Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro -2005/02 Composta dagli Ill. Dott. Paolino DELL NNO Président 1.G.N. 21760/99 Cron. 29615 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 19/03/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LI IO, LI IU, D'AG IN, DEL LI CO ON, AN LU, AN CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato CO MARRAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IRIDE PAGANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE USL 60 DIAGROPOLI, A.S.L. SA 3 VALLO DI LUCANIA, in persona del legale rappresentante 2002 pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA 1138 -1- CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO CORREALE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 379/98 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 15/01/99 R.G.N. 263/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 19/03/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato MARRAZZO;
udito l'Avvocato CORREALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Gli odierni ricorrenti hanno convenuto avanti il Pretore di Vallo della Lucania la USL 60 di Agropoli e la ASL SA 3 onde ottenerne la condanna al pagamento di differenze economiche per l'attività da loro prestata quali medici titolari d'incarico a tempo indeterminato. In parziale accoglimento del ricorso, il Pretore ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze pretese, in forza del DPR 504 del 1987, con decorrenza dal 29.1.1991. I medici hanno impugnato la sentenza, dolendosi del mancato accoglimento della domanda dal 1.1.1986, o in via gradata, Azey dal 29.5.1990. Con sentenza 25 novembre 1998/15 gennaio 1999 n. 379/1998 il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della Gestione liquidatoria 60 di Agropoli, ritenendo la legittimazione passiva esclusiva lo ha rigettato nel merito neidella Regione Campania;
confronti della ASL SA 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli odierni ricorrenti, con tre motivi. Le intimate si sono costituite con controricorso, resistendo. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; 2, comma 14, Legge 28 dicembre 1995, n. 549; L.R. Campania 3-11-1994 n. 32 e artt. 1 e 2, u.c., L.R. Campania 2-9-1996 n. 22, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello contro la gestione liquidatoria. Il motivo è fondato. Il quadro normativo è il seguente: Con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base ༩༥la 421 del 1992, di delega della legge n. per razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto). La Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6, comma 1: " In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, 32 n. Serie speciale) dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione. La Legge 28 dicembre 1995, n. 549 a sua volta ha disposto all'art. 2, comma 14 che "Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui delle all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie 5 Tali norme sono state interpretate da questa Corte nel senso che a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e per dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre effetto 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si è verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di già facenti capo alle Unità sanitariedebito e credito locali. Tale orientamento, inaugurato dalle sentenze di questa Corte 12 agosto 1996 n. 7479 e 9 novembre 1996 n. 9804, è Axy stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez.un. 11 agosto 1997 n. 7482), costantemente seguito in seguito (Cass. 26.9.1997 n. 9438, Cass.
7.11.1997 n. 10939, Cass. 27 gennaio 1998 n. 803, Cass.
6.6.1998 n. 5602, Cass.
7.10.1998 n. 9911, Cass. 17.12.1998 n. 12648, Cass. 10-5-2000 n. 6022, Cass. 21- 6-2000 n. 8427, Cass. 9693/2000). Si può quindi ritenere jus receptum che "Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A. S. L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni caratterizzata da una procedura ci liquidazione, che affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente individuata nell'ufficiodiversa dall'ente subentrante ed responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, la gestione liquidatoria usufruisce della Assy soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore;
pertanto il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie salva l'ipotesi di intervento ○ chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare - con le relative conseguenze in ordine legittimazione attiva e passiva di detto organo dialla rappresentanza della gestione stralcio (non surrogabile dalla nuova Azienda sanitaria, ancorché in persona del suo 7 direttore generale) ai fini della proposizione delle impugnazioni. In tale quadro si inseriscono coerentemente i provvedimenti legislativi della Regione Campania, della cui violazione giustamente i ricorrenti si dolgono: la L. R. 3-11-1994, n. 32, sul riordino del servizio sanitario regionale, e la L. F. 2-9-1996 n. 22, il cui art. 1 espressamente prevede che le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL vengono affidate ai direttori generali delle ASL del medesimo ambito territoriale ai sensi Azey dell'art. 2, comma 14, Legge 28-12-1995, n. 549. Peraltro questa Corte, con la sent. 12-12-1996 n. 1111, aveva già valutato come coerenti con il quadro normativo nazionale le disposizioni in materia della Regione Campania al tempo vigenti. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe i successivi, con i quali i ricorrenti si dolgono di erronea interpretazione del quadro normativo per il periodo per il quale vi è la legittimazione passiva della gestione liquidatoria. Il ricorso Va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Salerno, la quale deciderà la causa attenendosi al principio 8 provvederà altresì alie di diritto sopra enunciato;
essa spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 19 marzo 2002. ESENTE I BOLLO, DI RECK A TASSA Il Presidente Nilim M ann. DELL'ART. 10 OD Il Consigliere Estensore Aldo e Martein velleIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -8 A60.2002 oggi CANCELLIEREQuere Korselle Qp\asl-usl-lp gestione liquidatoria-campania RG 21769/1999 9