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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE BAGGIS Parte_1 C.F._1 AR
RICORRENTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. AMATO GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: domanda di separazione e divorzio ex art. 473 bis n. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 746/2025, pubblicata in data 1.04.2025, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Nettuno il 7.06.1986, alle condizioni riportate in motivazione. Rimessa la causa sul ruolo, le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“il Sig. , verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Euro 300,00 Parte_1 Controparte_1 (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun mese;
B) Riguardo la casa coniugale, il Sig. concederà alla Sig.ra l'uso gratuito vitalizio Pt_1 CP_1 della porzione della casa coniugale sita in Nettuno, Via Nettuno-Velletri n.154 già in uso alla medesima;
C) Le spese di gestione delle utenze già intestate alla Sig.ra (luce, gas ecc) CP_1 saranno a carico della stessa, mentre ogni altra tassa /e/o onere inerente la proprietà dell'immobile resterà a carico del Sig. quale proprietario;
D) L'uso e le spese di gestione della Parte_1 porzione di immobile concessa alla Sig.ra alle condizioni sopra indicate sarà CP_1 regolamentato attraverso un contratto di comodato gratuito vitalizio che le parti sottoscrivono contestualmente al presente accordo e che sarà registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cura e spese del Sig. nei termini di legge;
E) Le spese di risanamento Parte_1 dello scoperto di conto corrente pari ad Euro 2.009,71 nonché le spese di chiusura del conto N.0824/95340162 aperto presso la Banca Intesa, Agenzia di Nettuno, intestato ai Sigg.ri CP_1
e saranno anticipate dal Sig. e sostenute da entrambe i
[...] CP_2 Parte_1 coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con la sottoscrizione del presente accordo la Sig.ra riconosce dovuto al Sig. il 50% delle spese sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, e debitamente documentate, e si impegna a restituirle mediante versamenti mensili dell'importo di Euro 50,00 ciascuno a decorrere dal mese successivo all'estinzione del conto corrente e fino all'estinzione del debito;
F) Con il presente accordo che annulla e sostituisce ogni precedente accordo, i Sigg.ri e dichiarano di aver integralmente Parte_1 Controparte_1 definito ogni questione personale e patrimoniale esistente tra i medesimi, nessuno escluso e di rinunciare reciprocamente , come in effetti rinunciano, a tutte le domande, eccezioni e pretese, principali e riconvenzionali, già avanzate o comunque proponibili nell'ambito del presente procedimento, nonché in qualunque altro giudizio tra loro pendente avente ad oggetto i medesimi rapporti. G) Spese legali compensate tra le parti;
”. Rilevato che la sentenza parziale sulla separazione è passata in giudicato (cfr. doc. all. in atti) e che tra le parti non è intervenuta alcuna riconciliazione. Osservato, pertanto, che sussistono i presupposti per pronunciare il divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) legge n. 898/1970 (trattandosi di procedura divenuta consensuale) e che le condizioni pattuite possano essere recepite dal tribunale in quanto non contrarie a norme imperative.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. n. 746/2025 pubblicata in data 1.04.2025, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nettuno il 7.06.1986 (annotato sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Nettuno al n. 50, parte II, serie A, anno 1986), alle condizioni espressamente riportate in motivazione, ordinando l'annotazione come per legge.
- Compensa le spese di lite tra le parti. Velletri, lì 24/11/2025
Il giudice rel.
LO BA
Il Presidente
CA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1782/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE BAGGIS Parte_1 C.F._1 AR
RICORRENTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. AMATO GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: domanda di separazione e divorzio ex art. 473 bis n. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 746/2025, pubblicata in data 1.04.2025, il tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Nettuno il 7.06.1986, alle condizioni riportate in motivazione. Rimessa la causa sul ruolo, le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“il Sig. , verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Euro 300,00 Parte_1 Controparte_1 (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun mese;
B) Riguardo la casa coniugale, il Sig. concederà alla Sig.ra l'uso gratuito vitalizio Pt_1 CP_1 della porzione della casa coniugale sita in Nettuno, Via Nettuno-Velletri n.154 già in uso alla medesima;
C) Le spese di gestione delle utenze già intestate alla Sig.ra (luce, gas ecc) CP_1 saranno a carico della stessa, mentre ogni altra tassa /e/o onere inerente la proprietà dell'immobile resterà a carico del Sig. quale proprietario;
D) L'uso e le spese di gestione della Parte_1 porzione di immobile concessa alla Sig.ra alle condizioni sopra indicate sarà CP_1 regolamentato attraverso un contratto di comodato gratuito vitalizio che le parti sottoscrivono contestualmente al presente accordo e che sarà registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cura e spese del Sig. nei termini di legge;
E) Le spese di risanamento Parte_1 dello scoperto di conto corrente pari ad Euro 2.009,71 nonché le spese di chiusura del conto N.0824/95340162 aperto presso la Banca Intesa, Agenzia di Nettuno, intestato ai Sigg.ri CP_1
e saranno anticipate dal Sig. e sostenute da entrambe i
[...] CP_2 Parte_1 coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con la sottoscrizione del presente accordo la Sig.ra riconosce dovuto al Sig. il 50% delle spese sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, e debitamente documentate, e si impegna a restituirle mediante versamenti mensili dell'importo di Euro 50,00 ciascuno a decorrere dal mese successivo all'estinzione del conto corrente e fino all'estinzione del debito;
F) Con il presente accordo che annulla e sostituisce ogni precedente accordo, i Sigg.ri e dichiarano di aver integralmente Parte_1 Controparte_1 definito ogni questione personale e patrimoniale esistente tra i medesimi, nessuno escluso e di rinunciare reciprocamente , come in effetti rinunciano, a tutte le domande, eccezioni e pretese, principali e riconvenzionali, già avanzate o comunque proponibili nell'ambito del presente procedimento, nonché in qualunque altro giudizio tra loro pendente avente ad oggetto i medesimi rapporti. G) Spese legali compensate tra le parti;
”. Rilevato che la sentenza parziale sulla separazione è passata in giudicato (cfr. doc. all. in atti) e che tra le parti non è intervenuta alcuna riconciliazione. Osservato, pertanto, che sussistono i presupposti per pronunciare il divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) legge n. 898/1970 (trattandosi di procedura divenuta consensuale) e che le condizioni pattuite possano essere recepite dal tribunale in quanto non contrarie a norme imperative.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. n. 746/2025 pubblicata in data 1.04.2025, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nettuno il 7.06.1986 (annotato sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Nettuno al n. 50, parte II, serie A, anno 1986), alle condizioni espressamente riportate in motivazione, ordinando l'annotazione come per legge.
- Compensa le spese di lite tra le parti. Velletri, lì 24/11/2025
Il giudice rel.
LO BA
Il Presidente
CA RA