Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11047 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal sig. -OMISSIS- al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. PP MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso il silenzio frapposto dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, specificata in atti;
Vista la costituzione delle amministrazioni intimate;
Rilevato che la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025;
Considerato che, con nota depositata il 9 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che l’amministrazione ha provveduto sulla domanda dii accesso proposta;
Considerato di dovere dichiarare la cessazione della materia, con compensazione delle spese di lite, in presenza dei presupposti di legge;
Ritenuto di riservare a separato provvedimento la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
PP MA AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP MA AN | BE OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.