TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2025
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. BE OR RD Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 522/2025 promosso da:
, C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Carmelo Tardonato, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con dalla cui unione era nata il [...] la CP_1 figlia , chiedeva di affidare congiuntamente la minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la predetta di € 200,00 al mese.
All'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente compariva personalmente e rappresentava che con il quale era in buoni rapporti, versava CP_1 regolarmente l'importo richiesto. 1 nonostante ritualmente convenuto in giudizio, non CP_1 compariva, né si costituiva.
Il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il CP_1 quale, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento della minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso.
L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che i rapporti con il resistente sono buoni e che lo stesso sta già versando l'importo di €
200,00 per il mantenimento della minore;
non v'è ragione, pertanto, per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della figlia.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al
2 regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la CP_1 minore secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza, per almeno due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 19:00 ed a weekend alternati l'intera giornata del sabato o della domenica. Anche le principali festività relative al periodo natalizio e pasquale saranno trascorse con la figlia in maniera alternata, così come nel periodo estivo, il sig. potrà trascorrere con la minore almeno quindici CP_1 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi previo accordo con la madre.
In ordine al mantenimento della prole, la dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 17089/2013)
Nel caso di specie, in ordine alla situazione lavorativa/reddituale di parte resistente, la ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi ad
3 affermare che il sta già corrispondendo la somma richiesta per CP_1 il mantenimento della minore.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che, ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della figlia minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali della figlia e, del tenore di vita goduto;
tenuto conto, altresì, che parte ricorrente in ordine alla sua situazione reddituale, ha dichiarato di lavorare part time come impiegata, percependo per l'anno 2023 un reddito annuo lordo pari a circa € 9.000,00, il Tribunale ritiene di poter determinare a carico di un contributo mensile per CP_1 la minore di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del giudizio, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
DISPONE che possa tenere con sé la figlia secondo CP_1 tempi e modalità rimessi al libero accordo tra le parti, o in mancanza di accordo secondo la regolamentazione riportata in parte motiva;
DISPONE che provveda al mantenimento della figlia in CP_1 via indiretta, mediante versamento a Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
4 Spese irripetibili.
Siracusa, 10.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE OR RD RO ON
5
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. BE OR RD Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 522/2025 promosso da:
, C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Carmelo Tardonato, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con dalla cui unione era nata il [...] la CP_1 figlia , chiedeva di affidare congiuntamente la minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la predetta di € 200,00 al mese.
All'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente compariva personalmente e rappresentava che con il quale era in buoni rapporti, versava CP_1 regolarmente l'importo richiesto. 1 nonostante ritualmente convenuto in giudizio, non CP_1 compariva, né si costituiva.
Il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il CP_1 quale, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento della minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso.
L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che i rapporti con il resistente sono buoni e che lo stesso sta già versando l'importo di €
200,00 per il mantenimento della minore;
non v'è ragione, pertanto, per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della figlia.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al
2 regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la CP_1 minore secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza, per almeno due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 19:00 ed a weekend alternati l'intera giornata del sabato o della domenica. Anche le principali festività relative al periodo natalizio e pasquale saranno trascorse con la figlia in maniera alternata, così come nel periodo estivo, il sig. potrà trascorrere con la minore almeno quindici CP_1 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi previo accordo con la madre.
In ordine al mantenimento della prole, la dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 17089/2013)
Nel caso di specie, in ordine alla situazione lavorativa/reddituale di parte resistente, la ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi ad
3 affermare che il sta già corrispondendo la somma richiesta per CP_1 il mantenimento della minore.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che, ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della figlia minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali della figlia e, del tenore di vita goduto;
tenuto conto, altresì, che parte ricorrente in ordine alla sua situazione reddituale, ha dichiarato di lavorare part time come impiegata, percependo per l'anno 2023 un reddito annuo lordo pari a circa € 9.000,00, il Tribunale ritiene di poter determinare a carico di un contributo mensile per CP_1 la minore di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del giudizio, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
DISPONE che possa tenere con sé la figlia secondo CP_1 tempi e modalità rimessi al libero accordo tra le parti, o in mancanza di accordo secondo la regolamentazione riportata in parte motiva;
DISPONE che provveda al mantenimento della figlia in CP_1 via indiretta, mediante versamento a Parte_1 dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
4 Spese irripetibili.
Siracusa, 10.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE OR RD RO ON
5