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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8926 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 63169 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: servitù, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
, codice fiscale: ; Parte_2 C.F._2
con sede a Milano, via F. Corridoni 11, codice Parte_3
fiscale: , tutti con gli avv.ti Rocco Mangia e Raffaello Ricci P.IVA_1
CP_1
E
[...]
con sede a Milano, corso Italia n. 22, codice Controparte_2
fiscale: , con agli avv.ti Roberto Usai e Guglielmo Fabbricatore P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare che la società convenuta ha, come peraltro risulta dalla c.t.u., violato la “scrittura privata” stipulata tra le parti nel 1958, per non aver realizzato sul cosiddetto “terrazzo”, in realtà avente le caratteristiche di mero lastrico solare, il “prato verde”, come convenuto tra le parti con la predetta scrittura privata, e radicalmente trasformato il “terrazzo”, onde consentire l'utilizzo dello stesso per eventi
1 comportanti la presenza di una pluralità di persone;
nonché, per aver violato la servitù altius non tollendi, non aver rispettato le distanze di legge e usurpato una porzione del muro di confine di proprietà delle attrici.
Conseguentemente condannare la società convenuta a: rimuovere ed eliminare tutti i manufatti realizzati sul tetto del corpo di fabbrica di Via Corridoni 15, anche quelli mobili (fioriere con le relative piante); ripristinare lo stato dei luoghi e realizzare il cosiddetto “prato verde”; in ogni caso, rimuovere, o comunque modificare, i canali di scolo dell'acqua piovana, sì da evitare lo sversamento nel cortile delle attrici e verso il terrazzo della Signora delle acque piovane, nonché liberare, altresì, la porzione del Pt_2 muro di confine (dalla mezzeria in poi), di proprietà delle attrici, da tutti gli elementi posizionati sullo stesso;
risarcire i danni patiti e patendi dalle attrici e, comunque, corrispondere alle stesse un indennizzo, dell'importo (di euro 120.000,00) indicato nell'atto di citazione o nella misura maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congrua, anche in via equitativa;
in subordine e nell'eventualità in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di non ordinare il ripristino dei luoghi, condannare la società convenuta al pagamento di una somma, comprensiva di indennizzo e risarcimento danni, pari al doppio di quella sopra indicata, quindi nella misura di euro 240.000,00, a favore di tutte le attrici e di una ulteriore somma di euro 80.000,00 a favore della dott.ssa . Pt_2
Con vittoria di spese ed onorari, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda così statuire: nel merito rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nel presente giudizio, ogni domanda formulata con l'atto di citazione in data 16 dicembre 2019 e, per l'effetto, mandare integralmente assolta la da ogni pretesa avanzata dalle attrici;
Controparte_2 con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex D.M. n. 147/2022, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della cassa prev. avv. ex art. 11 Legge n. 576/1980 e successive modifiche e dell'I.V.A., nella misura di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
quali proprietari di unità immobiliari facenti parte degli edifici condominiali contigui siti a Milano, via Chiossetto n. 15 e via Corridoni n. 11, hanno convenuto in giudizio la quale proprietaria dello stabile sito Controparte_2
a Milano, via Corridoni n. 15/a, anch'esso limitrofo al cortile comune ai due predetti edifici, lamentando in sintesi:
1)la violazione di una servitù altius non tollendi a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà di parte convenuta, lavori che avrebbero comportato un innalzamento dell'edificio di almeno cm. 110 con conseguente lesione anche del diritto di veduta delle attrici verso il vicino “giardino delle fanciulle”;
2)la violazione delle distanze legali dal muro di confine tra le rispettive proprietà, di cui all'art. 889 cod. civ., a causa del posizionamento di condizionatori d'aria, di un pavimento “galleggiante” in legno, di grondaie, scarichi fognari ed elementi in metallo sul terrazzo dalla stessa realizzato in luogo del preesistente lastrico solare;
3)l'illegittimo utilizzo in via esclusiva del muro di confine delle proprietà attrici.
Hanno quindi chiesto la condanna della al ripristino dello Controparte_2
stato dei luoghi nel rispetto del titolo contrattuale da cui deriva la servitù, oltre che delle distanze legali e al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 120.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere ogni domanda con vittoria di spese.
3 Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e tentata più volte la conciliazione, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito occorre preliminarmente osservare che è pacifica tra le parti l'esistenza di due risalenti titoli che regolano i rapporti di vicinato e precisamente:
-atto per Notaio del 28 luglio 1926, repertorio n. 39890, con il Persona_1
quale si stabiliva la comunione del muro divisorio di confine fra i due proprietari, ossia da una parte i condomini di via Chiossetto n. 15 e via
Corridoni n. 11 e dall'altra il condominio di via Corridoni 15, oltre ad una servitù altius non tollendi sul tratto di confine "C-D" (da individuarsi nel tratto di confine fra le due proprietà), per la lunghezza di mt. 25,15 dallo spigolo interno del fabbricato e sino all'altezza di mt. 8,00 dal piano di terra e per tutta l'altezza degli edifici esistenti nelle parti residue;
-atto in autentica Notaio in data 28 novembre 1958, repertorio Persona_2
n. 13873, tra l'allora proprietario del fabbricato oggi di parte convenuta ed i condomini degli edifici di via Corridoni n. 11 e via Chiossetto n. 15, con il quale si conveniva la facoltà di elevare, a distanza non inferiore a mt. 1,50 dalla mezzeria del muro divisorio di confine, la propria costruzione di 34
centimetri dalla sommità di detto muro, intendendosi che in detto limite deve essere ricompreso tutto lo spessore di terra e quant'altro necessario alla creazione di un tappeto verde sul terrazzo, oltre la facoltà di accesso a tale terrazzo, con il limite di non ricorrere a scale fisse esterne.
Ciò posto, alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica, la domanda di condanna al ripristino dello stato dei luoghi è infondata e deve
4 essere rigettata, avendo il c.t.u., arch. Persona_3
verificato l'esatta osservanza delle prescrizioni imposte dai suindicati atti notarili.
In particolare, come si legge ai fogli da 13 a 17 della seconda relazione depositata il 10/11/2023, deve escludersi qualsiasi violazione della servitù altius non tollendi di cui al rogito del 1926, in quanto la massima altezza del muro divisorio è di mt. 7,66 dalla quota del piano terreno, mentre nessuno degli interventi realizzati dalla convenuta sulla copertura dell'immobile di sua proprietà ha comportato la violazione degli ulteriori limiti derivanti dal rogito del 1958 o delle distanze legali di cui all'art. 889, comma secondo, del codice civile.
Quanto infine alla questione posta dagli attori con riferimento alla destinazione d'uso del terrazzo di parte convenuta per cui è lite, va osservato che dai titoli sopra richiamati e, in particolare, dalla convenzione del 1958, non emerge alcuna prescrizione in ordine all'utilizzo del medesimo, essendo soltanto prevista la possibilità di realizzare un “prato a tappeto” su ciò che in tale atto viene espressamente definito come “terrazzo”.
E' palese, allora, che le parti di questo contratto avevano ben chiaro che, pur presentandosi la copertura dell'immobile di parte convenuta, alla data della sottoscrizione e ancora fino all'acquisto compiuto nel 2015 dalla come un semplice lastrico solare ricoperto con la sola Controparte_2
guaina impermeabilizzante, tale copertura era in realtà un vero e proprio
“terrazzo” che, in quanto tale, poteva essere ricoperto con un prato a tappeto e con il necessario terreno (per uno spessore massimo di cm. 34); prato che, con tutta evidenza, non poteva che essere destinato al calpestio di persone, non
5 avendo altrimenti alcun senso autorizzare una simile innovazione senza che il proprietario del terrazzo potesse poi farne uso.
Ora è pacifico che la convenuta, anziché portare il terreno sul terrazzo e realizzare il prato a tappeto, ha invece optato per una diversa e più moderna soluzione, ossia per un pavimento in legno “galleggiante”, con il vantaggio di evitare sovraccarichi del solaio oltre che le inevitabili problematiche di infiltrazioni di acqua e umidità derivanti dalla presenza, sulla copertura di un edificio, del terreno con un prato.
Ebbene tale modalità di utilizzo del terrazzo, che il c.t.u. ha accertato non violare alcuna prescrizione legale o convenzionale in tema di altezze e distanze, deve reputarsi del tutto lecita, atteso che da essa non deriva alcun pregiudizio per gli attori, essendo per loro del tutto indifferente la circostanza che gli ospiti della proprietà di parte convenuta calpestino un prato verde o un pavimento in legno.
Va da sé che, non essendosi ravvisata alcuna delle violazioni lamentate dagli attori, deve rigettarsi non solo la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi ma anche la domanda di risarcimento del danno, avanzata dagli esponenti sul presupposto della sussistenza di tali presunte violazioni.
Al rigetto integrale delle domande spiegate dagli attori segue la condanna solidale dei medesimi, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste ad esclusivo e definitivo carico degli attori, che per l'effetto devono essere condannati sempre in solido a restituire alla controparte tutto quanto da questa già corrisposto al c.t.u.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta dagli attori contro la Controparte_2
2)condanna gli attori in solido al pagamento, in favore della CP_2 CP_2
delle spese processuali che liquida come da nota in Euro 15.520,50 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società convenuta;
3)pone il costo della consulenza tecnica d'ufficio ad esclusivo carico degli attori, che condanna in solido a restituire alla convenuta tutto quanto da questa corrisposto al consulente per compensi, spese ed oneri accessori in forza dei decreti di liquidazione emessi in corso di causa.
Milano, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
7
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 63169 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: servitù, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
, codice fiscale: ; Parte_2 C.F._2
con sede a Milano, via F. Corridoni 11, codice Parte_3
fiscale: , tutti con gli avv.ti Rocco Mangia e Raffaello Ricci P.IVA_1
CP_1
E
[...]
con sede a Milano, corso Italia n. 22, codice Controparte_2
fiscale: , con agli avv.ti Roberto Usai e Guglielmo Fabbricatore P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare che la società convenuta ha, come peraltro risulta dalla c.t.u., violato la “scrittura privata” stipulata tra le parti nel 1958, per non aver realizzato sul cosiddetto “terrazzo”, in realtà avente le caratteristiche di mero lastrico solare, il “prato verde”, come convenuto tra le parti con la predetta scrittura privata, e radicalmente trasformato il “terrazzo”, onde consentire l'utilizzo dello stesso per eventi
1 comportanti la presenza di una pluralità di persone;
nonché, per aver violato la servitù altius non tollendi, non aver rispettato le distanze di legge e usurpato una porzione del muro di confine di proprietà delle attrici.
Conseguentemente condannare la società convenuta a: rimuovere ed eliminare tutti i manufatti realizzati sul tetto del corpo di fabbrica di Via Corridoni 15, anche quelli mobili (fioriere con le relative piante); ripristinare lo stato dei luoghi e realizzare il cosiddetto “prato verde”; in ogni caso, rimuovere, o comunque modificare, i canali di scolo dell'acqua piovana, sì da evitare lo sversamento nel cortile delle attrici e verso il terrazzo della Signora delle acque piovane, nonché liberare, altresì, la porzione del Pt_2 muro di confine (dalla mezzeria in poi), di proprietà delle attrici, da tutti gli elementi posizionati sullo stesso;
risarcire i danni patiti e patendi dalle attrici e, comunque, corrispondere alle stesse un indennizzo, dell'importo (di euro 120.000,00) indicato nell'atto di citazione o nella misura maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congrua, anche in via equitativa;
in subordine e nell'eventualità in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di non ordinare il ripristino dei luoghi, condannare la società convenuta al pagamento di una somma, comprensiva di indennizzo e risarcimento danni, pari al doppio di quella sopra indicata, quindi nella misura di euro 240.000,00, a favore di tutte le attrici e di una ulteriore somma di euro 80.000,00 a favore della dott.ssa . Pt_2
Con vittoria di spese ed onorari, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda così statuire: nel merito rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nel presente giudizio, ogni domanda formulata con l'atto di citazione in data 16 dicembre 2019 e, per l'effetto, mandare integralmente assolta la da ogni pretesa avanzata dalle attrici;
Controparte_2 con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex D.M. n. 147/2022, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della cassa prev. avv. ex art. 11 Legge n. 576/1980 e successive modifiche e dell'I.V.A., nella misura di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
quali proprietari di unità immobiliari facenti parte degli edifici condominiali contigui siti a Milano, via Chiossetto n. 15 e via Corridoni n. 11, hanno convenuto in giudizio la quale proprietaria dello stabile sito Controparte_2
a Milano, via Corridoni n. 15/a, anch'esso limitrofo al cortile comune ai due predetti edifici, lamentando in sintesi:
1)la violazione di una servitù altius non tollendi a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà di parte convenuta, lavori che avrebbero comportato un innalzamento dell'edificio di almeno cm. 110 con conseguente lesione anche del diritto di veduta delle attrici verso il vicino “giardino delle fanciulle”;
2)la violazione delle distanze legali dal muro di confine tra le rispettive proprietà, di cui all'art. 889 cod. civ., a causa del posizionamento di condizionatori d'aria, di un pavimento “galleggiante” in legno, di grondaie, scarichi fognari ed elementi in metallo sul terrazzo dalla stessa realizzato in luogo del preesistente lastrico solare;
3)l'illegittimo utilizzo in via esclusiva del muro di confine delle proprietà attrici.
Hanno quindi chiesto la condanna della al ripristino dello Controparte_2
stato dei luoghi nel rispetto del titolo contrattuale da cui deriva la servitù, oltre che delle distanze legali e al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 120.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere ogni domanda con vittoria di spese.
3 Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e tentata più volte la conciliazione, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito occorre preliminarmente osservare che è pacifica tra le parti l'esistenza di due risalenti titoli che regolano i rapporti di vicinato e precisamente:
-atto per Notaio del 28 luglio 1926, repertorio n. 39890, con il Persona_1
quale si stabiliva la comunione del muro divisorio di confine fra i due proprietari, ossia da una parte i condomini di via Chiossetto n. 15 e via
Corridoni n. 11 e dall'altra il condominio di via Corridoni 15, oltre ad una servitù altius non tollendi sul tratto di confine "C-D" (da individuarsi nel tratto di confine fra le due proprietà), per la lunghezza di mt. 25,15 dallo spigolo interno del fabbricato e sino all'altezza di mt. 8,00 dal piano di terra e per tutta l'altezza degli edifici esistenti nelle parti residue;
-atto in autentica Notaio in data 28 novembre 1958, repertorio Persona_2
n. 13873, tra l'allora proprietario del fabbricato oggi di parte convenuta ed i condomini degli edifici di via Corridoni n. 11 e via Chiossetto n. 15, con il quale si conveniva la facoltà di elevare, a distanza non inferiore a mt. 1,50 dalla mezzeria del muro divisorio di confine, la propria costruzione di 34
centimetri dalla sommità di detto muro, intendendosi che in detto limite deve essere ricompreso tutto lo spessore di terra e quant'altro necessario alla creazione di un tappeto verde sul terrazzo, oltre la facoltà di accesso a tale terrazzo, con il limite di non ricorrere a scale fisse esterne.
Ciò posto, alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica, la domanda di condanna al ripristino dello stato dei luoghi è infondata e deve
4 essere rigettata, avendo il c.t.u., arch. Persona_3
verificato l'esatta osservanza delle prescrizioni imposte dai suindicati atti notarili.
In particolare, come si legge ai fogli da 13 a 17 della seconda relazione depositata il 10/11/2023, deve escludersi qualsiasi violazione della servitù altius non tollendi di cui al rogito del 1926, in quanto la massima altezza del muro divisorio è di mt. 7,66 dalla quota del piano terreno, mentre nessuno degli interventi realizzati dalla convenuta sulla copertura dell'immobile di sua proprietà ha comportato la violazione degli ulteriori limiti derivanti dal rogito del 1958 o delle distanze legali di cui all'art. 889, comma secondo, del codice civile.
Quanto infine alla questione posta dagli attori con riferimento alla destinazione d'uso del terrazzo di parte convenuta per cui è lite, va osservato che dai titoli sopra richiamati e, in particolare, dalla convenzione del 1958, non emerge alcuna prescrizione in ordine all'utilizzo del medesimo, essendo soltanto prevista la possibilità di realizzare un “prato a tappeto” su ciò che in tale atto viene espressamente definito come “terrazzo”.
E' palese, allora, che le parti di questo contratto avevano ben chiaro che, pur presentandosi la copertura dell'immobile di parte convenuta, alla data della sottoscrizione e ancora fino all'acquisto compiuto nel 2015 dalla come un semplice lastrico solare ricoperto con la sola Controparte_2
guaina impermeabilizzante, tale copertura era in realtà un vero e proprio
“terrazzo” che, in quanto tale, poteva essere ricoperto con un prato a tappeto e con il necessario terreno (per uno spessore massimo di cm. 34); prato che, con tutta evidenza, non poteva che essere destinato al calpestio di persone, non
5 avendo altrimenti alcun senso autorizzare una simile innovazione senza che il proprietario del terrazzo potesse poi farne uso.
Ora è pacifico che la convenuta, anziché portare il terreno sul terrazzo e realizzare il prato a tappeto, ha invece optato per una diversa e più moderna soluzione, ossia per un pavimento in legno “galleggiante”, con il vantaggio di evitare sovraccarichi del solaio oltre che le inevitabili problematiche di infiltrazioni di acqua e umidità derivanti dalla presenza, sulla copertura di un edificio, del terreno con un prato.
Ebbene tale modalità di utilizzo del terrazzo, che il c.t.u. ha accertato non violare alcuna prescrizione legale o convenzionale in tema di altezze e distanze, deve reputarsi del tutto lecita, atteso che da essa non deriva alcun pregiudizio per gli attori, essendo per loro del tutto indifferente la circostanza che gli ospiti della proprietà di parte convenuta calpestino un prato verde o un pavimento in legno.
Va da sé che, non essendosi ravvisata alcuna delle violazioni lamentate dagli attori, deve rigettarsi non solo la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi ma anche la domanda di risarcimento del danno, avanzata dagli esponenti sul presupposto della sussistenza di tali presunte violazioni.
Al rigetto integrale delle domande spiegate dagli attori segue la condanna solidale dei medesimi, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste ad esclusivo e definitivo carico degli attori, che per l'effetto devono essere condannati sempre in solido a restituire alla controparte tutto quanto da questa già corrisposto al c.t.u.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta dagli attori contro la Controparte_2
2)condanna gli attori in solido al pagamento, in favore della CP_2 CP_2
delle spese processuali che liquida come da nota in Euro 15.520,50 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società convenuta;
3)pone il costo della consulenza tecnica d'ufficio ad esclusivo carico degli attori, che condanna in solido a restituire alla convenuta tutto quanto da questa corrisposto al consulente per compensi, spese ed oneri accessori in forza dei decreti di liquidazione emessi in corso di causa.
Milano, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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