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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Rossella Milone Presidente
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3045/2022 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bello ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
il suo studio in Milano, via Pietro Teuliè 16, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_2
Precetti ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di , in Via I Maggio, giusta CP_1
procura in atti pagina 1 di 20 APPELLATO
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia Codesta l'Ecc.ma Corte di Appello, preliminarmente richiamato dalla Cancelleria della I sezione del Tribunale di Milano, il fascicolo della causa RG 62353/2019 del Tribunale di Milano, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.7634/2022 pronunciata dal Tribunale di Milano il 30 settembre 2022, notificata all'appellante il 3 ottobre 2022,
contrariis reiectis, così giudicare:
A)In via preliminare e pregiudiziale:
1)Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, visti gli art 37, 41 e 329 cpc e 59 L.68 del 2009, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O., anche sollevando previamente, se ritenuto, d'ufficio con ordinanza la questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, ovvero, in via subordinata, se ritenuto ancora applicabile il primo comma dell' art 41 cpc, e anche previa sospensione di codesto processo d'appello, assegnare termine alle parti per depositare istanza per il regolamento di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dandosi ogni disposizione ritenuta più opportuna,
2) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e illegittimità della sentenza qui impugnata riformandone tutti i capi per i vizi tutti di cui in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale per eccesso di potere giurisdizionale, e,
B) nel merito
pagina 2 di 20 3) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e illegittimità della sentenza qui impugnata riformandone tutti i capi per i vizi tutti di cui in narrativa, per motivazioni solo apparenti, errate e affette da contraddizioni intrinseche e gravi omissioni e comunque per aver pronunciato ultra petita e conseguentemente in riforma integrale della sentenza di primo grado accogliere con o senza rinvio, tutte le domande dell'associazione attrice già formulate in primo grado in relazione alla richiesta risarcimento del danno per tutte le attività materiali emulative condotte dal dal Controparte_1
2011 in poi,
come documentate, cioè per € 250.000,00 ex doc. D.03 all.2 ed € 7.810.80 ex doc.D.03 all.3, e così complessivamente € 257.810,80, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta, anche in via equitativa, domanda di risarcimento danni già reiterata nel foglio di p.c. del 13 gennaio 2022 avanti al
TO, che ai sensi dell'art 346 cpc, si ritrascrive:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni opportuna declaratoria di rito,
nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, per i fatti di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dalla e quantificati nella somma complessiva di € Parte_2
257.810,80 (€ 250.000,00 + € 7.810,80), ovvero alla maggiore o minor somma da determinarsi, anche in via equitativa e, se del caso, anche all'esito dell'esperenda istruttoria.
Con ogni provvedimento consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
C) In via istruttoria:
4) ammettere, tutti i capitoli di prova per interrogatorio e testi già formulati dall'Associazione avanti al Tribunale e reiterati in sede di p.c. di primo grado telematicamente il 13 gennaio 2022, e che qui si riportano integralmente, sui quali tutti il Tribunale non si è pronunciato, con i testi indicati:
“In via istruttoria, in denegata ipotesi, e ove necessario ai fini della decisione, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad una valutazione dei beni illegittimamente distrutti dall'ente al momento della demolizione.
pagina 3 di 20 Laddove poi la documentazione in atti non fosse ritenuta sufficiente si chiede, in denegata ipotesi,
l'ammissione dell'interrogatorio formale del signor Sindaco pro tempore del Controparte_2
all'epoca dei fatti, nonché la prova per testi sulle seguenti circostanze: Controparte_1
1 - vero che nella Relazione di Servizio n. 378 del 9 dicembre 2011 il Comune di dava atto di CP_1
aver demolito i tre prefabbricati rimasti presso la cava Binella in e non ancora smontati CP_1
dall' che, come ribadito nelle comunicazioni al Comune, stava procedendo Parte_1
spontaneamente con lo smontaggio dei beni, come concordato dall'associazione con l'ente;
2- vero che nel corso dell'anno 2011 Comune di ha demolito ed asportato oggetti che si CP_1
trovavano presso la cava Binella in all'esterno delle casette in legno quali travi, assi relative CP_1
alle strutture già smontate dalla associazione;
3- vero che, con ripetute comunicazioni, rispettivamente del 1° agosto 2011, del 13 settembre 2011 e dell'11 ottobre 2011 (doc.
1 - allegati nn. 22,23 e 24) nonché con ultima dell'1 dicembre 2011 (doc.
3- allegato n.17) l' comunicava al Comune di lo stato di avanzamento dei lavori di Parte_1 CP_1
smontaggio spontaneo dei manufatti presso la cava Binella in , attività che stava avvenendo a CP_1
cura e spese dell' ; Parte_1
4- vero che l'amministrazione comunale, pur ricevendo periodiche e tempestive comunicazioni di smontaggio delle casette presso la cava Binella in , che sapeva essere già state vendute a terzi, CP_1
il 9 dicembre 2011, le ha distrutte, a mezzo della Polizia Locale, demolendo anche le componenti delle quattro casette che erano già state smontate dai soci ed accatastate sul terreno in attesa di essere consegnate agli acquirenti;
5- vero che, nell'anno 2011, l'Amministrazione Comunale ha proseguito distruggendo poi anche il pontile, la passerella e le altre strutture residue rimaste presso la cava Binella in , e negando di CP_1 fatto il diritto all'accesso per riprendere il trampolino, e, ciò nonostante, la reiterata
manifestazione di volontà dell'associazione di rimuovere a propria cura e spese tutti i beni rimasti in loco;
6- vero che in data 9 dicembre 2011, e poi successivamente in data 26 aprile 2012, sono stati letteralmente rasi al suolo tutti i beni di proprietà dell'associazione (si veda la corrispondenza prodotta sub doc.2 allegati nn. 8,9 e 10) che si trovavano presso la cava Binella in;
CP_1
7- vero che come emerge dalla comunicazione inviata al Comune di in data 1 dicembre 2011 CP_1
(doc. 3 allegato n. 17) l' aveva riferito all'ente di aver già promesso le casette a terzi a Parte_1
titolo oneroso, e ciò nonostante, il le ha rase al suolo pochi giorni dopo;
CP_1 pagina 4 di 20
8- vero che, come risulta dalla corrispondenza in atti, dopo l'intervento di demolizione del 9 dicembre
2011 presso la cava Binella in , l' ha richiesto (doc. 3 allegato n. 10) la CP_1 Parte_1
restituzione delle tre casette (due il legno e una in alluminio), oltre che dei beni al loro interno,
apprendendo poi, solo con la successiva risposta del del 2 marzo CP_1
2012, (doc. 10 appena citato) che le stesse erano già state distrutte;
9- vero che, come risulta dalla corrispondenza in atti (doc. 3 allegato n.9) alcuni beni di notevoli dimensioni (pontile, trampolino, campi boe) erano rimasti nell'esclusiva disponibilità del CP_1
sull'area della cava Binella sita in , in quanto la zona era stata delimitata da un cancello CP_1
chiuso a chiave e lucchettato dal in data 26 aprile 2012 e che l'ente non ne aveva mai CP_1
consentito il ritiro (si veda lo scambio di corrispondenza tra
associazione ed ente di cui al doc.
3 - allegato n.
9 - lettere D,E ed F).
10 - vero che, come emerge dal tenore delle lettere allegate, (docc. 3 – allegati dal 9 al 14) il CP_1
ha sempre di fatto omesso di rispondere alle ripetute richieste di fissazione di incontri e sopralluoghi per la rimozione, il tutto a spese e cura della associazione;
11- vero che, con comunicazione del 10 settembre 2014, il Comune riferiva che avrebbe consentito il ritiro dei beni presenti presso la cava Binella in a cura e spese dell'associazione, mentre il CP_1
giorno successivo, in data 11 settembre 2014 l'associazione apprendeva che il pontile della stessa era
Stato appena distrutto (si veda doc.3 allegato n.
9 - lettera F);
12- vero che le richieste di accesso per il ritiro del trampolino e del campo boe, situati presso la cava
Binella in , (doc. 3 allegato n. 9 lettere L,M,N,O) sono di fatto rimaste inevase, e ciò nonostante CP_1
la scrivente avesse richiesto più volte di essere autorizzata ad accedere per il ritiro dei beni stessi;
13- vero che in data 30 ottobre 2011 l'associazione sportiva aveva stipulato un accordo Parte_2
(doc. 6 che mi si rammostra) con l'associazione Moto Club Ceriano Laghetto per la vendita dei beni indicati per l'importo complessivo forfettario di € 52 mila e che la vendita non si è perfezionata in quanto i suddetti beni sono stati totalmente distrutti dal CP_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori:
- - via Morandi Rodolfo 34 - Segrate (MI); Testimone_1
- - Residenza Sassi 822 - Basiglio (Mi); CP_3
- - Via Cucchiari, 13 - 20155 Milano;
Controparte_4
pagina 5 di 20 Si indica infine a teste, solo sul capitolo 13, il signor:
- presso Moto Club Ceriano Laghetto, via Roma.” Testimone_2
5) riformare conseguentemente l'impugnata sentenza anche in punto condanna alle spese (capo 3 del dispositivo), condannando il a rifondere spese e compensi legali tutti all'associazione. CP_1
6) condannare il appellato per responsabilità aggravata ex art 96 cpc primo e secondo CP_1 comma ad una somma da liquidarsi d'ufficio a favore dell'appellante per difese svolte con mala fede
e/o colpa grave, per le espressioni offensive e ingiuriose utilizzate e al risarcimento dei danni.
7) in ogni caso spese, compensi, rimborso forfettario, oneri di legge e fiscali rifusi di primo e secondo grado di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, perché infondato in
[...]
fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori;
3) in via istruttoria, respingere le richieste avversarie e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testimoni della parte appellante, ammettere la prova contraria del sugli Controparte_1
stessi capitoli e con i medesimi testimoni;
4) in ogni caso, respingere l'istanza di cancellazione delle presunte espressioni sconvenienti od offensive e l'istanza di risarcimento danni per responsabilità aggravata, perché si tratta di espressioni contenute nella sentenza appellata e nella sentenza del Lombardia, sede di Milano, Sez. II, n. CP_5
1115 del 10.4.2019, depositata il 16.5.2019 e passata in giudicato, fatta salva la facoltà di ulteriori deduzioni nella comparsa conclusionale e nell'eventuale replica.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda processuale
pagina 6 di 20 I.a. L'associazione sportiva dilettantistica (di seguito “l'associazione”) Parte_1 proponeva opposizione, avanti al TAR Lombardia, avverso l'ordinanza ingiunzione n.3/2011 (Cfr. doc.
5 fascicolo primo grado con la quale il Comune di le aveva intimato la demolizione CP_1 CP_1
di sette manufatti in legno e/o metallo abusivamente realizzati nel Lago Cava Binella, area di proprietà del ed utilizzata dall'associazione quale base nautica a partire dal 2007. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che i manufatti, in quanto provvisori e facilmente smontabili, non necessitavano di permesso di costruire;
gli stessi, dunque, non potevano definirsi abusivi;
- che il Comune non aveva provveduto alla dovuta diffida ai sensi dell'art. 35 DPR n. 380/2001.
I.b. In data 9.12.2011, stante l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune provvedeva a dare esecuzione coattiva all'ordinanza ingiunzione.
I.c. Con ricorso per motivi aggiunti (Cfr. doc. D02 appellante), l'associazione sportiva contestava le modalità di demolizione coattiva delle opere qualificate come abusive (nella prospettazione di parte ricorrente, trattandosi di strutture mobili, l'amministrazione avrebbe dovuto asportarle e conservarle con costi a carico dall'associazione). Parte ricorrente lamentava altresì “l'asportazione di oggetti che si trovavano all'esterno delle strutture mobili quali ad esempio travi ed assi relative alle strutture già smontate dalla ricorrente che si trovavano sul terreno” (testuale ricorso per motivi aggiunti pag. 10), nonché la distruzione di beni diversi rispetto a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione, quali “sci
d'acqua di notevole valore, impianti elettrici, cavi, materiale sportivo e tecnico, attrezzi, arredi e beni mobili vari” (testuale ricorso per motivi aggiunti pag.6). Domandava, conseguentemente, il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti.
I.d. Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e instando per la reiezione del CP_1
ricorso.
I.e. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1115/2019 (Cfr. D00 n. 5 appellante):
- riconosceva il carattere abusivo dei manufatti (nella specie sette prefabbricati destinati a spogliatoi, servizi, deposito e uffici) perché finalizzati a dare stabile sistemazione alla base nautica della ricorrente (come dimostrato anche dall'avvenuta realizzazione dei collegamenti alla rete elettrica, idrica e telefonica), in quanto tali necessitanti del preventivo rilascio di un titolo edilizio;
pagina 7 di 20 - nondimeno, annullava l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione perché non preceduta dalla doverosa diffida ex art. 35 DPR n. 380/2001;
- declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione impugnata con il ricorso principale non costituisse antecedente causale del nocumento asseritamente patito, “ma al più occasione per l'esplicazione della condotta materiale in ipotesi antigiuridica, che giammai assurge ad attività provvedimentale” (sentenza pag. 4). Sarebbe stata, infatti, la stessa parte ricorrente ad individuare la causa del danno patito non già nella demolizione delle opere qualificate come abusive, bensì nella distruzione di beni diversi da quelli oggetto dell'ordinanza- ingiunzione.
II.a. A seguito della pronuncia del Tar, l'associazione sportiva riassumeva il giudizio, limitatamente alla domanda risarcitoria, avanti al Tribunale di Milano, il quale rigettava le pretese attoree, condannando, conseguentemente, l'associazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 14.230,00 (di cui € 800,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi).
In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7634/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.:
- individuava l'oggetto della domanda risarcitoria sia nei danni derivanti dalla distruzione dei beni qualificati come abusivi dall'ordinanza ingiunzione, sia in quelli determinati dalla demolizione di beni diversi ed ulteriori;
- nella prima categoria faceva rientrare le sette casette in legno, un trampolino, un pontile con tettoia e tre campi boe;
- nella seconda vi ricomprendeva “il materiale accatastato che l' era intenzionata a Parte_1 rivendere”;
- tanto premesso, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, in favore del GA, con riferimento alla domanda risarcitoria relativa ai beni qualificati come abusivi, atteso che la loro demolizione sarebbe avvenuta “in diretta esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione n.3 del 2011”
(sentenza pag. 5);
- rigettava nel merito la domanda risarcitoria con riferimento al “materiale accatastato” per non avere l'associazione fornito prova dell'asserito accordo in base al quale il si sarebbe CP_1 impegnato a consentire all'attrice di conservare temporaneamente i beni nella cava successivamente allo sgombero. pagina 8 di 20
III. Il giudizio di appello
III.a. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'associazione, formulando tre motivi di gravame, così rubricati e che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
1. “Vizio di eccesso di potere giurisdizionale”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, ancorché il Tar, con sentenza definitiva1, avesse già declinato la giurisdizione in favore del G.O. relativamente alla domanda risarcitoria spiegata nei motivi aggiunti. Essendosi formato il giudicato esterno in tema di giurisdizione, sarebbe stata preclusa al Tribunale un'ulteriore declinatoria di giurisdizione: il giudice di prime cure avrebbe potuto, al più, sospendere il processo e sollevare la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 59 co. 3 della legge n. 69/2009. L'appellante chiede, conseguentemente, che venga dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O. conformemente al giudicato amministrativo, anche previa eventuale proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Parte impugnante lamenta altresì la contraddittorietà della sentenza laddove il giudice, dopo aver negato la propria giurisdizione con riferimento al capo 1 del dispositivo, l'ha affermata in relazione al capo 2, così operando una scissione tra due tipologie di danni, in realtà mai prospettata dall'associazione sportiva. La pronuncia di primo grado sarebbe, dunque, affetta anche da un vizio di ultrapetita per avere il Tribunale distinto tra danni da “abbattimento” (punto 1 del dispositivo) e danni da “distruzione dopo l'abbattimento” (punto 2 del dispositivo), pur a fronte di una domanda risarcitoria unitaria. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione avrebbe domandato il risarcimento di un'unica tipologia di danni: quelli derivanti dall' attività di demolizione realizzata dal da CP_1 considerarsi illecita perché posta in essere in assenza di valido titolo (l'ordinanza ingiunzione, infatti, è stata annullata con sentenza definitiva).
2. “Omessa ed errata pronuncia sulla domanda di merito” 1 La sentenza del Tar è passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di gravame. pagina 9 di 20 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria sulla quale ha riconosciuto la propria giurisdizione. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione sportiva avrebbe analiticamente allegato e provato, tramite la produzione delle relative fatture d'acquisto (Cfr. D03 n. 2 appellante), il valore dei beni distrutti per effetto dell'illecita – perché sine titulo – attività di demolizione realizzata dal In particolare, siffatto CP_1 danno ammonterebbe ad euro 277.221,00, comprensivi anche dei costi sostenuti dall'associazione per i lavori di bonifica dell'area incolta, movimento terra, terrazzamento rive e per la realizzazione degli spianamenti funzionali alla costruzione di sentieri pedonali. Il si sarebbe avvantaggiato dei CP_1 risultati di siffatti lavori senza tuttavia nulla corrispondere all'associazione; questione, questa, sulla quale il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia.
Parte appellante censura altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'accordo stipulato tra l'associazione e il in base al quale quest'ultimo si sarebbe CP_1
impegnato a consentire alla prima la conservazione dei beni in loco, ancorché tale accordo fosse stato ritualmente prodotto con il doc. 3 allegato all'atto di riassunzione (Cfr. D03 n. 9 appellante). In particolare, tale accordo si sostanzierebbe in uno scambio di plurime pec intercorse tra i legali rappresentanti delle odierne parti processuali.
3. “Errata condanna dell'istante alle spese”
Con il terzo motivo, infine, parte appellante si duole della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, prospettandone la riforma quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'associazione lamenta altresì l'erroneità della liquidazione, atteso che il non Controparte_1 avrebbe dimostrato di aver sostenuto spese per € 800,00.
III.b. Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che l'atto di citazione in riassunzione è nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., risultando del tutto incerti ed indeterminati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria. Controparte, invero, avrebbe indistintamente equiparato i manufatti abusivi (oggetto dell'ordinanza di demolizione) con altri beni mobili presenti in loco (opportunamente inventariati e messi a disposizione dell'associazione), nonché con le opere di bonifica (mai accettate dal e CP_1
anzi espressamente contestate);
pagina 10 di 20 - che la condotta negligente dell'associazione, consistita nell'omessa proposizione dell'istanza di sospensione cautelare avverso l'ordinanza-ingiunzione, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la condotta asseritamente antigiuridica dell'amministrazione e il danno lamentato;
- che, in ogni caso, essendo le opere per cui è causa pacificamente abusive, difetterebbe il requisito dell'ingiustizia del danno che presuppone la meritevolezza dell'interesse leso.
L'interesse a conservare un'opera costruita abusivamente non integrerebbe, infatti, un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, sicché la relativa lesione, ancorché ingiusta, non potrebbe, comunque, dar luogo ad una condanna risarcitoria;
- che il Tribunale ha correttamente disatteso le istanze istruttorie, essendo i capitoli di prova dedotti da controparte inammissibili, vuoi perché generici vuoi perché irrilevanti ai fini del decidere;
- che la contestazione relativa alla pretesa erronea quantificazione delle spese di lite è generica.
III.c. In sede di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha domandato altresì la condanna del alla cancellazione dell'espressione “opere abusive” più volte utilizzata negli scritti difensivi di CP_1
controparte perché sconveniente ed offensiva, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
III.d. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed è stata, quindi, discussa nella camera di consiglio del 30.01.2025.
IV. Le osservazioni della Corte.
IV.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione sollevata da parte appellata. Le doglianze articolate dall'associazione risultano, infatti, sufficientemente chiare nel loro contenuto, sicché l'atto introduttivo appare del tutto conforme ai criteri dettati dagli artt.
163 e 164 c.p.c.
IV.b. Sempre in via preliminare, deve essere affrontata la questione, oggetto del primo motivo di gravame, relativa all'individuazione del giudice (ordinario o amministrativo) munito della giurisdizione a decidere della presente controversia.
pagina 11 di 20 Sul punto osserva la Corte che la pronuncia sulla giurisdizione contenuta in una sentenza di primo grado deve – a differenza delle statuizioni in materia di competenza (impugnabili esclusivamente con il regolamento di competenza ex artt. 42 ss c.p.c.) – essere censurata attraverso lo strumento dell'appello, richiedendosi al tal fine la formulazione di uno specifico motivo di gravame (Cfr. ex multis Cass
SS.UU n. 24883 /2008).
Il motivo in esame si rivela, conseguentemente, ammissibile.
Fatta tale doverosa premessa, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione nella fattispecie de qua si rendono necessarie talune puntualizzazioni.
Anzitutto, osserva la Corte che l'associazione sportiva, sia nel ricorso per motivi aggiunti, sia nell'atto di riassunzione avanti al Tribunale di Milano, aveva domandato il risarcimento di tre distinte tipologie di danni.
In primo luogo, l'odierna appellante aveva lamentato i danni derivanti dalle (asseritamente scorrette) modalità con cui il aveva provveduto a demolire i tre manufatti abusivi ancora in essere al CP_1 momento dell'esecuzione coattiva dell'ordinanza- ingiunzione. Successivamente alla notifica del provvedimento amministrativo, infatti, l'associazione sportiva aveva provveduto a smontare autonomamente quattro dei setti manufatti indicati come abusivi;
al momento dell'accesso in cava da parte del dunque, residuavano solo tre dei sette manufatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione. CP_1
L'appellante, fin dal ricorso per motivi aggiunti presentato al Tar, si era doluta che il anziché CP_1
procedere a smontare i tre manufatti ancora in essere, conservandoli con costi a carico dell'associazione, li avesse integralmente demoliti, così precludendole la possibilità di lucrare sulla rivendita delle relative componenti.
In secondo luogo, l'associazione aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione, in tesi ingiustificata, delle componenti dei quattro manufatti già autonomamente smontati prima dell'esecuzione coattiva;
trattasi di travi e assi, destinate ad essere rivendute, e temporaneamente lasciate all'interno del terreno della cava.
L'associazione aveva lamentato, infine, la distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto ai sette manufatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Si trattava, in particolare, dei beni contenuti all'interno dei tre manufatti abusivi demoliti, nonché di attrezzature sportive di notevole valore, quali un pontile, un trampolino e tre campi boe per lo sci nautico.
pagina 12 di 20 Il Tar, erroneamente valutando le allegazioni della ricorrente, ha invece ritenuto che quest'ultima avesse domandato esclusivamente il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione di beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione e su tale presupposto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul punto. Il Tar, invero, ha così motivato la declinatoria giurisdizione:
“il danno lamentato dall'associazione [trova ] causa […] non nella demolizione delle opere qualificate come abusive dall'Ente, bensì nella demolizione delle attrezzature per lo svolgimento della pratica sportiva dello sci nautico ivi insistenti”, sicché “l'ordinanza ingiunzione, la cui legittimità viene contestata con il ricorso principale, non costituisce in alcun modo antecedente causale del nocumento asseritamente patito” (sentenza TAR pag. 6).
Per questa ragione, la pronuncia del Tribunale ordinario – che ha invece operato una scissione tra beni oggetto dell'ordinanza ingiunzione e beni diversi (ancorché errando nell'individuazione concreta dei beni appartenenti all'una e all'altra categoria, come si vedrà infra) – non si pone in contrasto con il giudicato amministrativo. Il Tar, infatti, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i beni diversi da quelli oggetto del provvedimento amministrativo di demolizione ed il G.O., coerentemente con tale statuizione, ha riconosciuto la propria giurisdizione in relazione a tale profilo (pur avendo successivamente rigettato la domanda nel merito), declinandola solo con riferimento ai danni asseritamente patiti per effetto della distruzione dei beni rientranti nel perimetro dell'ordinanza ingiunzione.
In ogni caso, giova osservare che il giudice ordinario non sarebbe stato, comunque, vincolato alla pronuncia del Tar, ancorché divenuta definitiva.
La tesi di parte appellante – secondo cui il Tribunale ordinario, non essendosi avvalso del rimedio previsto del comma 3 dell'art. 59 l. 69/2009, non avrebbe potuto a propria volta declinare la giurisdizione – non merita condivisione.
Il citato art. 59 co. 3 – che prevede la possibilità per il giudice avanti al quale la causa è riassunta di sollevare questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Superna Corte, fino alla prima udienza di trattazione – nulla statuisce in ordine alle conseguenze della sua inosservanza da parte del giudice ad quem.
pagina 13 di 20 In altri termini, dal tenore letterale della norma non può evincersi la vincolatività della pronuncia del giudice a quo quale conseguenza della mancata sottoposizione, da parte del giudice indicato come munito di giurisdizione, della relativa questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha riconosciuto – facendo leva, tra le altre cose, sul carattere non vincolante della disposizione – la possibilità per il giudice destinatario della declinatoria di giurisdizione di dichiarare a propria volta il difetto di giurisdizione, pur senza previa sottoposizione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della S.C. e financo ove una delle due pronunce abbia acquisito valore di giudicato (Cfr. ex multis Cass. SSUU n.
27310/2023).
Per queste ragioni il Tribunale di Milano, pur essendo stato destinatario della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tar, era pienamente legittimato a declinare a propria volta la giurisdizione, senza per ciò solo incorrere in alcuna violazione di legge o di giudicato.
Tanto premesso, la Corte ritiene, tuttavia, di discostarsi dalla valutazione operata dal primo giudice in punto di giurisdizione.
Invero l'odierna appellante, nel corso del giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo e poi proseguito avanti a quello ordinario, aveva individuato la causa del nocumento asseritamente patito non già nell'illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì nella sua scorretta esecuzione.
L'associazione, infatti, come ut supra evidenziato, aveva domandato il risarcimento dei danni derivati dalla mancata conservazione delle componenti dei tre manufatti ancora in essere alla data dell'esecuzione coattiva (completamente distrutti, anziché semplicemente smontati); dalla distruzione, asseritamente emulativa, delle componenti dei quattro manufatti già in precedenza smontati dall'associazione; nonché dalla distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto ai prefabbricati oggetto del provvedimento di demolizione.
Solo in sede di gravame l'associazione sportiva, nel dolersi della distinzione operata dal primo giudice, ha prospettato un danno unitario, individuando la causa di siffatto nocumento nel carattere illegittimo dell'ordinanza-ingiunzione. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione avrebbe subito un unico vulnus: quello derivante dall'esecuzione di un provvedimento dichiarato illegittimo (il Tar, infatti, ha annullato l'ordinanza ingiunzione con sentenza passata in giudicato).
Senonché tale prospettazione si rivela inammissibile perché “nuova” ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dovendosi conseguentemente fare riferimento, nell'esame delle doglianze sottoposte al vaglio della
Corte, alla prospettazione giuridica come originariamente formulata dall'associazione sportiva.
pagina 14 di 20 Premesse tali precisazioni, la Corte ritiene sussistente nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a tutti i profili della domanda risarcitoria avanzata dall'associazione.
In particolare, in relazione ai primi due profili (integrale demolizione dei tre fabbricati ancora in essere e distruzione delle componenti degli altri quattro già smontati), il danno lamentato era stato individuato nella perdita di un'opportunità di profitto: l'amministrazione, procedendo ad una scomposta demolizione, aveva precluso all'associazione la possibilità di rivendere le componenti dei manufatti.
Così prospettato, il nocumento si appalesa del tutto avulso dal carattere illegittimo del provvedimento: in astratto l'associazione avrebbe potuto avanzare domanda di ristoro di tali danni anche in assenza di una declaratoria di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione.
Difetta, dunque, nell'originaria prospettazione dell'odierna appellante, quel collegamento immediato e diretto tra danno e illegittimità del provvedimento che solo è idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, infatti, “in tema di riparto della giurisdizione,
l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.” (Cfr. Cass ex multis n. 10880/2023).
Né sembrerebbe venire in rilievo l'art. 133 co. 2 lettera f) che devolve alla giurisdizione esclusiva del
G.A. le controversie in materia urbanistica e edilizia. Infatti, sebbene la demolizione di un manufatto abusivo rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul risarcimento del danno derivante dalla scorretta esecuzione dell'ordinanza di demolizione, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità patrimoniale, deve intendersi devoluta al G.O. La più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. SSUU n. 6594/2011,
6595/2011 e 6596/2011) sembra, infatti, aver superato il precedente orientamento che riteneva sufficiente, al fine del radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A., il mero dato del collegamento (dell'oggetto) della controversia con le materie indicate dalla legge.
A fortiori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli qualificati come abusivi dall'ordinanza ingiunzione. In relazione a tale profilo, infatti, risulta ancor più evidente il difetto di un nesso di causalità immediato e diretto tra pregiudizio e illegittimità del provvedimento (tant'è che sia il
Tar che il Tribunale di Milano hanno riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sul punto). pagina 15 di 20 IV. c. Tanto premesso in punto di giurisdizione, quanto al merito della domanda risarcitoria– oggetto del secondo motivo di gravame– si osserva quanto segue.
L'associazione domanda, innanzitutto, il risarcimento del danno derivante dall'integrale distruzione dei tre manufatti ancora in essere al momento dell'esecuzione coattiva. Nella prospettazione dell'appellante, trattandosi di prefabbricati smontabili, il avrebbe dovuto asportarne le CP_1 componenti e conservarle con costi a carico dell'associazione, sì da consentirne la rivendita a terzi.
La doglianza non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti non può in alcun modo evincersi che sull'amministrazione gravasse il dovere di attenersi a specifiche modalità nella rimozione dei manufatti abusivi: l'ordinanza ingiunzione, alla base dell'intervento del infatti, nulla specificava in ordine alle modalità di CP_1
asportazione, limitandosi ad ordinare la demolizione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Non avendo l'associazione ottemperato all'ordine di demolizione entro il termine indicato in ordinanza
(dieci giorni dalla relativa notifica), il Comune vi ha dato esecuzione coattivamente, provvedendo legittimamente alla loro integrale distruzione, stante l'assenza di specifiche indicazioni e/o precauzioni a riguardo.
Né vale sostenere che un siffatto onere fosse stato oggetto di uno specifico accordo intervenuto inter partes.
In disparte il fatto che l'esistenza di un tale accordo è stato allegato dall'odierna appellante non già con riferimento alle modalità di demolizione dei tre manufatti abusivi ancora integri al momento dell'esecuzione coattiva, bensì in relazione alle componenti dei quattro prefabbricati già smontati (che il si sarebbe impegnato a conservare in loco fino alla consegna ai terzi acquirenti), osserva la CP_1
Corte che un tale intendimento non trova comunque riscontro in atti.
pagina 16 di 20 Invero, la documentazione richiamata dall'associazione sportiva a sostegno dell'assunto – vale a dire lo scambio di corrispondenza intercorso tra il procuratore dell'associazione e quello del prodotto CP_1
quale sub doc. D03 n. 9 – risulta del tutto inconferente. Le e-mail e le pec hanno ad oggetto la richiesta, plurime volte avanzata dall'associazione, di essere autorizzata dal Comune al ritiro di taluni beni – diversi dai prefabbricati in legno– rimasti all'interno della cava dopo lo sgombero. Trattasi, in particolare, di un pontile, di un trampolino e di tre boe da sci nautico, di cui si dirà ampiamente infra.
Senza considerare, oltretutto, che l'accordo in questione avrebbe dovuto necessariamente essere antecedente allo sgombero (diversamente, infatti, non sarebbe stato neanche ipotizzabile un inadempimento dell'amministrazione in fase di esecuzione coattiva); senonché la corrispondenza richiamata da parte appellante risale al periodo compreso tra il luglio e l'ottobre 2014 e, quindi, ad un momento ampiamente successivo rispetto alla demolizione (intervenuta in data 9.12.2011).
L'assenza di prova circa la sussistenza di un tale accordo preclude l'accoglimento sia della domanda risarcitoria avente a oggetto i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'integrale demolizione dei tre manufatti ancora in essere alla data del 9.12.2011, sia quella afferente al nocumento derivante dalla distruzione delle componenti dei prefabbricati già autonomamente smontati dall'associazione.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'asserita distruzione dei beni contenuti all'interno dei tre manufatti demoliti dal in sede di esecuzione coattiva CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione.
Sul punto fa fede, attesa la mancata proposizione di querela di falso, la relazione di servizio del 9 dicembre 2011 (Cfr. D02 appellante da pag. 205) che attesta che siffatti beni erano stati inventariati e depositati presso un magazzino del Comune di , sito in via degli Alpini. CP_1
Difetta, conseguentemente, la prova del danno.
Merita invece accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni derivanti dalla distruzione di talune attrezzature sportive presenti nella cava: trattasi, in particolare di un pontile, di un trampolino e di campi boe per lo sci nautico.
Il Tribunale ha declinato sul punto la propria giurisdizione ritenendo, erroneamente, che siffatti beni
“corrispond[essero] a quelli qualificati come abusivi dal Comune di ” (sentenza pag.6). CP_1
La Corte ritiene di discostarsi da tale valutazione: le attrezzature sportive de quibus esulano dal perimetro applicativo dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che quest'ultima faceva esclusivo riferimento a “n. 7 (sette) prefabbricati in legno e/o metallo […] utilizzati quali spazi a servizi dell'attività di sci nautico (spogliatori, servizi, deposito, ufficio)” (Cfr. doc. 5 fascicolo primo grado . CP_1
pagina 17 di 20 Tanto premesso, giova osservare che dalla documentazione prodotta in atti, risulta per tabulas
l'avvenuta distruzione del pontile ad opera del Nella raccomandata del 21.10.2024, CP_1 indirizzata al legale dell'associazione sportiva, il Comune ha infatti riconosciuto di aver provveduto all'asportazione del pontile “per motivi di sicurezza” (Cfr. D03 n.9 lett. Q)
Quanto al trampolino e ai campi boe da sci, pur non essendovi evidenza della loro effettiva distruzione,
è pacifico in atti che siffatti beni non siano mai stati riconsegnati all'associazione, nonostante le plurime richieste in tal senso avanzate dall'odierna appellante per il tramite del proprio legale. E' documentale che nel periodo compreso tra il marzo e l'ottobre 2014 il procuratore dell'associazione abbia insistentemente chiesto al Comune di essere autorizzato ad entrare, insieme a tecnici specializzati, nella cava chiusa a seguito dello sgombero, per provvedere al ritiro delle attrezzature sportive.
Dal carteggio prodotto in atti (Cfr. D03 n.9 lett. D,E,F), emerge che il pur dichiarandosi CP_1
favorevole al rilascio di siffatta autorizzazione, non abbia poi concretamente dato seguito al proposito:
l'amministrazione, infatti, non ha risposto alle plurime richieste di appuntamenti avanzate dall'associazione e di fatto non ha reso possibile il ritiro delle attrezzature, alcune estremamente ingombranti (non ha mai indicato ad esempio, nonostante i plurimi solleciti dell'appellante, l'accesso carraio utilizzabile per trasportare i beni fino alla strada asfaltata).
Ad opinione della Corte, tale contegno ostativo dell'amministrazione è fonte di responsabilità risarcitoria: il infatti, non ha restituito, impedendone di fatto il ritiro, beni che, esulando dal CP_1 perimetro applicativo dell'ordinanza ingiunzione, non aveva alcun titolo per trattenere.
L'associazione ha quantificato il danno nel prezzo di acquisto dei beni, documentato in complessivi euro 65.970,00 (di cui euro 11.430 per il pontile, euro 54.000 per il trampolino ed euro 540 per i campi boe - Cfr. D03 n.2). Da tale importo deve tuttavia essere detratta una percentuale, che la Corte ritiene equitativamente di individuare nella misura del 50%, atteso che trattasi di beni acquistati nel 2006 e da allora sottoposti ad uso.
Consegue che il deve essere condannato al pagamento a titolo risarcitorio, in favore Controparte_1 dell'associazione sportiva appellante, della somma di euro 32.985,00, oltre interessi ex art. 1224, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 18 di 20 Non merita invece accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi sostenuti dall'associazione per i lavori di bonifica dell'area incolta, movimento terra, terrazzamento rive, nonché per la realizzazione degli spianamenti funzionali alla costruzione di sentieri pedonali e su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi: l'odierna appellante, infatti, si era volontariamente obbligata a siffatti esborsi. Con la stipula del contratto del 27.5.2007 concluso tra l'odierna appellante, l'allora proprietaria della cava (Holcm Aggregati srl) e il (che interveniva in qualità di Controparte_1 mediatore), l'associazione si era espressamente assunta l'onere di farsi carico del ripristino dell'area verde sita all'interno del Comune “da utilizzare come parcheggio per gli addetti ai lavori e comunque per il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione” (cfr. D02 appellante da pag. 22).
IV.d. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione del regime delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame
(avente ad oggetto l'erronea liquidazione delle spese di lite).
IV.e. Infine, devono essere disattese entrambe le domande avanzate da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni (aventi ad oggetto, rispettivamente, la condanna del alla CP_1 cancellazione dai propri scritti dell'espressione “opere abusive” e la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c.).
Quanto alla prima, osserva la Corte che l'espressione “abusive” non può ritenersi né sconveniente, né tanto meno offensiva, trattandosi di aggettivo che semplicemente indica i manufatti realizzati in difetto del necessario titolo edilizio (senza considerare, oltretutto, che il Tar ha accertato, con sentenza passata in giudicato, l'effettivo carattere abusivo delle opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione).
Parimenti non merita accoglimento la domanda formulata dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c, non ravvisandosi, nel caso di specie, ipotesi di palese malafede o colpa grave in capo al appellato. CP_1
V. Il regolamento delle spese di lite
Va premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della pagina 19 di 20 lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18).
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono dunque la soccombenza, e si liquidano a carico di parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 3045/2022, promossa in grado d'appello da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7634/2022 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 30.09.2022, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 32.985,00, oltre interessi come da motivazione;
[...]
- condanna il a rifondere in favore di CP_1 CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 per il primo grado di giudizio ed euro 6.946,00 per l'appello), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Rossella Milone Presidente
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dr. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3045/2022 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bello ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
il suo studio in Milano, via Pietro Teuliè 16, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_2
Precetti ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di , in Via I Maggio, giusta CP_1
procura in atti pagina 1 di 20 APPELLATO
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia Codesta l'Ecc.ma Corte di Appello, preliminarmente richiamato dalla Cancelleria della I sezione del Tribunale di Milano, il fascicolo della causa RG 62353/2019 del Tribunale di Milano, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.7634/2022 pronunciata dal Tribunale di Milano il 30 settembre 2022, notificata all'appellante il 3 ottobre 2022,
contrariis reiectis, così giudicare:
A)In via preliminare e pregiudiziale:
1)Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, visti gli art 37, 41 e 329 cpc e 59 L.68 del 2009, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O., anche sollevando previamente, se ritenuto, d'ufficio con ordinanza la questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, ovvero, in via subordinata, se ritenuto ancora applicabile il primo comma dell' art 41 cpc, e anche previa sospensione di codesto processo d'appello, assegnare termine alle parti per depositare istanza per il regolamento di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dandosi ogni disposizione ritenuta più opportuna,
2) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e illegittimità della sentenza qui impugnata riformandone tutti i capi per i vizi tutti di cui in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale per eccesso di potere giurisdizionale, e,
B) nel merito
pagina 2 di 20 3) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e illegittimità della sentenza qui impugnata riformandone tutti i capi per i vizi tutti di cui in narrativa, per motivazioni solo apparenti, errate e affette da contraddizioni intrinseche e gravi omissioni e comunque per aver pronunciato ultra petita e conseguentemente in riforma integrale della sentenza di primo grado accogliere con o senza rinvio, tutte le domande dell'associazione attrice già formulate in primo grado in relazione alla richiesta risarcimento del danno per tutte le attività materiali emulative condotte dal dal Controparte_1
2011 in poi,
come documentate, cioè per € 250.000,00 ex doc. D.03 all.2 ed € 7.810.80 ex doc.D.03 all.3, e così complessivamente € 257.810,80, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta, anche in via equitativa, domanda di risarcimento danni già reiterata nel foglio di p.c. del 13 gennaio 2022 avanti al
TO, che ai sensi dell'art 346 cpc, si ritrascrive:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni opportuna declaratoria di rito,
nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, per i fatti di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dalla e quantificati nella somma complessiva di € Parte_2
257.810,80 (€ 250.000,00 + € 7.810,80), ovvero alla maggiore o minor somma da determinarsi, anche in via equitativa e, se del caso, anche all'esito dell'esperenda istruttoria.
Con ogni provvedimento consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
C) In via istruttoria:
4) ammettere, tutti i capitoli di prova per interrogatorio e testi già formulati dall'Associazione avanti al Tribunale e reiterati in sede di p.c. di primo grado telematicamente il 13 gennaio 2022, e che qui si riportano integralmente, sui quali tutti il Tribunale non si è pronunciato, con i testi indicati:
“In via istruttoria, in denegata ipotesi, e ove necessario ai fini della decisione, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad una valutazione dei beni illegittimamente distrutti dall'ente al momento della demolizione.
pagina 3 di 20 Laddove poi la documentazione in atti non fosse ritenuta sufficiente si chiede, in denegata ipotesi,
l'ammissione dell'interrogatorio formale del signor Sindaco pro tempore del Controparte_2
all'epoca dei fatti, nonché la prova per testi sulle seguenti circostanze: Controparte_1
1 - vero che nella Relazione di Servizio n. 378 del 9 dicembre 2011 il Comune di dava atto di CP_1
aver demolito i tre prefabbricati rimasti presso la cava Binella in e non ancora smontati CP_1
dall' che, come ribadito nelle comunicazioni al Comune, stava procedendo Parte_1
spontaneamente con lo smontaggio dei beni, come concordato dall'associazione con l'ente;
2- vero che nel corso dell'anno 2011 Comune di ha demolito ed asportato oggetti che si CP_1
trovavano presso la cava Binella in all'esterno delle casette in legno quali travi, assi relative CP_1
alle strutture già smontate dalla associazione;
3- vero che, con ripetute comunicazioni, rispettivamente del 1° agosto 2011, del 13 settembre 2011 e dell'11 ottobre 2011 (doc.
1 - allegati nn. 22,23 e 24) nonché con ultima dell'1 dicembre 2011 (doc.
3- allegato n.17) l' comunicava al Comune di lo stato di avanzamento dei lavori di Parte_1 CP_1
smontaggio spontaneo dei manufatti presso la cava Binella in , attività che stava avvenendo a CP_1
cura e spese dell' ; Parte_1
4- vero che l'amministrazione comunale, pur ricevendo periodiche e tempestive comunicazioni di smontaggio delle casette presso la cava Binella in , che sapeva essere già state vendute a terzi, CP_1
il 9 dicembre 2011, le ha distrutte, a mezzo della Polizia Locale, demolendo anche le componenti delle quattro casette che erano già state smontate dai soci ed accatastate sul terreno in attesa di essere consegnate agli acquirenti;
5- vero che, nell'anno 2011, l'Amministrazione Comunale ha proseguito distruggendo poi anche il pontile, la passerella e le altre strutture residue rimaste presso la cava Binella in , e negando di CP_1 fatto il diritto all'accesso per riprendere il trampolino, e, ciò nonostante, la reiterata
manifestazione di volontà dell'associazione di rimuovere a propria cura e spese tutti i beni rimasti in loco;
6- vero che in data 9 dicembre 2011, e poi successivamente in data 26 aprile 2012, sono stati letteralmente rasi al suolo tutti i beni di proprietà dell'associazione (si veda la corrispondenza prodotta sub doc.2 allegati nn. 8,9 e 10) che si trovavano presso la cava Binella in;
CP_1
7- vero che come emerge dalla comunicazione inviata al Comune di in data 1 dicembre 2011 CP_1
(doc. 3 allegato n. 17) l' aveva riferito all'ente di aver già promesso le casette a terzi a Parte_1
titolo oneroso, e ciò nonostante, il le ha rase al suolo pochi giorni dopo;
CP_1 pagina 4 di 20
8- vero che, come risulta dalla corrispondenza in atti, dopo l'intervento di demolizione del 9 dicembre
2011 presso la cava Binella in , l' ha richiesto (doc. 3 allegato n. 10) la CP_1 Parte_1
restituzione delle tre casette (due il legno e una in alluminio), oltre che dei beni al loro interno,
apprendendo poi, solo con la successiva risposta del del 2 marzo CP_1
2012, (doc. 10 appena citato) che le stesse erano già state distrutte;
9- vero che, come risulta dalla corrispondenza in atti (doc. 3 allegato n.9) alcuni beni di notevoli dimensioni (pontile, trampolino, campi boe) erano rimasti nell'esclusiva disponibilità del CP_1
sull'area della cava Binella sita in , in quanto la zona era stata delimitata da un cancello CP_1
chiuso a chiave e lucchettato dal in data 26 aprile 2012 e che l'ente non ne aveva mai CP_1
consentito il ritiro (si veda lo scambio di corrispondenza tra
associazione ed ente di cui al doc.
3 - allegato n.
9 - lettere D,E ed F).
10 - vero che, come emerge dal tenore delle lettere allegate, (docc. 3 – allegati dal 9 al 14) il CP_1
ha sempre di fatto omesso di rispondere alle ripetute richieste di fissazione di incontri e sopralluoghi per la rimozione, il tutto a spese e cura della associazione;
11- vero che, con comunicazione del 10 settembre 2014, il Comune riferiva che avrebbe consentito il ritiro dei beni presenti presso la cava Binella in a cura e spese dell'associazione, mentre il CP_1
giorno successivo, in data 11 settembre 2014 l'associazione apprendeva che il pontile della stessa era
Stato appena distrutto (si veda doc.3 allegato n.
9 - lettera F);
12- vero che le richieste di accesso per il ritiro del trampolino e del campo boe, situati presso la cava
Binella in , (doc. 3 allegato n. 9 lettere L,M,N,O) sono di fatto rimaste inevase, e ciò nonostante CP_1
la scrivente avesse richiesto più volte di essere autorizzata ad accedere per il ritiro dei beni stessi;
13- vero che in data 30 ottobre 2011 l'associazione sportiva aveva stipulato un accordo Parte_2
(doc. 6 che mi si rammostra) con l'associazione Moto Club Ceriano Laghetto per la vendita dei beni indicati per l'importo complessivo forfettario di € 52 mila e che la vendita non si è perfezionata in quanto i suddetti beni sono stati totalmente distrutti dal CP_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori:
- - via Morandi Rodolfo 34 - Segrate (MI); Testimone_1
- - Residenza Sassi 822 - Basiglio (Mi); CP_3
- - Via Cucchiari, 13 - 20155 Milano;
Controparte_4
pagina 5 di 20 Si indica infine a teste, solo sul capitolo 13, il signor:
- presso Moto Club Ceriano Laghetto, via Roma.” Testimone_2
5) riformare conseguentemente l'impugnata sentenza anche in punto condanna alle spese (capo 3 del dispositivo), condannando il a rifondere spese e compensi legali tutti all'associazione. CP_1
6) condannare il appellato per responsabilità aggravata ex art 96 cpc primo e secondo CP_1 comma ad una somma da liquidarsi d'ufficio a favore dell'appellante per difese svolte con mala fede
e/o colpa grave, per le espressioni offensive e ingiuriose utilizzate e al risarcimento dei danni.
7) in ogni caso spese, compensi, rimborso forfettario, oneri di legge e fiscali rifusi di primo e secondo grado di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, perché infondato in
[...]
fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori;
3) in via istruttoria, respingere le richieste avversarie e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testimoni della parte appellante, ammettere la prova contraria del sugli Controparte_1
stessi capitoli e con i medesimi testimoni;
4) in ogni caso, respingere l'istanza di cancellazione delle presunte espressioni sconvenienti od offensive e l'istanza di risarcimento danni per responsabilità aggravata, perché si tratta di espressioni contenute nella sentenza appellata e nella sentenza del Lombardia, sede di Milano, Sez. II, n. CP_5
1115 del 10.4.2019, depositata il 16.5.2019 e passata in giudicato, fatta salva la facoltà di ulteriori deduzioni nella comparsa conclusionale e nell'eventuale replica.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La vicenda processuale
pagina 6 di 20 I.a. L'associazione sportiva dilettantistica (di seguito “l'associazione”) Parte_1 proponeva opposizione, avanti al TAR Lombardia, avverso l'ordinanza ingiunzione n.3/2011 (Cfr. doc.
5 fascicolo primo grado con la quale il Comune di le aveva intimato la demolizione CP_1 CP_1
di sette manufatti in legno e/o metallo abusivamente realizzati nel Lago Cava Binella, area di proprietà del ed utilizzata dall'associazione quale base nautica a partire dal 2007. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che i manufatti, in quanto provvisori e facilmente smontabili, non necessitavano di permesso di costruire;
gli stessi, dunque, non potevano definirsi abusivi;
- che il Comune non aveva provveduto alla dovuta diffida ai sensi dell'art. 35 DPR n. 380/2001.
I.b. In data 9.12.2011, stante l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune provvedeva a dare esecuzione coattiva all'ordinanza ingiunzione.
I.c. Con ricorso per motivi aggiunti (Cfr. doc. D02 appellante), l'associazione sportiva contestava le modalità di demolizione coattiva delle opere qualificate come abusive (nella prospettazione di parte ricorrente, trattandosi di strutture mobili, l'amministrazione avrebbe dovuto asportarle e conservarle con costi a carico dall'associazione). Parte ricorrente lamentava altresì “l'asportazione di oggetti che si trovavano all'esterno delle strutture mobili quali ad esempio travi ed assi relative alle strutture già smontate dalla ricorrente che si trovavano sul terreno” (testuale ricorso per motivi aggiunti pag. 10), nonché la distruzione di beni diversi rispetto a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione, quali “sci
d'acqua di notevole valore, impianti elettrici, cavi, materiale sportivo e tecnico, attrezzi, arredi e beni mobili vari” (testuale ricorso per motivi aggiunti pag.6). Domandava, conseguentemente, il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti.
I.d. Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e instando per la reiezione del CP_1
ricorso.
I.e. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1115/2019 (Cfr. D00 n. 5 appellante):
- riconosceva il carattere abusivo dei manufatti (nella specie sette prefabbricati destinati a spogliatoi, servizi, deposito e uffici) perché finalizzati a dare stabile sistemazione alla base nautica della ricorrente (come dimostrato anche dall'avvenuta realizzazione dei collegamenti alla rete elettrica, idrica e telefonica), in quanto tali necessitanti del preventivo rilascio di un titolo edilizio;
pagina 7 di 20 - nondimeno, annullava l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione perché non preceduta dalla doverosa diffida ex art. 35 DPR n. 380/2001;
- declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione impugnata con il ricorso principale non costituisse antecedente causale del nocumento asseritamente patito, “ma al più occasione per l'esplicazione della condotta materiale in ipotesi antigiuridica, che giammai assurge ad attività provvedimentale” (sentenza pag. 4). Sarebbe stata, infatti, la stessa parte ricorrente ad individuare la causa del danno patito non già nella demolizione delle opere qualificate come abusive, bensì nella distruzione di beni diversi da quelli oggetto dell'ordinanza- ingiunzione.
II.a. A seguito della pronuncia del Tar, l'associazione sportiva riassumeva il giudizio, limitatamente alla domanda risarcitoria, avanti al Tribunale di Milano, il quale rigettava le pretese attoree, condannando, conseguentemente, l'associazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 14.230,00 (di cui € 800,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi).
In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7634/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.:
- individuava l'oggetto della domanda risarcitoria sia nei danni derivanti dalla distruzione dei beni qualificati come abusivi dall'ordinanza ingiunzione, sia in quelli determinati dalla demolizione di beni diversi ed ulteriori;
- nella prima categoria faceva rientrare le sette casette in legno, un trampolino, un pontile con tettoia e tre campi boe;
- nella seconda vi ricomprendeva “il materiale accatastato che l' era intenzionata a Parte_1 rivendere”;
- tanto premesso, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, in favore del GA, con riferimento alla domanda risarcitoria relativa ai beni qualificati come abusivi, atteso che la loro demolizione sarebbe avvenuta “in diretta esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione n.3 del 2011”
(sentenza pag. 5);
- rigettava nel merito la domanda risarcitoria con riferimento al “materiale accatastato” per non avere l'associazione fornito prova dell'asserito accordo in base al quale il si sarebbe CP_1 impegnato a consentire all'attrice di conservare temporaneamente i beni nella cava successivamente allo sgombero. pagina 8 di 20
III. Il giudizio di appello
III.a. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'associazione, formulando tre motivi di gravame, così rubricati e che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
1. “Vizio di eccesso di potere giurisdizionale”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, ancorché il Tar, con sentenza definitiva1, avesse già declinato la giurisdizione in favore del G.O. relativamente alla domanda risarcitoria spiegata nei motivi aggiunti. Essendosi formato il giudicato esterno in tema di giurisdizione, sarebbe stata preclusa al Tribunale un'ulteriore declinatoria di giurisdizione: il giudice di prime cure avrebbe potuto, al più, sospendere il processo e sollevare la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 59 co. 3 della legge n. 69/2009. L'appellante chiede, conseguentemente, che venga dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O. conformemente al giudicato amministrativo, anche previa eventuale proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Parte impugnante lamenta altresì la contraddittorietà della sentenza laddove il giudice, dopo aver negato la propria giurisdizione con riferimento al capo 1 del dispositivo, l'ha affermata in relazione al capo 2, così operando una scissione tra due tipologie di danni, in realtà mai prospettata dall'associazione sportiva. La pronuncia di primo grado sarebbe, dunque, affetta anche da un vizio di ultrapetita per avere il Tribunale distinto tra danni da “abbattimento” (punto 1 del dispositivo) e danni da “distruzione dopo l'abbattimento” (punto 2 del dispositivo), pur a fronte di una domanda risarcitoria unitaria. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione avrebbe domandato il risarcimento di un'unica tipologia di danni: quelli derivanti dall' attività di demolizione realizzata dal da CP_1 considerarsi illecita perché posta in essere in assenza di valido titolo (l'ordinanza ingiunzione, infatti, è stata annullata con sentenza definitiva).
2. “Omessa ed errata pronuncia sulla domanda di merito” 1 La sentenza del Tar è passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di gravame. pagina 9 di 20 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria sulla quale ha riconosciuto la propria giurisdizione. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione sportiva avrebbe analiticamente allegato e provato, tramite la produzione delle relative fatture d'acquisto (Cfr. D03 n. 2 appellante), il valore dei beni distrutti per effetto dell'illecita – perché sine titulo – attività di demolizione realizzata dal In particolare, siffatto CP_1 danno ammonterebbe ad euro 277.221,00, comprensivi anche dei costi sostenuti dall'associazione per i lavori di bonifica dell'area incolta, movimento terra, terrazzamento rive e per la realizzazione degli spianamenti funzionali alla costruzione di sentieri pedonali. Il si sarebbe avvantaggiato dei CP_1 risultati di siffatti lavori senza tuttavia nulla corrispondere all'associazione; questione, questa, sulla quale il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia.
Parte appellante censura altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'accordo stipulato tra l'associazione e il in base al quale quest'ultimo si sarebbe CP_1
impegnato a consentire alla prima la conservazione dei beni in loco, ancorché tale accordo fosse stato ritualmente prodotto con il doc. 3 allegato all'atto di riassunzione (Cfr. D03 n. 9 appellante). In particolare, tale accordo si sostanzierebbe in uno scambio di plurime pec intercorse tra i legali rappresentanti delle odierne parti processuali.
3. “Errata condanna dell'istante alle spese”
Con il terzo motivo, infine, parte appellante si duole della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, prospettandone la riforma quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'associazione lamenta altresì l'erroneità della liquidazione, atteso che il non Controparte_1 avrebbe dimostrato di aver sostenuto spese per € 800,00.
III.b. Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che l'atto di citazione in riassunzione è nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., risultando del tutto incerti ed indeterminati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria. Controparte, invero, avrebbe indistintamente equiparato i manufatti abusivi (oggetto dell'ordinanza di demolizione) con altri beni mobili presenti in loco (opportunamente inventariati e messi a disposizione dell'associazione), nonché con le opere di bonifica (mai accettate dal e CP_1
anzi espressamente contestate);
pagina 10 di 20 - che la condotta negligente dell'associazione, consistita nell'omessa proposizione dell'istanza di sospensione cautelare avverso l'ordinanza-ingiunzione, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la condotta asseritamente antigiuridica dell'amministrazione e il danno lamentato;
- che, in ogni caso, essendo le opere per cui è causa pacificamente abusive, difetterebbe il requisito dell'ingiustizia del danno che presuppone la meritevolezza dell'interesse leso.
L'interesse a conservare un'opera costruita abusivamente non integrerebbe, infatti, un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, sicché la relativa lesione, ancorché ingiusta, non potrebbe, comunque, dar luogo ad una condanna risarcitoria;
- che il Tribunale ha correttamente disatteso le istanze istruttorie, essendo i capitoli di prova dedotti da controparte inammissibili, vuoi perché generici vuoi perché irrilevanti ai fini del decidere;
- che la contestazione relativa alla pretesa erronea quantificazione delle spese di lite è generica.
III.c. In sede di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha domandato altresì la condanna del alla cancellazione dell'espressione “opere abusive” più volte utilizzata negli scritti difensivi di CP_1
controparte perché sconveniente ed offensiva, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
III.d. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed è stata, quindi, discussa nella camera di consiglio del 30.01.2025.
IV. Le osservazioni della Corte.
IV.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione sollevata da parte appellata. Le doglianze articolate dall'associazione risultano, infatti, sufficientemente chiare nel loro contenuto, sicché l'atto introduttivo appare del tutto conforme ai criteri dettati dagli artt.
163 e 164 c.p.c.
IV.b. Sempre in via preliminare, deve essere affrontata la questione, oggetto del primo motivo di gravame, relativa all'individuazione del giudice (ordinario o amministrativo) munito della giurisdizione a decidere della presente controversia.
pagina 11 di 20 Sul punto osserva la Corte che la pronuncia sulla giurisdizione contenuta in una sentenza di primo grado deve – a differenza delle statuizioni in materia di competenza (impugnabili esclusivamente con il regolamento di competenza ex artt. 42 ss c.p.c.) – essere censurata attraverso lo strumento dell'appello, richiedendosi al tal fine la formulazione di uno specifico motivo di gravame (Cfr. ex multis Cass
SS.UU n. 24883 /2008).
Il motivo in esame si rivela, conseguentemente, ammissibile.
Fatta tale doverosa premessa, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione nella fattispecie de qua si rendono necessarie talune puntualizzazioni.
Anzitutto, osserva la Corte che l'associazione sportiva, sia nel ricorso per motivi aggiunti, sia nell'atto di riassunzione avanti al Tribunale di Milano, aveva domandato il risarcimento di tre distinte tipologie di danni.
In primo luogo, l'odierna appellante aveva lamentato i danni derivanti dalle (asseritamente scorrette) modalità con cui il aveva provveduto a demolire i tre manufatti abusivi ancora in essere al CP_1 momento dell'esecuzione coattiva dell'ordinanza- ingiunzione. Successivamente alla notifica del provvedimento amministrativo, infatti, l'associazione sportiva aveva provveduto a smontare autonomamente quattro dei setti manufatti indicati come abusivi;
al momento dell'accesso in cava da parte del dunque, residuavano solo tre dei sette manufatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione. CP_1
L'appellante, fin dal ricorso per motivi aggiunti presentato al Tar, si era doluta che il anziché CP_1
procedere a smontare i tre manufatti ancora in essere, conservandoli con costi a carico dell'associazione, li avesse integralmente demoliti, così precludendole la possibilità di lucrare sulla rivendita delle relative componenti.
In secondo luogo, l'associazione aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione, in tesi ingiustificata, delle componenti dei quattro manufatti già autonomamente smontati prima dell'esecuzione coattiva;
trattasi di travi e assi, destinate ad essere rivendute, e temporaneamente lasciate all'interno del terreno della cava.
L'associazione aveva lamentato, infine, la distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto ai sette manufatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Si trattava, in particolare, dei beni contenuti all'interno dei tre manufatti abusivi demoliti, nonché di attrezzature sportive di notevole valore, quali un pontile, un trampolino e tre campi boe per lo sci nautico.
pagina 12 di 20 Il Tar, erroneamente valutando le allegazioni della ricorrente, ha invece ritenuto che quest'ultima avesse domandato esclusivamente il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione di beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'ordinanza ingiunzione e su tale presupposto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul punto. Il Tar, invero, ha così motivato la declinatoria giurisdizione:
“il danno lamentato dall'associazione [trova ] causa […] non nella demolizione delle opere qualificate come abusive dall'Ente, bensì nella demolizione delle attrezzature per lo svolgimento della pratica sportiva dello sci nautico ivi insistenti”, sicché “l'ordinanza ingiunzione, la cui legittimità viene contestata con il ricorso principale, non costituisce in alcun modo antecedente causale del nocumento asseritamente patito” (sentenza TAR pag. 6).
Per questa ragione, la pronuncia del Tribunale ordinario – che ha invece operato una scissione tra beni oggetto dell'ordinanza ingiunzione e beni diversi (ancorché errando nell'individuazione concreta dei beni appartenenti all'una e all'altra categoria, come si vedrà infra) – non si pone in contrasto con il giudicato amministrativo. Il Tar, infatti, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i beni diversi da quelli oggetto del provvedimento amministrativo di demolizione ed il G.O., coerentemente con tale statuizione, ha riconosciuto la propria giurisdizione in relazione a tale profilo (pur avendo successivamente rigettato la domanda nel merito), declinandola solo con riferimento ai danni asseritamente patiti per effetto della distruzione dei beni rientranti nel perimetro dell'ordinanza ingiunzione.
In ogni caso, giova osservare che il giudice ordinario non sarebbe stato, comunque, vincolato alla pronuncia del Tar, ancorché divenuta definitiva.
La tesi di parte appellante – secondo cui il Tribunale ordinario, non essendosi avvalso del rimedio previsto del comma 3 dell'art. 59 l. 69/2009, non avrebbe potuto a propria volta declinare la giurisdizione – non merita condivisione.
Il citato art. 59 co. 3 – che prevede la possibilità per il giudice avanti al quale la causa è riassunta di sollevare questione di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Superna Corte, fino alla prima udienza di trattazione – nulla statuisce in ordine alle conseguenze della sua inosservanza da parte del giudice ad quem.
pagina 13 di 20 In altri termini, dal tenore letterale della norma non può evincersi la vincolatività della pronuncia del giudice a quo quale conseguenza della mancata sottoposizione, da parte del giudice indicato come munito di giurisdizione, della relativa questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha riconosciuto – facendo leva, tra le altre cose, sul carattere non vincolante della disposizione – la possibilità per il giudice destinatario della declinatoria di giurisdizione di dichiarare a propria volta il difetto di giurisdizione, pur senza previa sottoposizione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della S.C. e financo ove una delle due pronunce abbia acquisito valore di giudicato (Cfr. ex multis Cass. SSUU n.
27310/2023).
Per queste ragioni il Tribunale di Milano, pur essendo stato destinatario della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tar, era pienamente legittimato a declinare a propria volta la giurisdizione, senza per ciò solo incorrere in alcuna violazione di legge o di giudicato.
Tanto premesso, la Corte ritiene, tuttavia, di discostarsi dalla valutazione operata dal primo giudice in punto di giurisdizione.
Invero l'odierna appellante, nel corso del giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo e poi proseguito avanti a quello ordinario, aveva individuato la causa del nocumento asseritamente patito non già nell'illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì nella sua scorretta esecuzione.
L'associazione, infatti, come ut supra evidenziato, aveva domandato il risarcimento dei danni derivati dalla mancata conservazione delle componenti dei tre manufatti ancora in essere alla data dell'esecuzione coattiva (completamente distrutti, anziché semplicemente smontati); dalla distruzione, asseritamente emulativa, delle componenti dei quattro manufatti già in precedenza smontati dall'associazione; nonché dalla distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto ai prefabbricati oggetto del provvedimento di demolizione.
Solo in sede di gravame l'associazione sportiva, nel dolersi della distinzione operata dal primo giudice, ha prospettato un danno unitario, individuando la causa di siffatto nocumento nel carattere illegittimo dell'ordinanza-ingiunzione. Nella prospettazione di parte appellante, l'associazione avrebbe subito un unico vulnus: quello derivante dall'esecuzione di un provvedimento dichiarato illegittimo (il Tar, infatti, ha annullato l'ordinanza ingiunzione con sentenza passata in giudicato).
Senonché tale prospettazione si rivela inammissibile perché “nuova” ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dovendosi conseguentemente fare riferimento, nell'esame delle doglianze sottoposte al vaglio della
Corte, alla prospettazione giuridica come originariamente formulata dall'associazione sportiva.
pagina 14 di 20 Premesse tali precisazioni, la Corte ritiene sussistente nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a tutti i profili della domanda risarcitoria avanzata dall'associazione.
In particolare, in relazione ai primi due profili (integrale demolizione dei tre fabbricati ancora in essere e distruzione delle componenti degli altri quattro già smontati), il danno lamentato era stato individuato nella perdita di un'opportunità di profitto: l'amministrazione, procedendo ad una scomposta demolizione, aveva precluso all'associazione la possibilità di rivendere le componenti dei manufatti.
Così prospettato, il nocumento si appalesa del tutto avulso dal carattere illegittimo del provvedimento: in astratto l'associazione avrebbe potuto avanzare domanda di ristoro di tali danni anche in assenza di una declaratoria di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione.
Difetta, dunque, nell'originaria prospettazione dell'odierna appellante, quel collegamento immediato e diretto tra danno e illegittimità del provvedimento che solo è idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, infatti, “in tema di riparto della giurisdizione,
l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.” (Cfr. Cass ex multis n. 10880/2023).
Né sembrerebbe venire in rilievo l'art. 133 co. 2 lettera f) che devolve alla giurisdizione esclusiva del
G.A. le controversie in materia urbanistica e edilizia. Infatti, sebbene la demolizione di un manufatto abusivo rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul risarcimento del danno derivante dalla scorretta esecuzione dell'ordinanza di demolizione, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità patrimoniale, deve intendersi devoluta al G.O. La più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. SSUU n. 6594/2011,
6595/2011 e 6596/2011) sembra, infatti, aver superato il precedente orientamento che riteneva sufficiente, al fine del radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A., il mero dato del collegamento (dell'oggetto) della controversia con le materie indicate dalla legge.
A fortiori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli qualificati come abusivi dall'ordinanza ingiunzione. In relazione a tale profilo, infatti, risulta ancor più evidente il difetto di un nesso di causalità immediato e diretto tra pregiudizio e illegittimità del provvedimento (tant'è che sia il
Tar che il Tribunale di Milano hanno riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sul punto). pagina 15 di 20 IV. c. Tanto premesso in punto di giurisdizione, quanto al merito della domanda risarcitoria– oggetto del secondo motivo di gravame– si osserva quanto segue.
L'associazione domanda, innanzitutto, il risarcimento del danno derivante dall'integrale distruzione dei tre manufatti ancora in essere al momento dell'esecuzione coattiva. Nella prospettazione dell'appellante, trattandosi di prefabbricati smontabili, il avrebbe dovuto asportarne le CP_1 componenti e conservarle con costi a carico dell'associazione, sì da consentirne la rivendita a terzi.
La doglianza non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti non può in alcun modo evincersi che sull'amministrazione gravasse il dovere di attenersi a specifiche modalità nella rimozione dei manufatti abusivi: l'ordinanza ingiunzione, alla base dell'intervento del infatti, nulla specificava in ordine alle modalità di CP_1
asportazione, limitandosi ad ordinare la demolizione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Non avendo l'associazione ottemperato all'ordine di demolizione entro il termine indicato in ordinanza
(dieci giorni dalla relativa notifica), il Comune vi ha dato esecuzione coattivamente, provvedendo legittimamente alla loro integrale distruzione, stante l'assenza di specifiche indicazioni e/o precauzioni a riguardo.
Né vale sostenere che un siffatto onere fosse stato oggetto di uno specifico accordo intervenuto inter partes.
In disparte il fatto che l'esistenza di un tale accordo è stato allegato dall'odierna appellante non già con riferimento alle modalità di demolizione dei tre manufatti abusivi ancora integri al momento dell'esecuzione coattiva, bensì in relazione alle componenti dei quattro prefabbricati già smontati (che il si sarebbe impegnato a conservare in loco fino alla consegna ai terzi acquirenti), osserva la CP_1
Corte che un tale intendimento non trova comunque riscontro in atti.
pagina 16 di 20 Invero, la documentazione richiamata dall'associazione sportiva a sostegno dell'assunto – vale a dire lo scambio di corrispondenza intercorso tra il procuratore dell'associazione e quello del prodotto CP_1
quale sub doc. D03 n. 9 – risulta del tutto inconferente. Le e-mail e le pec hanno ad oggetto la richiesta, plurime volte avanzata dall'associazione, di essere autorizzata dal Comune al ritiro di taluni beni – diversi dai prefabbricati in legno– rimasti all'interno della cava dopo lo sgombero. Trattasi, in particolare, di un pontile, di un trampolino e di tre boe da sci nautico, di cui si dirà ampiamente infra.
Senza considerare, oltretutto, che l'accordo in questione avrebbe dovuto necessariamente essere antecedente allo sgombero (diversamente, infatti, non sarebbe stato neanche ipotizzabile un inadempimento dell'amministrazione in fase di esecuzione coattiva); senonché la corrispondenza richiamata da parte appellante risale al periodo compreso tra il luglio e l'ottobre 2014 e, quindi, ad un momento ampiamente successivo rispetto alla demolizione (intervenuta in data 9.12.2011).
L'assenza di prova circa la sussistenza di un tale accordo preclude l'accoglimento sia della domanda risarcitoria avente a oggetto i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'integrale demolizione dei tre manufatti ancora in essere alla data del 9.12.2011, sia quella afferente al nocumento derivante dalla distruzione delle componenti dei prefabbricati già autonomamente smontati dall'associazione.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'asserita distruzione dei beni contenuti all'interno dei tre manufatti demoliti dal in sede di esecuzione coattiva CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione.
Sul punto fa fede, attesa la mancata proposizione di querela di falso, la relazione di servizio del 9 dicembre 2011 (Cfr. D02 appellante da pag. 205) che attesta che siffatti beni erano stati inventariati e depositati presso un magazzino del Comune di , sito in via degli Alpini. CP_1
Difetta, conseguentemente, la prova del danno.
Merita invece accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni derivanti dalla distruzione di talune attrezzature sportive presenti nella cava: trattasi, in particolare di un pontile, di un trampolino e di campi boe per lo sci nautico.
Il Tribunale ha declinato sul punto la propria giurisdizione ritenendo, erroneamente, che siffatti beni
“corrispond[essero] a quelli qualificati come abusivi dal Comune di ” (sentenza pag.6). CP_1
La Corte ritiene di discostarsi da tale valutazione: le attrezzature sportive de quibus esulano dal perimetro applicativo dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che quest'ultima faceva esclusivo riferimento a “n. 7 (sette) prefabbricati in legno e/o metallo […] utilizzati quali spazi a servizi dell'attività di sci nautico (spogliatori, servizi, deposito, ufficio)” (Cfr. doc. 5 fascicolo primo grado . CP_1
pagina 17 di 20 Tanto premesso, giova osservare che dalla documentazione prodotta in atti, risulta per tabulas
l'avvenuta distruzione del pontile ad opera del Nella raccomandata del 21.10.2024, CP_1 indirizzata al legale dell'associazione sportiva, il Comune ha infatti riconosciuto di aver provveduto all'asportazione del pontile “per motivi di sicurezza” (Cfr. D03 n.9 lett. Q)
Quanto al trampolino e ai campi boe da sci, pur non essendovi evidenza della loro effettiva distruzione,
è pacifico in atti che siffatti beni non siano mai stati riconsegnati all'associazione, nonostante le plurime richieste in tal senso avanzate dall'odierna appellante per il tramite del proprio legale. E' documentale che nel periodo compreso tra il marzo e l'ottobre 2014 il procuratore dell'associazione abbia insistentemente chiesto al Comune di essere autorizzato ad entrare, insieme a tecnici specializzati, nella cava chiusa a seguito dello sgombero, per provvedere al ritiro delle attrezzature sportive.
Dal carteggio prodotto in atti (Cfr. D03 n.9 lett. D,E,F), emerge che il pur dichiarandosi CP_1
favorevole al rilascio di siffatta autorizzazione, non abbia poi concretamente dato seguito al proposito:
l'amministrazione, infatti, non ha risposto alle plurime richieste di appuntamenti avanzate dall'associazione e di fatto non ha reso possibile il ritiro delle attrezzature, alcune estremamente ingombranti (non ha mai indicato ad esempio, nonostante i plurimi solleciti dell'appellante, l'accesso carraio utilizzabile per trasportare i beni fino alla strada asfaltata).
Ad opinione della Corte, tale contegno ostativo dell'amministrazione è fonte di responsabilità risarcitoria: il infatti, non ha restituito, impedendone di fatto il ritiro, beni che, esulando dal CP_1 perimetro applicativo dell'ordinanza ingiunzione, non aveva alcun titolo per trattenere.
L'associazione ha quantificato il danno nel prezzo di acquisto dei beni, documentato in complessivi euro 65.970,00 (di cui euro 11.430 per il pontile, euro 54.000 per il trampolino ed euro 540 per i campi boe - Cfr. D03 n.2). Da tale importo deve tuttavia essere detratta una percentuale, che la Corte ritiene equitativamente di individuare nella misura del 50%, atteso che trattasi di beni acquistati nel 2006 e da allora sottoposti ad uso.
Consegue che il deve essere condannato al pagamento a titolo risarcitorio, in favore Controparte_1 dell'associazione sportiva appellante, della somma di euro 32.985,00, oltre interessi ex art. 1224, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 18 di 20 Non merita invece accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi sostenuti dall'associazione per i lavori di bonifica dell'area incolta, movimento terra, terrazzamento rive, nonché per la realizzazione degli spianamenti funzionali alla costruzione di sentieri pedonali e su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi: l'odierna appellante, infatti, si era volontariamente obbligata a siffatti esborsi. Con la stipula del contratto del 27.5.2007 concluso tra l'odierna appellante, l'allora proprietaria della cava (Holcm Aggregati srl) e il (che interveniva in qualità di Controparte_1 mediatore), l'associazione si era espressamente assunta l'onere di farsi carico del ripristino dell'area verde sita all'interno del Comune “da utilizzare come parcheggio per gli addetti ai lavori e comunque per il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione” (cfr. D02 appellante da pag. 22).
IV.d. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione del regime delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame
(avente ad oggetto l'erronea liquidazione delle spese di lite).
IV.e. Infine, devono essere disattese entrambe le domande avanzate da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni (aventi ad oggetto, rispettivamente, la condanna del alla CP_1 cancellazione dai propri scritti dell'espressione “opere abusive” e la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c.).
Quanto alla prima, osserva la Corte che l'espressione “abusive” non può ritenersi né sconveniente, né tanto meno offensiva, trattandosi di aggettivo che semplicemente indica i manufatti realizzati in difetto del necessario titolo edilizio (senza considerare, oltretutto, che il Tar ha accertato, con sentenza passata in giudicato, l'effettivo carattere abusivo delle opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione).
Parimenti non merita accoglimento la domanda formulata dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c, non ravvisandosi, nel caso di specie, ipotesi di palese malafede o colpa grave in capo al appellato. CP_1
V. Il regolamento delle spese di lite
Va premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della pagina 19 di 20 lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18).
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono dunque la soccombenza, e si liquidano a carico di parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 3045/2022, promossa in grado d'appello da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7634/2022 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 30.09.2022, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 32.985,00, oltre interessi come da motivazione;
[...]
- condanna il a rifondere in favore di CP_1 CP_1 [...]
le spese di entrambi i gradi Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 per il primo grado di giudizio ed euro 6.946,00 per l'appello), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
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