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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
SS AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1335/2024 r.g. proposta
da
, P. I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale aziendale in alla via Mario Nicoletta, Centro Direzionale “Il Granaio”, Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante (cod. fisc. – C.F._1
pec: e dall'avv. Valeria Battista (cod. fisc. Email_1
– pec: giusta mandato in calce C.F._2 Email_2
all'atto di citazione;
- attrice opponente-
contro
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante p.t., e per essa cod. fisc. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in Napoli, alla piazza Vanvitelli, 15, presso lo studio dell'avv. Giu-
1 SE LA (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta– nonché
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Controparte_3
, elettivamente domiciliata in al Corso Mazzini, n. 93, P.IVA_4 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Previte (cod. fisc. – C.F._4
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce alla Email_4
comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata-
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2024, R.G. n. 1016/2024, depositato dal Tribunale di Crotone il 23.7.2024.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.9.2025, i procuratori delle parti hanno con- cluso come da verbale in atti, riportandosi a quelle già formulate nei propri atti e verbali di causa. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
formulato opposizione al d.i. n. 344/2024 emesso dal Tribunale di Crotone in data 23.7.2024 nel fasc. R.G. n. 1016/2024, esponendo: che in data 21.1.2020 era stato stipulato il contratto che regolamentava i rapporti tra e la Parte_2
2 struttura Villa San GiuSE di Sadel S.p.a. di AE FA per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera, definendo le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate, le prestazioni da acquistare, il budget assegnato;
che la struttura aveva eseguito le prestazioni e, previa verifica e validazione, erano state effettuate le liquidazioni;
che la strut- tura aveva trasmesso per il mese di gennaio 2020 la fattura n. 1/15/25 del Parte
6.2.2020 di € 52.524,00 quale quota a carico del FSR;
che l' aveva contestato l'importo richiesto in quanto le prestazioni erano risultate in esubero per €
11.672,00 con nota n. 7943 del 20.2.2020; che le contestazioni erano state forma- lizzate anche nella determina n. 127 del 6.4.2020, tanto che era stata liquidata la minor somma corretta di € 40.852,00 rispetto a quella richiesta;
che le prestazio- ni rese extrabudget non avrebbero potuto essere remunerate sulla base delle previsioni contrattuali e degli obblighi imposti dalla legge. Ha chiesto, pertanto, che il decreto opposto fosse revocato;
in subordine, che la pretesa avversa fosse ridotta e fosse comunque dichiarato che nessuna somma è dovuta dall' Pt_2
per le causali in narrativa.
I.2.- e, per essa, si è costituita con pro- CP_1 Controparte_2
pria comparsa, esponendo: di aver acquistato il credito per cui è causa da CP_3
per prestazioni ambulatoriali svolte in favore dell' nel
[...] Parte_2
2020 in virtù di valido contratto;
che l' non aveva fornito neppure un Pt_2
principio di prova in ordine al rispetto dei meccanismi procedurali contrat- tualmente previsti, volti a monitorare i livelli e le quantità di prestazioni com- plessivamente rese nell'ambito di quella specifica branca, anche al fine di orien- tare l'erogazione delle prestazioni essenziali prioritariamente rispetto a quelle non essenziali;
che infatti l' pur avendo integralmente beneficiato delle Pt_2
prestazioni rese in suo favore da aveva omesso di svolgere l'attività di CP_3
monitoraggio, comunicando tempestivamente di cessarne l'erogazione per as- serito sforamento del tetto di spesa. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa di il rigetto dell'opposizione e la concessione del- CP_3
3 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata l'accertamento del credito dovuto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 11.672,00 oltre interessi da ritardato pagamento nelle transa- zioni commerciali ex d.lgs. n. 231/2022, in via subordinata anche ex art. 2043
c.c. o dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c.
I.3.- Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita Controparte_3
con propria memoria, esponendo: che in realtà la fattura n. 1/15/25
[...]
del 6.2.2020 relativa alle prestazioni rese nel mese di gennaio 2020 era e rimane pienamente rientrante nel tetto di spesa annuale stabilito nel contratto del
21.1.2020; che erano state erogate da nel mese di gennaio 2020 n. 900 pre- CP_3
stazioni sanitarie, delle quali n. 200 non erano state remunerate dall' arbi- Pt_2
, in quanto l' aveva illegittimamente suddiviso il budget an- CP_4 Pt_2
nuale in mensilità, riducendo la sommatoria riconosciuta per il singolo mese;
che, infatti, per l'anno 2020 il numero di prestazioni erogate ed il corrispettivo economico richiesto era stato esattamente quello indicato in contratto (come da note inviate da all' in atti); che in ogni caso l' di non CP_3 Pt_2 Pt_2 Pt_1
aveva adottato procedure uniformi di validazione periodica;
che non avrebbe potuto operare la garanzia dell'art.
3.5. del contratto quadro di cessione in quanto la garanzia operava soltanto in caso di inesistenza del credito al momen- to della cessione, circostanza inesistente nella fattispecie in esame. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
I.4.- In assenza di attività istruttoria, non richiesta dalle parti, all'udienza del 15.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
II.- La domanda formulata dall'opponente è infondata e deve essere ri- gettata.
L'oggetto del presente giudizio è, in sostanza, il diritto al pagamento del-
4 la differenza di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate nel mese di gennaio 2020, in regime di accreditamento, dalla Controparte_5
[... formula l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo in ragione di Pt_2
una presunta infondatezza nel merito, atteso che non potrebbero a suo dire es- sere riconosciuti compensi più alti di quelli contrattualmente e mensilmente stabiliti nel 2020.
Tale prospettazione non può essere, tuttavia, condivisa.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla titolarità del credito aziona- to, che non è contestata tra le parti la cessione del credito da parte di ad CP_3
. Quest'ultima ha inoltre prodotto la prova della cessione del CP_1
credito realizzata ai sensi della l. 30.4.1999, n. 130 e l'avvenuta notifica all' Pt_2
(in data 4.6.2019) secondo la normativa in vigore.
Deve ancora rilevarsi che è stato prodotto in atti il contratto del 21.1.2020, stipulato ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., con la conseguenza che appare rispettata la forma scritta prevista per i contratti con la p.A. ad sub- stantiam.
L' opponente non contesta che le prestazioni delle quali contropar- Pt_2
te chiede il pagamento siano state effettivamente compiute, ma si oppone alla remunerazione di quelle a suo dire eccedenti il limite, anche in quanto la loro remunerazione eccederebbe il budget assegnato contrattualmente.
E' ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al ri- parto dell'onere della prova in tema di mancato superamento del tetto di spesa da parte della strutture convenzionate con le A.S. locali, l'indirizzo giurispru- denziale secondo il quale se grava sulla struttura convenzionata l'onere di pro- vare il fatto costitutivo del suo diritto fornendo la prova del suo accreditamen- to, della ricorrenza di valido contratto e dell'espletamento delle prestazioni, la circostanza del superamento del budget, in quanto fatto impeditivo, idoneo a paralizzare la pretesa di pagamento, deve essere provata dalla parte opponente
(“il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e
5 nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo la cui prova deve esse- re posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice ( ” (Cass. n. 3403/2018; cfr. altresì CP_6
2324/2018, 26234/2019, 5661/2021).
Parte opponente, riguardo al limite di spesa annuale stabilito per l'anno
2020 per le prestazioni della terza chiamata non ha assolto all'onere a suo CP_3
carico di fornire la prova del superamento del limite di spesa previsto, in quan- to ha depositato alcune note, inviate a dalle quali si evince che la conte- CP_3
stazione riguardo il presunto superamento era stata dedotta da un calcolo erra- to, effettuato mediante un'artificiosa divisione gionaliera/mensile del budget, senza considerare il totale del budget assegnato.
Con la nota prot. 7943 del 20.2.2020, infatti, l' ha comunicato che Pt_2
era risultato un numero di prestazioni pro-die eccedenti rispetto a quelle auto- rizzate ed accreditate, ovvero 28 prestazioni pro-die, stabilendo che le presta- zioni oltre quelle consentite erano in numero di 200.
Nel contratto del 2020 stipulato inter partes, in realtà, prevedeva il corri- spettivo massimo annuale di spesa assegnato nella misura complessiva di €
491.367,00, indicando il numero massimo di prestazioni pro-die nel numero di
28; la previsione del successivo art. 6 del contratto, che stabilisce che “le parti convengono che il tetto annuale di spesa di cui all'art. 4 del presente accordo è frazionato in mensilità” non può escludere tuttavia che ove per una singola mensilità siano state erogate prestazioni superiori comunque le prestazioni non siano remunerabili, se in totale i pagamenti richiesti non sforino il budget an- nuale complessivo.
La circostanza che il budget annuale complessivo non sia stato sforato è dimostrata dalla documentazione depositata dalla terza chiamata dalla CP_3
quale si evince chiaramente che nell'anno 2020 il numero di prestazioni erogate
è stato di 8.419 per un corrispettivo economico di € 491.332,84, ossia esattamen-
6 te corrispondente a quello indicato in contratto (cfr. pec dell'8.07.2020 nella qua- le sono riportate le prestazioni erogate mese per mese nell'intero arco dell'anno
2020).
Deve inoltre rilevarsi, per l'analisi giuridica della fattispecie, che la pre- visione di un tetto di spesa risponde alla necessità di programmare le presta- zioni sanitarie erogabili in regime convenzionato, secondo l'attuale servizio sa- nitario nazionale, quale previsto e disciplinato dal D. Lgs. N. 502 del 30.12.1992,
e rappresenta il necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico, con l'obiettivo altresì di tutela dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica.
Le determinazioni regionali che stabiliscono un tetto di spesa, pertanto, consentono di pianificare l'attività svolta dai privati nell'ambito del S.S.R. e di gestire e distribuire in maniera corretta le risorse finanziarie.
Ne discende che stabilire tetti massimi di spesa rappresenta un obbligo finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (Corte Cost. n. 200 del 2005: “anche nel regime dell'accreditamento in- trodotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 (…) il principio di parifi- cazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”; Cons. Stato, sent. n. 6432/2012: “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessi- tà di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludi- bile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget
7 può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili”).
L'art.
8-sexies, comma 1, D.Lgs. 502/1992, inoltre, dispone che le “strut- ture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”. Il D. Lgs. 502/1992 inoltre, all'art.
8-quinquies, comma 1, lett. d), attribuisce alle Regioni la facoltà di stabilire i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Il D. Lgs. 502/1992, pertanto, prevede un sistema di remunerazione che
“si articola sulla base dei seguenti principi: -'il rispetto del corrispettivo preven- tivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazio- ne dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programma- zione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo'; -'la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione'; - la eventualità che il volume massimo di prestazioni remune- rate possa essere - anche nel corso dello stesso anno – rideterminato onde assi- curare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato”
(Cass., 31.10.2019, n. 27997).
La fissazione di un tetto massimo di spesa è pertanto imprescindibile, co- sicché, a fronte della previsione nel contratto intervenuto fra la cedente e CP_3
l' relativo a prestazioni per l'anno 2020, l' non avrebbe potuto arbi- Pt_2 Pt_2
trariamente decidere il numero di prestazioni mensili o al giorno considerate remunerabili, quando invece le prestazioni complessivamente prestate nel 2020
8 risultano effettuate nel rispetto e conformemente al limite massimo di spesa ac- cettato dall'erogatore in contratto.
L'opposizione deve essere pertanto complessivamente rigettata e ad ha diritto al pagamento dell'importo residuo della fattura azio- CP_1
nata, oltre agli interessi di mora, in considerazione del ritardo nel pagamento, secondo la decorrenza e nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura e fino alla data della domanda giudiziale.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014, secondo lo scaglione del valore considerato, sulla base dei valori medi tariffari, opportunamente ridotti tenuto conto della semplicità della que- stione controversa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato, da , P. I.V.A. , in persona del le- Parte_2 P.IVA_1
gale rappresentante p.t., contro (cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., e per essa cod. Controparte_2
fisc. , e nei confronti della terza chiamata P.IVA_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA , avente ad
[...] P.IVA_4
oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2024, R.G. n. 1016/2024, depo- sitato dal Tribunale di Crotone il 23.7.2024, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
344/2024, R.G. n. 1016/2024, depositato dal Tribunale di Crotone il
23.7.2024, e lo dichiara esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del Parte_2
giudizio in favore delle controparti, che liquida in € 2.540,00 per com- pensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. e rimborso forfettario del 15%,
9 da corrispondersi, quanto alla parte diret- Controparte_3
tamente in favore dell'avv. Roberto Previte, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Crotone, il 6.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa SS AN
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