Ordinanza cautelare 11 gennaio 2021
Sentenza breve 4 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 04/03/2021, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 02640/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11277/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11277 del 2020, proposto dalla sig.ra ND EG, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Colarizi e Elisabetta Carletti, con domicilio eletto presso in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
contro
Comune di Sant'LO OM, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.Enzo Fasani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE OL, ID OL, OL LA, TO LI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell'ordinanza di demolizione n. 9 del 22 ottobre 2020 a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Sant'LO OM, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimozione della canna fumaria posta nel fabbricato di Via Francesco Cesi 24 del Comune suddetto;
- di tutti gli altri atti presupposti, collegati e conseguenti, avuto particolare riguardo alla comunicazione “del responsabile del procedimento dottor ingegnere Francesco Mancini che in risposta alla comunicazione ASL Roma 5 n.512 del 19.1.2017 comunicava la necessità della emissione del provvedimento inerente la rimozione della canna fumaria in amianto”, e la richiamata nota della medesima ASL Roma 5;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale proprietaria di una unità immobiliare al primo piano (II f.t.) del maggior fabbricato a tre elevazioni fuori terra, ubicato nel centro storico del Comune di ANLO OM (in Catasto al foglio 6, part. 800, sub 501), ha impugnato il provvedimento con cui il predetto Comune, viste le risultanze del sopralluogo effettuato dall’ASL, in data 12.01.2017, presso il sottotetto dell’unità immobiliare posta al secondo piano (III f.t.) dell’edificio in questione, in occasione del quale è stata rilevata una canna fumaria “ in materiale tipo eternit ” di pertinenza dell’appartamento di sua proprietà, le ha ordinato l’integrale demolizione dell’impianto entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Ciò in considerazione, per come rilevato dall’ASL: della “ impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo e il conseguente ulteriore deterioramento del manufatto contenente amianto” e del profilo di rischio, asseritamente derivante “ anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività”.
L’ordinanza in questione risulta adottata nell’esercizio del potere di cui alle fonti normative appresso indicate: D.P.R. n. 380/2001/L.R. n. 15/2008 in materia urbanistico/edilizia; Legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 06/09/1994 in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto ed art. 50 comma 5 D.lgs. n. 267/2000 in tema di ordinanze contingibili ed urgenti.
2. La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento demolitorio sulla base dei motivi di diritto appresso sintetizzati.
“1. Violazione dell’art. 31 D.P.R. n.380/01 e s.m.i. e dell’art. 15 della Legge Regionale n.15/08. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Violazione della legge 257/92, del DM 6.9.1994 e dell’art. 50, co.5 del d.lgs 18.8.2000 n.267. Incompetenza”.
Il potere ripristinatorio speso dall’ente locale ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, in materia urbanistico-edilizia, sarebbe stato esercitato in assenza dei relativi presupposti, stante la piena legittimità della canna fumaria di pertinenza dell’appartamento della ricorrente, in quanto installata contestualmente alla realizzazione del maggior fabbricato all’interno della cui muratura è posta, risalente agli inizi del 900.
In proposito, parte ricorrente, anche mediante il deposito di relazione tecnica, ha rappresentato che la canna fumaria in questione, dipartendosi dall’immobile di sua proprietà, attraversa in senso verticale il sovrastante appartamento sito al II piano, di proprietà di terzi, ed in origine fuoriusciva dal lastrico solare a terrazzo costituente il solaio dell’appartamento in questione e, quindi, dell’intero edificio. Nel tempo, i proprietari dell’unità abitativa da ultimo menzionata (II piano, III f.t.) avrebbero dapprima trasformato il terrazzo, apponendovi un tetto a falde spioventi con travature di eternit e, successivamente, nel corso del 2016, avrebbero sostituito il tetto creando un sottotetto, con conseguente necessità di prolungare la canna fumaria, verosimilmente mediante l’utilizzo di amianto-cemento, affinché scaricasse i fumi all’esterno. I lavori in parola sarebbero stati realizzati a totale insaputa della ricorrente la quale ne avrebbe, peraltro, denunciato la natura abusiva al Comune.
Ove un abuso edilizio fosse stato realizzato, lo stesso non sarebbe imputabile alla ricorrente quanto piuttosto ai proprietari dell’appartamento del secondo piano i quali, nel costruire sine titulo il sottotetto, avrebbero indebitamente prolungato la canna fumaria con materiali nocivi quali l’amianto, affatto diversi da quelli laterizi (mattoni) utilizzati nel 900 per la costruzione della tubazione in parola.
L’ordine demolitorio oggetto di gravame risulterebbe illegittimo anche laddove espressione del potere contingibile ed urgente di cui all’art. 50 D.lgs. n. 267/2000, in quanto esercitato dal Dirigente dell’Area Tecnica e non anche dal vertice dell’amministrazione comunale, l’unico avente competenza in materia.
- 2. Eccesso di potere per errore nei presupposti ed assoluto difetto di istruttoria”.
L’ordine demolitorio in contestazione risulterebbe illegittimo anche laddove espressione del potere di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 06/09/1994, in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto. Più precisamente, il potere in questione, per come evincibile dalle risultanze della perizia in atti, sarebbe stato esercitato a valle di una istruttoria gravemente deficitaria condotta dell’autorità sanitaria la quale, innanzitutto, non avrebbe effettuato alcun sopralluogo presso l’abitazione della ricorrente, al fine di accertare il materiale di cui è composto quella porzione dell’impianto situata all’interno della corrispondente muratura. Se solo siffatta ispezione fosse stata realizzata, l’amministrazione si sarebbe avveduta del fatto che, nella porzione de qua , la canna fumaria è priva di amianto in quanto realizzata con materiali laterizi risalenti al 900, essendo la stessa coeva alla costruzione dell’edificio.
- “3. Eccesso di potere per errore sui presupposti, violazione della legge 27 marzo 1992, n.257, e del DM 6.9.1994. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione di istruttoria”.
L’ordine di rimozione della canna fumaria, nella sua interezza, sarebbe stato disposto in violazione delle procedure di cui alla normativa in materia di rimozione dell’amianto (legge 27 marzo 1992, n.257, e del DM 6.9.1994) laddove è prevista, innanzitutto, la realizzazione di una accurata istruttoria, che non si esaurisce nel semplice esame visivo e dall’esterno dello stato dei luoghi, peraltro nella specie limitato alla porzione di tubazione sopraelevata, in corrispondenza del sottotetto del secondo piano, con esclusione della porzione di tubazione intranea alla muratura dell’appartamento della ricorrente.
Alla rilevazione dell’amianto, effettuata dal personale intervenuto senza l’ausilio di alcuno strumento, avrebbe dovuto, comunque, fare seguito un’attenta valutazione dei rischi e connessa individuazione di quello, tra i vari rimedi previsti dalla normativa in questione (rimozione, incapsulamento, confinamento), più utile ad eliminare la problematica e, quindi, scongiurare il pericolo per la salute pubblica.
- “ 4. Violazione della legge 241/90 in punto di garanzie procedimentali”.
Il provvedimento demolitorio sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali che, ove azionate, avrebbero potuto diversamente orientare l’agere pubblico.
- 5. Eccesso di potere per comportamento contraddittorio ed illogicità manifesta”.
Insistendo la porzione di canna fumaria interessata dall’amianto nel sottotetto dell’appartamento posto al secondo piano del maggior fabbricato, l’ordine demolitorio avrebbe dovuto essere rivolto anche ai proprietari del sottotetto in questione, pena la materiale impossibilità di darvi esecuzione da parte della ricorrente, la quale non avrebbe il potere di intervenire sulla proprietà altrui.
3. Il Comune di ANLO OM, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito; non si sono costituiti in giudizio nemmeno i controinteressati evocati in giudizio, nella qualità di proprietari e comodatari dell’appartamento dell’unità immobiliare posta al secondo piano (III f.t.).
4. L’ASL Roma 5 ha invece eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi limitata a porre in essere un mero atto istruttorio, interno ad un procedimento espressione di un potere di competenza dell’amministrazione comunale. In ogni caso, i rilievi istruttori di cui al verbale di sopralluogo eseguito in data 12.01.2017 risulterebbero corretti e confortati dalle risultanze degli accertamenti svolti dai Vigili del Fuoco, intervenuti sui luoghi in data 19.09.2020, su segnalazione del proprietario dell’appartamento sovrastante quello della ricorrente.
4.1 All’esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2021, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 75/2021, con cui, nel premettere la sussistenza di fumus , avuto riguardo al potere espresso con il provvedimento gravato ex art. 31 del DPR n. 380/2001, malgrado non fosse ravvisabile nei fatti contestati alcun “abuso edilizio” idoneo a giustificare l’ordine di demolizione della canna fumaria, e nel tenere fermo il potere dell’autorità comunale ad intervenire emettendo i provvedimenti necessari ad assicurare l’incolumità pubblica, ha disposto incombenti a carico del Comune di Sant'LO OM. Quindi, in data 18 febbraio 2021, il Comune ha depositato una relazione del Responsabile dell’Area Tecnica corredata da documenti.
5. In occasione della camera di consiglio del 2 marzo 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, uditi i difensori delle parti costituite, che hanno insistito nelle rispettive eccezioni e deduzioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso è fondato, ai sensi, nei termini e con gli effetti appresso indicati.
7. L’apprezzamento della fondatezza del gravame in uno alla pretestuosità dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’ASL Roma 5, (la cui legittimazione processuale si fonda sulla competenza, come si vedrà più avanti, espletata nell’ambito del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato) passa dalla preliminare considerazione di come il Comune di ANLO OM, in persona del Dirigente dell’Area Tecnica, si sia determinato a disporre la rimozione dell’intera canna fumaria di pertinenza dell’appartamento della ricorrente - che dall’unità immobiliare in questione si sviluppa, all’interno della muratura, in senso verticale, fino a fuoriuscire dal sottotetto del sovrastante appartamento, di proprietà di terzi - a distanza di quasi tre anni dall’invio da parte dell’ASL Roma 5 della relazione di sopralluogo del 17.01.2017 redatta dal personale sanitario, intervenuto in data 12.01.2017 (la relazione di sopralluogo risulta acquisita al protocollo comunale al. n. 512 del 19.01.2017, per come evincibile dalla documentazione versata agli atti dall’ente, a seguito dell’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n. 75 dell’8.01.2021).
7.1 Giova, inoltre, evidenziare come l’ordinanza impugnata, per come evincibile dal relativo tenore letterale, risulta adottata nell’esercizio di plurimi poteri amministrativi - alcuni dei quali incompatibili avuto riguardo ai relativi presupposti legittimanti - traenti titolo da differenti fonti normative e precisamente: il D.P.R. n. 380/2001 in materia edilizia, la legge 27 marzo 1992, n.257 ed il relativo DM 6.9.1994, in materia di rimozione dell’amianto nonché l’art. 50 TUEL in materia contingibile ed urgente.
8. Chiarito quanto sopra, coglie innanzitutto nel segno la censura con cui è stata contestata l’ordinanza siccome adottata ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, stante l’inesistenza di qualsivoglia abuso edilizio, peraltro neanche contestato dall’amministrazione comunale.
Ed invero, l’impianto motivazionale che sorregge il provvedimento ripristinatorio in parola è incentrato esclusivamente sulle risultanze del sopralluogo, effettuato in data 12.01.2017, dall’ASL Roma 5 e, più precisamente, sulle possibili conseguenze nocive per la salute pubblica derivanti dall’accertamento di fibre di amianto nella porzione di canna fumaria ispezionata presso il locale sottotetto dell’appartamento sovrastante quello della ricorrente. Nessun cenno è contenuto, nel corpo del provvedimento in parola, all’eventuale carattere abusivo, dal punto di vista urbanistico-edilizio, della canna fumaria in contestazione della quale è stata, dunque, ordinata la demolizione in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di cui ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
9. Viziato da competenza si appalesa, inoltre, l’ordine demolitorio in questione laddove espressione del potere contingibile ed urgente di cui all’art. 50 D.lgs. n. 267/2000. Tale potere, per come dedotto dalla ricorrente, è invero riservato dalla normativa in questione al Sindaco quale vertice dell’ente locale, e non anche agli organi di gestione ossia alla NZ (cfr., tra le tante, T.A.R. Campani, Napoli, sez. V, 03/10/2019, n. 4719).
10. Quanto, da ultimo, al potere ripristinatorio esercitato dal Comune ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 - e relativo DM 6.9.1994 – osserva il Collegio come trattasi di un potere di natura ordinaria e non già extra ordinem che l’art. 12 della legge in parola attribuisce all’amministrazione, previa esecuzione del necessario processo diagnostico di competenza delle unità sanitarie locali che all’uopo possono avvalersi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
Così recita, infatti, la disposizione normativa in esame:
“Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità”.
Con il D.M. 6.9.1994 sono state, successivamente, emanate le prescrizioni normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
11. Dall’esame delle disposizioni in parola si evince, dunque, oltre che la piena legittimazione dell’ASL nell’ambito del procedimento di bonifica dei siti interessati da amianto (art. 12 l. n. 1992, n. 257), con ogni effetto in ordine alla sua legittimazione processuale, anche la necessità che l’intero procedimento di accertamento e di risoluzione delle problematiche in questione si svolga secondo precise regole tecniche che, nella specie, sembrano essere state disattese, per come obiettato con le assorbenti censure all’uopo articolate in ricorso.
11.1 Dalla documentazioni in atti, risulta infatti che, in occasione del sopralluogo del 12.01.2017, il personale dell’ASL intervenuto si sia limitato ad accedere al sottotetto dell’appartamento soprastante quello della ricorrente, laddove è stata « rilevata la presenza di una canna fumaria in materiale tipo “eternit” a servizio dell’appartamento di proprietà della sig.ra EG ND » e che questa è risultata essere « in cattive condizioni di integrità per la presenza di diversi fori» (cfr. verbale del 17.01.2017)
Dal tenore del verbale del 17.01.2017 non sembra, tuttavia, che il personale sanitario intervenuto abbia avuto accesso anche all’appartamento della ricorrente - circostanza negata dall’istante – al fine di verificare, mediante le tecniche all’uopo previste dalla normativa vigente, tanto la consistenza dei materiali costruttivi della canna fumaria nella specifica porzione interna alla muratura dell’appartamento in questione quanto lo stato di manutenzione dei materiali medesimi.
Nessun richiamo è poi rinvenibile nel verbale in esame alla preventiva effettuazione delle operazioni previste dal D.M. 6 settembre 1994, contenente le " normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie " (su cui T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 603/2019, cit.).
12. Rebus sic stantibus, coglie nel segno la censura relativa al deficit di istruttoria relativo in primis agli accertamenti diagnostici eseguiti dall’ASL, che appaiono del tutto parziali, innanzitutto avuto riguardo all’area oggetto di indagine, limitata alla porzione di canna fumaria ubicata nel sottotetto dell’unità immobiliare sovrastante quella della ricorrente.
Tale lacuna istruttoria non può che aver complessivamente inficiato gli esiti dell’indagine in punto di valutazione del rischio e di scelta del metodo di bonifica tra quelli, di diversa natura, previsti dalla normativa vigente (rimozione, confinamento, incapsulamento).
13. In altri e diversi termini, all’esito del sopralluogo del 12.01.2017 l’ASL ha chiesto espressamente al Sindaco del Comune di ANLO OM (si veda I cv. del verbale di sopralluogo del 17.01.2017, ultimo inciso) la “ emissione di ordinanza a carico della sig.ra EG affinché rimuova la canna fumaria” nella sua interezza, senza, tuttavia, previamente accertare, secondo le regole tecniche imposte dalla normativa vigente in tema di amianto, l’effettiva consistenza nonché lo stato di manutenzione dei materiali utilizzati lungo tutto il percorso verticale della tubazione in parola che, dipartendosi dall’appartamento della ricorrente, arriva a fuoriuscire dal sottotetto dell’unità abitativa soprastante.
13.1 Tale deficit di accertamento ha, evidentemente, inficiato la scelta del metodo di bonifica tra quelli messi a disposizione dell’ordinamento, non avendo l’ASL valutato se l'intimata rimozione dell’intera canna fumaria sia concretamente necessaria/idonea ad eliminare ovvero a prevenire il pericolo alla salute.
Il deficit istruttorio e motivazionale denunciato dalla ricorrente non può che riverberarsi sul provvedimento finale, oggetto di gravame, in quanto adottato dal Comune sull’esclusiva scorta del sopralluogo svolto dall’ASL in data 12.01.2017 e delle richieste all’uopo avanzate dal personale intervenuto (in termini di rimozione integrale dell’impianto), formalizzate nel relativo verbale del 17.01.2017, successivamente acquisito al protocollo dell’ente in data 19.01.2017 (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 1.06.2020, n. 2087).
14. Tali lacune non sono sembrano affatto smentite, per come preteso dall’ASL, dagli accertamenti effettuati nel settembre del 2020 dai Vigili del Fuoco i quali, intervenuti sui luoghi in occasione della fuoriuscita di fumo all’interno dell’appartamento sovrastante e precisamente nella camera da letto del sig. LI, per come evincibile dal relativo verbale in atti, si solo limitati a realizzare “ un foro sulla parete di cartongesso adiacente alla canna fumaria notando delle fessurazioni causate dall'invecchiamento dei materiali”, senza effettuare alcuna indagine circa la presenza di amianto. Dopodiché sono “ scesi nell'appartamento sottostante al civico 26 per verificare che il camino sia spento e diffidare la proprietaria EG ND in presenza dei Carabinieri di San LO OM a non usare il camino fino alla sostituzione della canna fumaria e la messa in sicurezza del camino da parte di una ditta autorizzata”, senza parimenti operare alcun accertamento di natura tecnica, men che meno in tema di amianto.
15. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in accoglimento delle censure sopra scrutinate.
Ne consegue l’annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 9 del 22 ottobre 2020 a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Sant'LO OM, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimozione della canna fumaria posta nel fabbricato di Via Francesco Cesi 24 del Comune suddetto, di cui non è stata accertata la non conformità edilizia.
15.1 Rimane, tuttavia, fermo il dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi, onde assicurare idonea tutela alla salute pubblica.
Ne discende, quale effetto conformativo delle presenti statuizioni annullatorie, l’obbligo delle amministrazioni evocate in giudizio, ciascuna secondo le rispettive competenze, di rinnovare l’istruttoria al fine di verificare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (legge 27 marzo 1992, n. 257 - e relativo DM 6.9.1994), l’eventuale presenza di amianto lungo tutto il percorso della canna fumaria di pertinenza dell’appartamento della ricorrente, all’uopo individuando, previa predisposizione di idoneo corredo motivazionale, le eventuali modalità di bonifica reputate necessarie/utili allo scopo. Resta ovviamente salvo il potere contingibile ed urgente da parte dell’autorità competente ex art. 50 TUEL, ove, all’esito degli accertamenti in questione, se ne ravvisino i presupposti.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune intimato; sussistono ragioni per compensarle nei confronti della resistente Asl Roma 5 e dei controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 9 del 22 ottobre 2020 a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Sant'LO OM, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimozione della canna fumaria posta nel fabbricato di Via Francesco Cesi 24 del Comune suddetto, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di ANLO OM a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento(00) oltre IVA e CPA; spese compensate nei confronti della resistente Asl Roma 5 e dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella mera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO