Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2861
CASS
Sentenza 26 febbraio 2002

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In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato ne' rapporto di lavoro subordinato, ne' di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È, pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni.

L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto ad una speciale remunerazione. ( Nella specie, si trattava dell'amministratore di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, cui era stata demandata l'attività di assistenza ai lavori relativi alla costruzione di case economico - popolari da assegnare in proprietà ai soci).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2861
Data del deposito : 26 febbraio 2002

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