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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1646/2022 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
SQ (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in n SO (AV), in C.F._2
Via Lavinaio n. 6;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Avellino alla Via Casale n. 5.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Che Controparte_1 la sig.ra ha subito un danno per la perdita patrimoniale della somma di € 5.000,00, Parte_1 oltre interessi legali maturati ad oggi per € 16,99 decorrenti dal 31.03.2021 data di scadenza titoli;
2) la responsabilità della ai sensi dell'art. 2049 c.c., per il fatto del proprio Controparte_1 dipendente sig. , per l'ammanco subito;
3) per l'effetto condannare l'Istituto di Credito Parte_2 convenuto al risarcimento del danno quantificabile nella somma pari alla perdita patrimoniale subita dall'attore pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali maturati ad oggi per € 16,99 decorrenti dal
pagina 1 di 7 31.03.2021 data di scadenza titoli, per effetto della condotta del;
oltre interessi a scadere sino Pt_2 al soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice ha rappresentato di essere intestataria, dall'anno 2010, del conto corrente bancario n. 000001353088, acceso presso la filiale di SO (AV), sul quale, negli anni, ha depositato i propri risparmi e di aver investito, nel settembre 2019, in un titolo obbligazionario proposto da , dipendente dell'istituto di credito convenuto, complessivi Parte_2
€ 5.000,00, utilizzando come provvista denaro prelevato dal conto corrente innanzi richiamato e che, alla scadenza, il capitale iniziale veniva nuovamente reinvestito. Tuttavia, nel marzo 2021, in prossimità della successiva scadenza dell'investimento, avuto notizia che, presso la Controparte_1 filiale di SO, era stata posta in essere una truffa ai danni di diversi clienti, si recava presso l'istituto di credito ove le veniva confermato che erano risultate delle anomalie su operazioni poste in essere dal dipendente , su cui erano in corso delle verifiche. Parte_2
A sostegno della spiegata domanda, è stata, dunque, dedotta la responsabilità della banca convenuta per fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049 c.c.. ha concluso per la condanna della al risarcimento del danno patito, Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha dedotto che: - nel marzo Controparte_1
2021, si apprendeva, a seguito di alcune richieste pervenute da parte di una diversa correntista, che un proprio dipendente - - con mansioni di cassiere family, si era occupato personalmente Parte_2 di investimenti finanziari dell'ex coniuge ma anche di terzi, dei quali, però, non risultava traccia alcuna, tanto che i documenti - apparentemente attestanti i predetti investimenti - erano del tutto falsi e non riferibili alla banca;
- si provvedeva, pertanto, all'immediato allontanamento del dipendente e all'apertura del procedimento disciplinare, definito con sanzione disciplinare, nonché alla presentazione, in data 30.03.2021, di formale esposto- denuncia - querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Avellino;
- successivamente all'allontanamento del dipendente, si rinvenivano nella postazione lavorativa di timbri e documenti artefatti che Parte_2 corrispondevano a quelli esibiti dalla correntista che aveva effettuato la segnalazione;
- peraltro, effettuato l'esame dei log del dipendente risultavano, in date corrispondenti ai “titoli” consegnati dalla correntista, tentativi di esecuzione di operazioni poi annullati e non portati a termine;
- di lì a poco venivano denunciate alla ulteriori e molteplici operazioni analoghe poste in essere dal medesimo CP_1 ex-dipendente . Parte_2
L'istituto di credito, in via preliminare, ha dedotto l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita e la nullità della domanda per assoluta genericità pagina 2 di 7 della richiesta risarcitoria sia relativamente agli importi asseritamente sottratti che al danno subito;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda risarcitoria, essendo la vicenda in lite connotata da una evidente estraneità dell'istituto bancario per comportamenti asseritamente riferibili a terzi. Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita ed istruito il giudizio mediante l'espletamento delle prove orali ammesse con provvedimento del dì 22.06.2023, all'udienza del
09.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Sulla nullità dell'atto di citazione
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, oltre che del petitum mediato ed immediato.
2. Sulla responsabilità della banca pagina 3 di 7 Nel merito, con la spiegata domanda giudiziale, ha dedotto la responsabilità ex art. Parte_1
2049 c.c. del convenuto istituto di credito in relazione alle condotte fraudolente tenute dal dipendente che rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualifica di cassiere presso la filiale di SO e Parte_2 che poneva in essere operazioni finanziarie fittizie ai danni della odierna parte attrice per un ammontare di € 5.000,00.
In materia, l'art. 2049 c.c. configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto, commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.
La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cassazione Civile, ordinanza n. 20924/2015).
In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto,
o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 8210/2013).
La norma contenuta nell'art. 1228 c.c., secondo il quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, al contempo, costituisce l'estensione della sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049
c.c. e configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile. È, invece, chiaro dal tenore della disposizione contenuta nell'art. 1228 c.c. che dolo e colpa costituiscono i criteri di imputazione del fatto dell'ausiliario. Occorrono, quindi, quali presupposti di applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c.: la prova del danno patrimoniale concretamente subito dall'attrice ed il nesso di causalità tra questo e la condotta del dipendente;
un rapporto tra ausiliario e debitore (rapporto di preposizione); una relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (cd. occasionalità necessaria) (in tal senso, Cassazione Civile n. 6033/2008).
Ai fini della ricorrenza di tale ultimo presupposto, non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle pagina 4 di 7 modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (Cassazione Civile, ordinanza n. 28952/2024).
Ciò premesso, nel caso in lite, in applicazione dei principi suesposti, pacifico e non contestato, è il rapporto di preposizione tra il presunto autore del danno di cui si chiede il ristoro e l'istituto di credito convenuto, essendo il primo, all'epoca dei fatti, dipendente della con mansione di Controparte_1
“cassiere family”.
Con riguardo al presupposto di occasionalità necessaria, ossia la relazione tra il danno e le incombenze svolte dal predetto dipendente, è ravvisabile in astratto la sua sussistenza, in quanto il fatto da cui è derivato il pregiudizio è avvenuto in costanza delle incombenze affidate al preposto;
l'espletamento delle stesse ha reso possibile la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione del danno, anche se non può tacersi che il dipendente ha di fatto operato ben oltre i limiti dell'incarico affidatogli e della mansione ricoperta di “cassiere”.
L'istituto di credito convenuto non ha contestato tali elementi ed ha rappresentato che “All'esito delle attività investigative e di accertamento dell'Ispettorato della Banca, facendo seguito alla già avvenuta sospensione cautelare, veniva promosso il procedimento disciplinare nei confronti del Pt_2 conclusosi in data 14/04/21 nella sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa” (cfr. comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Di recente, è stato precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di
"sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute” (Cassazione Civile, ordinanza n.
2851/2025).
Nella specie, in applicazione dei suesposti principi, il requisito della c.d. occasionalità necessaria non risulta pienamente integrato, atteso che le operazioni di investimento sono state assunte da un soggetto che, pur nella veste di dipendente della filiale, svolgeva le mansioni di cassiere, che contemplano l'effettuazione di mere operazioni di cassa e non già operazioni di investimento;
le operazioni pagina 5 di 7 fittiziamente effettuate parimenti erano sottoscritte come cassiere, evenienza che già di per sé costituisce una anomalia.
Occorre altresì rilevare, anche in disparte dai superiori rilievi, che la responsabilità della banca per i danni arrecati dal dipendente, è esclusa ove il danneggiato abbia posto in essere una condotta agevolatrice che a sua volta presenti connotati di anomalia, vale a dire, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto.
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che “Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cassazione Civile, ordinanza n. 28634/2020).
In citazione, l'attrice ha descritto investimenti effettuati a decorrere dal settembre 2019, e le prime cedole prodotte in atti recano la data del 19.09.2019 e del 20.09.2019. Di tale prelievo vi è prova in atti, risultando depositati i relativi estratti conti bancari.
Se è vero che è possibile individuare alcuni prelevamenti in contanti, non è possibile, sulla base di elementi di prova versati in atti, collegarli con certezza alla vicenda descritta in citazione, tenuto conto che nulla circa i versamenti in danaro fatti al cassiere emerge dalla contabilità della banca con riguardo al loro investimento in prodotti finanziari.
La condotta della odierna parte attrice presenta anomalie tali da consentire di ritenere che sia stato interrotto il nesso di casualità di cui all'art. 1227 c.c..
Occorre evidenziare, in particolare, che, analizzando compiutamente le schede contabili depositate, emerge, all'evidenza, che le stesse presentano la dicitura “annulla” (rectius operazione annullata) e non vi è corrispondenza tra la data della contabile ed il timbro dell'istituto di credito ivi apposto.
È emerso, inoltre, che non abbia sottoscritto alcun contratto di investimento, ma solo Parte_1 le cedole con le sopra evidenziate anomalie, né si era premurata di conoscere la tipologia di titolo presumibilmente acquistato pur conoscendo la mansione ricoperta da , essendo legata Parte_2 al medesimo da un rapporto “di reciproca fiducia e conoscenza”, come risulta dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale.
Ancora, la parte attrice ha evidenziato che il capitale iniziale di € 5.000,00 veniva reinvestito alla scadenza del prodotto finanziario ed, in particolare, nel gennaio 2020, allorquando venivano consegnati pagina 6 di 7 dal cassiere ad gli interessi maturati pari ad € 398,19, oltre che nel Parte_2 Parte_1 luglio 2020, previo esborso degli ulteriori interessi maturati pari ad € 397,94.
Tuttavia, della corresponsione degli interessi maturati non vi è prova in atti.
Anche in tali circostanze, la condotta della parte attrice presenta notevoli anomalie atteso che la stessa non si è premurata di conoscere la tipologia del titolo reinvestito, né ha chiesto spiegazioni circa il mancato rilascio di documenti attestanti il rimborso, atteso che, com'è noto anche da persone con minima pratica bancaria, per ogni operazione di versamento e/o incasso viene rilasciata apposta ricevuta.
Condivisibile, infine, la censura mossa dall'istituto di credito circa il riconoscimento di interessi eccessivamente spropositati e fuori mercato, pari a circa l'8%, che avrebbero dovuto ingenerare indubbiamente delle perplessità circa l'affidabilità dell'investimento.
Peraltro, è emerso, nel corso dell'istruttoria, che già in passato l'odierna parte attrice aveva sottoscritto degli investimenti in titoli azionari e che, dunque, avendo una minima pratica di rapporti bancari, ha prestato acquiescenza alla violazione delle regole imposte in materia.
Si ritiene, dunque che la condotta di abbia concorso nella causazione del danno, Parte_1 evitabile mediante l'uso di ordinaria diligenza, interrompendo il nesso di causalità di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c..
Ne consegue che, per le argomentazioni esposte, la domanda va disattesa, per assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta del dipendente ed il pregiudizio subito dalla parte attrice, interrotto dal comportamento anomalo del danneggiato.
3.Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della gravità delle violazioni poste in essere da nei locali della banca. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 10 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1646/2022 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
SQ (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in n SO (AV), in C.F._2
Via Lavinaio n. 6;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Avellino alla Via Casale n. 5.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Che Controparte_1 la sig.ra ha subito un danno per la perdita patrimoniale della somma di € 5.000,00, Parte_1 oltre interessi legali maturati ad oggi per € 16,99 decorrenti dal 31.03.2021 data di scadenza titoli;
2) la responsabilità della ai sensi dell'art. 2049 c.c., per il fatto del proprio Controparte_1 dipendente sig. , per l'ammanco subito;
3) per l'effetto condannare l'Istituto di Credito Parte_2 convenuto al risarcimento del danno quantificabile nella somma pari alla perdita patrimoniale subita dall'attore pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali maturati ad oggi per € 16,99 decorrenti dal
pagina 1 di 7 31.03.2021 data di scadenza titoli, per effetto della condotta del;
oltre interessi a scadere sino Pt_2 al soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice ha rappresentato di essere intestataria, dall'anno 2010, del conto corrente bancario n. 000001353088, acceso presso la filiale di SO (AV), sul quale, negli anni, ha depositato i propri risparmi e di aver investito, nel settembre 2019, in un titolo obbligazionario proposto da , dipendente dell'istituto di credito convenuto, complessivi Parte_2
€ 5.000,00, utilizzando come provvista denaro prelevato dal conto corrente innanzi richiamato e che, alla scadenza, il capitale iniziale veniva nuovamente reinvestito. Tuttavia, nel marzo 2021, in prossimità della successiva scadenza dell'investimento, avuto notizia che, presso la Controparte_1 filiale di SO, era stata posta in essere una truffa ai danni di diversi clienti, si recava presso l'istituto di credito ove le veniva confermato che erano risultate delle anomalie su operazioni poste in essere dal dipendente , su cui erano in corso delle verifiche. Parte_2
A sostegno della spiegata domanda, è stata, dunque, dedotta la responsabilità della banca convenuta per fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049 c.c.. ha concluso per la condanna della al risarcimento del danno patito, Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha dedotto che: - nel marzo Controparte_1
2021, si apprendeva, a seguito di alcune richieste pervenute da parte di una diversa correntista, che un proprio dipendente - - con mansioni di cassiere family, si era occupato personalmente Parte_2 di investimenti finanziari dell'ex coniuge ma anche di terzi, dei quali, però, non risultava traccia alcuna, tanto che i documenti - apparentemente attestanti i predetti investimenti - erano del tutto falsi e non riferibili alla banca;
- si provvedeva, pertanto, all'immediato allontanamento del dipendente e all'apertura del procedimento disciplinare, definito con sanzione disciplinare, nonché alla presentazione, in data 30.03.2021, di formale esposto- denuncia - querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Avellino;
- successivamente all'allontanamento del dipendente, si rinvenivano nella postazione lavorativa di timbri e documenti artefatti che Parte_2 corrispondevano a quelli esibiti dalla correntista che aveva effettuato la segnalazione;
- peraltro, effettuato l'esame dei log del dipendente risultavano, in date corrispondenti ai “titoli” consegnati dalla correntista, tentativi di esecuzione di operazioni poi annullati e non portati a termine;
- di lì a poco venivano denunciate alla ulteriori e molteplici operazioni analoghe poste in essere dal medesimo CP_1 ex-dipendente . Parte_2
L'istituto di credito, in via preliminare, ha dedotto l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita e la nullità della domanda per assoluta genericità pagina 2 di 7 della richiesta risarcitoria sia relativamente agli importi asseritamente sottratti che al danno subito;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda risarcitoria, essendo la vicenda in lite connotata da una evidente estraneità dell'istituto bancario per comportamenti asseritamente riferibili a terzi. Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita ed istruito il giudizio mediante l'espletamento delle prove orali ammesse con provvedimento del dì 22.06.2023, all'udienza del
09.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Sulla nullità dell'atto di citazione
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, oltre che del petitum mediato ed immediato.
2. Sulla responsabilità della banca pagina 3 di 7 Nel merito, con la spiegata domanda giudiziale, ha dedotto la responsabilità ex art. Parte_1
2049 c.c. del convenuto istituto di credito in relazione alle condotte fraudolente tenute dal dipendente che rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualifica di cassiere presso la filiale di SO e Parte_2 che poneva in essere operazioni finanziarie fittizie ai danni della odierna parte attrice per un ammontare di € 5.000,00.
In materia, l'art. 2049 c.c. configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto, commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito.
La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cassazione Civile, ordinanza n. 20924/2015).
In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto,
o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 8210/2013).
La norma contenuta nell'art. 1228 c.c., secondo il quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, al contempo, costituisce l'estensione della sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049
c.c. e configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile. È, invece, chiaro dal tenore della disposizione contenuta nell'art. 1228 c.c. che dolo e colpa costituiscono i criteri di imputazione del fatto dell'ausiliario. Occorrono, quindi, quali presupposti di applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c.: la prova del danno patrimoniale concretamente subito dall'attrice ed il nesso di causalità tra questo e la condotta del dipendente;
un rapporto tra ausiliario e debitore (rapporto di preposizione); una relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (cd. occasionalità necessaria) (in tal senso, Cassazione Civile n. 6033/2008).
Ai fini della ricorrenza di tale ultimo presupposto, non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle pagina 4 di 7 modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (Cassazione Civile, ordinanza n. 28952/2024).
Ciò premesso, nel caso in lite, in applicazione dei principi suesposti, pacifico e non contestato, è il rapporto di preposizione tra il presunto autore del danno di cui si chiede il ristoro e l'istituto di credito convenuto, essendo il primo, all'epoca dei fatti, dipendente della con mansione di Controparte_1
“cassiere family”.
Con riguardo al presupposto di occasionalità necessaria, ossia la relazione tra il danno e le incombenze svolte dal predetto dipendente, è ravvisabile in astratto la sua sussistenza, in quanto il fatto da cui è derivato il pregiudizio è avvenuto in costanza delle incombenze affidate al preposto;
l'espletamento delle stesse ha reso possibile la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione del danno, anche se non può tacersi che il dipendente ha di fatto operato ben oltre i limiti dell'incarico affidatogli e della mansione ricoperta di “cassiere”.
L'istituto di credito convenuto non ha contestato tali elementi ed ha rappresentato che “All'esito delle attività investigative e di accertamento dell'Ispettorato della Banca, facendo seguito alla già avvenuta sospensione cautelare, veniva promosso il procedimento disciplinare nei confronti del Pt_2 conclusosi in data 14/04/21 nella sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa” (cfr. comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Di recente, è stato precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di
"sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute” (Cassazione Civile, ordinanza n.
2851/2025).
Nella specie, in applicazione dei suesposti principi, il requisito della c.d. occasionalità necessaria non risulta pienamente integrato, atteso che le operazioni di investimento sono state assunte da un soggetto che, pur nella veste di dipendente della filiale, svolgeva le mansioni di cassiere, che contemplano l'effettuazione di mere operazioni di cassa e non già operazioni di investimento;
le operazioni pagina 5 di 7 fittiziamente effettuate parimenti erano sottoscritte come cassiere, evenienza che già di per sé costituisce una anomalia.
Occorre altresì rilevare, anche in disparte dai superiori rilievi, che la responsabilità della banca per i danni arrecati dal dipendente, è esclusa ove il danneggiato abbia posto in essere una condotta agevolatrice che a sua volta presenti connotati di anomalia, vale a dire, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto.
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che “Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cassazione Civile, ordinanza n. 28634/2020).
In citazione, l'attrice ha descritto investimenti effettuati a decorrere dal settembre 2019, e le prime cedole prodotte in atti recano la data del 19.09.2019 e del 20.09.2019. Di tale prelievo vi è prova in atti, risultando depositati i relativi estratti conti bancari.
Se è vero che è possibile individuare alcuni prelevamenti in contanti, non è possibile, sulla base di elementi di prova versati in atti, collegarli con certezza alla vicenda descritta in citazione, tenuto conto che nulla circa i versamenti in danaro fatti al cassiere emerge dalla contabilità della banca con riguardo al loro investimento in prodotti finanziari.
La condotta della odierna parte attrice presenta anomalie tali da consentire di ritenere che sia stato interrotto il nesso di casualità di cui all'art. 1227 c.c..
Occorre evidenziare, in particolare, che, analizzando compiutamente le schede contabili depositate, emerge, all'evidenza, che le stesse presentano la dicitura “annulla” (rectius operazione annullata) e non vi è corrispondenza tra la data della contabile ed il timbro dell'istituto di credito ivi apposto.
È emerso, inoltre, che non abbia sottoscritto alcun contratto di investimento, ma solo Parte_1 le cedole con le sopra evidenziate anomalie, né si era premurata di conoscere la tipologia di titolo presumibilmente acquistato pur conoscendo la mansione ricoperta da , essendo legata Parte_2 al medesimo da un rapporto “di reciproca fiducia e conoscenza”, come risulta dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale.
Ancora, la parte attrice ha evidenziato che il capitale iniziale di € 5.000,00 veniva reinvestito alla scadenza del prodotto finanziario ed, in particolare, nel gennaio 2020, allorquando venivano consegnati pagina 6 di 7 dal cassiere ad gli interessi maturati pari ad € 398,19, oltre che nel Parte_2 Parte_1 luglio 2020, previo esborso degli ulteriori interessi maturati pari ad € 397,94.
Tuttavia, della corresponsione degli interessi maturati non vi è prova in atti.
Anche in tali circostanze, la condotta della parte attrice presenta notevoli anomalie atteso che la stessa non si è premurata di conoscere la tipologia del titolo reinvestito, né ha chiesto spiegazioni circa il mancato rilascio di documenti attestanti il rimborso, atteso che, com'è noto anche da persone con minima pratica bancaria, per ogni operazione di versamento e/o incasso viene rilasciata apposta ricevuta.
Condivisibile, infine, la censura mossa dall'istituto di credito circa il riconoscimento di interessi eccessivamente spropositati e fuori mercato, pari a circa l'8%, che avrebbero dovuto ingenerare indubbiamente delle perplessità circa l'affidabilità dell'investimento.
Peraltro, è emerso, nel corso dell'istruttoria, che già in passato l'odierna parte attrice aveva sottoscritto degli investimenti in titoli azionari e che, dunque, avendo una minima pratica di rapporti bancari, ha prestato acquiescenza alla violazione delle regole imposte in materia.
Si ritiene, dunque che la condotta di abbia concorso nella causazione del danno, Parte_1 evitabile mediante l'uso di ordinaria diligenza, interrompendo il nesso di causalità di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c..
Ne consegue che, per le argomentazioni esposte, la domanda va disattesa, per assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta del dipendente ed il pregiudizio subito dalla parte attrice, interrotto dal comportamento anomalo del danneggiato.
3.Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della gravità delle violazioni poste in essere da nei locali della banca. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 10 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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