Sentenza 13 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2018, n. 32408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32408 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ NT RO IA XA nato il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 21/12/2017 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG
PASQUALE FIMIANI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'istanza di dissequestro ex art. 263 comma V cod. proc. pen. di due telefoni cellulari e di un orologio da donna sottoposti a vincolo cautelare nel procedimento a carico di IA XA EL Toro, ritenendo i primi strumenti utilizzati per commettere il reato di spaccio di stupefacenti, il secondo oggetto del delitto di furto aggravato in danno di De Nardi Franca, presso la quale l'indagata svolgeva attività di badante.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza propone ricorso IA XA EL Toro, a mezzo del difensore, articolando, con unico motivo, censure riguardo l'illogicità della motivazione. Il Tribunale ha ritenuto — a fronte delle deduzioni difensive finalizzate all'esclusione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. per avere l'indagata libero accesso all'abitazione, disponendo delle chiavi - che la condotta configuri un'ipotesi di furto aggravato dall'abuso di relazione domestica, con ciò immutando i termini della provvisoria contestazione, in violazione del diritto di difesa. Contraddittoria sarebbe, ancora, la motivazione nella parte in cui il Gip ha condiviso la natura di corpo del reato delle cose sequestrate, avendo l'indagata addotto un valido titolo a sostegno della rivendicata proprietà dell'orologio che, peraltro, è stato rinvenuto in seguito alle spontanee dichiarazioni della stessa e non è mai stato asportato dall'abitazione della De Nardi, con conseguente insussistenza dell'ipotesi di reato.
3.11 ricorso è inammissibile per carenza d'interesse all'impugnazione.
4. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del giudice che abbia dato atto dell'intervenuta restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati, poiché l'interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l'impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato (V. Sez. 6, Sentenza n. 26191 del 04/06/2009 Cc. (dep. 23/06/2009) Rv. 244428, Sez. 2, Sentenza n. 32881 del 05/07/2007, Rv. 237763, N. 2640 del 1994, N. 1331 del 1998 Rv. 211590).
5. Nel caso in esame, .kmedesimq, ricorrente deduce come l'orologio in giudiziale vincolo sia stato restituito dal pubblico ministero agli aventi diritto, eredi della persona offesa presso il cui domicilio il bene è stato sequestrato, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione in quanto l'eventuale accoglimento della stessa sarebbe inidonea a determinare un risultato pratico più favorevole per l'impugnante, comportando solo l'astratta affermazione riguardo l'esattezza teorica del provvedimento impugnato.
6. Alla inammissibilità del ricorso conseguono, ex lege, la condanna del-&,- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in €. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente