Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2026, proposto da
AU LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 2 (registro generale n. 3) del 22.1.2026, a firma della Responsabile p.t. del Settore edilizia, urbanistica, commercio, sportello unico del Comune di Ascea (SA), notificata il 23.1.2026 dal messo comunale a mani proprie del ricorrente, con contestuale avviso di acquisizione gratuita e irrogazione di sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. IC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 2, reg. gen. n. 3, del 22.01.2026, a lui indirizzata quale responsabile dell’abuso, in quanto committente ed occupatore di un terreno di proprietà Pizzo, adiacente allo stabilimento balneare “Il timoniere”, da lui gestito in località Piana di Velia del Comune di Ascea (zona sottoposta a vincolo paesaggistico), ai fini della demolizione di due immobili in muratura e legno, di una baracca adibita a deposito di attrezzi e di una struttura in legno adibita a parcheggio.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, stante il difetto di motivazione dell’atto.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 31 TUED, destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono il proprietario ed il responsabile dell’abuso.
Ciò significa che l’imputazione dell’obbligo ad un soggetto diverso dal proprietario necessita di una puntuale motivazione circa le ragioni dell’individuazione di questi quale responsabile dell’abuso (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 770/2026) che, nella fattispecie, è mancata.
A ciò si aggiunga che l’eventuale inutile decorso del termine di 90 giorni da parte del proprietario, allo stato unico legittimo destinatario dell’ordinanza, comporterebbe che gli abusi sono stati ormai acquisiti gratuitamente alla proprietà comunale (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2023 e sez. VII, n. 9857/2025).
La natura formale della decisione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte l’ordinanza di demolizione n. 2, reg. gen. n. 3, del 22.01.2026 nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente, Estensore
AN EN, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC AN |
IL SEGRETARIO