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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5705/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5705/2023
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2023 promossa da: nato ad [...] il [...] c.f. con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Davide Frattasi
ATTORE contro
- con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n.25, c.f. e P.Iva PA
, in persona del Signor Dott. , c.f. rappresentata e P.IVA_1 CP_2 C.F._2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ettore Cappuccio e dall'avv. Paola Scardino,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio la formulando opposizione al Decreto Pt_1 PA
Ingiuntivo r.g. 4948/23 n.2328/23 notificato il 16/10/23 recante l'ingiunzione di pagamento della somma di € 13.851,46 oltre interessi legali di mora, spese e competenze.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del PA
decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi infondata atteso che è stato individuato il Foro di velletri ai sensi dell'art. 18 c.p.c quale luogo di residenza del convenuto.
L'oggetto del contendere riguarda la rimborsabilità di un mutuo con cessione di quote della retribuzione dell'opponente e il contratto assicurativo in essere con l'opposta.
In punto di diritto occorre precisare che la cessione/delegazione delle quote autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito, deve ritenersi “pro-solvendo” e non “pro-soluto” e in base a tale principio pagina 2 di 5 il debitore principale resta il lavoratore-debitore cedente che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro-debitore ceduto per qualsivoglia motivo, sarà chiamato personalmente a rimborsare il prestito.
La polizza assicurativa stipulata dal lavoratore debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una Compagnia al fine di coprire i rischi eventuali di un mancato rimborso.
Sul punto il Regolamento Controparte_3
– ora all'art. 4 co. 2 prevede “Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14,
[...] CP_4 comma 1, non sono rilasciabili dall'impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”. Il co. 2 art. 4 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 14 (Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio), co. 1: “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”, il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato.
Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Pertanto il Legislatore pone una deroga all'art. 4 in favore delle finanziarie in caso di stipula di finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio. È questo un meccanismo di tutela
Contr previsto dal Legislatore in favore delle finanziarie, che direttamente interessa la che consiste in una polizza assicurativa che il lavoratore-debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una Compagnia a questa gradita con lo scopo di coprire i rischi di mancato rimborso in cui essa potrebbe incorrere.
L'art. 54 co.1 D.P.R.180/50 recita infatti: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i pagina 3 di 5 rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La stipulazione di un tale contratto di assicurazione, di regola facoltativa, è invece obbligatoria allorché l'operazione di finanziamento avvenga mediante la c.d. cessione/delegazione del quinto della retribuzione mensile del lavoratore-mutuatario ai sensi del D.P.R.
5.01.1950 n. 180 e ss.mm.ii. (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” – artt. 1, 5 e 54).
La è portatrice di un autonomo diritto di credito nei confronti del lavoratore PA
(debitore delegante) che trova origine nella polizza assicurativa collettiva, obbligatoria ex art.54 DPR
n.180/1950, per effetto della quale è stata garantita l'operazione di prestito/finanziamento con il sig. nonché per effetto della surrogazione dell'assicurato come disciplinata dall'art.1916 c.c. Pt_1
Dai documenti prodotti, emerge che: - il contratto di finanziamento prevedeva esplicitamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante e pertanto il Sig. prestando Pt_1
il consenso ex art.1919 c.c., ha prestato assenso a che la finanziaria stipulasse, in suo nome e per suo conto ed a beneficio della finanziaria stessa, la polizza assicurativa “sulla vita” (vedi all. 03 del monitorio): - nella polizza assicurativa, che è una polizza collettiva, si esclude la liberazione dell'assicurato nel caso di pagamento a favore della contraente/beneficiaria per il verificarsi del rischio garantito.
A ciò aggiungendosi che il contenuto della polizza assicurativa è coerente con il contenuto del contratto di finanziamento che prevede, appunto, la surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante/cessionaria, beneficiata dall'indennizzo per l'ipotesi della perdita dell'impiego da parte del debitore assicurato, non liberato per il pagamento del residuo finanziamento da parte di
[...]
La polizza assicurativa contratta in nome e per conto di dalla CP_1 Parte_1
finanziaria con opera pertanto come una normale assicurazione a favore di PA terzi per il rischio morte dell'assicurato, mentre garantisce all'evidenza, quanto al rischio di perdita di impiego, il rischio di insolvenza e non la perdita patrimoniale, tutelando di conseguenza l'interesse del contraente/beneficiario (Finanziaria) e non quello dell'assicurato.
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate l'opponente dopo aver ottenuto il prestito n.59746 rimborsabile con delegazione di pagamento del 1/5 stipendiale si verificava il sinistro consistente nell'interruzione delle rate di rimborso del finanziamento ottenuto dall'opponente causa cessazione dall'impiego e relativo pensionamento. pagina 4 di 5 L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata conferma il decreto ingiuntivo
Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c in quanto non provata.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5705/2023
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2023 promossa da: nato ad [...] il [...] c.f. con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Davide Frattasi
ATTORE contro
- con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n.25, c.f. e P.Iva PA
, in persona del Signor Dott. , c.f. rappresentata e P.IVA_1 CP_2 C.F._2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ettore Cappuccio e dall'avv. Paola Scardino,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio la formulando opposizione al Decreto Pt_1 PA
Ingiuntivo r.g. 4948/23 n.2328/23 notificato il 16/10/23 recante l'ingiunzione di pagamento della somma di € 13.851,46 oltre interessi legali di mora, spese e competenze.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del PA
decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi infondata atteso che è stato individuato il Foro di velletri ai sensi dell'art. 18 c.p.c quale luogo di residenza del convenuto.
L'oggetto del contendere riguarda la rimborsabilità di un mutuo con cessione di quote della retribuzione dell'opponente e il contratto assicurativo in essere con l'opposta.
In punto di diritto occorre precisare che la cessione/delegazione delle quote autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito, deve ritenersi “pro-solvendo” e non “pro-soluto” e in base a tale principio pagina 2 di 5 il debitore principale resta il lavoratore-debitore cedente che, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro-debitore ceduto per qualsivoglia motivo, sarà chiamato personalmente a rimborsare il prestito.
La polizza assicurativa stipulata dal lavoratore debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una Compagnia al fine di coprire i rischi eventuali di un mancato rimborso.
Sul punto il Regolamento Controparte_3
– ora all'art. 4 co. 2 prevede “Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14,
[...] CP_4 comma 1, non sono rilasciabili dall'impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”. Il co. 2 art. 4 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 14 (Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio), co. 1: “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”, il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato.
Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Pertanto il Legislatore pone una deroga all'art. 4 in favore delle finanziarie in caso di stipula di finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio. È questo un meccanismo di tutela
Contr previsto dal Legislatore in favore delle finanziarie, che direttamente interessa la che consiste in una polizza assicurativa che il lavoratore-debitore cedente acconsente venga sottoscritta dalla finanziaria con una Compagnia a questa gradita con lo scopo di coprire i rischi di mancato rimborso in cui essa potrebbe incorrere.
L'art. 54 co.1 D.P.R.180/50 recita infatti: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i pagina 3 di 5 rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La stipulazione di un tale contratto di assicurazione, di regola facoltativa, è invece obbligatoria allorché l'operazione di finanziamento avvenga mediante la c.d. cessione/delegazione del quinto della retribuzione mensile del lavoratore-mutuatario ai sensi del D.P.R.
5.01.1950 n. 180 e ss.mm.ii. (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” – artt. 1, 5 e 54).
La è portatrice di un autonomo diritto di credito nei confronti del lavoratore PA
(debitore delegante) che trova origine nella polizza assicurativa collettiva, obbligatoria ex art.54 DPR
n.180/1950, per effetto della quale è stata garantita l'operazione di prestito/finanziamento con il sig. nonché per effetto della surrogazione dell'assicurato come disciplinata dall'art.1916 c.c. Pt_1
Dai documenti prodotti, emerge che: - il contratto di finanziamento prevedeva esplicitamente il diritto di surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante e pertanto il Sig. prestando Pt_1
il consenso ex art.1919 c.c., ha prestato assenso a che la finanziaria stipulasse, in suo nome e per suo conto ed a beneficio della finanziaria stessa, la polizza assicurativa “sulla vita” (vedi all. 03 del monitorio): - nella polizza assicurativa, che è una polizza collettiva, si esclude la liberazione dell'assicurato nel caso di pagamento a favore della contraente/beneficiaria per il verificarsi del rischio garantito.
A ciò aggiungendosi che il contenuto della polizza assicurativa è coerente con il contenuto del contratto di finanziamento che prevede, appunto, la surroga della società assicuratrice nella posizione della mutuante/cessionaria, beneficiata dall'indennizzo per l'ipotesi della perdita dell'impiego da parte del debitore assicurato, non liberato per il pagamento del residuo finanziamento da parte di
[...]
La polizza assicurativa contratta in nome e per conto di dalla CP_1 Parte_1
finanziaria con opera pertanto come una normale assicurazione a favore di PA terzi per il rischio morte dell'assicurato, mentre garantisce all'evidenza, quanto al rischio di perdita di impiego, il rischio di insolvenza e non la perdita patrimoniale, tutelando di conseguenza l'interesse del contraente/beneficiario (Finanziaria) e non quello dell'assicurato.
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate l'opponente dopo aver ottenuto il prestito n.59746 rimborsabile con delegazione di pagamento del 1/5 stipendiale si verificava il sinistro consistente nell'interruzione delle rate di rimborso del finanziamento ottenuto dall'opponente causa cessazione dall'impiego e relativo pensionamento. pagina 4 di 5 L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata conferma il decreto ingiuntivo
Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c in quanto non provata.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
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