Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
i) Del Decreto emesso in data 02.05.2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, col quale si dispone la revoca della parità scolastica alla Scuola dell'infanzia e primaria “-OMISSIS-;
i) Di tutti gli preordinati, connessi e conseguenziali a quest'ultimo, ivi compresa la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 10.01.2025 di avvio del procedimento nonché la relazione degli esiti dell'attività di accertamento del 03.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.Parte ricorrente è un istituto scolastico autorizzato in regime di parità dal 2010 per la scuola dell’infanzia e dal 2020 per la scuola primaria e, per quanto riferito in ricorso, è molto apprezzato sul territorio, ricevendo annualmente rinnovi di iscrizione da parte degli studenti.
In data 20 settembre 2024, ha formulato istanza presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per ottenere l’autorizzazione all’acquisizione e al trasferimento della sede scolastica per n. 2 sezioni di scuola primaria di un altro istituto.
Sollecitata, pertanto, da tale istanza, l’Amministrazione ha eseguito attività di verifica e sopralluoghi, le cui attività istruttorie sono contenute nella relazione del 3 gennaio 2025, acquisita in atti.
2. L’USR per la Campania, con nota prot. 2174 del 10 gennaio 2025, ha segnalato alla ricorrente alcune carenze documentali ed irregolarità che sarebbero emerse, concernenti la gestione dell’istituto scolastico; ha quindi assegnato il termine di 30 giorni per l’inoltro a mezzo PEC della documentazione mancante relativa all’istanza di trasferimento, con preavviso anche di revoca della parità scolastica in caso di mancato e puntuale inoltro della stessa, richiamando quanto previsto dal D.M. 83/2008, paragrafo 5.4.
In data 3 febbraio 2025, il ricorrente ha provveduto a trasmettere comunicazioni, dichiarazioni e documenti ad integrazione dell’originaria istanza.
Con decreto n. -OMISSIS- del 2 maggio 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha però adottato il provvedimento di revoca della parità scolastica, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, impugnato in questa sede.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
4. Deve preliminarmente esaminarsi il primo motivo di ricorso, relativo a dedotti vizi procedimentali.
4.1. Con tale doglianza, parte ricorrente deduce, in particolare, la violazione dell’art. 1 -bis , comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità , dell’art. 3, commi 3 e 7, e dell’art. 4 del D.M. n. 267/2007, nonché del D.M. n. 83/2008, per omesso invito formale alla regolarizzazione delle presunte carenze, che costituirebbe presupposto indefettibile per l’adozione della revoca, avendo sovrapposto due procedimenti amministrativi (quello relativo all’istanza di trasferimento e quello di revoca della revoca), che, seppure correlati, comunque restano distinti.
Secondo la ricorrente, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il preavviso di rigetto dell’istanza specifica, dalla quale ha preso l’abbrivio l’attività istruttoria, non sarebbero equipollenti all’invito alla regolarizzazione previsto dalla normativa sopra richiamata, con conseguente vizio dell’iter procedimentale e violazione del contraddittorio.
4.2. Il motivo è fondato ed è già sufficiente ad accogliere il ricorso.
4.3. Giova osservare che il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 sopra citato prevede che “ le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ”. La delega regolamentare è stata esercitata con il Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 il cui art. 3, comma 7, statuisce che “ nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 ”.
Il precedente comma 3 dell’art. 3 citato impone un articolato contraddittorio procedimentale, prevedendo che “ In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5 ”, specificando anche che “ Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato ”.
4.4. Dalla lettura delle predette disposizioni di rango regolamentare, si deduce che la revoca della parità scolastica non è né immediata, né automatica, essendo subordinata al rispetto di tappe procedimentali obbligatorie, che integrano vere e proprie garanzie partecipative, volte sia a tutelare il diritto di difesa delle scuole interessate, sia a realizzare il principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost, favorendo una approfondita istruttoria.
In particolare, imponendo l’assegnazione del termine per regolarizzare le eventuali criticità riscontrate, la norma impone una logica di gradualità e proporzionalità che trova, nella sede procedimentale, il suo luogo di realizzazione concreta.
Peraltro, decorso il termine assegnato, viene imposta all’Amministrazione un’istruttoria effettiva, funzionale a verificare la persistenza o meno della carenza originariamente riscontrata, rafforzando in tal senso il divieto di revoca “automatizzata”.
L’impianto procedimentale in esame, ispirato a una logica marcatamente garantista, si configura quale punto di composizione e bilanciamento tra plurimi interessi giuridicamente rilevanti: da un lato, l’interesse del gestore alla tutela dell’affidamento e all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata, nel settore dell’istruzione; dall’altro, l’interesse pubblico alla verifica e al costante mantenimento dei requisiti di parità scolastica, cui è strumentale l’esercizio del potere di vigilanza dell’Amministrazione; in via ulteriore e conclusiva, l’interesse primario degli studenti alla continuità del percorso didattico e alla fruizione di un servizio formativo qualitativamente equivalente a quello garantito dal sistema dell’istruzione pubblica statale.
Sotto il profilo della tecnica regolatoria, il bilanciamento tra tali interessi è garantito dalla tipizzazione delle “ irregolarità di funzionamento ”, che si deduce dal citato art. 3 comma 3 del regolamento, che mediante una clausola di delimitazione, prevede che esse devono essere “correlate” alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dalle specifiche discipline ivi richiamate (ossia, ai requisiti dell’art. 1, comma 4, L. n. 62/2000; alle disposizioni del medesimo regolamento; alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato).
4.5. In sostanza, la disciplina regolamentare, nel definire puntualmente cosa debba intendersi per “ irregolarità di funzionamento ”, delimita in modo preciso il perimetro del potere amministrativo: le “criticità” rilevanti ai fini della revoca sono esclusivamente quelle che si traducono in una carente rispondenza ai requisiti normativamente previsti; non qualsiasi disfunzione organizzativa, né valutazioni qualitative o di opportunità, ma solo difformità oggettive, rispetto a parametri stabiliti dalla legge, che peraltro prendono in considerazione diversi profili, sia organizzativi che di gestione del personale, che di progetti formativi a favore degli studenti (cfr. art. 1 comma 4 della legge 62/2000).
4.6. Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, deve evincersi la rilevanza, ai fini della illegittimità dell’atto di revoca lesivo, dell’omessa assegnazione del termine per la regolarizzazione, nell’alveo del procedimento di revoca, che, nel caso di specie, è stato invece sovrapposto al preavviso di rigetto ex art. 10 -bis della legge 241/90, rispetto all’istanza di trasferimento di sede di due sole sezioni, da cui è scaturita l’analisi ispettiva (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 marzo 2020, n. 1287; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15/03/2023, n. 414).
La motivazione rafforzata imposta dal legislatore dall’art. 3 sopra citato avrebbe invece dovuto condurre alla individuazione delle “ irregolarità ”, ritenute corrispondenti al venir meno dei requisiti richiesti per la parità, all’assegnazione del termine di trenta giorni per la regolarizzazione e alla successiva verifica dell’effettivo adempimento, come puntualmente osservato anche dal Consiglio di Stato, in fase cautelare (cfr. ordinanza Cons. Stato, Sez. VII, 3 settembre 2025, n. 3219 di riforma dell’ordinanza cautelare di questa Sezione).
4.7. A conferma di quanto sopra osservato, occorre evidenziare che – come puntualmente rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria depositata in data 29 dicembre 2025 – l’istituto ha dimostrato di aver provveduto alla regolarizzazione delle criticità contestate entro il termine breve previsto dalla normativa di settore. In particolare – anticipando, per quanto necessario, l’esame delle ulteriori censure articolate in ricorso – risulta che: a) in relazione alla dichiarazione antincendio, la stessa integra una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della disciplina vigente, la quale, salvo l’emersione di specifiche e puntuali carenze sostanziali, non presuppone un previo riscontro espresso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco cui viene trasmessa, producendo effetti in virtù del principio di autoresponsabilità del dichiarante; b) quanto alle certificazioni degli impianti oggetto di rilievo, esse sono state trasmesse all’Amministrazione, senza che alcuna disposizione normativa imponesse, quale ulteriore adempimento, la dichiarazione attestante l’assenza di interventi edilizi o impiantistici successivi all’anno 2020; c) con riferimento alla gestione del personale docente, risultano effettuate le integrazioni richieste in sede procedimentale, mediante la protocollazione dei contratti e la comunicazione dei nominativi dei docenti privi di abilitazione; d) in ordine ai registri di protocollo, è stata data attuazione alle prescrizioni formulate in sede ispettiva, con conseguente regolarizzazione degli stessi; e) quanto, infine, al superamento del numero massimo di alunni iscritti rispetto alla capienza autorizzata dall’ASL (158 iscritti a fronte di un limite di 138), tale circostanza – pur oggettivamente sussistente –per tradursi in presupposto legittimante la revoca, avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione puntuale, proporzionata e specificamente argomentata, come si avrà modo di approfondire in sede di esame della relativa doglianza.
5. Vista anche la peculiare fattispecie concreta in esame, ritiene il Collegio che sia comunque necessario esaminare le restanti censure, che riguardano i profili sostanziali di “irregolarità”, le quali, ai fini anche del sollevato vizio di motivazione, possono essere unitariamente trattate.
5.1. Va premesso che, come già anticipato, in sede di valutazione delle specifiche “irregolarità di funzionamento”, rilevate presso l’istituto scolastico paritario, occorre tener conto del principio di proporzionalità, quale espressione del più ampio principio di ragionevolezza che permea l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990, poiché la revoca della parità scolastica rappresenta la massima “misura” applicabile, con conseguenze particolarmente afflittive non solo per il gestore, ma anche per i titolari di interessi indirettamente connessi, ossia alunni, famiglie e personale dipendente, che vedono pregiudicata la continuità didattica e la stabilità della posizione lavorativa.
La parità scolastica trova fondamento costituzionale nell’art. 33 Cost., ed è funzionale alla tutela del pluralismo educativo e della libertà di iniziativa scolastica. La disciplina applicabile pertanto, come già osservato, introduce non solo una tipizzazione delle ipotesi che possono dar luogo alla revoca, ma, in ossequio al principio di proporzionalità, anche la valutazione della loro gravità.
Non ogni violazione, infatti, è idonea a giustificare una misura così incisiva, anche sulla libertà di iniziativa economica, come la revoca.
Ne deriva che l’amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione motivata, verificando se la violazione riscontrata sia effettivamente così grave da rendere incompatibile la permanenza della parità, e valutando anche l’eventuale possibilità di rimozione dell’irregolarità mediante misure meno afflittive rispetto alla revoca.
5.2. Tuttavia, nel caso concreto, l'analisi delle singole irregolarità contestate evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura espulsiva della revoca e il vizio di inadeguata motivazione ed istruttoria del provvedimento impugnato.
5.3. Quanto al numero degli alunni, (158 alunni iscritti, a fronte di una capienza massima di 138), come riferito da parte ricorrente, sia nel ricorso introduttivo che nelle memorie difensive, si tratta dell'unica irregolarità dotata di effettiva valenza sostanziale.
Tale elemento presenta però, in concreto, le seguenti caratteristiche: esso è privo di precedenti e quindi non costituisce una “irregolarità” reiterata; tutti gli alunni risultano regolarmente iscritti e comunicati all'UDSR; l'irregolarità si è esaurita con la conclusione dell'anno scolastico 2024/2025, senza prova della sua persistenza nell'anno successivo; non è stata fornita alcuna dimostrazione di concreto pericolo per l'incolumità degli studenti; l'elemento soggettivo depone per un errore gestionale in assenza di dolo o mala fede, suffragato dalla dimostrazione in sede procedimentale della disponibilità a trovare comunque un rimedio organizzativo; il maggior numero di alunni è comunque limitato ad una minima percentuale.
Di fatto il numero di alunni iscritti, calato nel contesto della fattispecie concreta, è semmai sintomatico del gradimento dell'istituto sul territorio e dell’apprezzamento della sua offerta formativa, da parte delle famiglie, laddove una criticità invece diffusa, nei casi di revoca della parità scolastica esaminati in giurisprudenza, è l’assenteismo strutturale degli studenti e la presenza di classi, formate da pochissimi studenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 01/08/2025, n. 6851: “I dati attinenti alle assenze riscontrate dagli ispettori ministeriali sono pacifici tra le parti (l'istituto ne contesta la causa) e tali dati denotano una percentuale di assenze assai elevata, che come tale è idonea a giustificare la revoca della parità scolastica da parte dell'amministrazione sulla base della normativa di settore”).
In applicazione del principio di proporzionalità, l'Amministrazione avrebbe dovuto pertanto considerare l'entità contenuta dello scostamento, l'assenza di recidiva, la buona fede del gestore e la collaborazione prestata in sede procedimentale, valutando l'adozione di misure meno afflittive, rispetto alla revoca totale della parità scolastica.
5.4. Quanto alla documentazione antincendio, la parte ricorrente ha prodotto la SCIA antincendio volturata in favore dell'attuale legale rappresentante; l'Amministrazione ha ritenuto però insufficiente tale documentazione, per la mancata acquisizione di un riscontro formale da parte del Comando dei Vigili del Fuoco: tale impostazione non può essere condivisa.
La SCIA costituisce titolo abilitativo a formazione progressiva ex art. 19 della legge 241/90, fondato sull'autocertificazione del dichiarante, che produce effetti sin dalla sua presentazione, salva l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori da parte dell'autorità competente. Pretendere un "riscontro" dei Vigili del Fuoco equivale a richiedere un atto non previsto dal procedimento, trasferendo impropriamente sull'istituto scolastico un onere istruttorio che compete all'Amministrazione.
5.5. Quanto alla certificazione degli impianti, l'Amministrazione ha contestato l'assenza di una autocertificazione del legale rappresentante, attestante che non fossero intervenuti lavori dal 2020. Tale ulteriore dichiarazione, relativa peraltro a circostanze negative, con conseguente aggravamento dell’onere probatorio, non trova riscontro in alcuna specifica disposizione normativa e costituisce comunque un onere documentale che l’Amministrazione non ha supportato con una specifica disciplina di settore.
5.6. Quanto alla documentazione relativa ai registri dell'istituzione scolastica e alla regolarizzazione della posizione contrattuale del personale ATA, l'Amministrazione ha ritenuto insufficienti le autocertificazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Tale valutazione contrasta con i principi di semplificazione amministrativa e non aggravamento del procedimento (art. 1, co. 2, L. 241/1990). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 d.P.R. 445/2000) costituisce atto dotato di piena efficacia dimostrativa, assistito da sanzione penale in caso di falsità (art. 76 d.P.R. cit.). Non spetta al privato rafforzare l'autocertificazione con ulteriori prove documentali, ma all'Amministrazione, in caso di dubbi, attivare i controlli d'ufficio, previsti dall'art. 71 del medesimo decreto. Il rigetto, fondato sul disconoscimento del valore legale dell'autocertificazione, senza il previo espletamento delle verifiche necessarie, integra violazione di legge e difetto di istruttoria.
5.7. Quanto ai docenti privi di titoli abilitativi, anche a prescindere dalla regolarizzazione effettuata in sede procedimentale, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui " l'Autorità ministeriale ha consentito alle scuole paritarie di dotarsi di personale docente in possesso del solo titolo di studio e dunque privo dell'abilitazione all'insegnamento, sia pure a particolari condizioni, come la difficoltà di reperire insegnanti abilitati " (Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2024, n. 9127). Anche tale elemento, pertanto, avrebbe richiesto una più approfondita istruttoria, che non emerge dalla lettura degli atti del procedimento acquisiti in giudizio.
6. In conclusione, ed alla luce della normativa ricostruita in premessa, l’attività dell’Amministrazione si è connotata per un approccio eccessivamente formalistico, privo di adeguatezza rispetto ai canoni di proporzionalità e contemperamento degli interessi in gioco.
A fronte delle dettagliate osservazioni, presentate dalla scuola in riscontro alla nota del 10 gennaio 2025 – con le quali l'Ente gestore rappresentava l’avvenuto superamento delle criticità (sia sotto il profilo della sicurezza che della regolarizzazione del personale) – l’Ufficio Scolastico non avrebbe potuto limitarsi a una verifica meramente cartolare, per giunta conclusasi con un giudizio di inidoneità documentale.
In materia di parità scolastica, la revoca dello status costituisce una sanzione di estrema gravità, incidente su diritti costituzionalmente garantiti e sulla continuità del servizio pubblico. Pertanto, i principi di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.) imponevano che il provvedimento ablativo fosse sorretto da un accertamento della realtà fattuale rigoroso, attuale ed effettivo, non surrogabile da deduzioni presuntive, ricavate dalla sola analisi agli atti.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa più recente, come riferito, ha tracciato un perimetro ben definito per l’attività di vigilanza, statuendo che la revoca « può avvenire solo in presenza di accertamenti ispettivi accurati e basati esclusivamente sui requisiti previsti dall'art. 1, comma 4, della L. 10 marzo 2000, n. 62 » (Cons. Stato, Sez. VII, 11 novembre 2024, n. 8988).
7. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento dell’atto di revoca impugnato.
8. La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di revoca della parità scolastica di cui al Decreto 02.05.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e oltre rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.