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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa RI FU Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.437 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1188 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mangia del Parte_1 C.F._1
Foro di CA con studio in Viale G. Marconi n. 136 (C.F. – pec: C.F._2
; Email_1
-Attore in revocazione-
Contro
(cf e piva ) – con sede in CA, Via Torretta 16/18 Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo attuale legale rappresentante, Ing. - c.f. Controparte_2
, residente in [...], ct.da Macchiano n. 31 – rappresentata e difesa C.F._3
dall'Avv. Lucio Schiona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CA V.le Marconi, 29 e domicilio telematico/pec: Email_2
-Convenuta in revocazione- - 2 -
OGGETTO: revocazione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1469/2023 e pubblicata in data
23.10.2023, ex art. 395 n. 4 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'attore in revocazione:
L'On.Le Corte d'Appello di L'Aquila, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, adempiuta ogni altra incombenza, voglia pronunciare la revocazione della sentenza di cui al dispositivo n. 1469/2023 relativa al ruolo generale 790/2022 del 12.10.2023 pubblicata con le motivazioni il 24.10.2023, notificata il
26.10.2023 e conseguentemente dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio e di tutti gli atti del medesimo grado ivi compresa la sentenza n. 839/2021 emessa dal Tribunale di CA pubblicata il 16.06.2021 R.G. 4331/2019 e accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PREGIUDIZIALE sospendere i termini per proporre ricorso in Cassazione o il relativo procedimento fino al momento della pronuncia sulla revocazione fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. Chiede all'Ecc. ma Corte di disporre, ai sensi dell'art. 401 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata anche perché dall'esecuzione della stessa può derivare all'attore un grave ed irreparabile danno trattandosi appunto di una s.r.l.;
nonché le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio che ora integralmente si riportano:
SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE
• sospendere, inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza cautelare, la provvisoria esecuzione della sentenza n. 839/2021 emessa dal Tribunale di CA con remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della citazione in giudizio e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, inefficace ed estinto il procedimento di primo grado e la sentenza all'uopo emessa;
- 3 -
• in via gradata, accertare e dichiarare la nullità della notifica della citazione introduttiva e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 839/2021 emessa dal Tribunale di CA con remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della suesposta domanda, accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius e/o dell'edictio acrtionis e, per l'effetto, ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente con remissione in termini dell'appellante ai sensi dell'art. 294
c.p.c. per il compimento delle attività precluse attesa la mancata conoscenza del processo per cause a lui non imputabili;
NEL MERITO
• in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata dalla Soc.
[...]
per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex l. Controparte_1
28/2010;
• in via principale, rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla società appellata;
• in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, per tutti i motivi premessi, rideterminare il quantum dovuto in virtù dei miglioramenti apportati agli immobili;
IN OGNI CASO, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
55 del 2014, come modif. con d.m. 37 del 2018, oltre spese e accessori) di ogni fase e grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA nella causa di merito e senza inversione dell'onere della prova, chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla controparte di depositare tutta la documentazione e le richieste presentate all'Ente Comunale riguardanti gli immobili identificati al N.C.E.U. del Comune di CA al foglio 3, particella 523, sub. 47 interno n. 7, sub. 48 interno 8 e sub. 100 nonché, ex art. 213 c.p.c., Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita richiedere d'ufficio alla Pubblica Amministrazione il deposito della documentazione predetta al fine di accertare che le opere indebitamente imputate al Dott. Parte_1
sono state eseguite dal locatore/ promittente venditore precedentemente alla locazione e al preliminare di vendita;
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, si opus sit, chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi a mezzo dei sigg.ri e sulle seguenti circostanze: Testimone_1 Testimone_2
1. Vero che la situazione di fatto dell'appartamento sito in CA alla via Pierpaolo Pasolini 5/7, identificato al N.C.E.U. del Comune di CA al foglio 3, particella 523, sub. 47 interno n. 7, alla - 4 -
sottoscrizione del contratto di locazione del 08.09.2012 tra il Dott. e la Parte_1 [...]
corrispondeva alla planimetria allegata alla certificazione di Controparte_3 conformità degli impianti che si rammostra (cfr. doc. 7);
2. Vero che nessuna opera muraria, posa di tramezzi, apertura e chiusura di porte interne veniva posta in essere dal Dott. negli immobili e nel garage siti in CA alla via Pierpaolo Paolucci n. Parte_1
5/7 ed identificati al N.C.E.U. del Comune di CA al foglio 3, particella 523, sub. 47 interno n. 7 sub.
48 interno 8 e sub. 100;
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta con i propri testi sulle circostanze ex adverso formulate ed indiretta con i testi indicati da controparte sulle circostanze sopra indicate.
Con condanna alle spese e competenze e con ogni più ampia riserva di legge.
Per la convenuta in revocazione:
La soc. chiamata, quindi, sulla istanza di revocazione proposta
CONCLUDE
per la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza, e quindi per il suo rigetto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato per revocazione ex art. 395 comma1 n. 4 c.p.c. la sentenza emessa Parte_1
dalla intestata Corte di Appello n. 1469/2023 pubblicata in data 23.10.2023 la quale, sull'impugnazione proposta dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di CA n. 838/2021 Parte_1
che, in accoglimento della domanda proposta dalla società aveva Controparte_1
condannato lo stesso al pagamento della complessiva somma di € 29.093,59 a titolo Parte_1 di canoni di locazione non pagati e di lavori di ripristino degli immobili oggetto di locazione, ha dichiarato inammissibile l'appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata liquidate in € 3.500,00.
1.1 In particolare, , contumace nel corso del giudizio di primo grado, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di CA, pubblicata in data 16.06.2021, deducendo la nullità del procedimento e della sentenza per inesistenza e/o nullità della notifica della citazione di primo grado, compiuta in violazione dell'art. 140 c.p.c., con conseguente rimessione della - 5 -
causa al primo giudice ex art. 354 comma 2 c.p.c. e la nullità del procedimento per mancata conversione del rito ex art. 426 c.p.c. e per violazione dell'edictio actionis e, in subordine, la violazione della vocatio in ius, con conseguente rinnovazione degli atti nulli compiuti nel giudizio di primo grado e previa istanza di remissione in termini ex art. 294 c.p.c., eccependo altresì l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex legge n. 28/2010 e, nel merito,
l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda sia nell'an che nel quantum ed infine l'inesistenza del diritto al ripristino dell'appartamento locato e la mancata prova del danno.
Inoltre, nel corso del giudizio l'appellante proponeva querela di falso avverso l'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, richiedendo l'interrogatorio formale dell'ufficiale giudiziario e prova per testi e formulando richiesta di ordine di esibizione degli atti riguardanti la notifica della citazione.
1.2 Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo la ritualità della Controparte_1
notifica della citazione di primo grado e la tardività del gravame, contestando nel merito i motivi di impugnazione. Dichiarava, altresì, di volersi avvalere di tutti i documenti oggetto della querela, eccependo in ogni caso l'inammissibilità della stessa.
1.3 Con la gravata decisione, la Corte D'Appello di L'Aquila – Sezione per le controversie in materia di locazione – dichiarava inammissibile l'appello.
Rilevava, in particolare, che la relata di notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel rispetto di tutte le formalità ivi previste, atteso che risultava documentato il deposito del piego presso la Casa
Comunale, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata a/r contenente l'informativa del deposito. Osservava, poi, che vi era la specifica di
[...]
circa l'esito della spedizione della raccomandata attestante la presa in carico in data CP_4
13.10.2020, con conseguente avvenuto perfezionamento della notifica decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero il 23.10.2020 ed era poi intervenuta la restituzione al mittente in data 28.10.2020.
Reputava, inoltre, inammissibile la querela di falso evidenziando che non risultava alcuna specificazione in ordine alla falsa attestazione dell'ufficiale giudiziario né alcuna precisazione in ordine agli elementi e alle prove idonee a dimostrarla.
Pertanto, ritenuto che erano state compiute tutte le formalità previste ex art. 140 c.p.c. e che la notifica era esente da vizi e considerato che la sentenza n. 838/2021 del Tribunale di CA era stata pubblicata in data 16.06.2021, rilevava la tardività dell'atto di appello in quanto notificato solo in data - 6 -
28.07.2022 e depositato in data 04.08.2022, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità del medesimo.
2. Avverso detta statuizione ha proposto ricorso per revocazione denunciando il vizio Parte_1 di errore di fatto ex art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione ai seguenti profili:
2.1 La decisione si è basata, come è dato evincere dalla lettura degli atti e documenti di causa, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e che non ha costituito un punto controverso contestato dalla Corte né dalla controparte.
Al riguardo, il ricorrente ha eccepito l'erroneità della decisione per aver ritenuto perfezionata la notifica della raccomandata n. 66837369409-0 del 13.10.2020, dichiarando in tal modo tardivo l'appello.
In particolare, ha evidenziato che la specifica di circa l'esito della spedizione riporta Controparte_5
chiaramente che la stessa non ha effettuato la cd. “compiuta giacenza”, ovvero i dieci giorni prescritti, in nessun ufficio postale, venendo quindi meno un requisito essenziale affinché si perfezioni la notifica così come previsto dall'art. 140 c.p.c. Ha argomentato che dalla documentazione in atti si evince chiaramente come detta raccomandata sia stata solo movimentata tra vari centri postali di Benevento,
PO, IG RP, NC e CA per poi essere restituita al mittente il 28.10.2020 senza aver mai effettuato la compiuta giacenza di 10 giorni presso l'ufficio postale destinatario di Montaguto, né in nessun altro ufficio postale e, quindi, senza che la notifica fosse mai perfezionatasi.
Pertanto, ha dedotto che la fattispecie in esame rientra nell'ambito del vizio di cui all'art. 395 n. 4
c.p.c., e ciò anche secondo la giurisprudenza di legittimità, concretandosi in un errore di percezione o in una mera svista materiale che ha indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che risulta, invece, in modo incontestato ed incontestabile, escluso in base agli atti e ai documenti di causa, osservando che questo è un genere di errore che si pone in contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, poiché la realtà desumibile dalla sentenza è frutto di una supposizione, non di una valutazione o giudizio, nel mentre l'altra risulta da atti e documenti non contestati dalla parte.
Ha, inoltre, argomentato che l'orientamento della giurisprudenza è quello che l'avviso di ricevimento
è richiesto dalla legge come prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e che, nel caso in esame, non solo non è stata chiesta la rinnovazione della notifica, ma non è stato mai depositato o prodotto l'avviso di ricevimento in primo grado affinché il giudice dichiarasse la contumacia. - 7 -
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta la Controparte_1
contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto per inammissibilità o
[...] infondatezza.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza odierna , tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente e viene decisa nei termini seguenti .
5. L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata .
5.1 In via preliminare, giova rammentare che la revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere straordinario che può aggiungersi o sovrapporsi ai normali mezzi di impugnazione, quali l'appello ed il ricorso per cassazione;
infatti, è un rimedio diretto contro un vizio della volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è fondato sull'esistenza di particolari circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso. Si tratta di un mezzo di impugnazione a critica vincolata, diretto a far valere l'ingiustizia della pronuncia e che conduce ad una sentenza sostitutiva di quella impugnata, a condizione che sussistano i motivi previsti dalla legge.
I motivi di revocazione sono tassativamente indicati dall'art. 395 c.p.c. e, per quanto interessa al caso di specie, al n. 4) è previsto che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ovvero quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità
è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze deve dunque consistere in un errore di percezione e deve avere una rilevanza decisiva, oltre ad avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e/o documenti del giudizio, senza che occorra ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che comportino una ricostruzione interpretativa degli atti stessi.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass., n. 16439/2021; Cass. n. 6405/2018; Cass. n. - 8 -
442/2018; Cass. n. 4456/2015;). L'errore revocatorio deve, inoltre, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve, altresì, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata con certezza di segno opposto (Cass. n. 4050/2016; Cass. n.
19240/2011).
Più precisamente, come statuito a più riprese ed anche recentemente dalla S.C. (da ultimo, Cass. n.
16902/2021), l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio
(cfr. ex plurimis, Cass, giugno 2005, n. 13915; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 22 giugno 2007, n.
14608; Cass. 31 agosto 2017, n. 20635; v. anche Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. n. 14656 del 13 giugno 2017).
Di conseguenza, "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 10 luglio 2016; Cass. n. 13181 del 28 maggio 2013; ed ancora, nello stesso senso, Cass. n. 26890 del 22 ottobre 2019; Cass. n. 2750 del 30 ottobre 2018; Cass. n. 8828 del 5 aprile 2017).
Esso, quindi, è ravvisabile unicamente quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare;
non anche quando come nella specie la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione degli atti e delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto dei medesimi (v. Cass. n. 20635 del 31 agosto 2017), idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass., n. 17179 del 14.08.2020; Cass. n. 20635 del 31.08.2017; Cass., - 9 -
n. 22080 del 26.09.2013; Cass., n. 19071 06.11.2012; Cass. n. 14608 del 22.06.2007; Cass., n. 13915 del 28.06.2005). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., n. 21974/2022).
Inoltre, come per ogni motivo revocatorio, deve sussistere un nesso di causalità tra motivo e sentenza tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto o uno dei presupposti necessari sui quali si
è fondato il convincimento decisorio, nel senso che in mancanza dell'errore la decisione impugnata sarebbe stata con certezza, in tutto o in parte, di segno opposto. Occorre precisare come sia necessario distinguere l'errore di fatto sic et simpliciter, dall'errore di fatto revocatorio, giuridicamente rilevante proprio in quanto dotato di efficacia causale ai fini della revocazione.
5.2 Passando al caso di specie, la disamina degli atti di causa induce la Corte a ritenere che l'impugnazione non possa trovare accoglimento, atteso che la situazione dedotta non appare idonea ad integrare alcuno degli stringenti requisiti richiesti dall'ipotesi normativa invocata a sostegno della richiesta revocazione, trattandosi di diverso apprezzamento delle risultanze processuali, oggetto semmai di ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Infatti, le risultanze processuali palesano come gli specifici aspetti asseritamente oggetto di un errore di percezione o di una mera svista materiale siano stati oggetto di apposita valutazione e apprezzamento da parte della Corte, circostanza che comporta evidentemente l'inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta, non rinvenendosi nella gravata decisione alcuna falsa percezione della realtà o svista materiale tali da poter giustificare l'esperibilità di tale rimedio, trattandosi invece di attività valutativa, insuscettibile in quanto tale di revocazione.
Ed invero, nel caso in esame alcun errore di fatto è ravvisabile nella fattispecie in questione e l'errore lamentato dall'impugnante non risulta né decisivo né immediatamente apprezzabile quale frutto di una svista del giudice.
In particolare, nel ricorso per revocazione sostiene che la decisione dell'intestata Parte_1
Corte si sia basata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e che non ha costituito un punto controverso, nella parte in cui, richiamando in motivazione la specifica di
[...]
circa l'esito della spedizione della raccomandata n. 66837369409-0, non ha considerato che il CP_4 documento, circa l'esito della spedizione, riporta chiaramente che la raccomandata non ha effettuato la cd. compiuta giacenza, ovvero i dieci giorni prescritti, in nessun ufficio postale, con conseguente - 10 -
venir meno di un requisito essenziale come previsto dall'art. 140 c.p.c. ai fini del perfezionamento della notifica.
Ebbene, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza o meno della valutazione probatoria del documento in questione operata dalla Corte, è evidente che l'asserito errore revocatorio non è sicuramente ravvisabile nella fattispecie in esame, ove si consideri che, oltre a doversi rilevare la non decisività dello stesso (atteso che la decisione di inammissibilità dell'appello si fonda anche e soprattutto sulla rilevata correttezza della notifica e, in particolare, sulla relata di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con relativa attestazione del pubblico ufficiale dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, affissione di avvenuto deposito alla porta di abitazione e invio al destinatario della raccomandata con contestuale notizia del deposito, mentre il richiamo alla specifica di viene operato senza alcun valore di prevalenza, ma a mero corollario di detta CP_4
argomentazione giuridica), decisivo rilievo al fine di escludere la ravvisabilità dell'errore revocatorio nella parte della sentenza in disamina, assume il rilevo che l'art 395 comma 1 n. 4 c.p.c., nel fornire la definizione di errore di fatto, indica che questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e in entrambi i casi solo se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, mentre nella specie la portata e il valore della specifica di invocata dall'impugnante sono stati ampiamente dibattuti (quindi Controparte_5
“controversi”) nel corso del giudizio n. RG 790/2022 dell'intestata Corte, con conseguente esclusione dell'utilizzabilità dello strumento revocatorio ex art. 395 c.p.c.
Trattasi, in ogni caso, di decisioni della Corte che presuppongono la soluzione di questioni giuridiche e l'interpretazione degli attui processuali, dovendosi al riguardo precisare che mai può rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto. Ciò in aderenza al principio di diritto (cfr. da ultimo Cass. Sez. V ord. n.
27490/2024), secondo cui “Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio
e non di fatto”.
Dunque l'errore revocatorio non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per cassazione. - 11 -
Alla luce dei richiamati principi, non è revocabile in dubbio l'esclusione dell'errore revocatorio in relazione all'interpretazione e valutazione delle prove contenute nell'impugnata sentenza, la quale ha in ogni caso statuito su tutti i punti controversi, costituiti proprio dai fatti oggi assunti, contrariamente al vero, come incontestabilmente esclusi, ciò in base alla ponderazione di tutte le emergenze probatorie acquisite, di cui l'impugnante non può chiedere il riesame in questa sede, in assenza di un evidente ed insanabile contrasto con le risultanze istruttorie.
5.3 Alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come, nel caso di specie, non sia dato ravvisare alcun errore percettivo nel senso postulato dalla giurisprudenza e cioè con riferimento a un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso.
Dunque, nessuna svista materiale né errore abnorme e/o eccezionale imputabile alla Corte nella sentenza impugnata, semmai un errore di valutazione dei fatti dedotti in causa non censurabile con la suddetta azione di revocazione, che, come detto in precedenza, riveste i caratteri della eccezionalità e straordinarietà; la domanda attorea, in quanto tesa a censurare il giudizio espresso dalla Corte, facendolo passare come errore revocatorio, investe profili di interpretazione e di valutazione non sindacabili con il suddetto rimedio revocatorio, il quale, per come sopra evidenziato, deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa, con conseguente esclusione, quale motivo di errore revocatorio, dell'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa
(Cass. n. 14108/2016; Cass. n. 13181/2013; nello stesso senso, Cass. n. 26890/2019).
In definitiva, con l'azione di revocazione esperita non si tende a far ravvisare una falsa percezione della realtà emergente dagli atti, cui ha fatto seguito un errore oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti in causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, bensì a censurare l'attività interpretativa delle risultanze di causa ad opera del giudice.
5.4 Dal rigetto della domanda di revocazione discende l'inammissibilità in questa sede delle restanti argomentazioni di parte attorea riguardo al merito della vicenda, riproposte in tale sede, nonché delle riproposte istanze istruttorie. - 12 -
6. Conclusivamente alla stregua delle considerazioni svolte, l'impugnazione, siccome manifestamente infondata, deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'attore in revocazione , alla luce della sua Parte_1
soccombenza.
8. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione;
2) condanna l'impugnante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio sostenute dalla parte impugnata che liquida in € 6.946,00, Controparte_1
oltre iva, cap e spese generali come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa RI FU
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono