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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2977/2019
All'udienza del 11 aprile 2024 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per l'avv. CARLO PIERANTOZZI in sostituzione avv. SCERRA Parte_1
per l'avv. ESTEFANA PANFILO in sost. avv. LANZA Controparte_1
Il giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. PIERANTOZZI si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico.
L'avv. PANFILO si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale di udienza e il giudice pronuncia la sentenza,
assenti le parti.
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 6
N. R.G. 2977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 2977 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Scerra Alessandra sito in Milano, viale Monte Grappa n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTORE;
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanza Calogero e
Matteo Giarratana, giusta procura in atti;
CONVENUTO;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 621/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 04.07.2019 e notificato in data
22.08.2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 6 24.461,31 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 17957301 sottoscritto il 04.08.2017.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo lamentando la nullità della clausola contrattuale recante indicazione dell'ISC/TAEG a causa della previsione di un tasso inferiore a quello effettivamente applicato, stante la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa imposta alla mutuataria al fine della conclusione del contratto, nonché degli oneri relativi a ulteriori commissioni e spese. In via subordinata, ha domandato la ripetizione della somma asseritamente non dovuta di € 6.845,43.
Si è costituita in giudizio contestando che il costo della polizza assicurativa Controparte_1 stipulata dall'attrice congiuntamente al finanziamento dovesse essere computato nel TAEG, stante la sua natura meramente facoltativa, e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita senza successo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In tema di prova di un credito da mutuo, è acquisito nella giurisprudenza il principio per cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del mutuatario, sia sufficiente per il mutuante la produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, ricadendo di contro sul mutuatario l'onere di dimostrare l'invalidità del contratto, l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. esemplificativamente Tribunale Vicenza sez. I, 27/02/2023, n.414; Tribunale
Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, in Dejure).
Parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale posto dalla convenuta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, del quale in ogni caso è stata acquisita la produzione nel fascicolo monitorio, congiuntamente al piano di ammortamento.
In merito alla doglianza volta a lamentare la pretesa nullità della clausola contrattuale di determinazione dell' per la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa, giova premettere che l'art. Pt_2
121 TUB definisce il TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. A sua volta, il costo totale del credito è costituito dagli “interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (art. 121 lett. e TUB).
Le Istruzioni della , versione di giugno 2009, al par.
4.2.4. chiariscono che il TAEG “è Org_1 comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Il tema della rilevanza dei costi di sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di prestito ai fini della corretta determinazione del TAEG è stato diffusamente approfondito dalla pagina 3 di 6 giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, organo specializzato nella risoluzione stragiudiziale di controversie in materia bancaria, istituito in attuazione dell'art. 128-bis TUB. Orga Il Collegio di Coordinamento dell' con decisione n. 10617 del 12.09.2017, ha osservato che il cliente può assolvere l'onere di dimostrare il carattere obbligatorio della polizza assicurativa collegata a in finanziamento mediante “presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanza:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Il Collegio di Coordinamento ha precisato altresì che il valore probatorio di tali presunzioni, “ancor più rilevanti quanto contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza” è superabile allorquando l'intermediario offra “elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coordinamento dell'ABF decisione n. 10617 del
12.09.2017).
Applicati i superiori principi al caso in esame, si osserva come gli indici da cui desumere l'asserita obbligatorietà della polizza “ n. CL/16/143 collegata al contratto di prestito del 04.08.2017 sono Org_3 insufficienti ed equivoci.
Sul punto, parte attrice si è limitata a generiche e apodittiche allegazioni in ordine alla circostanza che la polizza assicurativa doveva intendersi come obbligatoria per la concessione del credito, in quanto stipulata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, senza tuttavia allegare e fornire alcun elemento utile da cui poter desumere, ancorché in via presuntiva, l'obbligatorietà della stessa, in contrasto con la previsione di facoltatività riportata nel modulo SECCI, con conseguente ipotetica rilevanza ai fini del calcolo del TAEG.
Al fine di dimostrare l'obbligatorietà della polizza, non può ritenersi sufficiente il mero dato cronologico della contestualità dell'adesione al contratto di assicurazione rispetto alla stipulazione del finanziamento, costituendo questo solo un elemento di partenza sul quale innestare il ragionamento presuntivo, da corroborare tuttavia con indici ulteriori, concordanti e inequivoci, nella specie non forniti dalla parte gravata del corrispondente onere. A tal scopo, non può bastare il generico rinvio, non corroborato dallo svolgimento di alcuna argomentazione, al contenuto della perizia di parte, che notoriamente costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, privo di una autonoma efficacia probatoria.
Al contrario, plurimi elementi di valutazione sono stati offerti dalla società convenuta a riscontro della non obbligatorietà della polizza, con conseguente esclusione dei costi dell'assicurazione dal calcolo del
TAEG.
pagina 4 di 6 Dalle condizioni di assicurazione prodotte dalla società convenuta (doc. 2), sopperendo oltretutto alla carenza probatoria dell'attrice, emerge anzitutto che il beneficiario della polizza coincida con il soggetto assicurato, vale a dire con “la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il Contratto”. Per
l'effetto, l'indennizzo riconosciuto al verificarsi di eventuali sinistri sarebbe spettato alla stessa persona fisica che aveva aderito al programma assicurativo, ovvero ai suoi eredi, non già alla contraente
[...]
In secondo luogo, un ulteriore indice della natura facoltativa della polizza è rappresentato CP_1 dall'espressa attribuzione all'assicurato del diritto di recesso, ancorché entro 60 giorni dalla stipulazione, senza tuttavia la previsione di alcuna conseguenza (sub specie ad es. di diritto della mutuante di pretendere garanzie sostitutive o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine) in ordine allo svolgimento del rapporto di finanziamento e con riconoscimento del diritto alla restituzione del premio versato. Infine, parte opposta ha offerto la prova comparativa, producendo in giudizio altri contratti di finanziamento utilmente confrontabili con quello stipulato dall'attrice (doc. n. 4), dichiaratamente privi di coperture assicurative, dimostrando pertanto di aver offerto a terzi, aventi il medesimo merito creditizio e a condizioni simili, la stipulazione del contratto anche in mancanza della sottoscrizione della polizza assicurativa.
In ultimo, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto opinato da parte attrice, le spese di istruttoria
(€ 300,00), le spese di invio di comunicazione periodica ( € 5,04 per tutta la durata del contratto) e le spese di incasso e gestione pratica (€ 1/mese) sono state computate ai fini del calcolo del TAEG, come allegato da in comparsa di costituzione e risposta senza che a ciò sia seguita alcuna argomentata e CP_1 motivata replica da controparte. Pa La doglianza di nullità della clausola recante l'indicazione dell' risulta, pertanto, infondata in assenza della prova circa l'obbligatorietà della polizza assicurativa ai fini della concessione del finanziamento.
Allegato da parte creditrice l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, sarebbe stato onere del debitore – in alcun modo soddisfatto – allegare e dimostrare l'adempimento ovvero altro fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tanto implica che non possa essere accolta neppure la domanda subordinata di restituzione della somma di € 6.845,43, non avendo l'attrice fornito dimostrazione della fondatezza del credito esposto.
L'opposizione deve quindi essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al DM 55/14 ss. mm., considerata la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2019, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 04.07.2019, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così decide:
[...]
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 621/2019;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge. pagina 5 di 6 Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza dell'11/04/2024
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2977/2019
All'udienza del 11 aprile 2024 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per l'avv. CARLO PIERANTOZZI in sostituzione avv. SCERRA Parte_1
per l'avv. ESTEFANA PANFILO in sost. avv. LANZA Controparte_1
Il giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. PIERANTOZZI si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico.
L'avv. PANFILO si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale di udienza e il giudice pronuncia la sentenza,
assenti le parti.
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 6
N. R.G. 2977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 2977 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Scerra Alessandra sito in Milano, viale Monte Grappa n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTORE;
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanza Calogero e
Matteo Giarratana, giusta procura in atti;
CONVENUTO;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 621/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 04.07.2019 e notificato in data
22.08.2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 6 24.461,31 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 17957301 sottoscritto il 04.08.2017.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo lamentando la nullità della clausola contrattuale recante indicazione dell'ISC/TAEG a causa della previsione di un tasso inferiore a quello effettivamente applicato, stante la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa imposta alla mutuataria al fine della conclusione del contratto, nonché degli oneri relativi a ulteriori commissioni e spese. In via subordinata, ha domandato la ripetizione della somma asseritamente non dovuta di € 6.845,43.
Si è costituita in giudizio contestando che il costo della polizza assicurativa Controparte_1 stipulata dall'attrice congiuntamente al finanziamento dovesse essere computato nel TAEG, stante la sua natura meramente facoltativa, e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita senza successo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In tema di prova di un credito da mutuo, è acquisito nella giurisprudenza il principio per cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del mutuatario, sia sufficiente per il mutuante la produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, ricadendo di contro sul mutuatario l'onere di dimostrare l'invalidità del contratto, l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. esemplificativamente Tribunale Vicenza sez. I, 27/02/2023, n.414; Tribunale
Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, in Dejure).
Parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale posto dalla convenuta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, del quale in ogni caso è stata acquisita la produzione nel fascicolo monitorio, congiuntamente al piano di ammortamento.
In merito alla doglianza volta a lamentare la pretesa nullità della clausola contrattuale di determinazione dell' per la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa, giova premettere che l'art. Pt_2
121 TUB definisce il TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. A sua volta, il costo totale del credito è costituito dagli “interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (art. 121 lett. e TUB).
Le Istruzioni della , versione di giugno 2009, al par.
4.2.4. chiariscono che il TAEG “è Org_1 comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Il tema della rilevanza dei costi di sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di prestito ai fini della corretta determinazione del TAEG è stato diffusamente approfondito dalla pagina 3 di 6 giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, organo specializzato nella risoluzione stragiudiziale di controversie in materia bancaria, istituito in attuazione dell'art. 128-bis TUB. Orga Il Collegio di Coordinamento dell' con decisione n. 10617 del 12.09.2017, ha osservato che il cliente può assolvere l'onere di dimostrare il carattere obbligatorio della polizza assicurativa collegata a in finanziamento mediante “presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanza:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Il Collegio di Coordinamento ha precisato altresì che il valore probatorio di tali presunzioni, “ancor più rilevanti quanto contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza” è superabile allorquando l'intermediario offra “elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coordinamento dell'ABF decisione n. 10617 del
12.09.2017).
Applicati i superiori principi al caso in esame, si osserva come gli indici da cui desumere l'asserita obbligatorietà della polizza “ n. CL/16/143 collegata al contratto di prestito del 04.08.2017 sono Org_3 insufficienti ed equivoci.
Sul punto, parte attrice si è limitata a generiche e apodittiche allegazioni in ordine alla circostanza che la polizza assicurativa doveva intendersi come obbligatoria per la concessione del credito, in quanto stipulata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, senza tuttavia allegare e fornire alcun elemento utile da cui poter desumere, ancorché in via presuntiva, l'obbligatorietà della stessa, in contrasto con la previsione di facoltatività riportata nel modulo SECCI, con conseguente ipotetica rilevanza ai fini del calcolo del TAEG.
Al fine di dimostrare l'obbligatorietà della polizza, non può ritenersi sufficiente il mero dato cronologico della contestualità dell'adesione al contratto di assicurazione rispetto alla stipulazione del finanziamento, costituendo questo solo un elemento di partenza sul quale innestare il ragionamento presuntivo, da corroborare tuttavia con indici ulteriori, concordanti e inequivoci, nella specie non forniti dalla parte gravata del corrispondente onere. A tal scopo, non può bastare il generico rinvio, non corroborato dallo svolgimento di alcuna argomentazione, al contenuto della perizia di parte, che notoriamente costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, privo di una autonoma efficacia probatoria.
Al contrario, plurimi elementi di valutazione sono stati offerti dalla società convenuta a riscontro della non obbligatorietà della polizza, con conseguente esclusione dei costi dell'assicurazione dal calcolo del
TAEG.
pagina 4 di 6 Dalle condizioni di assicurazione prodotte dalla società convenuta (doc. 2), sopperendo oltretutto alla carenza probatoria dell'attrice, emerge anzitutto che il beneficiario della polizza coincida con il soggetto assicurato, vale a dire con “la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il Contratto”. Per
l'effetto, l'indennizzo riconosciuto al verificarsi di eventuali sinistri sarebbe spettato alla stessa persona fisica che aveva aderito al programma assicurativo, ovvero ai suoi eredi, non già alla contraente
[...]
In secondo luogo, un ulteriore indice della natura facoltativa della polizza è rappresentato CP_1 dall'espressa attribuzione all'assicurato del diritto di recesso, ancorché entro 60 giorni dalla stipulazione, senza tuttavia la previsione di alcuna conseguenza (sub specie ad es. di diritto della mutuante di pretendere garanzie sostitutive o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine) in ordine allo svolgimento del rapporto di finanziamento e con riconoscimento del diritto alla restituzione del premio versato. Infine, parte opposta ha offerto la prova comparativa, producendo in giudizio altri contratti di finanziamento utilmente confrontabili con quello stipulato dall'attrice (doc. n. 4), dichiaratamente privi di coperture assicurative, dimostrando pertanto di aver offerto a terzi, aventi il medesimo merito creditizio e a condizioni simili, la stipulazione del contratto anche in mancanza della sottoscrizione della polizza assicurativa.
In ultimo, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto opinato da parte attrice, le spese di istruttoria
(€ 300,00), le spese di invio di comunicazione periodica ( € 5,04 per tutta la durata del contratto) e le spese di incasso e gestione pratica (€ 1/mese) sono state computate ai fini del calcolo del TAEG, come allegato da in comparsa di costituzione e risposta senza che a ciò sia seguita alcuna argomentata e CP_1 motivata replica da controparte. Pa La doglianza di nullità della clausola recante l'indicazione dell' risulta, pertanto, infondata in assenza della prova circa l'obbligatorietà della polizza assicurativa ai fini della concessione del finanziamento.
Allegato da parte creditrice l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, sarebbe stato onere del debitore – in alcun modo soddisfatto – allegare e dimostrare l'adempimento ovvero altro fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tanto implica che non possa essere accolta neppure la domanda subordinata di restituzione della somma di € 6.845,43, non avendo l'attrice fornito dimostrazione della fondatezza del credito esposto.
L'opposizione deve quindi essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al DM 55/14 ss. mm., considerata la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2019, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 04.07.2019, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così decide:
[...]
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 621/2019;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge. pagina 5 di 6 Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza dell'11/04/2024
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 6 di 6