Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due 'cavi volantì per la sottrazione dell'energia elettrica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2011, n. 47834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47834 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/10/2011
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1302
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 9252/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LOCRI, nei confronti di:
1) FA IN N. IL 13/06/1973 C/;
avverso l'ordinanza n. 255/2010 TRIBUNALE di LOCRI, del 14/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che chiede annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Locri ricorre in cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto, relativo al delitto di furto aggravato di energia elettrica, operato nei confronti di LI IN, pronunciata dal Tribunale dello stesso centro in composizione monocratica il 14.07.2010. Premesso che nel caso di specie i verbalizzanti accertavano che la sottrazione dell'energia avveniva con l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due cavi volanti, il ricorrente evidenziava che il giudice, pur ritenendo il fatto così come accertato, non convalidava l'arresto per l'evidente inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 concernente le modalità della sottrazione (mezzo fraudolento) e che, pertanto, trattandosi di furto semplice, il delitto era perseguibile a querela di parte che nel caso non era stata presentata.
Il P.M. denuncia violazione di legge e travisamento del fatto osservando che l'orientamento giurisprudenziale evocato dal giudice della convalida (Cass. Sez. 5 sentenza n. 7800/2002, Rv. 221248) circa l'asserita insussistenza dell'aggravante in argomento, è contrastato da un diverso e maggioritario indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Cass. Sez. 5 sent. N. 21253 dell'11.02.2010 e Cass. Sez. 4 sent. N. 2363 del 7.05.2009), e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con parere scritto il Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Montagna, ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Locri. Il ricorso è fondato.
Circa la sussistenza dell'aggravante contestata ci si riporta alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, citata dal P.M. ricorrente, e, pertanto, si riafferma il principio secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, quindi, integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell'energia elettrica.
In riferimento alle argomentazioni apportate dal giudice della convalida, secondo cui la visibilità del cavo elettrico abusivo eliminerebbe la fraudolenza, si osserva che questo elemento, caratterizzante l'aggravante contestata, è insito proprio nella sottrazione dell'energia elettrica, di per sè bene mobile non visibile, attraverso un mezzo che ne elude il pagamento. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in quanto l'arresto è stato effettuato legittimamente (V. Sezione 3 sentenza n. 26297 del 12.05.2010, Rv. 247706).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 20 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011