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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3244/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Metella Costanzi ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 18 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 11 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Taio – fraz. RO (TN) in data 25 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di Taio, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2013, e che dalla loro unione sono nati i figli
(in data 23 maggio 2014) e (in data 11 gennaio 2018). Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno rappresentato che la famiglia ha vissuto in un'abitazione di proprietà del sig. sita in RE (TN) in via ai Doi Sassi n. 2 e che la Parte_2 sig.ra si è trasferita in un'abitazione a Mezzolombardo. Parte_1
Le parti hanno dato atto che la sig.ra lavora come segretaria presso un Parte_1 ambulatorio medico privato con reddito mensile di circa € 1.000,00 mentre il sig.
è segretario presso la Italbastoni s.n.c. di Taio con reddito mensile di Parte_2 circa € 2.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 379/2024 di data 25 novembre 2024, pubblicata il 26 novembre 2024, con udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituita dal deposito di note scritte in data 7 agosto 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni precisate con note scritte depositate in data 18 settembre 2025:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Taio – oggi RE
(TN) il 25 maggio 2013 siccome trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2 parte II Serie A dell'anno 2013, tra il signor Parte_2
e la signora ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione degli stessi presso la residenza del padre.
3) Assegnare la casa coniugale ubicata nel Comune di RE (TN) Frazione Taio
Via ai Doi Sassi, 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al signor
[...]
che ne è il proprietario tavolare. Parte_2
4) I figli verranno gestiti in maniera alternata tra i genitori secondo un protocollo tra loro concordato ed esposto nel ricorso introduttivo di data 4.07.2025.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2 Protocollo genitoriale per i figli minorenni, come da ricorso:
“5) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- I figli minori ed mantengono la residenza anagrafica presso la casa Per_1 Per_2 coniugale di RE (TN) Frazione Taio Via ai Doi Sassi, 2, ma sono collocati in modo paritetico presso i genitori e precisamente dal lunedì al mercoledì vivranno presso la dimora della madre e dal giovedì al venerdì presso la dimora del padre ed i weekend in modo alternato. Le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso i genitori si accordano che, previo avviso telefonico di almeno un giorno, le pattuizioni sopra riportate potranno essere modificate in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e/o delle esigenze dei figli. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i minori e l'altro genitore.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica degli stessi.
6) verserà a tramite accredito in c/c, entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad Euro 300,00 e così Euro 150,00 per ogni figlio, assegno che sarà
3 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza.
7) Le spese straordinarie sostenute per i figli e sono Per_1 Persona_3 poste a carico del padre al 100% e comunque dovranno essere Parte_2 concordate tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
8) L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici vengono poste in favore della madre mentre le detrazioni relative alle spese Parte_1 straordinarie dei figli verranno effettuate al 100% dal padre Parte_2
9) I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno il benestare e consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori.
10)Il signor a titolo di rimborso di spese/investimenti effettuati Parte_2 dai coniugi nella casa coniugale, si riconosce debitore nei confronti di Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 che si impegna a restituire la somma
[...] ratealmente nei prossimi 10 anni.
11)I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al capoverso 9, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (cfr. certificato di matrimonio in atti) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla
4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (sostituita dal deposito di note scritte in data 7 agosto 2024), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 379/2024 di data 25 novembre 2024, pubblicata il
26 novembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Taio – fraz. RO Parte_1 Parte_2
(TN) in data 25 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Taio, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2013, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
5 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3244/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Metella Costanzi ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 18 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 11 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Taio – fraz. RO (TN) in data 25 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di Taio, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2013, e che dalla loro unione sono nati i figli
(in data 23 maggio 2014) e (in data 11 gennaio 2018). Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno rappresentato che la famiglia ha vissuto in un'abitazione di proprietà del sig. sita in RE (TN) in via ai Doi Sassi n. 2 e che la Parte_2 sig.ra si è trasferita in un'abitazione a Mezzolombardo. Parte_1
Le parti hanno dato atto che la sig.ra lavora come segretaria presso un Parte_1 ambulatorio medico privato con reddito mensile di circa € 1.000,00 mentre il sig.
è segretario presso la Italbastoni s.n.c. di Taio con reddito mensile di Parte_2 circa € 2.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 379/2024 di data 25 novembre 2024, pubblicata il 26 novembre 2024, con udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituita dal deposito di note scritte in data 7 agosto 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni precisate con note scritte depositate in data 18 settembre 2025:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Taio – oggi RE
(TN) il 25 maggio 2013 siccome trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2 parte II Serie A dell'anno 2013, tra il signor Parte_2
e la signora ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione degli stessi presso la residenza del padre.
3) Assegnare la casa coniugale ubicata nel Comune di RE (TN) Frazione Taio
Via ai Doi Sassi, 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al signor
[...]
che ne è il proprietario tavolare. Parte_2
4) I figli verranno gestiti in maniera alternata tra i genitori secondo un protocollo tra loro concordato ed esposto nel ricorso introduttivo di data 4.07.2025.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2 Protocollo genitoriale per i figli minorenni, come da ricorso:
“5) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- I figli minori ed mantengono la residenza anagrafica presso la casa Per_1 Per_2 coniugale di RE (TN) Frazione Taio Via ai Doi Sassi, 2, ma sono collocati in modo paritetico presso i genitori e precisamente dal lunedì al mercoledì vivranno presso la dimora della madre e dal giovedì al venerdì presso la dimora del padre ed i weekend in modo alternato. Le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso i genitori si accordano che, previo avviso telefonico di almeno un giorno, le pattuizioni sopra riportate potranno essere modificate in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e/o delle esigenze dei figli. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i minori e l'altro genitore.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica degli stessi.
6) verserà a tramite accredito in c/c, entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad Euro 300,00 e così Euro 150,00 per ogni figlio, assegno che sarà
3 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza.
7) Le spese straordinarie sostenute per i figli e sono Per_1 Persona_3 poste a carico del padre al 100% e comunque dovranno essere Parte_2 concordate tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
8) L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici vengono poste in favore della madre mentre le detrazioni relative alle spese Parte_1 straordinarie dei figli verranno effettuate al 100% dal padre Parte_2
9) I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno il benestare e consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori.
10)Il signor a titolo di rimborso di spese/investimenti effettuati Parte_2 dai coniugi nella casa coniugale, si riconosce debitore nei confronti di Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 che si impegna a restituire la somma
[...] ratealmente nei prossimi 10 anni.
11)I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al capoverso 9, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (cfr. certificato di matrimonio in atti) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla
4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (sostituita dal deposito di note scritte in data 7 agosto 2024), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 379/2024 di data 25 novembre 2024, pubblicata il
26 novembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Taio – fraz. RO Parte_1 Parte_2
(TN) in data 25 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Taio, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2013, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
5 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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