Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022 (portante riunita la n.ro 379/2022)
TRA
1) nata a [...] il giorno Parte_1
23.4.1949 - C.F. , 2) , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
giorno 15.11.1978, C.F.: ; 3) nata a C.F._2 Controparte_1
Palermo il giorno 4.01.1983, C.F.: 4) C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il giorno 23.01.1985, C.F.: - tutti
[...] C.F._4
nella qualità di eredi di nato a [...] il giorno 16 agosto 1944 Persona_1
e deceduto in Castellammare del Golfo (TP) in data 4.10.2015, e la prima anche in proprio - rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Conigliaro;
attori in riassunzione
E
nato a [...] il 31 Controparte_2
gennaio 1952, codice fiscale: , rappresentato e difeso dallo C.F._5
Avv. Liborio Paglino;
, nato a [...] il [...], Parte_4
codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano C.F._6
Matteo Barbera e dall'Avv. Patricia Maria Cristina Fischioni;
convenuti in riassunzione
Conclusioni degli attori in riassunzione: “Rigettare gli appelli illo tempore presentati
dagli odierni convenuti, nelle cause riunite recanti i nn. 369/12 e 752/12 r.g.c.d.a.
Palermo e decise dalla sentenza n. 179/18 dalla Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo;
➢ Confermare le statuizioni della sentenza n. 33 del
2011 Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo;
➢ Condannare,
consequenzialmente, le controparti, ognuno per quanto di ragione ovvero in solido
fra loro: il alla restituzione dell'importo di € 31.500,00 corrisposto in CP_2
ragione della sentenza cassata, oltre interessi calcolati ai sensi del comma IV
dell'art. 1284 c.c. o in subordine oltre interessi legali in ogni caso a far data dal
giorno 11.10.2018 e fino al soddisfo;
il alla restituzione dell'importo di Parte_4
€ 2.574,92 importo corrisposto quale pagamento delle spese legali in favore del
Sig. oltre interessi calcolati ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c. o Parte_4
in subordine oltre interessi legali in ogni caso a far data dal giorno 11.10.2018 e
fino al soddisfo, corrisposto in ragione della sentenza cassata;
al pagamento delle 3
spese del procedimento di appello per l'importo di € 6.638,17 conclusosi con la
sentenza cassata, secondo la nota allegata (cfr. all. n. 9) redatta al minimo delle
vigenti tariffe;
al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione per €
7.537,00 come da nota allegata (cfr. all. n. 10), di cui € 1.500,00 per spese esenti
(contributo unificato, marca deposito e anticipazioni forfettarie); al pagamento
dell'importo di € 208,75 a titolo di spese di registrazione (cfr. all. n. 11) oltre
interessi calcolati ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c. o in subordine oltre
interessi legali;
al pagamento delle spese del presente procedimento, con la
maggiorazione prevista per gli atti predisposti per il PCT. ”
.
Conclusioni del convenuto : “ In via principale: accogliere per la forma CP_2
l'appello proposto e, nel merito, accogliere i superiori motivi di appello, riformando,
quindi, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza n. 33/11, emessa inter partes
dal Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo, il primo marzo 2011 (mai
notificata), nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 240/03 e, per l'effetto, rigettare
tutte le domande formulate dai coniugi nei confronti dell'odierno Parte_2
appellante, per le ragioni giuridiche esplicitate nella parte espositiva del presente
atto ma anche per tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione, e
per l'effetto 1. rigettare la domanda dai medesimi avanzata in primo grado di
rimborso delle spese necessarie al ripristino del proprio bene, non avendo gli
odierni attori in riassunzione dimostrato la sussistenza del lamentato danno;
2. in
subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare qualche forma di
responsabilità personale del concludente, sussidiaria e/o concorrente con quella 4
dell'altro convenuto, con conseguente condanna in solido tra di loro, previa
ripartizione della responsabilità in base alle rispettive colpe, ritenere e dichiarare
che il ha diritto di rivalersi nei confronti del committente e, CP_2
conseguentemente, condannare , a rivalere a manlevare Controparte_3
il Signor di tutte le somme corrisposte in favore dei Controparte_2
Signori e e a pagare al medesimo l'importo da esso Pt_1 Parte_2 CP_2
dovuto agli attori in riassunzione, in base alla emananda sentenza, nonché a
rimborsargli le spese processuali anticipate per resistere al presente giudizio”.
Conclusioni per : “1. respingere tutte le domande avanzate dagli Parte_4
appellanti, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate;
2.
con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di questo grado e del giudizio di
cassazione;
3. con sentenza esecutiva ex lege”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Persona_1 [...]
, premettendo di essere proprietari di un magazzino sito in Parte_1
Castellamare del Golfo, via Don Leonardo Zangara n.33, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di - CP_4 [...]
e per ottenere la condanna dei Parte_4 Controparte_2
medesimi, previo accertamento delle rispettive responsabilità – il quale Parte_4
proprietario di un confinante magazzino e committente dei relativi lavori di ristrutturazione, il quale appaltatore – per i danni che avevano patito nel CP_2 5
settembre del 2002 a motivo del crollo di alcuni degli elementi architettonici del loro immobile, con distruzione anche di una antica imbarcazione ivi custodita, a causa della inadeguata esecuzione dei suddetti interventi edili nel fabbricato limitrofo.
Con sentenza n.ro 33/2011 il giudice adito, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio demandata all'ing. e delle prove documentali e orali Persona_2
acquisite, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori l'importo di euro 14.750,00 – pari alla metà del danno quantificato dagli ausiliari,
lasciando la restante quota in carico ai medesimi attori, quali responsabili del preesistente stato di dissesto del loro edificio che aveva concorso alla verificazione dell'evento - “oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata
dal 01.09.2002 alla pronuncia, ed oltre interessi sul solo capitale rivalutato dalla
pronuncia la saldo”, nonché la metà delle spese di lite e dei costi della c.t.u.; in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dal , CP_2
accertava il diritto di quest'ultimo a ripetere dal “il 50% della somma Parte_4
eventualmente corrisposta agli attori a titolo di risarcimento dell'intero danno”.
Con sentenza n.179/2018 questa Corte, accogliendo parzialmente gli appelli proposti dal e dal e rigettando quello incidentale degli Parte_4 CP_2
originari attori, riduceva all'importo di euro 2.140,00, oltre accessori, l'ammontare della statuizione di condanna in favore dei , condannando Controparte_5
questi ultimi a corrispondere alle controparti metà delle spese di grado, compresi i costi della disposta integrazione della c.t.u..
Tale ultima pronuncia veniva annullata, “in relazione ai motivi accolti”, dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 36718/2021, depositata il 25.11.2021, la quale 6
rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese della fase di legittimità.
Gli eredi di e la anche in proprio hanno tempestivamente Persona_1 Pt_1
riassunto il giudizio, formulando le richieste riportate in epigrafe.
Hanno resistito le controparti.
La causa, rimessa sul ruolo per la acquisizione, anche grazie al contributo delle parti, degli atti del primo grado del giudizio, è stata assunta di decisione alla data del 25 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************************
Va premesso che la Cassazione, nell'accogliere il secondo e il terzo del ricorso dei
, ha valutato come non corretto ed assertivo il ragionamento del Controparte_5
giudice di appello il quale, pur confermando la sentenza del Tribunale su tutti i profili afferenti all'an della pretesa, aveva ridotto l'ammontare del risarcimento giustificando tale riduzione sul rilievo che il magazzino de quo era già all'epoca dei fatti denunciati in condizione di inagibilità e che, comunque, era stato poi rivenduto il 27.1.2012, senza interventi di riparazione, così da consistere sostanzialmente nell'area di sedime, ad un prezzo dieci volte maggiore rispetto a quello dell'acquisto, avvenuto nel 1995, ragion per cui il danno effettivo avrebbe dovuto circoscriversi solo al valore della imbarcazione andata distrutta e al costo per la rimozione e il trasporto in discarica dei detriti.
Giova, al riguardo, riportare il passo di rilievo dell'ordinanza remittente: .In concreto
la Corte territoriale ha affermato che il tetto non aveva alcun valore economico e lo
ha fatto attribuendo valore per un verso a due fatti, il valore di vendita dell'atto nel 7
2012 e l'inagibilità. Il secondo motivo, pur nella sua sinteticità, deduce un vizio di
sussunzione, ossia la configurabilità del danno da rovina del tetto in un immobile
inagibile come determinativo di un danno in ogni caso. Pur non espressamente
citato, ma potendosi ricavare il suo riferimento nell'illustrazione della sentenza
impugnata, viene in rilievo l'art. 1223 cod. civ. In detto prisma il secondo mezzo è
fondato, in quanto la caduta del tetto dell'immobile, sebben fatiscente, non può non
essere considerata un danno: l'evento lasciava, invero, l'immobile esposto alle
intemperie e, dunque, in una condizione diversa da quella che esso aveva in
precedenza. Il ragionamento della Corte d'appello è, pertanto, errato a prescindere
dall'acquisizione o meno dell'atto di compravendita del 2012. La Corte territoriale in
sostanza afferma: l'immobile è stato danneggiato per colpa di entrambi i proprietari,
ma siccome è stato poi rivenduto (tra l'altro dopo diciassette anni) ad un prezzo dieci
volte maggiore, ciò vuol dire che i non hanno patito alcun danno, Controparte_6
se non quello relativo alla distruzione dell'imbarcazione da pesca (la sicabica) ed
alle spese necessarie per la rimozione dei materiali crollati e il relativo trasporti in
discarica. Ma la domanda degli attori, sin dal primo grado di giudizio, come risulta
dalla sentenza (si veda il passaggio a pag. 10) era un'altra, perché essi chiedevano
il rimborso delle spese necessarie per il ripristino del bene nello stato in cui esso era
(status quo ante) e non per il suo rifacimento integrale (ossia ex novo).
La Suprema Corte evidenziava, in aggiunta, come il giudice di appello non avesse
“in alcun modo esplicitato il proprio convincimento sulla presa in esame del valore
dell'area di sedime, non offrendo, viceversa, alcuna plausibile ragione circa 8
l'esclusione del risarcimento del danno derivante dalla distruzione della costruzione,
seppure diruta, su di essa insistente”.
Ciò posto, il perimetro obbligato del presente giudizio di rinvio non può che essere rappresentato dai principi sopra affermati ma anche, per risalente e pacifico orientamento giurisprudenziale (V. Cass. 11650/2002, 11939/2006, 636/2019),
dalle questioni fattuali e giuridiche che ne costituiscono il presupposto, cosicché,
alla luce della mancata proposizione di ricorsi incidentali innanzi al giudice di legittimità - il innanzi alla Suprema Corte rimase intimato, mentre il CP_2
si limitò a costituirsi con controricorso istando per il rigetto del ricorso dei Parte_4
- devono ritenersi ormai irrevocabili, a seguito della formazione Parte_2
progressiva del giudicato, le statuizioni afferenti alla sussistenza ed eziologia del danni, alla responsabilità solidale del e del nel contributo alla Parte_4 CP_2
loro causazione e al diritto del secondo di essere manlevato dal primo ma solo nella misura del 50%.
Venendo alla quantificazione del pregiudizio, le valutazioni compiute dal giudice di prime cure si presentano immuni da censure in quanto basate sugli analitici accertamenti compiuti dai c.t.u. e sulle stime dai medesimi operate.
In particolare, incontestate le risultanze della consulenza afferente al valore della imbarcazione, per quanto attiene al magazzino il ctu ebbe Per_2
condivisibilmente a quantificare il danno individuandolo nella differenza tra l'ammontare delle spese (indicate nel suo elaborato con la lettera A) che sarebbero state necessarie, all'epoca delle verifiche, per attribuire all'immobile una funzionalità minima e i costi (indicati con la lettera M) che i proprietari avrebbero 9
dovuto comunque sostenere prima dell'evento dannoso per giungere ad un analogo risultato e ciò in considerazione della condizione di fatiscenza in cui esso versava già prima del settembre del 2002 (v. pag. 21 e ss. della relazione di c.tu.
depositata in primo grado).
A tale riguardo, le critiche mosse soprattutto dalla difesa del si Parte_4
presentano infondate.
Innanzitutto, per accertare le condizioni dell'immobile prima della suddetta data, il c.t.u. ebbe ad utilizzare il contenuto della relazione del c.t.p. dei Parte_2
, ing. , esclusivamente per trarre elementi a sfavore degli stessi Pt_1 Per_3
attori, in ordine ai crolli parziali verificatisi già in epoca antecedente ai fatti per cui è
causa. Ebbe poi ad avvalersi del rilievo fotografico, non contestato, prodotto dagli attori e di cui i testi escussi confermarono la corrispondenza al vero, compreso il teste - il quale all'epoca della audizione non poteva ritenersi certo Tes_1
dichiarante “compiacente” , avendo precisato di essere in quel momento direttore dei lavori di completamento del fabbricato del – il quale si limitò ad Parte_4
aggiungere che la raffigurazione de qua era solo parziale e andava completata con altra ritrazione fotografica presente nella produzione del . Parte_4
La “ricostruzione computerizzata” del magazzino prima degli eventi del settembre
2002, operata dal c.t.u. sulla scorta dei dati sopraindicati e di quelli desumibili dalle tracce ancora presenti sui luoghi, si presenta poi sostanzialmente affidabile tenuto conto, per quanto in effetti rileva, che la presenza ancora a tale data del muro di confine col fabbricato , pur se con alcune falle, e la sua funzione di Parte_4
sostegno della porzione di tetto che all'epoca ancora residuava si ricavano con 10
certezza dal testo della scrittura privata del 27.8.2002 intervenuta tra i proprietari dei due immobili, nella quale, oltre alla descrizione del suddetto muro (“in parte già
diruto, ma in parte ancora esistente e di una larghezza pari a circa cm 80”), era, tra l'altro, prevista, in suo luogo, la realizzazione in via provvisoria ad opera del di altro in conci di tufo su cui avrebbero dovuto poggiare le parti Parte_4
all'epoca ancora esistenti della copertura dell'edificio del . Parte_2
Il c.t.u. ebbe a descrivere poi in maniera analitica i lavori individuati come necessari, tenendo anche conto delle tipicità e della “valenza architettonica e
storica non trascurabile (sia per materiali che nella manifattura” (v. pag.25 della c.t.u.) del fabbricato, e anche su tale punto le obiezioni mosse dalla difesa del si presentano in parte infondate, alla luce dei criteri illustrati dal c.t.u. per Parte_4
operare la stima e dei principi fissati dalla Suprema Corte– in particolare, in relazione alla voce 19), che attiene, nell'ambito della valutazione del primo gruppo di potenziali spese, al “compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature
di pietrame”, la necessità dell'intervento va sempre considerata nella prospettiva di un ripristino di una stabile funzionalità del magazzino, a prescindere dalla convenienza pratica di un tale intervento e dalla circostanza che esso non venne poi effettivamente realizzato – e per il resto generiche.
In conclusione, la quantificazione operata dal giudice di prime cure va confermata e così la sentenza nel suo insieme per quanto ancora sub judice.
Venendo alle richieste restitutorie avanzate in questa sede dai , Controparte_5
le stesse risultano meritevoli di accoglimento ai sensi dell'art.389 c.p.c.. 11
Per quanto attiene alle spese legali per euro 2.574,92 corrisposte al , la Parte_4
circostanza risulta incontestata e, dovendosi, come si dirà, riformare integralmente il relativo regime, ne va disposta la restituzione agli attori in riassunzione, con gli interessi legali dalla data in cui vennero pagate all'effettivo rimborso.
Anche la richiesta di restituzione dell'importo di euro 31.500,00, corrisposto dai al in forza della scrittura privata dell'11.10.2018, è Controparte_5 CP_2
fondata. La somma venne infatti consegnata con animo di rivalsa, a tacitazione delle pretese dell'accipiens il quale, al fine di recuperare, all'esito della drastica riduzione del quantum risarcitorio operata dalla sentenza di appello, le somme già
versate in esecuzione della sentenza di primo con precedente scrittura privata autenticata del 2.10.2012 (nella quale i avevano anche espressamente Parte_2
dato il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a tutela del credito loro riconosciuto dalla sentenza di primo grado), si era munito di decreto ingiuntivo.
A tale riguardo va disattesa la argomentazione della difesa del volta a CP_2
escludere dalla restituzione una quota di tale importo, peraltro di entità non meglio precisata, afferente a costi direttamente sopportati e da considerarsi non direttamente riconducibili alle statuizioni giudiziarie, quale quello per l'autentica della scrittura del 2.10.2012 o per l'attivazione della procedura monitoria.
Infatti, premesso che il principio che sottende agli artt. 336 e 389 c.p.c. è quello per cui la parte vittoriosa ha diritto al ristoro dell'intero pregiudizio derivatole dalla lesione del suo diritto e dalla necessità di avere dovuto ricorrere alle vie legali per la sua tutela (arg. ex Cass.10386/2005), è l'applicazione del principio di causalità a imporre la restituzione integrale del superiore importo. E' evidente, infatti, a mero 12
titolo esemplificativo, che: a) la iscrizione della garanzia reale fu dovuta al mancato adempimento spontaneo da parte dei debitori del decisum della sentenza di primo grado;
b) la autentica notarile della scrittura del 2.10.2012 si rese necessaria per procedere alla cancellazione delle ipoteche, in ossequio al disposto degli artt.
2882-2835 c.c.; c) il procedimento monitorio fu coltivato sulla scorta di un titolo – la sentenza di secondo grado - che sarebbe stato poi caducato all'esito del giudizio di legittimità.
Il va, quindi, condannato a restituire agli attori in riassunzione l'importo di CP_2
euro 31.500,00, su cui interessi legali dalla data del pagamento (Cass.
30658/2017) al saldo.
Venendo alle spese di lite, la loro regolamentazione segue l'esito globale del processo e vanno quindi poste a carico della parte soccombente, a prescindere dall'esito dei singoli gradi (inter alia: Cass. 13356/2021, 23769/2024).
Nella vicenda in esame, i due originari convenuti devono ritenersi soccombenti rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dai , senza che rilevi Controparte_5
la circostanza che l'importo effettivo del risarcimento sia stato riconosciuto in misura inferiore alla pretesa (Cass. S.U 32061/2022).
Le spese di lite si liquidano applicando i parametri tariffari in base al valore della causa determinato in base al decisum, nelle seguenti misure:
- a) per il giudizio di appello: euro 5.338,00 per compensi di difesa, in conformità a quanto chiesto dagli attori in riassunzione, applicando i minimi tariffari, nella notula prodotta;
non si ravvisano, invece, i presupposti per modificare la imputazione dei 13
costi afferenti alla c.t.u., disposta anche ai fini del vaglio dell'appello incidentale rigettato;
b) per il giudizio di legittimità: euro 3.082,00, applicando i parametri tariffari medi;
c) per questo giudizio di rinvio: euro 4.888,00 (parametri minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi), senza che si ravvisino i presupposti per le chieste maggiorazioni, attesa la totale sovrapponibilità delle posizioni dei vari attori in riassunzione rispetto alle difese articolate e tenuto conto della sostanziale non utilità dei richiami ipertestuali contenuti nei relativi scritti difensivi, attesa la loro limitatezza e la facile diretta consultabilità della documentazione allegata.
Su tali importi andranno calcolati le spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e
IVA, oltre rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti per contributo unificato,
marca deposito e anticipazioni forfettarie nonché euro 208,75 a titolo di spese di registrazione sostenute il 18.12.2020.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 36718/2021,
- rigetta, per quanto ancora non coperto dal giudicato interno, gli appelli proposti da e da avverso la sentenza Controparte_2 Parte_4
n.ro 33/2011 emessa dal Tribunale di Trapani -Sezione Distaccata di Alcamo –
l'1.3.2011.
Condanna a restituire agli attori in riassunzione Controparte_2
l'importo di euro 31.500,00, su cui interessi legali dall'11.10.2018 al saldo. 14
Condanna a restituire agli attori in riassunzione l'importo Parte_4
di euro 2.574,92, su cui interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Condanna e , in solido tra CP_2 Controparte_2 Parte_4
loro, a corrispondere agli attori in riassunzione le spese di lite del giudizio di appello – che si liquidano nell'importo di euro 5.338,00 - quelle della fase di legittimità – che si liquidano nell'importo di euro 3.082,00 – e quelle del presente giudizio di rinvio – che si liquidano nell'importo di euro 4.888,00 – su cui spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA, oltre rimborso degli esborsi sostenuti per oneri giudiziari e dell'importo di euro 208,75 a titolo di spese di registrazione.
Palermo, 13.3.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo