28 novembre 1997, che rigettava tutte le impugnazioni. I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, ritenevano, innanzitutto, che agli atti del processo non vi era traccia delle quietanze - cui pure la società, la curatela e la stessa LE EB avevano fatto cenno nelle rispettive comparse conclusionali- e di detti documenti dichiaravano di non potere tener conto;
consideravano che la curatela aveva formulato nei confronti della società SAI spa richiesta di garanzia e di manleva degli esborsi "a qualsiasi titolo" dovuti a IT RL, comprensiva, perciò, anche di domanda di ulteriore somma rispetto al massimale per negligente gestione del sinistro e per colpevole ritardato pagamento dell'indennizzo; ribadivano, richiamando sul punto la sentenza di primo grado, che non era fondata la eccezione di prescrizione, avanzata dalla società SAI spa quanto alla domanda proposta nei suoi confronti, poiché, ai sensi della norma di cui all'art. 2952, 1° e 4° comma, cod.civ., il corso della prescrizione stessa era rimasto sospeso dalla richiesta risarcitoria di IT RL, anteriormente alla citazione in garanzia dell'istituto assicuratore, nonché dal documentato intervento del suo perito in data 6.4.1974; escludevano il vizio di ultrapetizione, denunziato dalla SAI spa con il terzo motivo di appello, valutando siccome proposta la domanda di ampia garanzia introdotta dal fallimento;
giudicavano non meritevole l'accoglimento dell'appello incidentale della curatela fallimentare, poiché il prospettato calcolo ai fini della rivalutazione delle somme dovute dalla SAI spa non era fondato su dati certi, anche a causa della mancata produzione delle singole quietanze, e poiché, quanto alla decorrenza della rivalutazione, correttamente il tribunale ne aveva identificato il "dies a quo" con la data in cui il danno poteva e doveva essere liquidato dopo la determinazione del credito previdenziale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LE EB, che affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, che il fallimento contrasta con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato, basato su unico motivo. Al ricorso resiste anche IT RL.
Per la cassazione della medesima sentenza altro ricorso ha proposto la società SAI spa in base a cinque motivi, ai quali resiste il fallimento di EB TO, che avanza anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico mezzo di doglianza la ricorrente LE EB - deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 115, comma 1, c.p.c. in rapporto al disposto degli artt. 2702 e 1965 e ss. cod.civ. nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia- assume che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto delle quietanze sottoscritte dallo RL, trattandosi di documenti prodotti dalla società SAI spa nel giudizio di primo grado di opposizione allo stato passivo;
esaminati dal giudice di primo grado, che li aveva espressamente richiamati nella motivazione della sua sentenza;
allegati al fascicolo di primo grado, ridepositato nella sua interezza nella fase del gravame;
mai ritirati dalla parte;
dei quali, comunque, si sarebbe dovuto disporre, se smarriti, la ricerca o la ricostruzione. Con il quarto motivo di ricorso - denunciando l'omesso esame di documenti decisivi per la soluzione della controversia- anche la ricorrente società SAI spa assume che, poiché le suddette quietanze erano rimaste sempre contenute nel suo fascicolo di parte e non erano state rinvenute soltanto perché la relativa ricerca era stata superficiale, doveva essere esclusa la volontà di essa parte istante di mancato deposito della documentazione ed il giudice di appello avrebbe dovuto, perciò ordinare alla cancelleria la ricerca ovvero disporre la ricostruzione degli stessi documenti.
I due motivi, che prospettano un'unica censura e possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte, di documenti che questa invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione, tuttavia, secondo quanto questo giudice di legittimità afferma in costante indirizzo (Cass. n. 6521/97; Cass. 13058/95), che gli atti ed i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.
Questa Corte ha, altresì, precisato (Cass. 12974/92) che il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte di documenti ritualmente prodotti deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo al momento della rimessione della causa per la decisione (art. 169, comma 2, c.p.c.) e di omettere la restituzione di parte dei documenti prima della udienza di discussione. Con la conseguenza che, in presenza dello specifico onere che ha la parte di restituire il fascicolo che ha ritirato con l'intera produzione, la mancata restituzione comporta che il giudice potrà decidere a prescindere dalle risultanze e dai documenti ivi contenuti, senza che ciò possa configurare vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Nel caso in esame, secondo preciso accertamento del giudice di merito, la Corte territoriale ha dato atto che negli atti del processo non vi era traccia delle quietanze che lo RL avrebbe sottoscritto ed alle quali la società SAI spa, la curatela del fallimento EB ed LE EB avevano accennato nelle rispettive comparse conclusionali;
ha rilevato che le quietanze suddette non risultavano neppure annotate negli indici dei vari fascicoli di parte;
ha aggiunto ancora che i documenti verosimilmente non erano stati "esibiti neppure in primo grado, dal momento che la sentenza del tribunale non ne fa cenno in sentenza";
ha conclusivamente considerato che, nella impossibilità di poterne fare l'esame per trarne elementi di giudizio, dalla predetta documentazione doveva completamente prescindere ai fini della decisione.
È evidente, pertanto, alla stregua del compiuto accertamento, che legittimamente il giudice di merito nulla ha disposto circa la ricerca dei suddetti documenti avendo stabilito che essi non risultavano ritualmente prodotti in giudizio e che, ove anche fossero stati irritualmente inseriti nel fascicolo di parte, il mancato rinvenimento doveva presumersi derivante da comportamento volontario della stessa parte, la quale non ne aveva denunciato la scomparsa per fatto ad essa non addebitabile.
Assume, tuttavia, la società SAI spa che le quietanze non erano state mai rimosse dal suo fascicolo e che esse non erano state rinvenute in quanto la ricerca era stata effettuata con superficialità dal giudice di appello.
La censura -la quale si sostanzia nell'attribuzione al giudice di appello di un errore di fatto, per avere il medesimo dichiarato che non esistevano agli atti del processo documenti che, invece, risultavano materialmente acquisiti- costituisce ipotesi di vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., non deducibile in questa sede. Il ricorso di LE EB deve essere, pertanto, rigettato e in virtù di detta pronuncia resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato della curatela del fallimento di TO EB.
Con il primo mezzo di doglianza la società SAI spa - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., 1362 e segg. cod.civ. in relazione alla interpretazione della domanda giudiziale, 25 n. 6 R.D. 16.3.1942, n. 267 nonché l'omesso esame e la totale mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia- assume che la impugnata sentenza sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, in quanto la curatela fallimentare non era stata autorizzata dal giudice delegato a promuovere azione risarcitoria nei confronti di essa compagnia di assicurazione ne' detta domanda aveva proposto, dato che aveva espresso riserva di eventuale azione per "mala gestio" del sinistro da parte dell'assicuratore.
La censura non è fondata.
La impugnata sentenza in proposito ha rilevato che la curatela, già con la comparsa di costituzione in primo grado, aveva prospettato la necessità che al giudizio partecipasse anche la società di assicurazione in quanto obbligata in virtù del relativo contratto a tenere indenne il fallimento "da obblighi risarcitori di qualsiasi natura"; ha evidenziato che analoga richiesta aveva formulato TO EB nel giudizio contro di lui instaurato, prima della sua dichiarazione di fallimento, con domanda implicita di riversare sulla società assicuratrice gli effetti pregiudizievoli, derivanti da un ritardo nel pagamento dell'indennizzo, anche per somma eccedente il massimale di polizza;
ha precisato che, ottenuta la autorizzazione del giudice delegato a chiamare in causa la SAI spa, nei confronti della stessa era stata formulata richiesta di essere manlevata e garantita "dagli esborsi a qualsiasi titolo dovuti" a IT RL per le causale di cui al giudizio.
La suddetta interpretazione del contenuto della domanda -che costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione quando si fondi non soltanto sul tenore letterale delle conclusioni formulate, ma anche sulla valutazione congiunta del complesso delle deduzioni esposte e della volontà specifica della parte, direttamente o indirettamente deducibile nel quadro del comportamento dell'istante in rapporto anche alla situazione di fatto già realizzata- non presta il fianco a critiche sotto il profilo della esattezza giuridica e della coerenza logica, giacché la domanda della curatela, proposta quando la società di assicurazione aveva esaurito, con l'avvenuta corresponsione, il massimale di polizza, poteva assumere significativa valenza di contenuto (arg. ex. art. 1367 cod.civ.) soltanto con riferimento ad ulteriori obblighi risarcitori diversi da quello ormai assolto. Con il secondo motivo del ricorso la società ricorrente -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2952 cod.civ. nonché la motivazione illogica e contraddittoria su punti decisivi della controversia- lamenta che la Corte territoriale non aveva dichiarato la prescrizione ex art. 2952 cod.civ. del diritto azionato dalla curatela fallimentare. Assume, in proposito, la società ricorrente che il corso della prescrizione di un anno (art. 2952, 2° comma, cod.civ.) non poteva considerarsi interrotto dalla richiesta di risarcimento, proveniente dal terzo danneggiato e non dall'assicurato, e che, di conseguenza, non avendo l'assicurato comunicato all'assicuratore la nuova e diversa richiesta risarcitoria basata sulla "mala gestio", non era neppure operativa la sospensione del corso della prescrizione medesima sino a quando il credito del danneggiato non fosse divenuto liquido ed esigibile. Anche detta censura non è fondata.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, quale prevista ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 2952 cod.civ. e non assoggettata dalla legge a particolari oneri di forma, non rappresenta un atto di costituzione in mora, ma persegue semplicemente lo scopo di fare conoscere all'assicuratore stesso la circostanza della istanza del terzo, per cui, proprio in relazione al fine di notizia che la comunicazione medesima deve realizzare, è stato ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte che essa possa essere effettuata da un terzo o dallo stesso danneggiato, eventualmente in surrogazione del debitore inerte (Cass. n. 7076/94; Cass. n. 4426/97). Questo giudice di legittimità, inoltre, ha anche precisato (Cass. n. 4156/99; Cass. n. 2544/90) che la norma dell'art. 2952 cod.civ. -la quale, regolando per ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato ed assicuratore, costituisce una deroga alla regola generale dell'art. 2935 cod.civ.- si applica anche all'azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore ed il termine di prescrizione di un anno decorre, comunque, dal momento in cui il credito del danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile, anche se in precedenza l'assicuratore abbia contestato in radice la garanzia assicurativa ovvero abbia comunicato allo stesso assicurato di avere erogato per il danneggiato l'intero massimale di polizza. Della norma di legge, nella esatta esegesi di cui innanzi, il giudice di merito ha fatto corretta e puntuale applicazione, giacché la impugnata sentenza ha ribadito, secondo quanto già aveva rilevato il giudice di primo grado, che il corso della prescrizione, invocata dalla SAI spa, era stato sospeso, anteriormente alla citazione in garanzia, dalla richiesta risarcitoria avanzata dallo RL e dal documentato intervento del suo perito.
Fondato, invece, è il mezzo di doglianza di cui al terzo motivo del ricorso, con il quale la società ricorrente -denunciando la violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c. nonché la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito da un intero mezzo prospettato con l'appello- assume che, avendo la curatela espressamente limitato la sua -domanda nei confronti dell'assicuratore alla rivalsa di eventuale esborso a favore del danneggiato RL, non si sarebbe potuto condannare la SAI spa senza la prova dell'avvenuto esborso e della relativa quantificazione. Il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, secondo la espressa richiesta del motivo di appello, emettere soltanto sentenza dichiarativa dell'obbligo gravante sull'istituto assicuratore. La doglianza, chiaramente espressa con specifico motivo di appello, non è stata esaminata dalla impugnata sentenza, ma all'errore del giudice di primo grado, cui il giudice di appello non ha posto rimedio, ben può ovviare questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, 1° comma, c.p.c.), per cui, cassata senza rinvio sul punto la impugnata decisione, viene eliminata la pronuncia di condanna della società SAI spa al pagamento a favore della curatela della somma indicata dal tribunale ed il relativo capo della sentenza resta modificato nel senso che la predetta società è obbligata a rivalere il fallimento di quanto lo stesso, in sede di riparto tra tutti i creditori, dovesse assegnare a IT RL, in percentuale del suo credito ammesso al passivo. Fondato è anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso della società SAI spa, che, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., lamenta di essere stata ingiustamente condannata alle spese anche a favore di IT RL, in solido con LE EB e la curatela del fallimento di TO EB.
La società ricorrente, infatti, era stata chiamata in garanzia impropria dalla curatela e solo con essa aveva instaurato un rapporto processuale in ordine al quale poteva essere ipotizzata una sua situazione di soccombenza. Per il resto, la società era estranea al rapporto processuale che legava, da un canto, la curatela stessa allo RL e, per altro verso, essa curatela ad LE EB. È evidente, pertanto, che la SAI spa non poteva essere condannata a pagare, in solido con gli altri, le spese del giudizio di secondo grado di IT RL, onde la impugnata sentenza sul punto deve essere cassata senza rinvio.
Il rigetto del quarto motivo di ricorso della società SAI spa assorbe il ricorso incidentale di IT RL, il cui esame il ricorrente incidentale aveva condizionato all'accoglimento esclusivamente del suddetto quarto motivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce al ricorso n. 1161/99 i ricorsi nn. 3800/99, 1497/99 e 3798/99. Rigetta il ricorso n. 1161/99 di EB LE e dichiara assorbito il ricorso condizionato n. 3800/99 del Fallimento di EB TO. Accoglie il ricorso n. 1497/99 della SAI spa limitatamente ai motivi n. 3 e 5 e ne rigetta gli altri tre motivi;
cassa senza rinvio in relazione ai motivi accolti;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato n. 3798/99 del Fallimento di EB TO;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 29 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001