TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2019
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 13/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. NINO MARIA CORTESE, il quale insiste in opposizione;
Parte_1
per l'avv. ROBERTA VILARDO in Controparte_1 sostituzione dell'avv. DANILO VALLONE, la quale insiste in atti e chiede il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1157/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARIA Parte_1 C.F._1
CORTESE, elettivamente domiciliato nel suo studio in via M. Coffa n. 7; CP_1
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente domiciliata in piazza Igea n. 1; CP_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a ingiunzione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13/3/2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 18 dell'11/2/2019, notificata in data 13/2/2019, con cui l' aveva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 37.962,50.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2019 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 28/6/2019, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con l'ingiunzione di pagamento n. 18 dell'11/2/2019, notificata in data 13/2/2019, l'
[...]
di pposta) ha ingiunto a (opponente) il Controparte_1 CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 37.962,50 (di cui euro 2.078,42 per interessi legali dal 20/7/2012 al
5/2/2019, euro 50,00 per spese di accertamento e notificazione ed euro 16,00 per bolli), deducendo:
- che con decisione del 9/7/2012 dell'Ufficio Disciplinare dell'opposta era stata comminata all'opponente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e con obbligo di riversare all'opposta i compensi percepiti per prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione presso la società Medicare e quantificati in euro 35.818,08;
- che tale decisione era stata impugnata dall'opponente dinanzi al Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 681/2014 del 27/10/2014;
- che con sentenza n. 15/2017 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, confermata con sentenza n. 196/2018 della Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di riversare all'opposta i predetti compensi;
- che la Procura della Corte dei Conti aveva trasmesso all'opposta tali sentenze affinché l'opposta provvedesse al tempestivo recupero in autotutela con ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d.
639/1910;
- di aver diffidato l'opponente al pagamento della somma di euro 35.818,08, oltre interessi legali;
- che l'opponente non aveva provveduto al pagamento.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, deducendo che il credito non era certo né esigibile, in quanto l'importo richiesto non era stato determinato nell'ambito del procedimento ordinario, considerato che la sentenza del Tribunale di Ragusa non faceva riferimento alle somme riconosciute all'opposta, essendosi limitata a rigettare il ricorso.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- in base all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;
- l'azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno;
ne consegue che il recupero, pur assumendo tratti sanzionatori, regolando gli effetti della duplice violazione dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla l. 689/1981 (cfr. Cass. 24377/2022);
- lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. 7076/2016).
Nel caso di specie, l'opponente ha dichiarato (cfr. atto di citazione, p. 1) di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'opposta in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato e, più precisamente, dal 19/11/2009 al 18/5/2010, dal 9/6/2010 al 31/12/2010, dall'1/2/2011 al 31/3/2011 e dall'1/7/2011 al 31/1/2012.
Tuttavia, l'opponente ha altresì svolto attività libero professionale presso la società Medicare, senza richiedere la necessaria autorizzazione all'opposta, dal maggio 2003 al febbraio 2012, con compenso medio mensile pari a euro 2.238,63 lordi, così come attestato dalla documentazione trasmessa dalla società Medicare all'opposta (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012
R.G.L. - e, in particolare, all. 6 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento).
Conseguentemente, in forza di quanto disposto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, sussiste in capo all'opponente l'obbligo di restituire al datore di lavoro, cioè all'opposta, le somme percepite dall'attività non autorizzata.
Ed infatti, con verbale del 9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'opponente è stato (fra l'altro) dichiarato l'obbligo, per l'opponente, di riversare all'opposta i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate in assenza di autorizzazione per il periodo 2009-
2012, pari a euro 35.818,08 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. - e, in particolare, all. 4 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento).
Per come si evince dalla lettura del predetto verbale, tale importo è stato determinato sulla base della seguente motivazione: “i periodi di svolgimento del servizio a tempo determinato presso l'Azienda, e nel contempo presso Medicare possono così riassumersi con decorrenza dal 2009, attesa la prescrizione di ogni pretesa per il periodo precedente: dal 19.11.2009 al 18.5.2010; dal
9.6.2010 al 31.12.2010; dal 1.2.2011 al 31.3.2011; dal 1.7.2011 al 31.1.2012. Pertanto si ha: mesi 1,5 per il 2009; mesi 6,5 per il 2010; mesi 7 per il 2011 e mesi 1 per il 2012, per totali mesi 16.
Considerato quanto dichiarato da Medicare in ordine agli emolumenti lordi mensili corrisposti mediamente, pari ad Euro 2.238,63, ne deriva un importo dovuto all'Azienda di Euro 35.818,08 lorde” (cfr. p. 9).
Inoltre, con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del 27/10/2014 (all. 5 alla comparsa di risposta), passata in giudicato, è stato rigettato il ricorso con cui l'opponente aveva chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare e di “accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. ai sensi dell'art. 53, co. 7 del D.lgs. 165/2011” (cfr. all. 6 alla Pt_1 comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al
Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. – e, in particolare, “copia ricorso notificato in data
14/03/2013”).
Ne segue che è stata confermata la correttezza del procedimento disciplinare al quale è stato sottoposto l'opponente, nonché del conseguente provvedimento disciplinare che aveva previsto, fra l'altro, l'obbligo dell'opponente di riversare all'opposta i compensi percepiti per le prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione e quantificati in euro 35.818,08.
Va altresì precisato che la Corte dei Conti, adita dalla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, si è espressa, sia in primo che in secondo grado, nel senso del difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria con riguardo alla richiesta della Procura di condanna (fra l'altro) dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 35.818,08; pertanto, la Procura ha trasmesso le sentenze di primo e di secondo grado all'opposta affinché provvedesse “al tempestivo recupero in autotutela con ordinanza-ingiunzione ai sensi del r.d. 639/1910” (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente) il credito azionato con l'ingiunzione di pagamento opposta sia certo ed esigibile, in quanto:
- con la documentazione trasmessa all'opposta dalla società Medicare sono stati puntualmente indicati il periodo di lavoro svolto dall'opponente, compreso fra maggio 2003 e febbraio 2012, e il compenso medio mensile corrisposto all'opponente, pari a euro 2.238,63 lordi (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al
Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. – e, in particolare, all. 6 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento);
- sulla base di tale documentazione, è stata quantificata in euro 35.818,08, con il verbale del
9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare, la somma che l'opponente doveva riversare all'opposta in relazione al periodo 2009-2012;
- il ricorso proposto dall'opponente avverso il provvedimento disciplinare (con specifica richiesta di
“accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. ai sensi dell'art. 53, co. 7 del Pt_1
D.lgs. 165/2011”) è stato rigettato con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del
27/10/2014, passata in giudicato;
- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Siciliana ha chiesto all'opposta di procedere al recupero in autotutela della somma di euro
35.818,08 con ordinanza-ingiunzione ai sensi del r.d. 639/1910;
- né durante il procedimento disciplinare, né nel presente giudizio, i compensi indicati dalla società Medicare sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che non ha prodotto alcunché al fine di evidenziare specifici errori o determinazioni arbitrarie dei suddetti compensi.
D'altro canto, è irrilevante che con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del 27/10/2014 sia stato semplicemente rigettato il ricorso proposto dall'opponente, considerato che il ricorso era stato proposto avverso il provvedimento disciplinare con il quale era stato (fra l'altro) dichiarato l'obbligo, per l'opponente, di riversare all'opposta i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate in assenza di autorizzazione per il periodo 2009-2012, pari a euro 35.818,08 (cioè all'importo di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, una volta detratti dall'importo ivi indicato, pari a euro
37.962,50, gli importi di euro 2.078,42 per interessi legali dal 20/7/2012 al 5/2/2019, di euro 50,00 per spese di accertamento e notificazione e di euro 16,00 per bolli).
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per difetto di motivazione, evidenziando che l'ingiunzione si era limitata ad una rapida ricostruzione dei fatti senza indicare nel dettaglio la normativa violata e la condotta contestata.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, per come si è detto, con l'ingiunzione di pagamento opposta è stato evidenziato:
- che con decisione del 9/7/2012 dell'Ufficio Disciplinare dell'opposta era stata comminata all'opponente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e con obbligo di riversare all'opposta i compensi percepiti per prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione presso la società Medicare, quantificati in euro 35.818,08;
- che tale decisione era stata impugnata dall'opponente dinanzi al Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 681/2014 del 27/10/2014;
- che con sentenza n. 15/2017 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, confermata con sentenza n. 196/2018 della Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di riversare all'opposta i predetti compensi;
- che la Procura della Corte dei Conti aveva trasmesso all'opposta tali sentenze affinché l'opposta provvedesse al tempestivo recupero in autotutela con ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d.
1639/1910.
In base alla giurisprudenza sopra citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente e risulta, al contrario, adeguata, in quanto dà conto delle ragioni di fatto, che, peraltro, possono essere più chiaramente desunte per relationem dal verbale del 9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare, a suo tempo comunicato all'opponente.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'errata quantificazione della somma ingiunta, in quanto l'opposta aveva richiesto la restituzione dei compensi lordi corrispostigli dalla società Medicare per l'importo di euro 35.818,08, ma il provvedimento disciplinare prevedeva l'obbligo di riversare all'opposta, al netto, i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato l'assolvimento dell'obbligo fiscale (e la misura dello stesso), a decurtazione del dovuto;
- peraltro, secondo Cass. 7343/2010, “il già ricordato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, fa testuale riferimento al "compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte" e, quindi, al corrispettivo dell'attività non autorizzata al lordo dell'imposta sul medesimo dovuta, restando perciò irrilevante che, su tale compenso, siano state eventualmente operate dal soggetto erogante le ritenute tributarie”;
- inoltre, per come affermato da Cons. Stato 4091/2021 (che richiama Cons. Stato 4590/2016),
“dirimente, al riguardo, risulta la considerazione del fatto che né la legge, né i principi in materia portano a ritenere che esse debbano essere rese al netto e non al lordo dei conseguenti oneri fiscali
… Posto infatti che, indubbiamente, altro è il rapporto di debito che intercorre fra l'Amministrazione tenuta al recupero nei riguardi del percipiente la retribuzione goduta per l'incarico svolto ed altro è il rapporto tributario che quest'ultimo può avere avuto col fisco a tempo debito, in relazione ai momenti di effettiva percezione del ricavo corrispettivo dell'attività effettuata, "resta la circostanza basica per cui, ove mai fosse condivisa la tesi qui non accolta, a parità di ogni altra circostanza (natura e tipologia dell'incarico, importo della retribuzione conseguita per l'espletamento dell'incarico), il credito recuperatorio non potrebbe mai essere identico fra casi omologhi per il semplice fatto che mai perfettamente identico può essere il carico tributario cui è tenuto ogni singola persona soggetta a procedura di recupero". E queste differenze di importo da recuperare né possono essere addossate all'Amministrazione tenuta al recupero né possono ricadere a vantaggio o svantaggio (a seconda dei casi) di coloro che sono soggetti alla procedura di recupero. Il soggetto che patisce il recupero del credito al lordo di imposta, pertanto, ben può, attivandosi adeguatamente, recuperare a propria volta le imposte assolte, "facendo valere il fatto che esse - ove non restituite - risulterebbero versate su ricavi non conseguiti (o, meglio, su ricavi conseguiti ma, poi, integralmente riversati all'Amministrazione che ha attivato il procedimento per il loro recupero)"”.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1157/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 13 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 13/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. NINO MARIA CORTESE, il quale insiste in opposizione;
Parte_1
per l'avv. ROBERTA VILARDO in Controparte_1 sostituzione dell'avv. DANILO VALLONE, la quale insiste in atti e chiede il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1157/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARIA Parte_1 C.F._1
CORTESE, elettivamente domiciliato nel suo studio in via M. Coffa n. 7; CP_1
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente domiciliata in piazza Igea n. 1; CP_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a ingiunzione di pagamento.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13/3/2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 18 dell'11/2/2019, notificata in data 13/2/2019, con cui l' aveva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 37.962,50.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2019 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 28/6/2019, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024. All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con l'ingiunzione di pagamento n. 18 dell'11/2/2019, notificata in data 13/2/2019, l'
[...]
di pposta) ha ingiunto a (opponente) il Controparte_1 CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 37.962,50 (di cui euro 2.078,42 per interessi legali dal 20/7/2012 al
5/2/2019, euro 50,00 per spese di accertamento e notificazione ed euro 16,00 per bolli), deducendo:
- che con decisione del 9/7/2012 dell'Ufficio Disciplinare dell'opposta era stata comminata all'opponente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e con obbligo di riversare all'opposta i compensi percepiti per prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione presso la società Medicare e quantificati in euro 35.818,08;
- che tale decisione era stata impugnata dall'opponente dinanzi al Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 681/2014 del 27/10/2014;
- che con sentenza n. 15/2017 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, confermata con sentenza n. 196/2018 della Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di riversare all'opposta i predetti compensi;
- che la Procura della Corte dei Conti aveva trasmesso all'opposta tali sentenze affinché l'opposta provvedesse al tempestivo recupero in autotutela con ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d.
639/1910;
- di aver diffidato l'opponente al pagamento della somma di euro 35.818,08, oltre interessi legali;
- che l'opponente non aveva provveduto al pagamento.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, deducendo che il credito non era certo né esigibile, in quanto l'importo richiesto non era stato determinato nell'ambito del procedimento ordinario, considerato che la sentenza del Tribunale di Ragusa non faceva riferimento alle somme riconosciute all'opposta, essendosi limitata a rigettare il ricorso.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- in base all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;
- l'azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno;
ne consegue che il recupero, pur assumendo tratti sanzionatori, regolando gli effetti della duplice violazione dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla l. 689/1981 (cfr. Cass. 24377/2022);
- lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. 7076/2016).
Nel caso di specie, l'opponente ha dichiarato (cfr. atto di citazione, p. 1) di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'opposta in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato e, più precisamente, dal 19/11/2009 al 18/5/2010, dal 9/6/2010 al 31/12/2010, dall'1/2/2011 al 31/3/2011 e dall'1/7/2011 al 31/1/2012.
Tuttavia, l'opponente ha altresì svolto attività libero professionale presso la società Medicare, senza richiedere la necessaria autorizzazione all'opposta, dal maggio 2003 al febbraio 2012, con compenso medio mensile pari a euro 2.238,63 lordi, così come attestato dalla documentazione trasmessa dalla società Medicare all'opposta (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012
R.G.L. - e, in particolare, all. 6 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento).
Conseguentemente, in forza di quanto disposto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, sussiste in capo all'opponente l'obbligo di restituire al datore di lavoro, cioè all'opposta, le somme percepite dall'attività non autorizzata.
Ed infatti, con verbale del 9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'opponente è stato (fra l'altro) dichiarato l'obbligo, per l'opponente, di riversare all'opposta i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate in assenza di autorizzazione per il periodo 2009-
2012, pari a euro 35.818,08 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. - e, in particolare, all. 4 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento).
Per come si evince dalla lettura del predetto verbale, tale importo è stato determinato sulla base della seguente motivazione: “i periodi di svolgimento del servizio a tempo determinato presso l'Azienda, e nel contempo presso Medicare possono così riassumersi con decorrenza dal 2009, attesa la prescrizione di ogni pretesa per il periodo precedente: dal 19.11.2009 al 18.5.2010; dal
9.6.2010 al 31.12.2010; dal 1.2.2011 al 31.3.2011; dal 1.7.2011 al 31.1.2012. Pertanto si ha: mesi 1,5 per il 2009; mesi 6,5 per il 2010; mesi 7 per il 2011 e mesi 1 per il 2012, per totali mesi 16.
Considerato quanto dichiarato da Medicare in ordine agli emolumenti lordi mensili corrisposti mediamente, pari ad Euro 2.238,63, ne deriva un importo dovuto all'Azienda di Euro 35.818,08 lorde” (cfr. p. 9).
Inoltre, con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del 27/10/2014 (all. 5 alla comparsa di risposta), passata in giudicato, è stato rigettato il ricorso con cui l'opponente aveva chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare e di “accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. ai sensi dell'art. 53, co. 7 del D.lgs. 165/2011” (cfr. all. 6 alla Pt_1 comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al
Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. – e, in particolare, “copia ricorso notificato in data
14/03/2013”).
Ne segue che è stata confermata la correttezza del procedimento disciplinare al quale è stato sottoposto l'opponente, nonché del conseguente provvedimento disciplinare che aveva previsto, fra l'altro, l'obbligo dell'opponente di riversare all'opposta i compensi percepiti per le prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione e quantificati in euro 35.818,08.
Va altresì precisato che la Corte dei Conti, adita dalla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, si è espressa, sia in primo che in secondo grado, nel senso del difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria con riguardo alla richiesta della Procura di condanna (fra l'altro) dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 35.818,08; pertanto, la Procura ha trasmesso le sentenze di primo e di secondo grado all'opposta affinché provvedesse “al tempestivo recupero in autotutela con ordinanza-ingiunzione ai sensi del r.d. 639/1910” (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente) il credito azionato con l'ingiunzione di pagamento opposta sia certo ed esigibile, in quanto:
- con la documentazione trasmessa all'opposta dalla società Medicare sono stati puntualmente indicati il periodo di lavoro svolto dall'opponente, compreso fra maggio 2003 e febbraio 2012, e il compenso medio mensile corrisposto all'opponente, pari a euro 2.238,63 lordi (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta - fascicolo depositato dall'opposta nel procedimento iscritto dinanzi al
Tribunale di Ragusa al n. 1687/2012 R.G.L. – e, in particolare, all. 6 alla memoria difensiva depositata dall'opposta nel suddetto procedimento);
- sulla base di tale documentazione, è stata quantificata in euro 35.818,08, con il verbale del
9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare, la somma che l'opponente doveva riversare all'opposta in relazione al periodo 2009-2012;
- il ricorso proposto dall'opponente avverso il provvedimento disciplinare (con specifica richiesta di
“accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. ai sensi dell'art. 53, co. 7 del Pt_1
D.lgs. 165/2011”) è stato rigettato con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del
27/10/2014, passata in giudicato;
- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Siciliana ha chiesto all'opposta di procedere al recupero in autotutela della somma di euro
35.818,08 con ordinanza-ingiunzione ai sensi del r.d. 639/1910;
- né durante il procedimento disciplinare, né nel presente giudizio, i compensi indicati dalla società Medicare sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che non ha prodotto alcunché al fine di evidenziare specifici errori o determinazioni arbitrarie dei suddetti compensi.
D'altro canto, è irrilevante che con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 681/2014 del 27/10/2014 sia stato semplicemente rigettato il ricorso proposto dall'opponente, considerato che il ricorso era stato proposto avverso il provvedimento disciplinare con il quale era stato (fra l'altro) dichiarato l'obbligo, per l'opponente, di riversare all'opposta i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate in assenza di autorizzazione per il periodo 2009-2012, pari a euro 35.818,08 (cioè all'importo di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, una volta detratti dall'importo ivi indicato, pari a euro
37.962,50, gli importi di euro 2.078,42 per interessi legali dal 20/7/2012 al 5/2/2019, di euro 50,00 per spese di accertamento e notificazione e di euro 16,00 per bolli).
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per difetto di motivazione, evidenziando che l'ingiunzione si era limitata ad una rapida ricostruzione dei fatti senza indicare nel dettaglio la normativa violata e la condotta contestata.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (cfr. Cass. 16316/2020, che richiama Cass.
8649/2006);
- il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi la sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario (cfr. Cass 16316/2020, che richiama Cass. 2959/2016).
Nel caso di specie, per come si è detto, con l'ingiunzione di pagamento opposta è stato evidenziato:
- che con decisione del 9/7/2012 dell'Ufficio Disciplinare dell'opposta era stata comminata all'opponente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e con obbligo di riversare all'opposta i compensi percepiti per prestazioni libero professionali effettuate in assenza di autorizzazione presso la società Medicare, quantificati in euro 35.818,08;
- che tale decisione era stata impugnata dall'opponente dinanzi al Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 681/2014 del 27/10/2014;
- che con sentenza n. 15/2017 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, confermata con sentenza n. 196/2018 della Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di riversare all'opposta i predetti compensi;
- che la Procura della Corte dei Conti aveva trasmesso all'opposta tali sentenze affinché l'opposta provvedesse al tempestivo recupero in autotutela con ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d.
1639/1910.
In base alla giurisprudenza sopra citata, la suddetta motivazione, per quanto sintetica, non può ritenersi assente o apparente e risulta, al contrario, adeguata, in quanto dà conto delle ragioni di fatto, che, peraltro, possono essere più chiaramente desunte per relationem dal verbale del 9/7/2012 di decisione del procedimento disciplinare, a suo tempo comunicato all'opponente.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'errata quantificazione della somma ingiunta, in quanto l'opposta aveva richiesto la restituzione dei compensi lordi corrispostigli dalla società Medicare per l'importo di euro 35.818,08, ma il provvedimento disciplinare prevedeva l'obbligo di riversare all'opposta, al netto, i compensi ricevuti per le prestazioni effettuate.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato l'assolvimento dell'obbligo fiscale (e la misura dello stesso), a decurtazione del dovuto;
- peraltro, secondo Cass. 7343/2010, “il già ricordato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, fa testuale riferimento al "compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte" e, quindi, al corrispettivo dell'attività non autorizzata al lordo dell'imposta sul medesimo dovuta, restando perciò irrilevante che, su tale compenso, siano state eventualmente operate dal soggetto erogante le ritenute tributarie”;
- inoltre, per come affermato da Cons. Stato 4091/2021 (che richiama Cons. Stato 4590/2016),
“dirimente, al riguardo, risulta la considerazione del fatto che né la legge, né i principi in materia portano a ritenere che esse debbano essere rese al netto e non al lordo dei conseguenti oneri fiscali
… Posto infatti che, indubbiamente, altro è il rapporto di debito che intercorre fra l'Amministrazione tenuta al recupero nei riguardi del percipiente la retribuzione goduta per l'incarico svolto ed altro è il rapporto tributario che quest'ultimo può avere avuto col fisco a tempo debito, in relazione ai momenti di effettiva percezione del ricavo corrispettivo dell'attività effettuata, "resta la circostanza basica per cui, ove mai fosse condivisa la tesi qui non accolta, a parità di ogni altra circostanza (natura e tipologia dell'incarico, importo della retribuzione conseguita per l'espletamento dell'incarico), il credito recuperatorio non potrebbe mai essere identico fra casi omologhi per il semplice fatto che mai perfettamente identico può essere il carico tributario cui è tenuto ogni singola persona soggetta a procedura di recupero". E queste differenze di importo da recuperare né possono essere addossate all'Amministrazione tenuta al recupero né possono ricadere a vantaggio o svantaggio (a seconda dei casi) di coloro che sono soggetti alla procedura di recupero. Il soggetto che patisce il recupero del credito al lordo di imposta, pertanto, ben può, attivandosi adeguatamente, recuperare a propria volta le imposte assolte, "facendo valere il fatto che esse - ove non restituite - risulterebbero versate su ricavi non conseguiti (o, meglio, su ricavi conseguiti ma, poi, integralmente riversati all'Amministrazione che ha attivato il procedimento per il loro recupero)"”.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1157/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 13 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo