Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, osservando che il comportamento del ricorrente poteva essere inteso dall'autorità giudiziaria espressivo di una generica manifestazione di disponibilità all'associazione camorristica ma non allo svolgimento in forma organizzata del traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, reato per il quale era stata emessa la misura cautelare).
Commentario • 1
- 1. Titolare centro massaggi assolta, ma niente riparazione per l'ingiusta custodia cautelare (Cass. 200776/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2015, n. 33830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33830 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 23/04/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 703
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 52871/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN GI N. IL 06/07/1965;
avverso l'ordinanza n. 183/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
lette le conclusioni del PG Dott. MASTROBERARDINO P., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DE LU, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 27.2.2009 al 12.8.2010, in relazione al delitto di cui all'art. 74 T.U. Stup, per il quale era stato assolto con sentenza passata in giudicato il 10.4.2012. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento del DE aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto il DE aveva avuto ambigue frequentazioni, tali da poter essere interpretate come indizi di complicità; infatti, egli aveva avuto frequentazioni con i fratelli ZI, soggetti di sicuro spessore criminale e camorristico noto al DE, dando la disponibilità dei propri servizi in relazione ad attività illecite di loro interesse.
Inoltre il DE in sede di interrogatorio di garanzia e anche successivamente aveva omesso di chiarire il proprio atteggiamento.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 c.p.p., rilevando che:
- la Corte di Appello ha erroneamente esteso all'ipotesi di cui al dell'art. 314 c.p.p., comma 2, la rilevanza della colpa ostativa causalmente efficiente rispetto all'adozione della misura cautelare ed ha erroneamente attribuito a tale nozione un'ampiezza che la fa coincidere con la gravita indiziaria;
- la Corte di Appello ha omesso di spiegare perché il mancato controllo che pur era doveroso per il DE integrasse colpa grave ostativa, erroneamente affermando che la condotta del medesimo integrava il reato di cui all'art. 416 bis c.p., mai causa della cautela;
- la decisione assolutoria si basa sul medesimo materiale esaminato dal giudice della cautela in sede di emissione del provvedimento cautelare, posto che ne' i coimputati ne' i collaboratori di giustizia dichiaranti hanno mai riferito in merito al DE, chiamato in causa sulla scorta di un'unica conversazione oggetto di captazione (22.12.2007/).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. L'esponente evoca la superfluità dell'indagine in ordine all'assenza di colpa ostativa quando l'istante prospetti l'ingiusta detenzione secondo la previsione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2. L'assunto è errato.
Com'è noto, l'art. 314 c.p.p., prende in considerazione due distinte ipotesi: una prima, delineata dell'art. 314 c.p.p., comma 1, è quella di una custodia cautelare (custodia carceraria come custodia domiciliare), la cui ingiustizia deriva dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa (ed. ingiustizia sostanziale). La seconda ipotesi, riconosciuta dal secondo comma dell'articolo, è quella di una custodia cautelare, la cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, non conforme alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., (c.d. ingiustizia formale). E ciò indipendentemente dall'esito finale del processo di merito. Per tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve comunque essere valutato se ricorra o meno la circostanza dell'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, siccome condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione che opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Con l'avvertenza, tuttavia, che quella condizione ostativa non può concretamente operare nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (Sez. 4^, n. 13559 del 02/12/2011 - dep. 11/04/2012, Borselli, Rv. 253319;
analogamente Sez. 4^, n. 8021 del 28/01/2014 - dep. 19/02/2014, Gennusa, Rv. 258621).
Nel caso di specie non risulta che sia stata accertata definitivamente l'insussistenza ab origine dei gravi indizi di reità in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90. E peraltro la Corte di Appello ha espressamente affermato: "Si premette che la decisione assolutoria non si basa sul medesimo materiale esaminato dal giudice della cautela in sede di emissione, essendo stato il materiale implementato dalle dichiarazioni dei numerosi imputati in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.". Pertanto, da un canto, non viene ne' rappresentato ne' documentato che sia stata affermata in via definitiva l'illegittimità ab origine dell'ordinanza cautelare;
dall'altro, l'asserzione dell'istante circa la fissità del materiale probatorio è in aperto contrasto con quanto si legge nell'ordinanza impugnata (e il ricorrente non ha nemmeno contestato quell'affermazione con adeguato corredo documentale). Quanto al secondo profilo del motivo, giova puntualizzare che colpa ostativa e gravita indiziaria sono concetti tra loro non correlati, nel senso che il giudizio in tema di riparazione richiede l'accertamento di una condotta colposa, la quale deve essere fondata su elementi certi ma può persino mancare di qualsiasi connotazione di rilievo penale;
quel che importa, infatti, non è se essa vale a sostenere l'effetto penale, bensì se vale a giustificare l'intervento solidaristico definito dall'art. 314 c.p.p.. La colpa ostativa, quindi, abbraccia un arco di condotte ben più ampio di quello coincidente con i soli comportamenti di possibile rilevanza penale;
e a fortiori di quello comprendente i soli comportamenti in grado di determinare l'adozione di una misura cautelare. Se la censura difensiva - invero non esattamente di chiara fattura - intende alludere ad un automatismo operato dalla Corte territoriale, tale per cui la colpa ostativa ricorre solo che sia stata ritenuta la gravita indiziaria, non si può che convenire sulla critica alla decisione che quell'automatismo applichi. Ma nel caso di specie ciò non si può registrare, perché il provvedimento impugnato identifica in autonomia gli estremi della condotta gravemente colposa, anche di seguito descritta.
4. L'ordinanza impugnata si intrattiene sul fatto che il DE aveva avuto una frequentazione non occasionale con i fratelli ZI, nella piena consapevolezza del ruolo dagli stessi interpretato nel panorama criminale dell'area di insistenza;
che tale frequentazione, emergente dalla conversazione intercettata in ambientale il 22.12.2007, era stata tale da condurre il DE a conoscere in modo non superficiale o generico gli interessi degli stessi e a porsi a loro disposizione per cooperare in funzione di tali interessi.
Ed in effetti appare chiaro che la Corte di Appello abbia ritenuto che le frequentazioni ambigue del DE (ed è corretto parlare di "frequentazioni" anche in presenza di una sola conversazione, atteso la capacità di questa di illuminare anche i pregressi rapporti, secondo quanto ritenuto dalla Corte distrettuale) siano di per sè stesse nucleo di una colpa ostativa all'indennizzo. Senonché, così ritenendo, la relazione causale che deve correre tra la condotta dell'interessato e l'adozione della misura cautelare finisce per essere evanescente. Deve considerarsi che la misura è applicata per uno specifico titolo di reato;
sicché la stessa condotta enfatizzata dal giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione deve avere in sè la potenzialità di indurre in errore l'A.G. circa la sussistenza di gravi indizi di reità specificamente per il reato che ha fondato il vincolo cautelare. Nè ciò si pone in contraddizione con la possibilità che il comportamento gravemente colposo non attinga il piano della rilevanza penale, secondo quanto sopra rammentato. Infatti, si tratta di piani distinti;
d'altronde anche il comportamento macroscopicamente imprudente deve esprimere quella efficienza causale che si è dinanzi precisata.
Il principio di diritto qui posto può quindi essere formulato nei seguenti termini: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la condotta gravemente colposa deve avere in sè la potenzialità di indurre in errore l'A.G. in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità specificamente per il reato che ha fondato il vincolo cautelare".
5. Nel caso che occupa il provvedimento impugnato non evidenzia elementi che permettano di porre in correlazione il comportamento del DE alla partecipazione non già ad associazione per delinquere di stampo mafioso ma ad un'organizzazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti, sia pure connessa (ma in qual modo?) all'esistenza di un sodalizio camorristico.
Quanto rimarcato dalla Corte di Appello rimanda ad una manifestata disponibilità del DE (commerciante) a rendere servigi ai fratelli ZI (sia pure, come non tace la Corte distrettuale, per ingraziarsi gli stessi sì da "poter continuare ad operare in quella zona da cui era stato costretto a fuggire ...", secondo quanto affermato dalla sentenza assolutoria, dal clan avverso ai ZI, quello dei AR), senza che però venga indicato in ragione di quali elementi si è potuto ritenere che tali servigi potessero essere intesi dall'autorità giudiziaria come collegati allo svolgimento in forma organizzata di traffici di droga piuttosto che come espressivi di una generica manifestazione di disponibilità a favore dell'associazione camorristica. Puntualizzazione essenziale, come correttamente rimarca il ricorrente, dal momento che il provvedimento cautelare trovava ragione unicamente nel reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. e non, come talvolta sembra intendere il giudice territoriale, anche al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. In conclusione, la Corte di Appello ha omesso di spiegare quale comportamento del DE integrasse colpa grave ostativa, tale da giustificare il sia pur errato intervento dell'A.G. per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup.
6. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015