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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2822/2024
Il Tribunale di OL OR , Prima Sezione Civile , riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2822 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata in [...] il 08 /01/1979 Parte_1
C.F.: residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla via Innamorati 111/13, e Parte_2
nato a [...] il 02 /10/1977, C. F.: e C.F._2
residente in RI (NA) al Corso Europa 37, ; elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA) alla via A. Labriola 2 , presso e nello studio dell'avv. Simona Panico che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 5 luglio 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in Ravello (SA) il 3 /10/2007 dal quale è nato un figlio ER
(nato il [...]), minorenne.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale del
Tribunale di OL OR conclusasi con sentenza n. 3490/2022 del 7/10/2022, e che dalla data in cui le parti sono c omparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 1 9/2/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 5 La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 25/2/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 17/7/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente ( avvenuta il 29/1/2020) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di OL OR n.
3490/2022 del il 7/10/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla ER
madre ; Parte_1
2) le modalità di visita resteranno come concordate dalle parti in sede di separazione e pertanto: il padre potrà vedere il figlio due volte a settimana di pomeriggio dopo le attività
scolastiche nei giorni che vengono allo stato stabiliti nel lunedì e mercoledì e nei weekend alternati dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
il padre si impegna altresì ad accompagnare e prelevare il figlio in palestra nei giorni che verranno stabiliti, salvo impegni lavorativi del
Pag. 3 di 5 padre;
durante le vacanze natalizie, starà col padre ER
ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni di ER
si seguirà il criterio dell'alternanza;
3) il Sig. continuerà a versare, quale Parte_2
contributo al mantenimento per il figlio l'importo ER
di € 300,00 (trecento/00) mensili da versarsi entro il giorno
5 di ciascun mese, presso il domicilio della Sig.ra
[...]
ovvero mediante versamento sul conto corrente Parte_1
che sarà indicato dalla stessa o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti. Tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. prov vederà a corrispondere alla Parte_2
sig.ra e in favore del figlio minore, Parte_1
, il 50% delle spese straordinarie. ER
5) Nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile essendo i coniugi autosufficienti .
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ravello
(SA), in data 3/10/2007, tra (nata in Parte_1
RI (NA) il 08/01/1979) e (nato Parte_2
a OL il 02/10/1977) (Atto n. 141 Parte II, s. A, Anno 2008);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ravello le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17/1/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2822/2024
Il Tribunale di OL OR , Prima Sezione Civile , riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2822 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata in [...] il 08 /01/1979 Parte_1
C.F.: residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla via Innamorati 111/13, e Parte_2
nato a [...] il 02 /10/1977, C. F.: e C.F._2
residente in RI (NA) al Corso Europa 37, ; elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA) alla via A. Labriola 2 , presso e nello studio dell'avv. Simona Panico che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 5 luglio 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso , del matrimonio celebratosi in Ravello (SA) il 3 /10/2007 dal quale è nato un figlio ER
(nato il [...]), minorenne.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale del
Tribunale di OL OR conclusasi con sentenza n. 3490/2022 del 7/10/2022, e che dalla data in cui le parti sono c omparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 1 9/2/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 5 La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 25/2/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 17/7/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente ( avvenuta il 29/1/2020) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di OL OR n.
3490/2022 del il 7/10/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni d i cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla ER
madre ; Parte_1
2) le modalità di visita resteranno come concordate dalle parti in sede di separazione e pertanto: il padre potrà vedere il figlio due volte a settimana di pomeriggio dopo le attività
scolastiche nei giorni che vengono allo stato stabiliti nel lunedì e mercoledì e nei weekend alternati dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
il padre si impegna altresì ad accompagnare e prelevare il figlio in palestra nei giorni che verranno stabiliti, salvo impegni lavorativi del
Pag. 3 di 5 padre;
durante le vacanze natalizie, starà col padre ER
ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni di ER
si seguirà il criterio dell'alternanza;
3) il Sig. continuerà a versare, quale Parte_2
contributo al mantenimento per il figlio l'importo ER
di € 300,00 (trecento/00) mensili da versarsi entro il giorno
5 di ciascun mese, presso il domicilio della Sig.ra
[...]
ovvero mediante versamento sul conto corrente Parte_1
che sarà indicato dalla stessa o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti. Tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. prov vederà a corrispondere alla Parte_2
sig.ra e in favore del figlio minore, Parte_1
, il 50% delle spese straordinarie. ER
5) Nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile essendo i coniugi autosufficienti .
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ravello
(SA), in data 3/10/2007, tra (nata in Parte_1
RI (NA) il 08/01/1979) e (nato Parte_2
a OL il 02/10/1977) (Atto n. 141 Parte II, s. A, Anno 2008);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ravello le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17/1/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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