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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
2220/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
Samone (TO) alla via provinciale 26, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giovanni Sicignano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa 59 presso lo studio del difensore e , nato il Parte_2
25.3.1980 in Vico Equense e residente in [...] (C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Sorrentino giusta procura in atti C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa n.
59
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 i difensori hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso introduttivo, così come modificati nella scrittura depositata in data 28.05.2025.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha formulato parere contrario per le seguenti ragioni: 1) non risulta specificato in quale abitazione (di chi e dove) vive il nuovo nucleo familiare del;
2) non Pt_2 risulta chiarito il motivo per il quale i due figli dovrebbero vivere separati;
i patti relativi al diritto di visita ed all'onere di contribuzione nei confronti del figlio minorenne risultano generici;
3) non
è specificato se la figlia maggiorenne è, o meno, autosufficiente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 27.04.2003, nel corso del quale sono nati due figli, ad oggi entrambi maggiorenni, Per_1
nata il [...] in [...] e attualmente residente con la di lei madre in Samone
[...] alla via Provinciale 26, e , nato a [...] il [...] e Persona_2 residente in [...]; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, di fatto già interrotta dagli stessi, avendo, la già da tempo, fissato la sua residenza altrove Parte_1 trasferendosi a Samone unitamente alla figlia che entrambi i coniugi sono Per_1 economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata su richieste dei difensori ed è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza; al contempo le parti sono state invitate ad espungere eventuali pattuizioni non più attuali in considerazione del sopraggiungere della maggiore età del figlio nel corso del giudizio e ad espungere, Persona_2 in ogni caso, le condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita della figlia Per_1 già maggiorenne. Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025, i difensori hanno depositato il nuovo accordo sottoscritto dalle parti chiedendo di recepire le condizioni ivi contenute;
pertanto, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
29.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi. Pertanto, la separazione può essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, le quali, in assenza di figli minori (si evidenzia che anche il figlio , nato il [...], Persona_2 ha raggiunto la maggiore età), possono essere recepite non risultando in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi del 28.05.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare qualsiasi variazione della residenza;
2) la sig.ra già ha trasferito la sua residenza in Samone alla via Parte_1
Provinciale n. 26 insieme alla figlia mentre il figlio vive Per_1 Persona_2 all'interno della nuova famiglia del padre insieme all'attuale compagna sig.ra Per_3 [...]
; CP_1
3) i coniugi assumono l'obbligo di comunicare ogni eventuale ulteriore cambio di residenza;
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 66 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2003); C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
Samone (TO) alla via provinciale 26, C.F. rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giovanni Sicignano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa 59 presso lo studio del difensore e , nato il Parte_2
25.3.1980 in Vico Equense e residente in [...] (C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Sorrentino giusta procura in atti C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa n.
59
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 i difensori hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso introduttivo, così come modificati nella scrittura depositata in data 28.05.2025.
Il P.M., in data 03.06.2025, ha formulato parere contrario per le seguenti ragioni: 1) non risulta specificato in quale abitazione (di chi e dove) vive il nuovo nucleo familiare del;
2) non Pt_2 risulta chiarito il motivo per il quale i due figli dovrebbero vivere separati;
i patti relativi al diritto di visita ed all'onere di contribuzione nei confronti del figlio minorenne risultano generici;
3) non
è specificato se la figlia maggiorenne è, o meno, autosufficiente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 27.04.2003, nel corso del quale sono nati due figli, ad oggi entrambi maggiorenni, Per_1
nata il [...] in [...] e attualmente residente con la di lei madre in Samone
[...] alla via Provinciale 26, e , nato a [...] il [...] e Persona_2 residente in [...]; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, di fatto già interrotta dagli stessi, avendo, la già da tempo, fissato la sua residenza altrove Parte_1 trasferendosi a Samone unitamente alla figlia che entrambi i coniugi sono Per_1 economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata su richieste dei difensori ed è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza; al contempo le parti sono state invitate ad espungere eventuali pattuizioni non più attuali in considerazione del sopraggiungere della maggiore età del figlio nel corso del giudizio e ad espungere, Persona_2 in ogni caso, le condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita della figlia Per_1 già maggiorenne. Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025, i difensori hanno depositato il nuovo accordo sottoscritto dalle parti chiedendo di recepire le condizioni ivi contenute;
pertanto, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
29.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi. Pertanto, la separazione può essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, le quali, in assenza di figli minori (si evidenzia che anche il figlio , nato il [...], Persona_2 ha raggiunto la maggiore età), possono essere recepite non risultando in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi del 28.05.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare qualsiasi variazione della residenza;
2) la sig.ra già ha trasferito la sua residenza in Samone alla via Parte_1
Provinciale n. 26 insieme alla figlia mentre il figlio vive Per_1 Persona_2 all'interno della nuova famiglia del padre insieme all'attuale compagna sig.ra Per_3 [...]
; CP_1
3) i coniugi assumono l'obbligo di comunicare ogni eventuale ulteriore cambio di residenza;
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 66 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2003); C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato