Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
AN LF CA, AN AB, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristian Santroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colonnella, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. 0007809/2025 del 6 novembre 2025, notificato in data 13 novembre 2025, con cui, secondo parte ricorrente, il Comune di Colonnella ha disposto la demolizione di opere edilizie realizzate sull’immobile sito in Colonnella (TE), in Via degli Ulivi, n° 43, foglio 23, particella 163.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. IM BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori AN LF CA e AN AB, odierni ricorrenti, sono proprietari dell’immobile sito nel Comune di Colonnella, in via Degli Ulivi, n° 43, censito catastalmente al Foglio n. 23, particella n. 163.
In data 23 giugno 2025 dipendenti dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Colonnella effettuavano un sopralluogo in via Degli Ulivi n. 43, riscontrando la costruzione di un muro di cinta senza titolo edilizio.
Con nota n. 7809 del 6 novembre 2025, di cui in epigrafe, il Comune di Colonnella comunicava agli odierni ricorrenti l’avvio del procedimento concernente l’accertamento della sussistenza di opere abusive.
Avverso tale atto i signori AN hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Colonnella.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 è stata emessa l’ordinanza n. 45/2026 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Colonnella, ordinando allo stesso “ l’esibizione di una sintetica relazione al riguardo che ricostruisca la vicenda di che trattasi, chiarendo se nella presente vicenda sia stata emessa l’ordinanza di demolizione come asserito da parte ricorrente ”.
Il Comune di Colonnella ha depositato la richiesta relazione in data 17 febbraio 2026, relazione con cui ha dato atto del fatto che il provvedimento n. 7809 impugnato è un provvedimento di avvio del procedimento.
All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026, previo avviso ex artt. 73, comma 3, e 60 CPA dell’esistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
2. - Il Collegio osserva che il provvedimento n. 7809 del 6 novembre 2025 del Comune di Colonnella impugnato risulta essere, con tutta evidenza, un mero avvio del procedimento e non un’ordinanza di demolizione come, invece, asserito da parte ricorrente nel ricorso.
Tale dato di fatto, confermato dal Comune di Colonnella, risulta chiaro dalla semplice lettura dello stesso provvedimento, che espressamente afferma di comunicare agli odierni ricorrenti l’avvio del procedimento amministrativo di accertamento della sussistenza di opere abusive.
Dalla natura di atto di avvio del procedimento della nota n. 7809 ne deriva che la stessa non è in alcun modo lesiva per i ricorrenti e, dunque, il ricorso proposto risulta inammissibile per difetto di interesse in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale non lesivo.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di interesse.
4. - Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Colonnella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EL TU, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
IM BA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM BA | RI EL TU |
IL SEGRETARIO