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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1136/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1136/2024 promossa da:
(p.iva: P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. AR 1
Francesco Nanula;
APPELLANTE
contro
(c.f.: P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Stefania Lago e e Dario Gubiani;
APPELLATI
Oggetto: Appalto di opere pubbliche appello avverso la sentenza n. 885/2024 del
Tribunale di Padova
Con contratto in data 24.5.2019 e successivo atto aggiuntivo del 13.11.2019, il [...] affidava in appalto alla impresa individuale Parte 1Controparte 1
l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria "Don Guido
Manesso". L'esecuzione delle opere aveva inizio in data 29.7.2019 e, con determina dirigenziale n. 139 del 23.3.2020, il contratto veniva risolto dal CP 1 in danno dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
conveniva in giudizio dinanzi alCon atto di citazione del 25.01.2022, la Parte 1 Tribunale di Padova il CP 1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. previa acquisizione dell'intero fascicolo telematico di altro giudizio tra le stesse parti iscritto innanzi al Tribunale di Padova - R.G. 5414/20 di accertamento tecnico preventivo ex. art. 696 c.p.c. e della relazione tecnica d'ufficio e di tutti i documenti allegati nel corso del procedimento, rigettarsi ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, disapplicato il provvedimento di risoluzione 108 del D.Leg.vo n.50/2016 assunto con determina dirigenziale 27/139 del 23 marzo 2020 del contratto di appalto con conseguente disapplicazione delle penali irrogate ed escussione della polizze fideiussorie per cui è
, e per l'effetto dichiarare la risoluzionecausa emesso dal Controparte_1
Controparte_2 per fatto e colpa del del contratto di appalto intercorso con la convenuto e, per effetto, condannarlo, per le causali ed i titoli esposti in atti CP_1
al pagamento della somma di Euro 56.539,04 come restante parte dei lavori eseguiti e non corrisposti, ed Euro 83.858,09 come mancato utile d'impresa sulle restanti lavorazioni, per un totale complessivo di euro 140.397,13 a titolo di responsabilità contrattuale come stimate nella perizia tecnica di parte dell'ing. Per 1 o della diversa che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre al risarcimento dei danni all'immagine per l'annotazione al casellario informatico tenuto dall'Anac da riconoscersi in via equitativa ex art.1226 c.c., oltre a rivalutazione ed interessi di legge sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese (anche forfettarie 15% ex DM n. 55/2014), nonché con rimborso di spese e compensi liquidati al CTU Arch. Persona 2 e le spese sostenute per il CTP Per 1 pari ad 9000,00 come da fatture depositate.
2. si chiede altresì disporsi ing.
cancellazione dal casellario Informatico ANAC dell'annotazione in data 14 luglio
2021 del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto"; Si costituiva il CP 1 con comparsa in data 05.07.2022, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'impresa e, in via riconvenzionale, la condanna della AR_1 al pagamento degli asseriti danni e maggiori costi sopportati in conseguenza della risoluzione contrattuale - quantificati dal Comune nella complessiva somma di €
357.851,59 con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data di risoluzione.
Istruita la causa, con sentenza n. 885/2024, pubblicata in data 03.05.2024, il Tribunale di Padova ha: 1) rigettato le domande attoree;
2) accertato la legittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato dal Comune di Controparte_1 con quale titolare della omonima impresa individuale, di cui allaParte 1 ノ
determina n. 27/139 del 23 marzo 2020; 3) condannato AR 1 , quale titolare della omonima impresa individuale, alla restituzione in favore del Controparte_1
[...] di euro 109.317,76, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
4) condannato Parte 1 , quale titolare della omonima impresa individuale, al pagamento in favore del [...]
Controparte_1 di euro 65.952,32 a titolo di penale, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
5) condannato quale titolare della omonima impresa individuale, al pagamento in AR 1
di euro 175.986,28, oltre rivalutazione dal 23 favore del Controparte_1
marzo 2020 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale dal 23 marzo 2020 sino al saldo sull'importo previamente devalutato e successivamente rivalutato anno per anno;
6) condannato Parte 1 , quale titolare della omonima impresa individuale, al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Controparte_1 che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi, spese
,
generali pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
7) posto Parte 1 quale titolare della omonima impresa definitivamente a carico di
,
individuale, le spese di c.t.u..
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la impresa AR_1 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado previa concessione dell'inibitoria. Si è costituito il CP 1 appellato chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'impugnazione. diL'istanza di sospensione è stata accolta subordinatamente alla “prestazione cauzione pari a euro 520.000,00, nelle forme della fideiussione bancaria di primario istituto di credito, fideiussione da depositarsi in cancelleria entro il 31/01/2025, vincolata ad ordine del Giudice ed avente efficacia fino al decorso di sei mesi dalla definizione del giudizio di appello"; la successiva istanza volta ad ottenere la conversione della fideiussione bancaria con una fideiussione assicurativa o, in subordine, la proroga del termine per il deposito della fideiussione bancaria è stata rigettata.
Successivamente, a seguito di interlocuzioni, le parti sono addivenute ad una transazione ed i difensori, muniti dei necessari poteri, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rispettiva rinuncia, a spese compensate.
La rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, e l'accettazione della rinuncia, a spese compensate, da parte dei procuratori delle parti costituite, muniti dei necessari poteri, determinano l'estinzione del giudizio a norma dell'art.306, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1136/2024, dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon