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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3833/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3833 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1
G. Impastato n. 1 presso lo studio dell'Avv. SIMONA BELLINI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PITRELLI SABRINA in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Controparte_1 C.F._2
Borgo Stretto - via Domenico Vernagalli n. 30, presso lo studio dell'Avv. MAZZOTTA GIUSEPPE che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 ottobre 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, previ tutti gli accertamenti del caso, cosi giudicare: in via principale, accertare e dichiarare che l'immobile sito a Cascina (PI) in via Profeto
n. 253/17 è di proprietà comune delle odierne parti in causa;
accertare e dichiarare che la convenuta occupa in via esclusiva l'immobile comune a decorrere dal maggio 2017 e che la suddetta occupazione persiste tuttora;
accertare e dichiarare che la convenuta non ha valido titolo di occupazione esclusiva dell'immobile comune a decorrere dal 14.1.2021 o da quell'altra diversa data, anteriore o posteriore, che il Tribunale riterrà di giustizia, per i motivi meglio esposti in narrativa;
condannare di conseguenza la convenuta al rilascio dell'immobile suddetto in favore della
Comunione; condannare altresì la convenuta al versamento in favore dell'attore dell'importo di €
600,00 o quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, per ogni mese di occupazione dell'immobile in via esclusiva a decorrere dal 14.01.2021 o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, in conseguenza dell'eventuale opposizione alla presente azione, danni meglio quantificati in corso di causa ed eventualmente da determinarsi con valutazione equitativa del Tribunale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese legali, relative al procedimento”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto: - di essere coniuge di;
Controparte_1
- che dalla loro unione è nato, in data 25.2.1997, il figlio - che le parti si sono separate a Persona_1 seguito di giudizio promosso dalla convenuta;
- che l'immobile di proprietà comune, che costituiva casa coniugale, durante il procedimento di separazione è stato provvisoriamente assegnato alla P_
quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente
[...] Per_1 autosufficiente;
- che nelle more del procedimento, a fronte del trasferimento all'estero del figlio, in data 14.01.2021 la ha rinunciato alle proprie domande relative al mantenimento del figlio P_
e all'assegnazione della casa familiare;
- che il procedimento di separazione personale dei coniugi si
è concluso con sentenza del Tribunale di Pisa n. 464/2021 del 14.4.2021, nella quale il Tribunale ha rilevato che le domande della relative al mantenimento del figlio e all'assegnazione della casa familiare P_ erano state oggetto di rinuncia;
- che, pertanto, la sentenza non ha disposto alcunché in ordine all'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui le parti risultano comproprietarie;
- che, tuttavia, pur in assenza di una formale assegnazione, la ha occupato dal 14.1.2021 e continua P_ tutt'oggi a occupare l'immobile in via esclusiva senza titolo;
- di avere quindi diritto di rientrare nella disponibilità della quota dell'immobile di sua spettanza, nonché alla corresponsione di un'equa indennità di occupazione, per l'intero periodo di utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della convenuta;
- di avere esperito la procedura di mediazione con esito negativo.
In data 09.02.2022 si è ritualmente costituita che ha chiesto, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine,
l'accertamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile solo ed esclusivamente a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione (ottobre 2021), nonché nella misura del 50% della stima del canone locatizio dell'immobile, ulteriormente ridotta di una data percentuale forfettaria per il mancato utilizzo dei locali dell'immobile stesso.
A sostegno della propria posizione, la convenuta ha eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità della domanda di accertamento della comproprietà dell'immobile fra le parti, atteso che si tratta di circostanza risultante dalla sentenza di separazione, emessa in data 13 aprile 2021, la quale non è mai stata oggetto di impugnativa ed il cui contenuto forma quindi oggetto di giudicato;
-
l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della convenuta e del conseguente diritto all'indennità di occupazione in quanto formulata in modo contraddittorio;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subito dall'attore, stante il mancato assolvimento dell'onere di allegazione.
Nel merito, ha contestato le domande attoree sia nell'an che nel quantum, eccependo: - che la sentenza di separazione, cui il ha prestato piena acquiescenza, non ha disposto la revoca Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale;
- che nel maggio 2017 il ha abbandonato Pt_1 volontariamente e spontaneamente l'immobile in proprietà comune adibito a residenza famigliare, lasciandone la disponibilità alla moglie ed al figlio;
- che la parte attrice ha accettato il provvedimento di assegnazione del predetto immobile alla moglie emesso in sede di separazione, senza insistere per la revoca di detto provvedimento;
- che l'attore ha manifestato la volontà di esercitare il proprio asserito diritto di credito all'indennità di occupazione dell'immobile in via esclusiva soltanto nell'ottobre 2021, con l'instaurazione del presente giudizio;
- che nel 2019 il ha acquistato un Pt_1 immobile a Lucca presso il quale ha stabilito la sua attuale residenza, così assumendo una condotta incompatibile con la volontà di rientrare nella disponibilità dell'immobile per cui è causa;
- di non avere l'uso esclusivo dell'immobile, avendone goduto in qualità di comproprietaria;
- che il ha Pt_1 mantenuto l'uso esclusivo del garage, ancora occupato da oggetti di sua proprietà; - che l'attore non ha provveduto ad alcuna opera di manutenzione, né straordinaria, né ordinaria dell'immobile de quo, lasciando che l'intero onere economico delle stesse ricadesse su essa convenuta;
- che, comunque, il diritto all'indennità di occupazione rivendicato dall'attore deve essere diversamente quantificato e ridotto in considerazione dell'uso esclusivo di una stanza da pate del figlio e dell'uso Persona_1 esclusivo del garage da parte dell'attore; - che l'immobile, in ogni caso, è stato posto in vendita dal il quale ha già percepito un assegno a titolo di caparra. Pt_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno venduto l'immobile oggetto del contendere a terzi (rogito notarile depositato in atti in data 13.06.2022).
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU estimativa-ricognitiva sull'immobile
(depositata in data 8.05.2023), volta ad accertare il valore locatizio del medesimo (completamente arredato), nel periodo dal 14/1/2021 al 29/3/2022. Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha agito al fine di Parte_1 sentire condannare al rilascio dell'immobile sito in Cascina (PI), Controparte_1
Via Profeti 253/17, di proprietà di entrambe le parti e costituente la ex casa coniugale, in tesi occupato dalla convenuta in via esclusiva in assenza di valido titolo, nonché condannare la stessa al versamento a favore dell'attore dell'importo di € 600,00 mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2021, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo del bene comune e dei relativi frutti civili.
2. In limine litis, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda, inizialmente introdotta da di condanna della convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile di proprietà di entrambe le parti, costituente la ex casa coniugale e occupato dalla controparte – in tesi - in via esclusiva e in assenza di valido titolo.
Invero, è pacifico (art. 115 c.p.c.), oltre che provato per tabulas, che nelle more del giudizio detto immobile è stato alienato a terzi, con conseguente venir meno dell'interesse dell'attore al rilascio del bene (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data 13.06.2022) e all'accoglimento della domanda di “accertamento” della proprietà.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere è categoria di origine giurisprudenziale che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000
e successive conformi) e adoperata, sino a divenire “diritto vivente” - secondo la definizione coniata dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità - come formula terminativa dei processi ai quali non si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione (si veda anche Cass. civ., sez. III,
8.09.2008, n. 22650). La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario, un'ipotesi in cui la fattispecie è da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quando non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. La pronuncia va emessa quindi ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel novero delle fattispecie, ricorrendo le quali si può dichiarare cessata la materia del contendere, rientra senza dubbio quella in cui successivamente all'istaurarsi del giudizio per rilascio dell'immobile illegittimamente occupato, detto immobile venga venduto a terzi, come accaduto nel caso in esame.
3. Ciò chiarito, il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto del all'indennità di Pt_1 occupazione dell'immobile sul presupposto dell'illegittima permanenza della convenuta al suo interno, nonché della quantificazione di detta indennità, da individuarsi in base al valore locativo del bene.
4. La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (ex multis Cass. civ., sez. II ord. n. 10264 del 18 aprile 2023).
Sul piano processuale, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da un coniuge nei confronti dell'altro, in relazione all'illegittima occupazione esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale dopo la separazione, la ripartizione dell'onere della prova segue i principi generali di cui all'art 2697 c.c. Incombe quindi all'attore l'onere di allegare e dimostrare: a) la comproprietà dell'immobile; b) l'avvenuta separazione personale dei coniugi;
c) l'occupazione esclusiva del bene da parte dell'altro coniuge;
d) la mancanza di un titolo giuridico (negoziale o giudiziale) che legittimi tale occupazione;
e) l'esistenza di un danno patrimoniale correlato al mancato godimento del bene, il quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si presume in re ipsa ed è normalmente individuato nel valore locatizio del cespite. A fonte di tali allegazioni, incombe sulla parte conventa l'onere di provare l'esistenza di un valido titolo che giustifichi l'occupazione esclusiva dell'immobile anche dopo la cessazione della convivenza.
6. Nella fattispecie, è circostanza pacifica che i coniugi sono stati comproprietari dell'immobile oggetto di causa fino al marzo 2022 (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data
13.06.2022) e che la convenuta ha abitato detto immobile fin quando non è stato alienato a terzi.
Risulta per BU (sentenza di separazione n. 464/2021 del 14/04/2021, emessa dal Tribunale di
Pisa che dall'aprile del 2021) che le parti sono legalmente separate (doc. 3 allegato all'atto di citazione). Emerge inoltre che in pendenza del procedimento di separazione promosso dalla P_
, il Tribunale aveva disposto in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale
[...] all'odierna convenuta (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, detto provvedimento ha cessato i propri effetti con la sentenza che ha definito il giudizio, con cui il Tribunale, preso atto della maggiore età raggiunta dal figlio dei coniugi e dell'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo nonché della mancata riproposizione della specifica domanda di assegnazione in sede di precisazione delle conclusioni, nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'immobile (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Anche a volere ammettere che la convenuta abbia occupato sine titulo l'immobile dal 14.4.2021, va precisato che il riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione presuppone che il comproprietario estromesso abbia manifestato in modo chiaro e inequivoco la volontà di esercitare il proprio diritto al godimento del bene, esternando la volontà di non tollerare l'uso unilaterale dell'altro
Nel caso in esame, tale manifestazione di volontà è avvenuta soltanto in data 26.06.2021 con la notifica della domanda di mediazione proposta anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, non avendo la difesa attrice dato prova di avere chiesto di poter godere bel bene in comproprietà, nel periodo anteriore, e di avere ricevuto risposto negativa ovvero di avere subito condotte di fatto volte ad impedire l'accesso all'abitazione.
Ne deriva che l'obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione in capo alla convenuta dovrà decorrere dalla notifica della domanda, con la quale l'attore ha messo a conoscenza la parte convenuta della volontà di non consentire più l'uso esclusivo del bene comune e di volerne del pari godere, essendo rimasta indimostrata, si ripete, per il periodo precedente all'instaurazione del procedimento di mediazione, la presunta voluntas excludendi alios della convenuta e non essendo stata data prova contraria in ordine alla circostanza che il mancato godimento del bene da parte dell'attore non sia ascriversi ad una sua libera scelta. In conclusione, l'attore ha diritto all'indennità di occupazione per il limitato periodo intercorrente fra la notifica della domanda di mediazione avvenuta in data 26.06.2021 e la vendita dell'immobile avvenuta in data 29.03.2022.
7. Ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione spettante all'attore per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, si richiamano le risultanze della CTU espletata che si condividono in quanto ottenute all'esito di indagine logica, completa, coerente ed immune da vizi metodologici.
Il CTU, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive del bene nonché ai valori di mercato relativi al periodo di interesse (14/01/2021 - 29/03/2022), ha stimato il valore locatizio mensile dell'immobile, in € 900,00 (escluso aggiornamenti ISTAT), corrispondente ad € 450 di spettanza all'altro coniuge
(in ragione della quota di proprietà pari al 50% dell'intero).
Pertanto, avuto riguardo al periodo di illegittima occupazione esclusiva dell'immobile da parte della convenuta, da individuare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel periodo compreso fra il
26.06.2021 ed il 29.03.2022, l'indennità dovuta all'attore risulta pari a complessivamente ad €
4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati come da separato decreto, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente relativamente alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione (pro quota).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA CESSATA la materia del contendere sulla domanda di rilascio del bene immobile sito in Cascina (PI), Via Profeti 253/17; in parziale accoglimento della domanda attorea, ACCERTA che il predetto immobile è stato occupato in via esclusiva da in assenza di valido titolo giustificativo Controparte_1 nel periodo compreso fra il 26 giugno 2021 e il 29 marzo 2022; per l'effetto, CONDANNA la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro € 2.552,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Pisa, 1/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3833 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1
G. Impastato n. 1 presso lo studio dell'Avv. SIMONA BELLINI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PITRELLI SABRINA in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Controparte_1 C.F._2
Borgo Stretto - via Domenico Vernagalli n. 30, presso lo studio dell'Avv. MAZZOTTA GIUSEPPE che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 ottobre 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, previ tutti gli accertamenti del caso, cosi giudicare: in via principale, accertare e dichiarare che l'immobile sito a Cascina (PI) in via Profeto
n. 253/17 è di proprietà comune delle odierne parti in causa;
accertare e dichiarare che la convenuta occupa in via esclusiva l'immobile comune a decorrere dal maggio 2017 e che la suddetta occupazione persiste tuttora;
accertare e dichiarare che la convenuta non ha valido titolo di occupazione esclusiva dell'immobile comune a decorrere dal 14.1.2021 o da quell'altra diversa data, anteriore o posteriore, che il Tribunale riterrà di giustizia, per i motivi meglio esposti in narrativa;
condannare di conseguenza la convenuta al rilascio dell'immobile suddetto in favore della
Comunione; condannare altresì la convenuta al versamento in favore dell'attore dell'importo di €
600,00 o quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, per ogni mese di occupazione dell'immobile in via esclusiva a decorrere dal 14.01.2021 o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, in conseguenza dell'eventuale opposizione alla presente azione, danni meglio quantificati in corso di causa ed eventualmente da determinarsi con valutazione equitativa del Tribunale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese legali, relative al procedimento”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto: - di essere coniuge di;
Controparte_1
- che dalla loro unione è nato, in data 25.2.1997, il figlio - che le parti si sono separate a Persona_1 seguito di giudizio promosso dalla convenuta;
- che l'immobile di proprietà comune, che costituiva casa coniugale, durante il procedimento di separazione è stato provvisoriamente assegnato alla P_
quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente
[...] Per_1 autosufficiente;
- che nelle more del procedimento, a fronte del trasferimento all'estero del figlio, in data 14.01.2021 la ha rinunciato alle proprie domande relative al mantenimento del figlio P_
e all'assegnazione della casa familiare;
- che il procedimento di separazione personale dei coniugi si
è concluso con sentenza del Tribunale di Pisa n. 464/2021 del 14.4.2021, nella quale il Tribunale ha rilevato che le domande della relative al mantenimento del figlio e all'assegnazione della casa familiare P_ erano state oggetto di rinuncia;
- che, pertanto, la sentenza non ha disposto alcunché in ordine all'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui le parti risultano comproprietarie;
- che, tuttavia, pur in assenza di una formale assegnazione, la ha occupato dal 14.1.2021 e continua P_ tutt'oggi a occupare l'immobile in via esclusiva senza titolo;
- di avere quindi diritto di rientrare nella disponibilità della quota dell'immobile di sua spettanza, nonché alla corresponsione di un'equa indennità di occupazione, per l'intero periodo di utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della convenuta;
- di avere esperito la procedura di mediazione con esito negativo.
In data 09.02.2022 si è ritualmente costituita che ha chiesto, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine,
l'accertamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile solo ed esclusivamente a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione (ottobre 2021), nonché nella misura del 50% della stima del canone locatizio dell'immobile, ulteriormente ridotta di una data percentuale forfettaria per il mancato utilizzo dei locali dell'immobile stesso.
A sostegno della propria posizione, la convenuta ha eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità della domanda di accertamento della comproprietà dell'immobile fra le parti, atteso che si tratta di circostanza risultante dalla sentenza di separazione, emessa in data 13 aprile 2021, la quale non è mai stata oggetto di impugnativa ed il cui contenuto forma quindi oggetto di giudicato;
-
l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della convenuta e del conseguente diritto all'indennità di occupazione in quanto formulata in modo contraddittorio;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subito dall'attore, stante il mancato assolvimento dell'onere di allegazione.
Nel merito, ha contestato le domande attoree sia nell'an che nel quantum, eccependo: - che la sentenza di separazione, cui il ha prestato piena acquiescenza, non ha disposto la revoca Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale;
- che nel maggio 2017 il ha abbandonato Pt_1 volontariamente e spontaneamente l'immobile in proprietà comune adibito a residenza famigliare, lasciandone la disponibilità alla moglie ed al figlio;
- che la parte attrice ha accettato il provvedimento di assegnazione del predetto immobile alla moglie emesso in sede di separazione, senza insistere per la revoca di detto provvedimento;
- che l'attore ha manifestato la volontà di esercitare il proprio asserito diritto di credito all'indennità di occupazione dell'immobile in via esclusiva soltanto nell'ottobre 2021, con l'instaurazione del presente giudizio;
- che nel 2019 il ha acquistato un Pt_1 immobile a Lucca presso il quale ha stabilito la sua attuale residenza, così assumendo una condotta incompatibile con la volontà di rientrare nella disponibilità dell'immobile per cui è causa;
- di non avere l'uso esclusivo dell'immobile, avendone goduto in qualità di comproprietaria;
- che il ha Pt_1 mantenuto l'uso esclusivo del garage, ancora occupato da oggetti di sua proprietà; - che l'attore non ha provveduto ad alcuna opera di manutenzione, né straordinaria, né ordinaria dell'immobile de quo, lasciando che l'intero onere economico delle stesse ricadesse su essa convenuta;
- che, comunque, il diritto all'indennità di occupazione rivendicato dall'attore deve essere diversamente quantificato e ridotto in considerazione dell'uso esclusivo di una stanza da pate del figlio e dell'uso Persona_1 esclusivo del garage da parte dell'attore; - che l'immobile, in ogni caso, è stato posto in vendita dal il quale ha già percepito un assegno a titolo di caparra. Pt_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno venduto l'immobile oggetto del contendere a terzi (rogito notarile depositato in atti in data 13.06.2022).
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU estimativa-ricognitiva sull'immobile
(depositata in data 8.05.2023), volta ad accertare il valore locatizio del medesimo (completamente arredato), nel periodo dal 14/1/2021 al 29/3/2022. Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha agito al fine di Parte_1 sentire condannare al rilascio dell'immobile sito in Cascina (PI), Controparte_1
Via Profeti 253/17, di proprietà di entrambe le parti e costituente la ex casa coniugale, in tesi occupato dalla convenuta in via esclusiva in assenza di valido titolo, nonché condannare la stessa al versamento a favore dell'attore dell'importo di € 600,00 mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2021, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo del bene comune e dei relativi frutti civili.
2. In limine litis, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda, inizialmente introdotta da di condanna della convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile di proprietà di entrambe le parti, costituente la ex casa coniugale e occupato dalla controparte – in tesi - in via esclusiva e in assenza di valido titolo.
Invero, è pacifico (art. 115 c.p.c.), oltre che provato per tabulas, che nelle more del giudizio detto immobile è stato alienato a terzi, con conseguente venir meno dell'interesse dell'attore al rilascio del bene (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data 13.06.2022) e all'accoglimento della domanda di “accertamento” della proprietà.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere è categoria di origine giurisprudenziale che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000
e successive conformi) e adoperata, sino a divenire “diritto vivente” - secondo la definizione coniata dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità - come formula terminativa dei processi ai quali non si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione (si veda anche Cass. civ., sez. III,
8.09.2008, n. 22650). La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario, un'ipotesi in cui la fattispecie è da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quando non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. La pronuncia va emessa quindi ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel novero delle fattispecie, ricorrendo le quali si può dichiarare cessata la materia del contendere, rientra senza dubbio quella in cui successivamente all'istaurarsi del giudizio per rilascio dell'immobile illegittimamente occupato, detto immobile venga venduto a terzi, come accaduto nel caso in esame.
3. Ciò chiarito, il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto del all'indennità di Pt_1 occupazione dell'immobile sul presupposto dell'illegittima permanenza della convenuta al suo interno, nonché della quantificazione di detta indennità, da individuarsi in base al valore locativo del bene.
4. La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (ex multis Cass. civ., sez. II ord. n. 10264 del 18 aprile 2023).
Sul piano processuale, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da un coniuge nei confronti dell'altro, in relazione all'illegittima occupazione esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale dopo la separazione, la ripartizione dell'onere della prova segue i principi generali di cui all'art 2697 c.c. Incombe quindi all'attore l'onere di allegare e dimostrare: a) la comproprietà dell'immobile; b) l'avvenuta separazione personale dei coniugi;
c) l'occupazione esclusiva del bene da parte dell'altro coniuge;
d) la mancanza di un titolo giuridico (negoziale o giudiziale) che legittimi tale occupazione;
e) l'esistenza di un danno patrimoniale correlato al mancato godimento del bene, il quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si presume in re ipsa ed è normalmente individuato nel valore locatizio del cespite. A fonte di tali allegazioni, incombe sulla parte conventa l'onere di provare l'esistenza di un valido titolo che giustifichi l'occupazione esclusiva dell'immobile anche dopo la cessazione della convivenza.
6. Nella fattispecie, è circostanza pacifica che i coniugi sono stati comproprietari dell'immobile oggetto di causa fino al marzo 2022 (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data
13.06.2022) e che la convenuta ha abitato detto immobile fin quando non è stato alienato a terzi.
Risulta per BU (sentenza di separazione n. 464/2021 del 14/04/2021, emessa dal Tribunale di
Pisa che dall'aprile del 2021) che le parti sono legalmente separate (doc. 3 allegato all'atto di citazione). Emerge inoltre che in pendenza del procedimento di separazione promosso dalla P_
, il Tribunale aveva disposto in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale
[...] all'odierna convenuta (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, detto provvedimento ha cessato i propri effetti con la sentenza che ha definito il giudizio, con cui il Tribunale, preso atto della maggiore età raggiunta dal figlio dei coniugi e dell'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo nonché della mancata riproposizione della specifica domanda di assegnazione in sede di precisazione delle conclusioni, nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'immobile (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Anche a volere ammettere che la convenuta abbia occupato sine titulo l'immobile dal 14.4.2021, va precisato che il riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione presuppone che il comproprietario estromesso abbia manifestato in modo chiaro e inequivoco la volontà di esercitare il proprio diritto al godimento del bene, esternando la volontà di non tollerare l'uso unilaterale dell'altro
Nel caso in esame, tale manifestazione di volontà è avvenuta soltanto in data 26.06.2021 con la notifica della domanda di mediazione proposta anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, non avendo la difesa attrice dato prova di avere chiesto di poter godere bel bene in comproprietà, nel periodo anteriore, e di avere ricevuto risposto negativa ovvero di avere subito condotte di fatto volte ad impedire l'accesso all'abitazione.
Ne deriva che l'obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione in capo alla convenuta dovrà decorrere dalla notifica della domanda, con la quale l'attore ha messo a conoscenza la parte convenuta della volontà di non consentire più l'uso esclusivo del bene comune e di volerne del pari godere, essendo rimasta indimostrata, si ripete, per il periodo precedente all'instaurazione del procedimento di mediazione, la presunta voluntas excludendi alios della convenuta e non essendo stata data prova contraria in ordine alla circostanza che il mancato godimento del bene da parte dell'attore non sia ascriversi ad una sua libera scelta. In conclusione, l'attore ha diritto all'indennità di occupazione per il limitato periodo intercorrente fra la notifica della domanda di mediazione avvenuta in data 26.06.2021 e la vendita dell'immobile avvenuta in data 29.03.2022.
7. Ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione spettante all'attore per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, si richiamano le risultanze della CTU espletata che si condividono in quanto ottenute all'esito di indagine logica, completa, coerente ed immune da vizi metodologici.
Il CTU, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive del bene nonché ai valori di mercato relativi al periodo di interesse (14/01/2021 - 29/03/2022), ha stimato il valore locatizio mensile dell'immobile, in € 900,00 (escluso aggiornamenti ISTAT), corrispondente ad € 450 di spettanza all'altro coniuge
(in ragione della quota di proprietà pari al 50% dell'intero).
Pertanto, avuto riguardo al periodo di illegittima occupazione esclusiva dell'immobile da parte della convenuta, da individuare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel periodo compreso fra il
26.06.2021 ed il 29.03.2022, l'indennità dovuta all'attore risulta pari a complessivamente ad €
4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati come da separato decreto, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente relativamente alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione (pro quota).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA CESSATA la materia del contendere sulla domanda di rilascio del bene immobile sito in Cascina (PI), Via Profeti 253/17; in parziale accoglimento della domanda attorea, ACCERTA che il predetto immobile è stato occupato in via esclusiva da in assenza di valido titolo giustificativo Controparte_1 nel periodo compreso fra il 26 giugno 2021 e il 29 marzo 2022; per l'effetto, CONDANNA la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro € 2.552,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Pisa, 1/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino