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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1906/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 26/10/2022 al numero 1906/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 227/2022 emessa dal
Tribunale di Siena il 5.3.2022 pendente fra
( ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTI CINZIA ( ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FALCIANI
[...] C.F._5
LUCA ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1 - In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave
e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni espresse in premessa.
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 227/2022 (Repert. n. 388/2022 del
14/03/2022), pubblicata in data 14.03.2021 dal Tribunale di Siena, e non notificata definitivamente decidendo nel procedimento civile iscritto al n. 1487/2018 R.G. con il quale il Tribunale in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Dell'Unto Marta ha stabilito quanto segue: “- rigetta le domande articolate da Pt_1
, quale titolare della ditta individuale “ ” , nei confronti di
[...] Pt_1 Parte_1
, , , ; - condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quale titolare della ditta individuale “ ” , al Parte_1 Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.459,00 CP_4 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e IVA come per legge se dovuta;
- rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
e per l'effetto mandando esente l'odierna appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, e, conseguentemente disporre che la controparte provveda immediatamente e senza indugio alla restituzione della somma che la parte appellante abbia versato o che fosse costretta a versare in caso di esecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
E, definitivamente accogliere le seguenti CONCLUSIONI di PRIMO Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis:
- rigettare la domanda formulata in via preliminare dalla parte convenuta di separazione delle cause con ogni conseguenza di legge per i motivi descritti in narrativa;
- condannare il Sig. (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2 il 28.07.1982 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4 e la Sig.ra
(C.F.: , nata a [...], il Controparte_2 C.F._3
14.02.1984 e resi dente in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4, in solido tra loro, al pagamento in favore il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
“ ” , nel suo domicilio elettivo, della somma di € 67.541,25 a Pt_1 Parte_1 titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili eseguiti, ovvero alla maggiore
2 o minore somma ritenuta di giustizia, ex art. 1657 C.C., dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità;
- condannare il Sig. (C.F.: , nato a [...] C.F._4
LU (SI), il 08.07.1956 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n.
4, e la Sig.ra (C.F.: ), nata a [...], il CP_4 C.F._5
24.04.1961 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4, in solido tra loro, al pagamento in favore il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “ ” di , nel suo domicilio elettivo, della somma di € Pt_1 Parte_1
51.305,20 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili eseguiti ovvero, ex art. 1657 Cod. Civ., alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità;
- rigettare la domanda formulata in subordine dalla parte convenuta di detrazione dei “costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte come da documentazione indicata in premessa ed allegata in atti”, in quanto tardiva, inammissibile, generica
e indeterminata, nonché in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per gli ulteriori motivi descritti in narrativa;
- in ogni caso con vittoria di spese di causa, compensi ed oneri di legge.
Salva ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre. Salvis Iuribus.”
Si specifica che la richiesta di condanna alle spese ha ad oggetto le spese di causa, compensi ed oneri di legge di primo e secondo grado
- In via istruttoria.
Prova testimoniale. L'odierna parte appellante, per mera semplicità, riportandosi alle istanze istruttorie, richiama tutte le richieste formulate in primo grado, sebbene in parte accolte:
- Capitolo 1. <<dcv che l'impresa “ ” di ha eseguito le opere e i pt_1 parte_1 lavori indicate nei “conteggi analitici”, allegato n. 7 all'atto citazione allegato<>
n. 13 alla memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, C.P.C., relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato est – in Comune di Torrita di Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato ovest – in Comune di Torrita di
Siena” i quali si mostrano>>;
- Capitolo 2. <>;
3 - Capitolo 3. <>;
- Capitolo 4. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 11 di pag. 4 in alto, la quale
[...] si mostra>>;
- Capitolo 5. <>;
- Capitolo 6. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 17 Persona_1 di pag. 4 in alto, la quale si mostra>>;
- Capitolo 7. <>;
- Capitolo 8. <>;
- Capitolo 9. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 24 di pag. 4 in alto, la quale
[...] si mostra>>;
- Capitolo 10. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 1 di pag. 4 Persona_2 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 11. <
4 all'immobile di proprietà , nella comparsa di Persona_2 costituzione e risposta al punto n. 2 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 12. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 3 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 13. <>;
- Capitolo 14. <>;
- Capitolo 15. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 6 di Persona_3 pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 16. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 9 di pag. 4 in basso, la
[...] quale si mostra>>;
- Capitolo 17. <>;
- Capitolo 18. <>;
- Capitolo 19. <
5 , nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 15 di pag. 4 in basso, la Per_2 quale si mostra>>;
- Capitolo 20. <>;
- Capitolo 21. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 24 di Persona_3 pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 22. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 25 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 23. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 26 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 24. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 28 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>.
- Capitolo 25. <
ai committenti ad eseguire opere e lavori in cantiere, in che Parte_3 tempi e modalità>>. Si precisa che il presente capitolo è stato formulato in forma positiva al fine di evitare valutazioni di inammissibilità per richiesta di prova di fatto negativo.
- Capitolo 26. <
, e e dal Direttore dei lavori prima dell'inizio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dei lavori sull'immobile sito in Torrita di Siena, Loc. Foenna>>;
- Capitolo 27. <>.
6 - Per i capitoli dal n. 1 al n. 26 si indica come teste il Sig. , residente in [...]
Torrita di Siena, Via Lago di Iseo n. 40. - Per i capitoli nn.
2;10;12;13;17;19;22;23;24;25;27 l'Ing. , Direttore dei Lavori Strutturali con Tes_2 studio in Foiano della Chiana (AR), Corso Vittorio EL n. 3; - Per i capitoli nn.
2;5;9;10;22;24 si indica come teste il Sig. , titolare dell'impresa omonima Tes_3
“ ” di “Movimento Terra, Scavi Acquedotti, Fognature Demolizioni e Noleggi” Tes_3 corrente in LU (SI), Via Santarello n. 145; - Per i capitoli n. 8 e n. 25 si indica come teste il Sig. , , residente in [...]. - Per Testimone_4 Testimone_5
i capitoli n. 6 e n. 21 e n. 25 il Sig. , legale rappresentante p.t. della società Testimone_6
Termoidraulica TI di TI EL & C. S.a.s in LU
(SI), Via Montegrappa n. 5/7.
- Istanze a controprova. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli 12), 21) e 22), si chiede ammettere, a controprova, i seguenti:
CAPITOLO A CONTROPROVA N. 1: <>;
CAPITOLO A CONTROPROVA N. 2: <>;
Si indica come teste a controprova per i suddetti capitoli: il Sig. , residente in [...]
Torrita di Siena, Via Lago di Iseo n. 40. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli medesimi, si chiede ammettere, a controprova, per i capitoli di prova da 1) a 11), da 23)
a 31) e da 33 a 34) i seguenti testi: - , residente in [...]. -Ing. , Direttore de Lavori Strutturali con studio in Foiano della Tes_2
Chiana (AR), Corso Vittorio EL n. 3; - , titolare dell'impresa omonima Tes_3
“ ” di “Movimento Terra, Scavi Acquedotti, Fognature Demolizioni e Noleggi” Tes_3 corrente in LU (SI), Via Santarello n. 145; - , piastrellista, residente Testimone_4 in Torrita di Siena, via Forlì n. 33. - , legale rappresentante p.t. della Testimone_6 società Termoidraulica TI di TI EL & C. S.a.s in LU (SI), Via
Montegrappa n. 5/7. - , residente in [...]. Foenna n. 3; - Testimone_7 IM
, residente in [...]. Foenna n. 3; Nel denegato caso di ammissione dei capitoli da 13)
[...]
a 20) e 32, si chiede sentire a controprova, sui medesimi capitoli, il seguente teste: TE
, residente in [...].
[...]
CTU. Si insiste per l'ammissione della C.T.U. già chiesta in primo grado.
L'odierna parte attrice domanda la nomina di consulente tecnico d'ufficio, il quale accerti che i “Conteggi analitici”, all. n. 7 all'Atto di Citazione e allegato n. 13 al-
7 la memoria attorea autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, C.P.C., relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato est– in Comune di Torrita di Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione -lato ovest– in Comune di Torrita di Siena”, corrispondano alle opere previste nelle tavole All. 15,16,17,18,19 alla memoria attorea autorizzata ex art. 183 comma 6, n. 2 C.P.C. e realizzati dall'impresa “ ” , Pt_1 Parte_1 ne quantifichi i costi e accerti se i prezzi indicati dalla parte attrice risultano congrui, con autorizzazione del medesimo all'accesso agli atti presso gli enti pubblici competenti.
Prove documentali Con ogni più ampia riserva di produrre l'originale dei documenti allegati in copia a semplice richiesta dell'organo giudicante, sonno stati depositati in atti in primo grado i seguenti documenti: 1) copia documentazione amministrativa;
2) copia computo metrico estimativo e relazione tecnica del DD.LL. allegata alla DIA;
3) copia visure catastali;
4) copia fatture;
5) copia fatture;
6) copia Controparte_3 Controparte_1 missiva del 06.11.2009 ed e-mail Avv. Falciani del 20.11.2009; 7) copia missiva del
28.01.2010 ed e-mail Avv. Falciani del 12.01.2010; 8) copia missiva del 04.03.2010; 9) copia missiva del 24.03.201024.03.201024.03.2010; 10) copia “buoni consegna” relativi alle opere svolte e alle ore di lavoro;
11) copia missiva del 02.09.2014 con avvisi di accettazione e ricevimento;
12) copia missiva del 16.10.2014.
13. conteggi analitici relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione -lato est– in Comune di Torrita di
Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fab- bricato di civile abitazione -lato ovest– in Comune di Torrita di Siena”; 14. atti pratica edilizia;
15. tavole strutturali lato est;
16. tavole strutturali lato ovest;
17. tavole strutturali lato ovest;
18. tavole strutturali lato ovest;
19. tavole strutturali lato ovest;
20. documentazione fotografica lato est;
21. documentazione fotografica lato ovest;
22. verbale di presa visione del P.S.C.; 23. fatture, copie degli assegni e delle ricevute di pagamento;
Salva ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre. Salvis
Iuribus. In via istruttoria in appello Si insiste per l'ammissione della C.T.U. già chiesta in primo grado e sopra riportata e per le prove testimoniali non ammesse in primo grado.”
Parte appellata: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello interposto dal signor in qualità di titolare dell'impresa individuale Edil- Parte_1
S di Tufo Silvio, avverso la sentenza n. 227/2022 (Rep. n. 388/2022 del
14.03.2022) emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena il 14.03.2021 perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della medesima.
In subordine: in denegati e non creduta ipotesi di accoglimento delle conclusioni di controparte, condannare i convenuti al pagamento di quella somma
8 che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione all'esito dell'espletata istruttoria anche detratti i costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte come da documentazione indicata nell'atto di comparsa di costituzione e risposta ed in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e di quello di primo grado.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “ ” - premesso che Parte_1 Pt_1
e da un lato, e Parte_4 Controparte_3 CP_4 CP_1
e dall'altro, avevano commissionato alla suddetta
[...] Controparte_2 impresa lavori di ristrutturazione edilizia di una porzione di fabbricato, nonché modifiche interne ed esterne presso l'immobile sito in Torrita di Siena (SI), Loc.
Foenna n. 4, lato est e lato ovest, e che a titolo di acconto per i lavori effettuati aveva corrisposto la somma complessiva di € 29.500,00, mentre Controparte_3 quella complessiva di € 54.600,00, importi seguiti da regolare Controparte_1 fatturazione – esponeva che le parti non avevano trovato un accordo in merito al residuo del corrispettivo, nonostante i tentativi di bonario componimento, e che esso andava quantificato nell'importo di € 67.541,25 quanto ad e Controparte_1
e in quello di € 51.305,20 quanto a e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e agli eredi di nelle more deceduto;
precisava che
[...] Parte_4 la determinazione del corrispettivo era basata sul “computo metrico estimativo” del Geom. tecnico e direttore dei lavori dei committenti. Chiedeva Pt_3 pertanto la condanna dei convenuti al pagamento delle somme sopra indicate. ovvero, ai sensi dell'art. 1657 c.c., delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice o, in ipotesi, di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia, anche detratti i costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte.
Sostenevano i convenuti che la domanda non era corredata delle informazioni necessarie a comprendere le modalità di determinazione delle somme richieste, con conseguente impossibilità di opporsi consapevolmente. Precisavano che il
, nel 2008, aveva realizzato alcune opere di ristrutturazione, con la direzione Pt_1
9 dei lavori del Geom. che ad ogni avanzamento dei lavori avevano Pt_3 provveduto al pagamento del dovuto sulla base dei conteggi dello stesso;
che Pt_1 la somma complessiva richiesta (circa € 210.946,45 al lordo delle somme corrisposte) era eccessiva rispetto alle opere realizzate;
che non era stata fornita chiara indicazione delle opere eseguite, anche considerato il computo dei lavori depositato era completato con scritte a mano presumibilmente del ed era Pt_1 privo di sottoscrizione per accettazione, così come i buoni di consegna allegati.
Evidenziavano che l'elenco delle opere di cui all'atto introduttivo non precisava le misure delle stesse, le ore lavorate, il numero di persone che avrebbero partecipato alla realizzazione. Indicavano le opere che, sebbene menzionate dalla controparte, non erano alla stessa riferibili. Osservavano che il direttore dei lavori, nel novembre 2009, aveva contestato la non corretta esecuzione di alcune opere, che in alcuni casi ha prodotto dei gravi danni agli immobili, quantificati in €
13.845,54 per la proprietà e e in € 7.620,98 per Controparte_1 Controparte_2 la proprietà e Deducevano, infine, che questi ultimi Controparte_3 CP_4 avevano pagato l'ulteriore somma di € 4.800,00 – per cui non era stata emessa ricevuta di pagamento - e di € 3.200,00 effettuata in contanti.
Previo espletamento di prova testimoniale, il Tribunale di Siena pronunciava la sentenza n. 227/2022, di rigetto delle domande avanzate da , con Parte_1 conseguente condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite.
Premesso che aveva inteso svolgere una domanda ai sensi dell'art. Parte_1
1657 c.c. per la determinazione del corrispettivo dell'appalto, non pattuito dalle parti, il primo giudice: ricordava che il potere conferito al giudice dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto è esercitabile soltanto ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, sul quale, in caso di contrasto, incombe l'onere di fornire la prova della loro natura e consistenza, onere che nella fattispecie, a fronte delle contestazioni dei committenti, il non aveva Pt_1 adempiuto, stante la genericità dell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e delle prove articolate;
osservava che il documento prodotto come computo metrico estimativo proveniente dal direttore dei lavori era risultato un preventivo di massima di provenienza unilaterale, non accettato dai committenti e riguardante una parte soltanto dell'immobile (quella di e Controparte_1 CP_2
, mentre alcuna contabilità dei lavori eseguiti era stata redatta dal Geom.
[...]
, il quale non aveva ricevuto un tale incarico, come dal medesimo riferito Per_2 quando era stato escusso come teste: in proposito, precisava che
10 successivamente all'espletamento della prova il non aveva reiterato Pt_1
l'eccezione di nullità della deposizione per incapacità del suddetto Geom. Per_2
a rendere testimonianza, ed anzi essa era stata utilizzata dall'attore nella comparsa conclusionale a propria difesa, con implicita rinuncia all'eccezione; evidenziava che i “buoni di consegna” prodotti dal costituivano documentazione priva di data Pt_1
e di sottoscrizione per accettazione nonché non chiaramente riconducibili all'una o all'altra porzione di immobile;
riteneva che la stessa entità e consistenza delle lavorazioni di cui il richiedeva il pagamento era rimasta incerta alla luce Pt_1 dell'espletamento delle prove orali, in quanto i testi avevano reso le proprie dichiarazioni in relazione alle lavorazioni genericamente indicate dall'attore senza tuttavia fornire adeguati riscontri in ordine alle circostanze fattuali e temporali dei lavori asseritamente svolti nonché in relazione ai materiali e alla manodopera utilizzati e alle ore impiegate, non essendovi neppure convergenza tra i testi in relazione ad alcune opere;
riteneva dunque esplorativo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, l'eventuale espletamento di consulenza tecnica al fine di determinare l'ulteriore corrispettivo eventualmente dovuto dai committenti;
infine, valutava come eccezione riconvenzionale, e non come domanda riconvenzionale, le difese dei medesimi in ordine ai vizi e difetti delle opere, ritenendola dunque assorbita dal rigetto della domanda attrice.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Erronea e contraddittoria motivazione.
Il primo giudice aveva premesso che l'onere della prova è diverso per le opere riconosciute come eseguite dall'appaltatore dalle opere in cui si controverta anche in merito all'esecuzione, ma poi aveva preteso anche per le opere riconosciute come eseguite dall'appaltatore lo stesso onere probatorio richiesto per le opere di cui si controverta la stessa esecuzione da parte dell'appaltatore, decidendo dunque in modo illogico e contraddittorio rispetto al ragionamento motivazionale.
II) Erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e mancata valutazione di parte essenziale dell'istruttoria.
I convenuti/odierni appellati, pur escludendo genericamente la “possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa poiché, di fatto, la domanda è determinata solamente nel quantum” (così pag. 2 comparsa avversaria), tuttavia,
11 contraddittoriamente, avevano utilizzato lo stesso elenco delle opere formulato dall'odierno appellante per annoverare i lavori presuntivamente realizzati in proprio e, dunque, presuntivamente non effettuati dall'impresa Parte_1
(così pag. 4 comparsa avversaria). Il riconoscimento da parte degli stessi convenuti/odierni appellati (sebbene a contrario) delle opere come eseguite dall'impresa di aveva trovato conferma in sede istruttoria, in particolare Parte_1 nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22.1.2020 dai testi della stessa parte convenuta Geom. direttore dei lavori, e fratello di Pt_3 Testimone_9
e figlio di . Dunque, in merito all'esecuzione delle opere indicate CP_1 CP_3 nell'atto di citazione e nella relativa allegazione (in particolare All. 7), alla luce del principio di non contestazione e delle testimonianze rese dagli stessi testimoni della parte convenuta odierna appellata, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato che aveva eseguito le seguenti opere oggetto di causa: Parte_1
“- per la proprietà : Controparte_3
6. realizzazione di solaio al P.T. con igloo e getto solaio per copertura del portico;
7. realizzazione come da progetto di cordoli armati, pilastri in c.a. compreso onere per casseformi, armatura metallica, getto e disarmo;
8. muratura di mattoni poroton spessore cm. 25 per realizzazione portico ogni onere compreso;
9. formazione di n. 4 aperture piane e tre ad arco realizzate con mattoni di tipo invecchiato
o di recupero previa pulizia degli stessi;
10. realizzazione di controparte con mattoni forati a tre fori (spessore cm. 6);
12. stuccatura esterna ed interna di murature esistenti compreso onere per sostituzione di elementi (mattoni o pietra); 13. conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00/mc per realizzazione di parapetti e sovrastanti nonché realizzazione di coprimuro in elementi in cotto;
14. realizzazione di marciapiede perimetrale, getto di cls., rete elettrosaldata, massetto sovrastante, agganci dell'armatura alla struttura e canalizzazione per tubi pluviali;
15. fornitura e posa in opera di soglie esterne realizzate mediante mezzane si laterizio di tipo invecchiato;
16. fornitura e posa di controtelai per porte;
19. posa in opera di piastrelle di ceramica per pavimento del P.T. e di battiscopa in ceramica;
20. realizzazione di massetto in cls.;
21. posa in opera di piastrelle in ceramica per rivestimento di cucina e bagno;
22. impermeabilizzazione della terrazza;
12 23. intonaco a malta cementizia per interni ed esterni compreso deumidificazione della balza di altezza di mt. 1,00 circa;
25. posa in opera di soglie interne e scalini;
26. esecuzione di divisorio del bagno.
- per la proprietà e Controparte_1 Controparte_2
6. smontaggio della copertura compreso onere per allentamento del materiale di resulta e accatastamento del materiale di recupero;
7. conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00/mc per realizzazione di magrone per la posa degli igloo;
8. solaio al p.t. realizzato con igloo, getto, rete elettrosaldata, formazione di cordoli armati, tubi in p.v.c. per aerazione, come da indicazione del calcolatore delle strutture;
10. realizzazione di solaio a muretti e tavelloni;
11. realizzazione di muri divisori interni compreso fornitura e posa in opera di controtelai, telaio a scrigno e architravatura ove occorrente;
12. realizzazione di comignolo con mattoni di recupero, demolizione della canna fumaria esistente e montaggio della nuova;
13. realizzazione di scala interna in c.a. come indicazione del calcolatore compreso onere per armatura, getto, disarmo e ferro ad aderenza migliorata come da indicazione del calcolatore delle opere in c.a.;
14. demolizione del solaio sottotetto compreso onere per allentamento del materiale di resulta;
16. solaio al p.1^ realizzato con grossa e piccola orditura in legno di castagno compreso onere per il trattamento antitarlo, mezzane, rete elettro-saldata e getto;
17. solaio per il sottotetto realizzato con orditura metallica, doppio tavellonato, getto in cls, rete elettrosaldata, ancoraggi, saldature, collegamento con la scala della mansarda elettrosaldata, formazione di cordoli armati e quanto altro come da progetto;
18. solaio mansarda realizzato con igloo, getto, rete elettrosaldata;
19. copertura mansarda realizzato con grossa e piccola orditura in legno di castagno compreso onere per il trattamento antitarlo, mezzane, rete elettro-saldata, isolante
(stiferite 4+4), guaina ardesiata, gronda con scempiato di mattoni, canale di gronda in rame, sistema anticaduta e tegole di resulta;
20. realizzazione di intonaci esterni ed interni
a malta cementizia, compreso onere per fornitura e posa in opera di rete metallica per ancoraggio e tinteggiatura esterna;
21. realizzazione della copertura del fabbricato mediante solaio a muretti, isolante (stiferite 4+4), guaina ardesiata, tegole nuove tipo antidato, gronda con mensole in legno di castagno, scempiato di mezzane, canale di gronda in rame, sistema anticaduta;
22. realizzazione di muro esterno e interno con il metodo cuci/scuci e ripristino archi ex stalla, architravatura sottoscala, demolizione di muro a mattoni, architravatura metallica e formazione arco a mattoni di recupero preventivamente puliti;
13 23. consolidamento muro al piano 1^con sistema cuci-scuci mediante impiego di mattoni pieni e doppio UNI;
27. rifacimento della stessa in c.a.;
28. realizzazione di marciapiede perimetrale compreso, getto di cls., rete elettrosaldata, agganci dell'armatura alla struttura;
29. allestimento cantiere (apparecchio di sollevamento, quadri elettrici, W.C., ponteggi, recinzione).”
Stante, poi, la modesta entità delle opere contestate come eseguite dalla , Pt_1 la differenza tra quanto richiesto dal e quello riconosciuto da controparte si Pt_1 riduceva a poche migliaia di euro per il lato ovest e ancor meno per quello est.
III) Violazione o falsa ed errata applicazione dell'art. 1657 c.c.
Alla luce della giurisprudenza conforme e consolidata in merito all'art. 1657 c.c., secondo cui la determinazione del corrispettivo può avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi o essere determinato dal giudice, con l'eventuale ausilio di CTU, stante la prova delle opere eseguite, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere alla valutazione della congruità del corrispettivo, ovvero, nel caso in cui non avesse ritenuta raggiunta la prova della somma richiesta, alla determinazione del quantum.
IV) Falsa, errata e contraddittoria valutazione della documentazione allegata da parte attrice e delle risultanze istruttorie.
Il primo giudice aveva erroneamente liquidato come “unilaterali” tutti i documenti prodotti dall'odierno appellante giungendo ad affermare che prova che il computo metrico allegato da parte attrice sia stato depositato tra la
“documentazione amministrativa” relativa alla DIA per la ristrutturazione dell'immobile presentata da , da un lato, e Controparte_1 Parte_5
, dall'altro>> (così pag. 8 della sentenza impugnata), con ciò andando
[...] oltre le risultanze processuali, poiché controparte non aveva mai contestato che il computo metrico allegato dal fosse stato depositato in allegato alla DIA per Pt_1 la ristrutturazione dell'immobile, per cui detto fatto avrebbe dovuto essere ritenuto pacifico. Del resto, l'elenco delle opere di cui all'allegato 7 dell'atto di citazione copiava pedissequamente il computo metrico del DD.LL. dei committenti depositato presso la competente Amministrazione Comunale e proprio in riferimento a detti atti i medesimi e concordemente i testimoni di parte avversa avevano riconosciuto le opere eseguite da Pt_1
Le valutazioni del giudice di prime cure erano contraddittorie anche circa la asserita non riferibilità delle prove documentali e istruttorie di alla proprietà Pt_1 Per_2
14 o , sebbene i convenuti avessero eccepito la “eccessività CP_3 Controparte_1 delle richieste economiche” dell'impresa costruttrice nel loro complesso. Inoltre il
“computo metrico” redatto dal DD.LL e prezzato dall'impresa costruttrice era stato liquidato come un mero “atto unilaterale”, nonostante i convenuti avessero riconosciuto che “ad ogni avanzamento dei lavori, quando non anche prima, avevano provveduto al pagamento del dovuto sulla base dei conteggi dell'attore”
e che , figlio di e impiegato presso la sua impresa, all'epoca TE Parte_1 dei lavori, escusso all'udienza del 27.11.2019, aveva riferito di essere stato presente quando era stato concluso l'accordo sui prezzi da applicare;
del resto la contestazione dei committenti era intervenuta solo al momento del pagamento del saldo del lavoro svolto dall'impresa attrice. Peraltro, l'unica contabilità esistente era quella prodotta da , che riprendeva pedissequamente il “computo metrico Pt_1 estimativo” All. n. 2 all'atto di citazione, redatto dal Geom. direttore dei Pt_3 lavori dei committenti, e “prezzato” dall'impresa appaltatrice;
inoltre, nella corrispondenza intercorsa tra le parti (All. 2 comparsa controparte) essi riconoscevano l'esistenza di un “preventivo”. Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere comprovato che il Geom. in qualità di DDLL dei convenuti, Pt_3 aveva redatto il computo metrico risultante dalla documentazione amministrativa depositata presso il Comune (All. 1); che detto computo metrico era stato
“prezzato” dal , quale titolare dell'impresa ed era Parte_1 Parte_1 stato “accettato” dai committenti prima dell'inizio dei lavori;
che i conteggi analitici allegati alla citazione (All. 7) riprendevano pedissequamente il “computo metrico estimativo” All. n. 2.
V) Violazione degli artt. 16 e 116 c.p.c. e falso, errato e contraddittorio rigetto dell'istanza di parte attrice di CTU.
Erroneamente il primo giudice aveva respinto l'istanza di CTU formulata da , Pt_1 in quanto ritenuta “esplorativa”. Infatti, nel caso di specie, in cui le opere eseguite dall'impresa costruttrice erano riconosciute dagli stessi committenti convenuti e provate dalle loro stesse testimonianze, il CTU si sarebbe dovuto limitare a valutare la congruità del prezzo richiesto. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità la CTU è ammissibile in tutti quei casi in cui essa possa assumere rilevanza probatoria, vale a dire, nel caso in cui l'accertamento dei fatti risulti possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche, come appunto nel caso in esame.
15 VI) In merito alle presunte opere realizzate direttamente dalla committenza
Le allegazioni di controparte sul punto erano contraddittorie (ad esempio, si lamentava l'esecuzione “fuori piombo” della canna fumaria da parte di ma Pt_1 si negava che la demolizione vecchia e il montaggio della nuova canna fumaria fossero stati realizzati da;
si contestava la realizzazione di intonaci esterni Pt_1
e interni ma si negava che avesse svolto la spicconatura delle pareti;
si Pt_1 lamentava l'altezza dei solai ma si negava avesse svolto lo scavo delle Pt_1 pareti;
si contestava l'altezza delle prese d'aria delle tubazioni, ma si negava che avesse realizzato le tracce). Era inoltre irragionevole che i committenti Pt_1 potessero aver realizzato da sè opere come “la platea in cls” che è un'opera strutturale realizzata con calcestruzzo, cioè una miscela di sabbia e ghiaia dal cui rapporto dipende la riuscita di un piano strutturale.
VII) In merito alla contestazione dei lavori ed alla prova della dazione di pagamenti non fatturati.
Le presunte maggiori somme date e non fatturate non risultavano provate, né tanto meno richieste nelle conclusioni dei committenti.
La domanda riconvenzionale formulata in subordine relativamente ai presunti vizi delle opere, risultava inammissibile oltre che per la tardività e per l'assoluta genericità e indeterminatezza della medesima, anche per l'irritualità della formulazione. Infatti, la raccomandata inviata dal D.L. in data 10.11.2009 sia a che ai committenti, da questi ultima citata nelle loro allegazioni difensive, Pt_1 aveva fatto decorrere il termine di sessanta giorni per la denunzia ex art. 1667 c.
c., non potendo d'altra parte essa costituire valida denunzia, in quanto il D.L. svolge funzioni di controllo per conto del committente ma, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare in suo nome e per suo conto manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti.
VIII) In ordine alla condanna alle spese di primo grado.
La condanna alle spese di era contraddittoria e ingiusta. Infatti, anche nella Pt_1 decisione finale il primo giudice aveva rigettato la domanda di separazione dei giudizi reiterata con insistenza dai convenuti;
inoltre erano state respinte la domanda/eccezione riconvenzionale e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dai medesimi. In base alla valutazione globale dell'esito del giudizio,
16 ravvisata una soccombenza reciproca, il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese almeno parzialmente.
IX) In merito alle spese di secondo grado.
La statuizione relative alle spese di secondo grado dovrebbe considerare che Edil-
S aveva chiesto la condanna di controparte alla somma risultante dai conteggi sopra esposti “ovvero, ex art. 1657 Cod. Civ., alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità”.
2.2 Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, CP_4 riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale. In particolare, hanno dedotto che avrebbe dovuto quantomeno depositare una perizia contente la Pt_1 descrizione delle opere, le misure, la mano d'opera impiegata ed i costi del materiale e comunque dimostrare con esattezza tutte le opere realizzate e, per differenza con quanto ricevuto, chiederne il ristoro, posto che nessun valore di riconoscimento poteva essere attribuito al fatto che fosse stato pagato quanto richiesto in corso d'opera, nonostante vi fossero addirittura delle contestazioni da parte del D.L.; non poteva il , dopo quasi 10 anni, pretendere il pagamento di Pt_1 somme praticamente doppie rispetto a quelle ricevute, senza fornire prova alcuna né in fase stragiudiziale né in quella giudiziale;
la CTU sarebbe stata esplorativa poiché non erano state fornite le basi affinché potesse essere ammessa.
2.3 La Corte, con ordinanza del 18.7.2024, ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e ha disposto CTU sul seguente quesito: “Il
C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari, presa altresì visione delle prove orali assunte in primo grado: - descriva brevemente lo stato dei luoghi ed il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- quantifichi le opere svolte dall'impresa appaltatrice su incarico di committenti, tenuto conto sia della documentazione in atti sia delle dichiarazioni testimoniali a verbale (se del caso, rimettendo alla corte la valutazione sulla effettiva spettanza di singole voci in ordine alle quali non vi siano elementi certi dell'effettiva esecuzione da parte della impresa appellante); - dica se sussistano i vizi e difetti lamentati dalla committenza
17 (elencati nella missiva a firma della direzione dei lavori del 10.11.2009), se di essi sia responsabile l'impresa appaltatrice e quali siano gli eventuali costi di ripristino;
- dica, dunque, quale sia l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti;
- tenti in ogni caso la conciliazione della lite”.
Espletata la CTU, all'udienza del 18.3.2025, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. La parte appellante ha chiesto l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado, anche se esse sono state tutte ammesse ed espletate. Si tratta, dunque, di istanza inammissibile.
Quanto alla CTU, essa è stata espletata in questa fase del giudizio, avendo la
Corte ritenuto di escludere il carattere esplorativo di detto incombente alla luce della documentazione in atti (in particolare, quella allegata alle D.I.A, comprensiva delle relazioni tecniche del D.L. Geom. contenenti la descrizione Parte_3 delle opere da eseguire) e delle testimonianze assunte in corso di causa sul soggetto esecutore delle lavorazioni di cui i committenti hanno contestato la riferibilità alla impresa Pt_1
Ebbene, le risultanze della CTU conducono al rigetto dell'appello.
Va premesso che i motivi dal primo al sesto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a contestare le valutazioni del primo giudice circa gli oneri probatori gravanti sull'impresa appaltatrice.
Non è in discussione che spettasse a quest'ultima comprovare di aver effettivamente eseguito in favore della controparte tutte le lavorazioni di cui ha domandato il pagamento.
Ciò detto, si osserva anzitutto come gli odierni appellati si siano costituiti nel giudizio di primo grado contestando che avesse eseguito determinate Pt_1 lavorazioni tra quelle elencate nella contabilità allegata alla citazione e dunque implicitamente ammettendo che l'impresa attrice avesse realizzato tutte le altre.
Invero, il dissenso si è appuntato su alcune voci contabilizzate da , ma che i Pt_1 committenti hanno sostenuto di aver eseguito personalmente. Sul punto sono state assunte prove testimoniali, che hanno avuto, almeno con riguardo alla maggior parte delle lavorazioni contestate, esito non univoco.
18 D'altra parte, è corretto quanto affermato dal primo giudice circa l'esclusiva provenienza di parte delle annotazioni di prezzo apposte a penna a margine delle singole lavorazioni elencate nel computo metrico (allegato alla D.I.A. privo di dette annotazioni) prodotto da come allegato 2, né vi è prova del fatto che i Pt_1 committenti avessero concordato i prezzi in questione, relativi anche a lavorazioni che questi ultimi assumono invece di aver realizzato in proprio. Non può, infatti, ritenersi dirimente in proposito la sola dichiarazione testimoniale del figlio del titolare della , , il quale peraltro si è limitato a dichiarare che il Pt_1 TE documento (all 2) “riporta la scrittura di mio padre che riconosco;
non so dire con certezza che fossero proprio quelle che leggo oggi le somme all'epoca concordate;
personalmente non c'ero quando venne concluso l'accordo” (cfr. verbale del
27.11.2019). Non vi sono dunque elementi per affermare che le parti avessero concordato di appaltare tutte le opere necessarie alla ristrutturazione delle due porzioni del fabbricato (est e ovest) descritte nella documentazione allegata alla
D.I.A. Peraltro va sottolineato che, come è pacifico, manca un contratto di appalto redatto per iscritto. Dunque, non può escludersi che non siano state appaltate alla
Edil -S tutte le opere in questione, essendosi riservati i committenti di effettuare direttamente una parte di esse, come invero emerge dalla testimonianza del D.L.
Geom. sentito come teste all'udienza del 22.1.2020 (“i lavori concordati Pt_3 in mia presenza ma che non mi coinvolgevano direttamente erano stati previsti in economia e in parte avrebbero dovuto essere eseguiti dalla stessa committenza”).
Riguardo tale ultima testimonianza, va disattesa l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. Invero, la parte appellante non si confronta in alcun modo con la motivazione del primo giudice relativa all'infondatezza di tale eccezione, per non averla reiterata dopo l'assunzione della prova testimoniale ed avendo anzi Pt_1 utilizzato la testimonianza del Geom. er articolare le proprie difese in sede Pt_3 di comparsa conclusionale di replica. Del resto, è principio giurisprudenziale pacifico che “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.” (Sez. U, Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Per completezza, si osserva come non vi siano neppure motivi per dubitare della
19 attendibilità del teste in questione, deponendo anzi in suo favore lo specifico ruolo professionale.
Ebbene, il CTU, nel suo elaborato - completo ed esaustivo, avendo egli anche puntualmente preso posizione sui rilievi critici delle parti - ha provveduto a determinare i compensi della contabilizzando come di sua spettanza le Pt_1 lavorazioni non contestate dai committenti nella loro riferibilità all'impresa appaltatrice e quelle, pur contestate, ma che i testimoni hanno confermato essere state eseguite dalla medesima (lato est: voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, Pt_1
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; lato ovest: voci 2, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29): in ordine a queste lavorazioni le parti non hanno sollevato critiche alle risultanze peritali.
Il medesimo CTU ha poi attribuito alla , in diverse percentuali, il compenso Pt_1 relativo ad alcune lavorazioni che, sulla base delle prove testimoniali assunte, sono risultate eseguite solo in parte dalla (lato est: voce 14, 0,95%; voce 17, Pt_1
0,40%; voce 18, 0,50%; lato ovest: voce 2, 90%; voce 4, 40%; voce 7, 0,80%, voce 12, 0,75%, voce 14, 0,90%). Sono state invece del tutto escluse dalla contabilità dell'impresa appaltatrice quelle opere delle quali, sempre sulla base dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di primo grado, non è stata adeguatamente provata l'esecuzione da parte dell'impresa suddetta (lato est, voci
2, 11, 12; lato ovest, voci 3, 4, 9, 10, 15, 24, 26). Le valutazioni svolte al riguardo dal consulente appaiono condivisibili, in quanto gli assunti di , per ciò che Pt_1 concerne le lavorazioni in questione, sono stati avvalorati soltanto dal teste TE
, figlio e dipendente di (che peraltro si è limitato a una secca
[...] Parte_1 conferma, senza alcuna specificazione, dei capitoli di prova della ), a fronte Pt_1 di opposte concordi dichiarazioni testimoniali del Geom. e di Pt_3 Tes_9
fratello di e figlio di il quale, secondo
[...] Controparte_1 Controparte_3 quanto dal medesimo riferito, ebbe a partecipare alle lavorazioni di cui trattasi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche per la specificità delle sue dichiarazioni, avendo ben distinto, nel rispondere a diversi dei capitoli di prova, quanto fatto dall'impresa e quanto realizzato personalmente dai committenti (cfr. verbale del 22.1.2020).
D'altra parte, occorre anche considerare che nel caso di insuperabile divergenza tra le testimonianze rese da soggetti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, come nello specifico, vale il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte secondo cui “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile
20 contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.”
(Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015)
Per lo stesso principio per cui l'incertezza probatoria non può che andare a scapito della parte tenuta alla prova del fatto costitutivo della domanda (in questo caso, pacificamente, ) vanno totalmente decurtate anche quelle voci che il CTU ha Pt_1 riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice nella misura del 50% (voce 1 lato est, per € 348,80 e voce 1 lato ovest, per € 239,51) sul presupposto – tuttavia privo di fondamento giuridico ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie - del pari numero delle contrapposte dichiarazioni testimoniali (avendo i due testi di parte appellante , quest'ultimo fratello di - sentito TE Tes_3 Parte_1 all'udienza del 27.11.2019 -, confermato l'esecuzione da parte di detta impresa delle lavorazioni in questione, tuttavia negata dai due testi di controparte Geom.
e . Pt_3 Testimone_9
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non vi sono ragioni oggettive per escludere che l'esecuzione delle lavorazioni per le quali il CTU non ha riconosciuto a il compenso richiesto (sostanzialmente, demolizioni e Pt_1 allontanamento dal cantiere di materiale di risulta nonché esecuzione di tracce sui forati – lavorazione, quest'ultima, sulla quale peraltro vi è anche la testimonianza di , incaricato della impiantistica termoidraulica – cfr. verbale del Testimone_6
13.11.2019) possa essere stata eseguita direttamente dai committenti, con l'eventuale ausilio di terzi, non richiedendo dette lavorazioni particolari cognizioni tecniche e ben potendo il materiale di risulta essere stato rimosso dal cantiere mediante il trattore di proprietà di committenti, mezzo al quale ha fatto riferimento il teste Né può rilevare in contrario, come invece pretende la parte Testimone_9 appellante, la testimonianza dell'Ing. D.L. e progettista strutturale, Tes_2 secondo cui le demolizioni “in genere le fa l'impresa” (cfr. verbale del 13.11.2019), trattandosi di dichiarazione generica e valutativa.
21 Ne consegue che il compenso complessivo spettante a per i lavori eseguiti Pt_1 sulle due porzioni di immobile oggetto di causa (lato est e lato ovest) deve ritenersi ammontare a € 84.243,44 (€ 39.530,80 lato est, iva compresa + 44.712,64 lato ovest, iva compresa), dal quale detrarre gli acconti portati dalle fatture in atti, pari a € 84.100,00 (€ 29.500,00 lato est + € 54.600,00 lato ovest): risulta pertanto che ha già percepito compensi pressoché pari alle lavorazioni effettuate. Pt_1
La trascurabile differenza di € 143,44, stante l'inevitabile margine di opinabilità della percentuale riconosciuta dal CTU per le opere che sono risultate eseguite solo in parte da , porta a ritenere irrilevanti ai fini di causa le questioni relative Pt_1 alla effettiva sussistenza e alla tempestività o meno della denunzia dei vizi dell'opera, per i quali il CTU avrebbe quantificato costi di ripristino nella misura di
€ 5.319,62 oltre iva per il lato est e di € 2.000,00 oltre iva per il lato ovest: a prescindere dalla detrazione di tali costi, infatti, comunque non residua alcun credito a favore di nei confronti degli appellati. Pt_1
In conclusione, anche se per motivazioni diverse, la sentenza del primo giudice va interamente confermata, restando dunque assorbito il settimo motivo.
L'ottavo motivo va disatteso. La soccombenza ampiamente prevalente di , Pt_1 infatti, ben giustifica la condanna integrale alle spese di lite in favore della controparte disposta dal primo giudice.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi
(considerata la assenza di questioni giuridiche di rilievo) di cui al DM 10.3.2014 n.
55 e succ. modif. – seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente e integralmente a carico di Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
227/2022 resa dal Tribunale di SIENA;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di CTU;
22 4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio dell'8.9.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 26/10/2022 al numero 1906/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 227/2022 emessa dal
Tribunale di Siena il 5.3.2022 pendente fra
( ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTI CINZIA ( ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FALCIANI
[...] C.F._5
LUCA ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1 - In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art. 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave
e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni espresse in premessa.
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 227/2022 (Repert. n. 388/2022 del
14/03/2022), pubblicata in data 14.03.2021 dal Tribunale di Siena, e non notificata definitivamente decidendo nel procedimento civile iscritto al n. 1487/2018 R.G. con il quale il Tribunale in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Dell'Unto Marta ha stabilito quanto segue: “- rigetta le domande articolate da Pt_1
, quale titolare della ditta individuale “ ” , nei confronti di
[...] Pt_1 Parte_1
, , , ; - condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quale titolare della ditta individuale “ ” , al Parte_1 Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.459,00 CP_4 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e IVA come per legge se dovuta;
- rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
e per l'effetto mandando esente l'odierna appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, e, conseguentemente disporre che la controparte provveda immediatamente e senza indugio alla restituzione della somma che la parte appellante abbia versato o che fosse costretta a versare in caso di esecuzione dell'impugnata sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
E, definitivamente accogliere le seguenti CONCLUSIONI di PRIMO Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis:
- rigettare la domanda formulata in via preliminare dalla parte convenuta di separazione delle cause con ogni conseguenza di legge per i motivi descritti in narrativa;
- condannare il Sig. (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2 il 28.07.1982 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4 e la Sig.ra
(C.F.: , nata a [...], il Controparte_2 C.F._3
14.02.1984 e resi dente in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4, in solido tra loro, al pagamento in favore il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
“ ” , nel suo domicilio elettivo, della somma di € 67.541,25 a Pt_1 Parte_1 titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili eseguiti, ovvero alla maggiore
2 o minore somma ritenuta di giustizia, ex art. 1657 C.C., dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità;
- condannare il Sig. (C.F.: , nato a [...] C.F._4
LU (SI), il 08.07.1956 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n.
4, e la Sig.ra (C.F.: ), nata a [...], il CP_4 C.F._5
24.04.1961 e residente in [...]di Siena (SI), Loc. Foenna n. 4, in solido tra loro, al pagamento in favore il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “ ” di , nel suo domicilio elettivo, della somma di € Pt_1 Parte_1
51.305,20 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili eseguiti ovvero, ex art. 1657 Cod. Civ., alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità;
- rigettare la domanda formulata in subordine dalla parte convenuta di detrazione dei “costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte come da documentazione indicata in premessa ed allegata in atti”, in quanto tardiva, inammissibile, generica
e indeterminata, nonché in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per gli ulteriori motivi descritti in narrativa;
- in ogni caso con vittoria di spese di causa, compensi ed oneri di legge.
Salva ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre. Salvis Iuribus.”
Si specifica che la richiesta di condanna alle spese ha ad oggetto le spese di causa, compensi ed oneri di legge di primo e secondo grado
- In via istruttoria.
Prova testimoniale. L'odierna parte appellante, per mera semplicità, riportandosi alle istanze istruttorie, richiama tutte le richieste formulate in primo grado, sebbene in parte accolte:
- Capitolo 1. <<dcv che l'impresa “ ” di ha eseguito le opere e i pt_1 parte_1 lavori indicate nei “conteggi analitici”, allegato n. 7 all'atto citazione allegato<>
n. 13 alla memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, C.P.C., relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato est – in Comune di Torrita di Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato ovest – in Comune di Torrita di
Siena” i quali si mostrano>>;
- Capitolo 2. <
3 - Capitolo 3. <
- Capitolo 4. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 11 di pag. 4 in alto, la quale
[...] si mostra>>;
- Capitolo 5. <
- Capitolo 6. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 17 Persona_1 di pag. 4 in alto, la quale si mostra>>;
- Capitolo 7. <
- Capitolo 8. <
- Capitolo 9. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 24 di pag. 4 in alto, la quale
[...] si mostra>>;
- Capitolo 10. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 1 di pag. 4 Persona_2 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 11. <
4 all'immobile di proprietà , nella comparsa di Persona_2 costituzione e risposta al punto n. 2 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 12. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 3 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 13. <
- Capitolo 14. <
- Capitolo 15. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 6 di Persona_3 pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 16. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 9 di pag. 4 in basso, la
[...] quale si mostra>>;
- Capitolo 17. <
- Capitolo 18. <
- Capitolo 19. <
5 , nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 15 di pag. 4 in basso, la Per_2 quale si mostra>>;
- Capitolo 20. <
- Capitolo 21. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 24 di Persona_3 pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 22. <
[...]
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 25 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 23. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 26 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>;
- Capitolo 24. <
, nella comparsa di costituzione e risposta al Persona_2 punto n. 28 di pag. 4 in basso, la quale si mostra>>.
- Capitolo 25. <
ai committenti ad eseguire opere e lavori in cantiere, in che Parte_3 tempi e modalità>>. Si precisa che il presente capitolo è stato formulato in forma positiva al fine di evitare valutazioni di inammissibilità per richiesta di prova di fatto negativo.
- Capitolo 26. <
, e e dal Direttore dei lavori prima dell'inizio Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dei lavori sull'immobile sito in Torrita di Siena, Loc. Foenna>>;
- Capitolo 27. <
6 - Per i capitoli dal n. 1 al n. 26 si indica come teste il Sig. , residente in [...]
Torrita di Siena, Via Lago di Iseo n. 40. - Per i capitoli nn.
2;10;12;13;17;19;22;23;24;25;27 l'Ing. , Direttore dei Lavori Strutturali con Tes_2 studio in Foiano della Chiana (AR), Corso Vittorio EL n. 3; - Per i capitoli nn.
2;5;9;10;22;24 si indica come teste il Sig. , titolare dell'impresa omonima Tes_3
“ ” di “Movimento Terra, Scavi Acquedotti, Fognature Demolizioni e Noleggi” Tes_3 corrente in LU (SI), Via Santarello n. 145; - Per i capitoli n. 8 e n. 25 si indica come teste il Sig. , , residente in [...]. - Per Testimone_4 Testimone_5
i capitoli n. 6 e n. 21 e n. 25 il Sig. , legale rappresentante p.t. della società Testimone_6
Termoidraulica TI di TI EL & C. S.a.s in LU
(SI), Via Montegrappa n. 5/7.
- Istanze a controprova. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli 12), 21) e 22), si chiede ammettere, a controprova, i seguenti:
CAPITOLO A CONTROPROVA N. 1: <
CAPITOLO A CONTROPROVA N. 2: <
Si indica come teste a controprova per i suddetti capitoli: il Sig. , residente in [...]
Torrita di Siena, Via Lago di Iseo n. 40. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli medesimi, si chiede ammettere, a controprova, per i capitoli di prova da 1) a 11), da 23)
a 31) e da 33 a 34) i seguenti testi: - , residente in [...]. -Ing. , Direttore de Lavori Strutturali con studio in Foiano della Tes_2
Chiana (AR), Corso Vittorio EL n. 3; - , titolare dell'impresa omonima Tes_3
“ ” di “Movimento Terra, Scavi Acquedotti, Fognature Demolizioni e Noleggi” Tes_3 corrente in LU (SI), Via Santarello n. 145; - , piastrellista, residente Testimone_4 in Torrita di Siena, via Forlì n. 33. - , legale rappresentante p.t. della Testimone_6 società Termoidraulica TI di TI EL & C. S.a.s in LU (SI), Via
Montegrappa n. 5/7. - , residente in [...]. Foenna n. 3; - Testimone_7 IM
, residente in [...]. Foenna n. 3; Nel denegato caso di ammissione dei capitoli da 13)
[...]
a 20) e 32, si chiede sentire a controprova, sui medesimi capitoli, il seguente teste: TE
, residente in [...].
[...]
CTU. Si insiste per l'ammissione della C.T.U. già chiesta in primo grado.
L'odierna parte attrice domanda la nomina di consulente tecnico d'ufficio, il quale accerti che i “Conteggi analitici”, all. n. 7 all'Atto di Citazione e allegato n. 13 al-
7 la memoria attorea autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, C.P.C., relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione - lato est– in Comune di Torrita di Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione -lato ovest– in Comune di Torrita di Siena”, corrispondano alle opere previste nelle tavole All. 15,16,17,18,19 alla memoria attorea autorizzata ex art. 183 comma 6, n. 2 C.P.C. e realizzati dall'impresa “ ” , Pt_1 Parte_1 ne quantifichi i costi e accerti se i prezzi indicati dalla parte attrice risultano congrui, con autorizzazione del medesimo all'accesso agli atti presso gli enti pubblici competenti.
Prove documentali Con ogni più ampia riserva di produrre l'originale dei documenti allegati in copia a semplice richiesta dell'organo giudicante, sonno stati depositati in atti in primo grado i seguenti documenti: 1) copia documentazione amministrativa;
2) copia computo metrico estimativo e relazione tecnica del DD.LL. allegata alla DIA;
3) copia visure catastali;
4) copia fatture;
5) copia fatture;
6) copia Controparte_3 Controparte_1 missiva del 06.11.2009 ed e-mail Avv. Falciani del 20.11.2009; 7) copia missiva del
28.01.2010 ed e-mail Avv. Falciani del 12.01.2010; 8) copia missiva del 04.03.2010; 9) copia missiva del 24.03.201024.03.201024.03.2010; 10) copia “buoni consegna” relativi alle opere svolte e alle ore di lavoro;
11) copia missiva del 02.09.2014 con avvisi di accettazione e ricevimento;
12) copia missiva del 16.10.2014.
13. conteggi analitici relativi ad “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fabbricato di civile abitazione -lato est– in Comune di Torrita di
Siena” e “Appalto lavori di ristrutturazione con modifiche esterne ed interne fab- bricato di civile abitazione -lato ovest– in Comune di Torrita di Siena”; 14. atti pratica edilizia;
15. tavole strutturali lato est;
16. tavole strutturali lato ovest;
17. tavole strutturali lato ovest;
18. tavole strutturali lato ovest;
19. tavole strutturali lato ovest;
20. documentazione fotografica lato est;
21. documentazione fotografica lato ovest;
22. verbale di presa visione del P.S.C.; 23. fatture, copie degli assegni e delle ricevute di pagamento;
Salva ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre. Salvis
Iuribus. In via istruttoria in appello Si insiste per l'ammissione della C.T.U. già chiesta in primo grado e sopra riportata e per le prove testimoniali non ammesse in primo grado.”
Parte appellata: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello interposto dal signor in qualità di titolare dell'impresa individuale Edil- Parte_1
S di Tufo Silvio, avverso la sentenza n. 227/2022 (Rep. n. 388/2022 del
14.03.2022) emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena il 14.03.2021 perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della medesima.
In subordine: in denegati e non creduta ipotesi di accoglimento delle conclusioni di controparte, condannare i convenuti al pagamento di quella somma
8 che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione all'esito dell'espletata istruttoria anche detratti i costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte come da documentazione indicata nell'atto di comparsa di costituzione e risposta ed in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e di quello di primo grado.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “ ” - premesso che Parte_1 Pt_1
e da un lato, e Parte_4 Controparte_3 CP_4 CP_1
e dall'altro, avevano commissionato alla suddetta
[...] Controparte_2 impresa lavori di ristrutturazione edilizia di una porzione di fabbricato, nonché modifiche interne ed esterne presso l'immobile sito in Torrita di Siena (SI), Loc.
Foenna n. 4, lato est e lato ovest, e che a titolo di acconto per i lavori effettuati aveva corrisposto la somma complessiva di € 29.500,00, mentre Controparte_3 quella complessiva di € 54.600,00, importi seguiti da regolare Controparte_1 fatturazione – esponeva che le parti non avevano trovato un accordo in merito al residuo del corrispettivo, nonostante i tentativi di bonario componimento, e che esso andava quantificato nell'importo di € 67.541,25 quanto ad e Controparte_1
e in quello di € 51.305,20 quanto a e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e agli eredi di nelle more deceduto;
precisava che
[...] Parte_4 la determinazione del corrispettivo era basata sul “computo metrico estimativo” del Geom. tecnico e direttore dei lavori dei committenti. Chiedeva Pt_3 pertanto la condanna dei convenuti al pagamento delle somme sopra indicate. ovvero, ai sensi dell'art. 1657 c.c., delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice o, in ipotesi, di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia, anche detratti i costi relativi alle opere non realizzate a regola d'arte.
Sostenevano i convenuti che la domanda non era corredata delle informazioni necessarie a comprendere le modalità di determinazione delle somme richieste, con conseguente impossibilità di opporsi consapevolmente. Precisavano che il
, nel 2008, aveva realizzato alcune opere di ristrutturazione, con la direzione Pt_1
9 dei lavori del Geom. che ad ogni avanzamento dei lavori avevano Pt_3 provveduto al pagamento del dovuto sulla base dei conteggi dello stesso;
che Pt_1 la somma complessiva richiesta (circa € 210.946,45 al lordo delle somme corrisposte) era eccessiva rispetto alle opere realizzate;
che non era stata fornita chiara indicazione delle opere eseguite, anche considerato il computo dei lavori depositato era completato con scritte a mano presumibilmente del ed era Pt_1 privo di sottoscrizione per accettazione, così come i buoni di consegna allegati.
Evidenziavano che l'elenco delle opere di cui all'atto introduttivo non precisava le misure delle stesse, le ore lavorate, il numero di persone che avrebbero partecipato alla realizzazione. Indicavano le opere che, sebbene menzionate dalla controparte, non erano alla stessa riferibili. Osservavano che il direttore dei lavori, nel novembre 2009, aveva contestato la non corretta esecuzione di alcune opere, che in alcuni casi ha prodotto dei gravi danni agli immobili, quantificati in €
13.845,54 per la proprietà e e in € 7.620,98 per Controparte_1 Controparte_2 la proprietà e Deducevano, infine, che questi ultimi Controparte_3 CP_4 avevano pagato l'ulteriore somma di € 4.800,00 – per cui non era stata emessa ricevuta di pagamento - e di € 3.200,00 effettuata in contanti.
Previo espletamento di prova testimoniale, il Tribunale di Siena pronunciava la sentenza n. 227/2022, di rigetto delle domande avanzate da , con Parte_1 conseguente condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite.
Premesso che aveva inteso svolgere una domanda ai sensi dell'art. Parte_1
1657 c.c. per la determinazione del corrispettivo dell'appalto, non pattuito dalle parti, il primo giudice: ricordava che il potere conferito al giudice dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto è esercitabile soltanto ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, sul quale, in caso di contrasto, incombe l'onere di fornire la prova della loro natura e consistenza, onere che nella fattispecie, a fronte delle contestazioni dei committenti, il non aveva Pt_1 adempiuto, stante la genericità dell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e delle prove articolate;
osservava che il documento prodotto come computo metrico estimativo proveniente dal direttore dei lavori era risultato un preventivo di massima di provenienza unilaterale, non accettato dai committenti e riguardante una parte soltanto dell'immobile (quella di e Controparte_1 CP_2
, mentre alcuna contabilità dei lavori eseguiti era stata redatta dal Geom.
[...]
, il quale non aveva ricevuto un tale incarico, come dal medesimo riferito Per_2 quando era stato escusso come teste: in proposito, precisava che
10 successivamente all'espletamento della prova il non aveva reiterato Pt_1
l'eccezione di nullità della deposizione per incapacità del suddetto Geom. Per_2
a rendere testimonianza, ed anzi essa era stata utilizzata dall'attore nella comparsa conclusionale a propria difesa, con implicita rinuncia all'eccezione; evidenziava che i “buoni di consegna” prodotti dal costituivano documentazione priva di data Pt_1
e di sottoscrizione per accettazione nonché non chiaramente riconducibili all'una o all'altra porzione di immobile;
riteneva che la stessa entità e consistenza delle lavorazioni di cui il richiedeva il pagamento era rimasta incerta alla luce Pt_1 dell'espletamento delle prove orali, in quanto i testi avevano reso le proprie dichiarazioni in relazione alle lavorazioni genericamente indicate dall'attore senza tuttavia fornire adeguati riscontri in ordine alle circostanze fattuali e temporali dei lavori asseritamente svolti nonché in relazione ai materiali e alla manodopera utilizzati e alle ore impiegate, non essendovi neppure convergenza tra i testi in relazione ad alcune opere;
riteneva dunque esplorativo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, l'eventuale espletamento di consulenza tecnica al fine di determinare l'ulteriore corrispettivo eventualmente dovuto dai committenti;
infine, valutava come eccezione riconvenzionale, e non come domanda riconvenzionale, le difese dei medesimi in ordine ai vizi e difetti delle opere, ritenendola dunque assorbita dal rigetto della domanda attrice.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Erronea e contraddittoria motivazione.
Il primo giudice aveva premesso che l'onere della prova è diverso per le opere riconosciute come eseguite dall'appaltatore dalle opere in cui si controverta anche in merito all'esecuzione, ma poi aveva preteso anche per le opere riconosciute come eseguite dall'appaltatore lo stesso onere probatorio richiesto per le opere di cui si controverta la stessa esecuzione da parte dell'appaltatore, decidendo dunque in modo illogico e contraddittorio rispetto al ragionamento motivazionale.
II) Erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e mancata valutazione di parte essenziale dell'istruttoria.
I convenuti/odierni appellati, pur escludendo genericamente la “possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa poiché, di fatto, la domanda è determinata solamente nel quantum” (così pag. 2 comparsa avversaria), tuttavia,
11 contraddittoriamente, avevano utilizzato lo stesso elenco delle opere formulato dall'odierno appellante per annoverare i lavori presuntivamente realizzati in proprio e, dunque, presuntivamente non effettuati dall'impresa Parte_1
(così pag. 4 comparsa avversaria). Il riconoscimento da parte degli stessi convenuti/odierni appellati (sebbene a contrario) delle opere come eseguite dall'impresa di aveva trovato conferma in sede istruttoria, in particolare Parte_1 nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22.1.2020 dai testi della stessa parte convenuta Geom. direttore dei lavori, e fratello di Pt_3 Testimone_9
e figlio di . Dunque, in merito all'esecuzione delle opere indicate CP_1 CP_3 nell'atto di citazione e nella relativa allegazione (in particolare All. 7), alla luce del principio di non contestazione e delle testimonianze rese dagli stessi testimoni della parte convenuta odierna appellata, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato che aveva eseguito le seguenti opere oggetto di causa: Parte_1
“- per la proprietà : Controparte_3
6. realizzazione di solaio al P.T. con igloo e getto solaio per copertura del portico;
7. realizzazione come da progetto di cordoli armati, pilastri in c.a. compreso onere per casseformi, armatura metallica, getto e disarmo;
8. muratura di mattoni poroton spessore cm. 25 per realizzazione portico ogni onere compreso;
9. formazione di n. 4 aperture piane e tre ad arco realizzate con mattoni di tipo invecchiato
o di recupero previa pulizia degli stessi;
10. realizzazione di controparte con mattoni forati a tre fori (spessore cm. 6);
12. stuccatura esterna ed interna di murature esistenti compreso onere per sostituzione di elementi (mattoni o pietra); 13. conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00/mc per realizzazione di parapetti e sovrastanti nonché realizzazione di coprimuro in elementi in cotto;
14. realizzazione di marciapiede perimetrale, getto di cls., rete elettrosaldata, massetto sovrastante, agganci dell'armatura alla struttura e canalizzazione per tubi pluviali;
15. fornitura e posa in opera di soglie esterne realizzate mediante mezzane si laterizio di tipo invecchiato;
16. fornitura e posa di controtelai per porte;
19. posa in opera di piastrelle di ceramica per pavimento del P.T. e di battiscopa in ceramica;
20. realizzazione di massetto in cls.;
21. posa in opera di piastrelle in ceramica per rivestimento di cucina e bagno;
22. impermeabilizzazione della terrazza;
12 23. intonaco a malta cementizia per interni ed esterni compreso deumidificazione della balza di altezza di mt. 1,00 circa;
25. posa in opera di soglie interne e scalini;
26. esecuzione di divisorio del bagno.
- per la proprietà e Controparte_1 Controparte_2
6. smontaggio della copertura compreso onere per allentamento del materiale di resulta e accatastamento del materiale di recupero;
7. conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00/mc per realizzazione di magrone per la posa degli igloo;
8. solaio al p.t. realizzato con igloo, getto, rete elettrosaldata, formazione di cordoli armati, tubi in p.v.c. per aerazione, come da indicazione del calcolatore delle strutture;
10. realizzazione di solaio a muretti e tavelloni;
11. realizzazione di muri divisori interni compreso fornitura e posa in opera di controtelai, telaio a scrigno e architravatura ove occorrente;
12. realizzazione di comignolo con mattoni di recupero, demolizione della canna fumaria esistente e montaggio della nuova;
13. realizzazione di scala interna in c.a. come indicazione del calcolatore compreso onere per armatura, getto, disarmo e ferro ad aderenza migliorata come da indicazione del calcolatore delle opere in c.a.;
14. demolizione del solaio sottotetto compreso onere per allentamento del materiale di resulta;
16. solaio al p.1^ realizzato con grossa e piccola orditura in legno di castagno compreso onere per il trattamento antitarlo, mezzane, rete elettro-saldata e getto;
17. solaio per il sottotetto realizzato con orditura metallica, doppio tavellonato, getto in cls, rete elettrosaldata, ancoraggi, saldature, collegamento con la scala della mansarda elettrosaldata, formazione di cordoli armati e quanto altro come da progetto;
18. solaio mansarda realizzato con igloo, getto, rete elettrosaldata;
19. copertura mansarda realizzato con grossa e piccola orditura in legno di castagno compreso onere per il trattamento antitarlo, mezzane, rete elettro-saldata, isolante
(stiferite 4+4), guaina ardesiata, gronda con scempiato di mattoni, canale di gronda in rame, sistema anticaduta e tegole di resulta;
20. realizzazione di intonaci esterni ed interni
a malta cementizia, compreso onere per fornitura e posa in opera di rete metallica per ancoraggio e tinteggiatura esterna;
21. realizzazione della copertura del fabbricato mediante solaio a muretti, isolante (stiferite 4+4), guaina ardesiata, tegole nuove tipo antidato, gronda con mensole in legno di castagno, scempiato di mezzane, canale di gronda in rame, sistema anticaduta;
22. realizzazione di muro esterno e interno con il metodo cuci/scuci e ripristino archi ex stalla, architravatura sottoscala, demolizione di muro a mattoni, architravatura metallica e formazione arco a mattoni di recupero preventivamente puliti;
13 23. consolidamento muro al piano 1^con sistema cuci-scuci mediante impiego di mattoni pieni e doppio UNI;
27. rifacimento della stessa in c.a.;
28. realizzazione di marciapiede perimetrale compreso, getto di cls., rete elettrosaldata, agganci dell'armatura alla struttura;
29. allestimento cantiere (apparecchio di sollevamento, quadri elettrici, W.C., ponteggi, recinzione).”
Stante, poi, la modesta entità delle opere contestate come eseguite dalla , Pt_1 la differenza tra quanto richiesto dal e quello riconosciuto da controparte si Pt_1 riduceva a poche migliaia di euro per il lato ovest e ancor meno per quello est.
III) Violazione o falsa ed errata applicazione dell'art. 1657 c.c.
Alla luce della giurisprudenza conforme e consolidata in merito all'art. 1657 c.c., secondo cui la determinazione del corrispettivo può avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi o essere determinato dal giudice, con l'eventuale ausilio di CTU, stante la prova delle opere eseguite, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere alla valutazione della congruità del corrispettivo, ovvero, nel caso in cui non avesse ritenuta raggiunta la prova della somma richiesta, alla determinazione del quantum.
IV) Falsa, errata e contraddittoria valutazione della documentazione allegata da parte attrice e delle risultanze istruttorie.
Il primo giudice aveva erroneamente liquidato come “unilaterali” tutti i documenti prodotti dall'odierno appellante giungendo ad affermare che prova che il computo metrico allegato da parte attrice sia stato depositato tra la
“documentazione amministrativa” relativa alla DIA per la ristrutturazione dell'immobile presentata da , da un lato, e Controparte_1 Parte_5
, dall'altro>> (così pag. 8 della sentenza impugnata), con ciò andando
[...] oltre le risultanze processuali, poiché controparte non aveva mai contestato che il computo metrico allegato dal fosse stato depositato in allegato alla DIA per Pt_1 la ristrutturazione dell'immobile, per cui detto fatto avrebbe dovuto essere ritenuto pacifico. Del resto, l'elenco delle opere di cui all'allegato 7 dell'atto di citazione copiava pedissequamente il computo metrico del DD.LL. dei committenti depositato presso la competente Amministrazione Comunale e proprio in riferimento a detti atti i medesimi e concordemente i testimoni di parte avversa avevano riconosciuto le opere eseguite da Pt_1
Le valutazioni del giudice di prime cure erano contraddittorie anche circa la asserita non riferibilità delle prove documentali e istruttorie di alla proprietà Pt_1 Per_2
14 o , sebbene i convenuti avessero eccepito la “eccessività CP_3 Controparte_1 delle richieste economiche” dell'impresa costruttrice nel loro complesso. Inoltre il
“computo metrico” redatto dal DD.LL e prezzato dall'impresa costruttrice era stato liquidato come un mero “atto unilaterale”, nonostante i convenuti avessero riconosciuto che “ad ogni avanzamento dei lavori, quando non anche prima, avevano provveduto al pagamento del dovuto sulla base dei conteggi dell'attore”
e che , figlio di e impiegato presso la sua impresa, all'epoca TE Parte_1 dei lavori, escusso all'udienza del 27.11.2019, aveva riferito di essere stato presente quando era stato concluso l'accordo sui prezzi da applicare;
del resto la contestazione dei committenti era intervenuta solo al momento del pagamento del saldo del lavoro svolto dall'impresa attrice. Peraltro, l'unica contabilità esistente era quella prodotta da , che riprendeva pedissequamente il “computo metrico Pt_1 estimativo” All. n. 2 all'atto di citazione, redatto dal Geom. direttore dei Pt_3 lavori dei committenti, e “prezzato” dall'impresa appaltatrice;
inoltre, nella corrispondenza intercorsa tra le parti (All. 2 comparsa controparte) essi riconoscevano l'esistenza di un “preventivo”. Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere comprovato che il Geom. in qualità di DDLL dei convenuti, Pt_3 aveva redatto il computo metrico risultante dalla documentazione amministrativa depositata presso il Comune (All. 1); che detto computo metrico era stato
“prezzato” dal , quale titolare dell'impresa ed era Parte_1 Parte_1 stato “accettato” dai committenti prima dell'inizio dei lavori;
che i conteggi analitici allegati alla citazione (All. 7) riprendevano pedissequamente il “computo metrico estimativo” All. n. 2.
V) Violazione degli artt. 16 e 116 c.p.c. e falso, errato e contraddittorio rigetto dell'istanza di parte attrice di CTU.
Erroneamente il primo giudice aveva respinto l'istanza di CTU formulata da , Pt_1 in quanto ritenuta “esplorativa”. Infatti, nel caso di specie, in cui le opere eseguite dall'impresa costruttrice erano riconosciute dagli stessi committenti convenuti e provate dalle loro stesse testimonianze, il CTU si sarebbe dovuto limitare a valutare la congruità del prezzo richiesto. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità la CTU è ammissibile in tutti quei casi in cui essa possa assumere rilevanza probatoria, vale a dire, nel caso in cui l'accertamento dei fatti risulti possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche, come appunto nel caso in esame.
15 VI) In merito alle presunte opere realizzate direttamente dalla committenza
Le allegazioni di controparte sul punto erano contraddittorie (ad esempio, si lamentava l'esecuzione “fuori piombo” della canna fumaria da parte di ma Pt_1 si negava che la demolizione vecchia e il montaggio della nuova canna fumaria fossero stati realizzati da;
si contestava la realizzazione di intonaci esterni Pt_1
e interni ma si negava che avesse svolto la spicconatura delle pareti;
si Pt_1 lamentava l'altezza dei solai ma si negava avesse svolto lo scavo delle Pt_1 pareti;
si contestava l'altezza delle prese d'aria delle tubazioni, ma si negava che avesse realizzato le tracce). Era inoltre irragionevole che i committenti Pt_1 potessero aver realizzato da sè opere come “la platea in cls” che è un'opera strutturale realizzata con calcestruzzo, cioè una miscela di sabbia e ghiaia dal cui rapporto dipende la riuscita di un piano strutturale.
VII) In merito alla contestazione dei lavori ed alla prova della dazione di pagamenti non fatturati.
Le presunte maggiori somme date e non fatturate non risultavano provate, né tanto meno richieste nelle conclusioni dei committenti.
La domanda riconvenzionale formulata in subordine relativamente ai presunti vizi delle opere, risultava inammissibile oltre che per la tardività e per l'assoluta genericità e indeterminatezza della medesima, anche per l'irritualità della formulazione. Infatti, la raccomandata inviata dal D.L. in data 10.11.2009 sia a che ai committenti, da questi ultima citata nelle loro allegazioni difensive, Pt_1 aveva fatto decorrere il termine di sessanta giorni per la denunzia ex art. 1667 c.
c., non potendo d'altra parte essa costituire valida denunzia, in quanto il D.L. svolge funzioni di controllo per conto del committente ma, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare in suo nome e per suo conto manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti.
VIII) In ordine alla condanna alle spese di primo grado.
La condanna alle spese di era contraddittoria e ingiusta. Infatti, anche nella Pt_1 decisione finale il primo giudice aveva rigettato la domanda di separazione dei giudizi reiterata con insistenza dai convenuti;
inoltre erano state respinte la domanda/eccezione riconvenzionale e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dai medesimi. In base alla valutazione globale dell'esito del giudizio,
16 ravvisata una soccombenza reciproca, il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese almeno parzialmente.
IX) In merito alle spese di secondo grado.
La statuizione relative alle spese di secondo grado dovrebbe considerare che Edil-
S aveva chiesto la condanna di controparte alla somma risultante dai conteggi sopra esposti “ovvero, ex art. 1657 Cod. Civ., alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, ovvero anche mediante ricorso ad equità”.
2.2 Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, CP_4 riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale. In particolare, hanno dedotto che avrebbe dovuto quantomeno depositare una perizia contente la Pt_1 descrizione delle opere, le misure, la mano d'opera impiegata ed i costi del materiale e comunque dimostrare con esattezza tutte le opere realizzate e, per differenza con quanto ricevuto, chiederne il ristoro, posto che nessun valore di riconoscimento poteva essere attribuito al fatto che fosse stato pagato quanto richiesto in corso d'opera, nonostante vi fossero addirittura delle contestazioni da parte del D.L.; non poteva il , dopo quasi 10 anni, pretendere il pagamento di Pt_1 somme praticamente doppie rispetto a quelle ricevute, senza fornire prova alcuna né in fase stragiudiziale né in quella giudiziale;
la CTU sarebbe stata esplorativa poiché non erano state fornite le basi affinché potesse essere ammessa.
2.3 La Corte, con ordinanza del 18.7.2024, ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e ha disposto CTU sul seguente quesito: “Il
C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari, presa altresì visione delle prove orali assunte in primo grado: - descriva brevemente lo stato dei luoghi ed il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- quantifichi le opere svolte dall'impresa appaltatrice su incarico di committenti, tenuto conto sia della documentazione in atti sia delle dichiarazioni testimoniali a verbale (se del caso, rimettendo alla corte la valutazione sulla effettiva spettanza di singole voci in ordine alle quali non vi siano elementi certi dell'effettiva esecuzione da parte della impresa appellante); - dica se sussistano i vizi e difetti lamentati dalla committenza
17 (elencati nella missiva a firma della direzione dei lavori del 10.11.2009), se di essi sia responsabile l'impresa appaltatrice e quali siano gli eventuali costi di ripristino;
- dica, dunque, quale sia l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti;
- tenti in ogni caso la conciliazione della lite”.
Espletata la CTU, all'udienza del 18.3.2025, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. La parte appellante ha chiesto l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado, anche se esse sono state tutte ammesse ed espletate. Si tratta, dunque, di istanza inammissibile.
Quanto alla CTU, essa è stata espletata in questa fase del giudizio, avendo la
Corte ritenuto di escludere il carattere esplorativo di detto incombente alla luce della documentazione in atti (in particolare, quella allegata alle D.I.A, comprensiva delle relazioni tecniche del D.L. Geom. contenenti la descrizione Parte_3 delle opere da eseguire) e delle testimonianze assunte in corso di causa sul soggetto esecutore delle lavorazioni di cui i committenti hanno contestato la riferibilità alla impresa Pt_1
Ebbene, le risultanze della CTU conducono al rigetto dell'appello.
Va premesso che i motivi dal primo al sesto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a contestare le valutazioni del primo giudice circa gli oneri probatori gravanti sull'impresa appaltatrice.
Non è in discussione che spettasse a quest'ultima comprovare di aver effettivamente eseguito in favore della controparte tutte le lavorazioni di cui ha domandato il pagamento.
Ciò detto, si osserva anzitutto come gli odierni appellati si siano costituiti nel giudizio di primo grado contestando che avesse eseguito determinate Pt_1 lavorazioni tra quelle elencate nella contabilità allegata alla citazione e dunque implicitamente ammettendo che l'impresa attrice avesse realizzato tutte le altre.
Invero, il dissenso si è appuntato su alcune voci contabilizzate da , ma che i Pt_1 committenti hanno sostenuto di aver eseguito personalmente. Sul punto sono state assunte prove testimoniali, che hanno avuto, almeno con riguardo alla maggior parte delle lavorazioni contestate, esito non univoco.
18 D'altra parte, è corretto quanto affermato dal primo giudice circa l'esclusiva provenienza di parte delle annotazioni di prezzo apposte a penna a margine delle singole lavorazioni elencate nel computo metrico (allegato alla D.I.A. privo di dette annotazioni) prodotto da come allegato 2, né vi è prova del fatto che i Pt_1 committenti avessero concordato i prezzi in questione, relativi anche a lavorazioni che questi ultimi assumono invece di aver realizzato in proprio. Non può, infatti, ritenersi dirimente in proposito la sola dichiarazione testimoniale del figlio del titolare della , , il quale peraltro si è limitato a dichiarare che il Pt_1 TE documento (all 2) “riporta la scrittura di mio padre che riconosco;
non so dire con certezza che fossero proprio quelle che leggo oggi le somme all'epoca concordate;
personalmente non c'ero quando venne concluso l'accordo” (cfr. verbale del
27.11.2019). Non vi sono dunque elementi per affermare che le parti avessero concordato di appaltare tutte le opere necessarie alla ristrutturazione delle due porzioni del fabbricato (est e ovest) descritte nella documentazione allegata alla
D.I.A. Peraltro va sottolineato che, come è pacifico, manca un contratto di appalto redatto per iscritto. Dunque, non può escludersi che non siano state appaltate alla
Edil -S tutte le opere in questione, essendosi riservati i committenti di effettuare direttamente una parte di esse, come invero emerge dalla testimonianza del D.L.
Geom. sentito come teste all'udienza del 22.1.2020 (“i lavori concordati Pt_3 in mia presenza ma che non mi coinvolgevano direttamente erano stati previsti in economia e in parte avrebbero dovuto essere eseguiti dalla stessa committenza”).
Riguardo tale ultima testimonianza, va disattesa l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. Invero, la parte appellante non si confronta in alcun modo con la motivazione del primo giudice relativa all'infondatezza di tale eccezione, per non averla reiterata dopo l'assunzione della prova testimoniale ed avendo anzi Pt_1 utilizzato la testimonianza del Geom. er articolare le proprie difese in sede Pt_3 di comparsa conclusionale di replica. Del resto, è principio giurisprudenziale pacifico che “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.” (Sez. U, Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Per completezza, si osserva come non vi siano neppure motivi per dubitare della
19 attendibilità del teste in questione, deponendo anzi in suo favore lo specifico ruolo professionale.
Ebbene, il CTU, nel suo elaborato - completo ed esaustivo, avendo egli anche puntualmente preso posizione sui rilievi critici delle parti - ha provveduto a determinare i compensi della contabilizzando come di sua spettanza le Pt_1 lavorazioni non contestate dai committenti nella loro riferibilità all'impresa appaltatrice e quelle, pur contestate, ma che i testimoni hanno confermato essere state eseguite dalla medesima (lato est: voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, Pt_1
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; lato ovest: voci 2, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29): in ordine a queste lavorazioni le parti non hanno sollevato critiche alle risultanze peritali.
Il medesimo CTU ha poi attribuito alla , in diverse percentuali, il compenso Pt_1 relativo ad alcune lavorazioni che, sulla base delle prove testimoniali assunte, sono risultate eseguite solo in parte dalla (lato est: voce 14, 0,95%; voce 17, Pt_1
0,40%; voce 18, 0,50%; lato ovest: voce 2, 90%; voce 4, 40%; voce 7, 0,80%, voce 12, 0,75%, voce 14, 0,90%). Sono state invece del tutto escluse dalla contabilità dell'impresa appaltatrice quelle opere delle quali, sempre sulla base dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di primo grado, non è stata adeguatamente provata l'esecuzione da parte dell'impresa suddetta (lato est, voci
2, 11, 12; lato ovest, voci 3, 4, 9, 10, 15, 24, 26). Le valutazioni svolte al riguardo dal consulente appaiono condivisibili, in quanto gli assunti di , per ciò che Pt_1 concerne le lavorazioni in questione, sono stati avvalorati soltanto dal teste TE
, figlio e dipendente di (che peraltro si è limitato a una secca
[...] Parte_1 conferma, senza alcuna specificazione, dei capitoli di prova della ), a fronte Pt_1 di opposte concordi dichiarazioni testimoniali del Geom. e di Pt_3 Tes_9
fratello di e figlio di il quale, secondo
[...] Controparte_1 Controparte_3 quanto dal medesimo riferito, ebbe a partecipare alle lavorazioni di cui trattasi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche per la specificità delle sue dichiarazioni, avendo ben distinto, nel rispondere a diversi dei capitoli di prova, quanto fatto dall'impresa e quanto realizzato personalmente dai committenti (cfr. verbale del 22.1.2020).
D'altra parte, occorre anche considerare che nel caso di insuperabile divergenza tra le testimonianze rese da soggetti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, come nello specifico, vale il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte secondo cui “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile
20 contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.”
(Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015)
Per lo stesso principio per cui l'incertezza probatoria non può che andare a scapito della parte tenuta alla prova del fatto costitutivo della domanda (in questo caso, pacificamente, ) vanno totalmente decurtate anche quelle voci che il CTU ha Pt_1 riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice nella misura del 50% (voce 1 lato est, per € 348,80 e voce 1 lato ovest, per € 239,51) sul presupposto – tuttavia privo di fondamento giuridico ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie - del pari numero delle contrapposte dichiarazioni testimoniali (avendo i due testi di parte appellante , quest'ultimo fratello di - sentito TE Tes_3 Parte_1 all'udienza del 27.11.2019 -, confermato l'esecuzione da parte di detta impresa delle lavorazioni in questione, tuttavia negata dai due testi di controparte Geom.
e . Pt_3 Testimone_9
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non vi sono ragioni oggettive per escludere che l'esecuzione delle lavorazioni per le quali il CTU non ha riconosciuto a il compenso richiesto (sostanzialmente, demolizioni e Pt_1 allontanamento dal cantiere di materiale di risulta nonché esecuzione di tracce sui forati – lavorazione, quest'ultima, sulla quale peraltro vi è anche la testimonianza di , incaricato della impiantistica termoidraulica – cfr. verbale del Testimone_6
13.11.2019) possa essere stata eseguita direttamente dai committenti, con l'eventuale ausilio di terzi, non richiedendo dette lavorazioni particolari cognizioni tecniche e ben potendo il materiale di risulta essere stato rimosso dal cantiere mediante il trattore di proprietà di committenti, mezzo al quale ha fatto riferimento il teste Né può rilevare in contrario, come invece pretende la parte Testimone_9 appellante, la testimonianza dell'Ing. D.L. e progettista strutturale, Tes_2 secondo cui le demolizioni “in genere le fa l'impresa” (cfr. verbale del 13.11.2019), trattandosi di dichiarazione generica e valutativa.
21 Ne consegue che il compenso complessivo spettante a per i lavori eseguiti Pt_1 sulle due porzioni di immobile oggetto di causa (lato est e lato ovest) deve ritenersi ammontare a € 84.243,44 (€ 39.530,80 lato est, iva compresa + 44.712,64 lato ovest, iva compresa), dal quale detrarre gli acconti portati dalle fatture in atti, pari a € 84.100,00 (€ 29.500,00 lato est + € 54.600,00 lato ovest): risulta pertanto che ha già percepito compensi pressoché pari alle lavorazioni effettuate. Pt_1
La trascurabile differenza di € 143,44, stante l'inevitabile margine di opinabilità della percentuale riconosciuta dal CTU per le opere che sono risultate eseguite solo in parte da , porta a ritenere irrilevanti ai fini di causa le questioni relative Pt_1 alla effettiva sussistenza e alla tempestività o meno della denunzia dei vizi dell'opera, per i quali il CTU avrebbe quantificato costi di ripristino nella misura di
€ 5.319,62 oltre iva per il lato est e di € 2.000,00 oltre iva per il lato ovest: a prescindere dalla detrazione di tali costi, infatti, comunque non residua alcun credito a favore di nei confronti degli appellati. Pt_1
In conclusione, anche se per motivazioni diverse, la sentenza del primo giudice va interamente confermata, restando dunque assorbito il settimo motivo.
L'ottavo motivo va disatteso. La soccombenza ampiamente prevalente di , Pt_1 infatti, ben giustifica la condanna integrale alle spese di lite in favore della controparte disposta dal primo giudice.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi
(considerata la assenza di questioni giuridiche di rilievo) di cui al DM 10.3.2014 n.
55 e succ. modif. – seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente e integralmente a carico di Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
227/2022 resa dal Tribunale di SIENA;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di CTU;
22 4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio dell'8.9.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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