Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0455 0/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUP MADI CASSAZIONE Oggetto .... SEZIONE LAVORO Lavoro - - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 6543/99 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron. 10528 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 19/11/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ↓ AN EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 31, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FANFANI PAOLO, BRASCHI GIANLUCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AG LO in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della "AGENDA S.a.s." in luiquidazione, già elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11 da ultimo 4454 d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI -1- AZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ROMOLI GIANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
AGENDA DI CA LO & C SAS in liq.; - intimato avverso la sentenza n. 28/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 03/02/99 R.G.N. 380/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
i udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 12 dicembre 1997 il Pretore di Firenze in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda proposta da NA AM, che aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la AGENDA S.r.l. fra il 4 dicembre 1995 e 18 febbraio 1996, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive Много spettantile. Il Pretore, da un canto, per le carenti dichiarazioni testimoniali e per l'impegno che richiedeva il corso formativo in attività turistiche seguito al tempo dalla AM. aveva escluso che fosse provata l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato nel contempo, rilevando che la società era stata costituita ed aveva iniziato la propria attività solo dalla metà del febbraio 1996, aveva escluso la legittimazione passiva della resistente. Con sentenza del 3 febbraio 1999 il Tribunale di Firenze ha respinto l'appello proposto dalla AM. Il Tribunale attribuisce un preliminare e significativo valore indiziario alla circostanza che "la AM aveva assunto di essersi dimessa per giusta causa senza aver manifestato, prima od immediatamente dopo questo dichiarato atto interruttivo del rapporto. alcuna forma di rivendicazione”: inerzia, che si traduceva in acquiescenza non consona ad un dipendente "privato di qualsiasi forma di sostegno economico diretto a remunerare le sue prestazioni". Carenti erano poi gli elementi probatori emersi dalla prova testimoniale, in quanto non consentivano di ritenere l'esistenza d'un "assoggettamento personale imposto dal datore con la cogente disciplina di 3 direttive e controlli puntuali e costanti" nonché stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale. In particolare, solo il teste RI aveva affermato di aver visto la AM nell'azienda, sin dalle ore 8 e 30' 9. ed intenta al computer avvero al telefono. Nessuno dei testi aveva indicato il motivo della presenza della AM in azienda ed il suo ruolo pratico operativo. E la teste - EL, assunta nel giugno del 1996 “non aveva ricordato. come sarebbe stato plausibile, l'opera di colei che l'aveva preceduta”. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NA AM, CU percorrendo le linee di due motivi: Angiolo RA, in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della AGENDA S.a.s. in liquidazione. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che i resistenti non avevano provato né chiesto di provare la gratuità della prestazione lavorativa, e si erano limitati a dichiarare che 1. essendo stata riconosciuta da parte dei resistenti l'esistenza d'una attività lavorativa (che doveva qualificarsi, a loro dire, come contratto di addestramento professionale, contraddistinto dalla mancanza di corrispettività, oltre l'onere di impartire un'istruzione a favore della futura eventuale dipendente). il Tribunale doveva partire dal dato di fatto incontroverso, l'espletamento di attività lavorativa da parte della AM". ed escludere la subordinazione solo ove fosse stata dimostrata la causa 4 gratuita della prestazione. prova che era onere dei resistenti fornire: in particolare, “approssimandosi la fattispecie concreta al tipo contrattuale regolato dall'art. 2094 cod. civ.. a fronte dell'attività lavorativa, doveva presumersi, fino a prova contraria, la sussistenza d'un rapporto di subordinazione;
ed era onere della parte che aveva ricevuto la prestazione e ne contestava l'onerosità dare prova della causa gratuita: ciò era particolarmente necessario nel caso in esame, anche al fine di evitare facili strumentalizzazioni di figure negoziali atipiche, quale l'asserito contratto di addestramento, che divengono espedienti per mascherare un rapporto di lavoro subordinato: Cuck 2. la società e lo stesso RA non avevano contestato l'esistenza del rapporto giuridico, qualificandolo tuttavia come contratto di addestramento professionale (scambio fra prestazione lavorativa ed addestramento), con onere, a carico della società, di impartire un'istruzione alla futura dipendente: e tuttavia non avevano provato i fatti che caratterizzano il rapporto stesso. ed in particolare il programma di addestramento. l'esclusiva finalità della formazione. l'autonomia dell'attività dei corsisti nei confronti dell'attività aziendale, l'attività stessa di addestramento (di natura teorica e pratica): e le stesse dichiarazioni dei testi RI e PI consentivano di ritenere che la AM avesse lavorato da sola nell'ufficio, senza ricevere alcun addestramento, e che, nell'ambito del rapporto la società avesse utilizzato la prestazione senza alcun onere. Con il secondo motivo. denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2730 e 2094 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva ignorato molteplici elementi che consentivano di ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato:
1. la AM era stata assoggettata al potere direttivo della società. come era deducibile da molteplici elementi testimoniali;
in particolare. la stessa società aveva riconosciuto di avere ricercato la AM per addestrarla ed eventualmente inserirla nell'azienda come dipendente o formatrice, e di averla adibita alla predisposizione del materiale didattico;
aveva poi ammesso che la AM era stata presente in kuris azienda per una ventina di giorni, era stata adibita alla redazione di un paio di lettere tipo e di alcuni biglietti segnaposti. aveva collaborato alla stesura della parte dattilografica del volume affoliato, ed aveva tentato di imparare ad usare il computer, a rispondere a telefono, ad avere contatti e rapporti con clienti e fornitori:
2. il teste RI aveva dichiarato che spesso (e non solo saltuariamente e per breve tempo, come affermato dal Tribunale) era entrato nell'ufficio ove lavorava la AM;
e tutte le volte egli aveva trovato la AM, già alle 8 e 30' od alle 9 della mattina, intenta a lavorare al computer od a rispondere al telefono;
3. l'assoggettamento al potere direttivo della società emergeva dalle aspettative di rendimento e di buona qualità del lavoro. in lei riposte dalla società. che aveva dichiarato che “l'apprendimento della AM appariva scarso e la poca attività svolta rivelava molti errori¨*:
4. poiché l'ufficio della società era costituito da una sola 6 stanza, la AM era l'unica persona addetta con continuità e stabilità all'attività aziendale;
né questa attività, al tempo, era svolta da altri;
5. il RI aveva dichiarato che la EL aveva iniziato a lavorare come segretaria poco dopo la cessazione del rapporto della AM: ciò rivelava la necessità che l'azienda aveva dell'opera d'una segretaria;
6. la teste EL PI aveva dichiarato di aver visto la AM svolgere il lavoro tipico di segretaria. e sapeva che ella aveva DO trascritto a computer i suoi scritti:
7. ella aveva mosso ampie censure con l'atto di appello, in ordine alle quali il Tribunale aveva omesso di motivare. I due motivi, che, per la loro interconnessione, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che l'attività lavorativa svolta a favore di altri, in quanto prestazione che arricchisce l'altrui patrimonio, determina l'obbligo della controprestazione. ove non ne sia provata la gratuità. Da ciò discende che. accertata la prestazione, colui che l'abbia ricevuta ha l'onere di provare la causa gratuita ovvero l'adempimento della controprestazione. Diversamente è a dirsi ove si sostenga la natura subordinata del rapporto di lavoro nel cui ambito l'attività è stata svolta. In questa ipotesi è necessario provare non solo l'esistenza dell'attività lavorativa, bensi la sua natura subordinata, caratterizzata, come affermato da questa Corte, dall'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa, con la permanenza del suo conseguente assoggettamento al relativo potere (che si manifesta con direttive, ordini ed istruzioni). 7 Conseguita la prova di questo potere e di questa permanenza, sorge a carico del resistente l'onere (previsto dall'art. 2697, secondo comma, cod. civ.) di provare la gratuità del rapporto o l'adempimento della controprestazione. Da ciò discende che, ove il lavoratore proponga domanda di differenze retributive fondata sullo svolgimento di lavoro subordinato ed il resistente eccepisca l'esistenza d'un atipico rapporto di addestramento senza subordinazione, ciò che (con il logico presupposto di questa eccezione) resta provato è solo lo svolgimento di un'attività lavorativa: non la subordinazione (che era la specifica causa petendi della domanda). Poiché l'attività lavorativa dedotta in controversia era fondata sulla subordinazione, la prova del suo mero svolgimento (e non della subordinazione) non è prova del diritto in controversia. Né la specifica causa petendi di questa domanda consentirebbe di ipotizzare, quale minus in essa compreso, e pertanto come non nuova e pur diversa, una domanda fondata sul mero svolgimento dell'attività lavorativa (domanda che, peraltro, nel caso in esame non è stata proposta). Questa limitata prova non determina, pertanto, l'avverso onere di provare la gratuità del rapporto o l'adempimento della controprestazione. Né, a maggior ragione il resistente. nei confronti della domanda fondata su un preteso rapporto di subordinazione, ed in assenza della relativa prova, ha l'onere (che nel caso in esame la ricorrente assume) di provare gli elementi del contratto di formazione e lavoro (ben diverso dal dedotto atipico contratto di addestramento). 8 Nel caso in esame, poiché il fondamento della domanda era esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato, l'avere la società dedotto che la AM aveva svolto un'attività nell'ambito d'un atipico contratto di addestramento, non imponeva alla stessa società l'onere (che la ricorrente assume) di provare gli elementi del contratto di formazione e lavoro. né. per altro verso, la gratuità del rapporto. Per quanto attiene alle censure (esposte in particolare con il secondo motivo) aventi per oggetto dell'inesistenza dellal'accertamento subordinazione, è da osservare che, come questa Corte ha affermato (Cass. 27 dicembre 1997 n. 13045), “la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento. di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così. liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando. nel ragionamento del giudice di merito. sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione". 9 Nel caso in esame, il Tribunale. attraverso analitico accertamento ed espressamente condividendo la valutazione del primo giudice, ha dedotto che i testi "non hanno neppure saputo illustrare (anche secondo il loro personale modo d'interpretare la realtà circostante) quale fosse il motivo della presenza della AM in azienda né il ruolo pratico operativo apparentemente manifestato dalla stessa in quella sede". Nei confronti di questo accertamento (che esclude l'esistenza dei minimi elementi d'un rapporto giuridicamente rilevante). le specifiche censure dedotte dalla ricorrente in parte sono prive della necessaria autosufficienza (per quanto indicato nel secondo motivo sub "7.”), in parte sono inconferenti e prive d'una pur potenziale decisività, non essendo potenzialmente idonee a condurre ad una diversa decisione (per quanto indicato nel secondo motivo, sub "1.". "3.". "4.". "5.". "6."), ed in parte esprimono solo una diversa non motivata valutazione degli elementi accertati (per quanto indicato nel secondo motivo suh “2.””). Il ricorso deve essere respinto. Motivi di equità inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma. il 19 novembre 2001. Il Consigliere estensore Cizero IL PRESIDENTE it li Phill IL CANCELLIERE 10 Depositato in Cancelleria oggi, 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE,