Articolo 1 della Legge 11 giugno 1950, n. 416
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22 luglio 1950
Art. 1. Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ".

Entrata in vigore il 22 luglio 1950