Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 12.06.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17387/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio.
ricorrente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
) in pers. del p.t.
[...] CP_3 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano. resistente oggetto: indennità ferie non godute. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere docente a tempo determinato e di avere ricevuto i seguenti incarichi aventi durata annuale;
A.S. 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 per i quali ha maturato un numero complessivo di 111,63 giorni di ferie maturate e non godute;
di non averli richiesti e di non essere stata adeguatamente informata. Ella sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha agito chiedendo al Tribunale di
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 111,63 giorni di ferie maturate e non godute;
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.047,13, oltre interessi Controparte_4 legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità
1
2022/23, 2023/24. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso e ha rassegnato le CP_1 seguenti conclusioni “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”.
Il Giudicante, scaduto il termine per il deposito di note di trattazione scritta, ha deciso la causa in data odierna, con separata sentenza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (A.S. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).
La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La Suprema Corte, nella sentenza n. n.11968 del 07.05.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit. ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
"periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso
2 conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato—gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative). La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la
3 perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
La stessa Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate.
Un docente a tempo determinato ha perciò diritto all'indennità sostitutiva se non ha chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario.
La normativa interna deve essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE.
La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti (x) e i giorni di sospensione delle lezioni (y), meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Il calcolo generale è: x (giorni di ferie dovuti): y (giorni durata contratto) = 30 (o 32 se il contratto supera i 3 anni): 360. Nei giorni di ferie dovuti sono compresi anche i giorni di festività soppresse, da fruirsi durante la sospensione dell'attività didattica.
Tanto esposto, nel presente giudizio, l'applicazione dei principi giurisprudenziali, appena richiamati, al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il , nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato, come sarebbe CP_1 stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute e non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato. In tale numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n. 8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione
4 del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
All'esito di tali considerazioni, il ricorso va accolto con la conseguente condanna del CP_1
a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 7.047,13 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge
724/1994.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si fa luogo all'incremento delle spese richiesto ai sensi dell'art.4 comma 1 bis D.M.
55/2014 dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato in modo significativo, in questo specifico caso, lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di € 7.047,13 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Napoli, 12.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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