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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 375 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tiburtina n. 603, nello studio Parte_1 dell'Avv. PEZZELLA GIUSI, che la rappresenta e difende con l'Avv. AURELI
ND in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario PALMIERI
DONATELLA ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.02.2024 , premesso di aver ottenuto Parte_1 il riconoscimento del relativo requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 29.06.2023 nel procedimento n. R.G. 120/2022 con decorrenza dal mese di dicembre 2021, esponeva di non aver ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonostante il decorso di un considerevole lasso di tempo dalla notifica del decreto di omologa ad Pertanto, la CP_1 ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di accompagnamento, con decorrenza dal mese di dicembre 2021 e la condanna di al CP_1 pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
2. L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione, in particolare, iniziando ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di novembre 2023 come da cedolino in atti (recante data valuta al 07.11.2023), ovvero in epoca di gran lunga precedente non solo alla notifica ma anche al deposito del ricorso. Aggiungeva di aver altresì provveduto al pagamento degli arretrati in data 2.11.2024.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da sia in ordine all'avvenuto riconoscimento della CP_1 prestazione a partire da novembre 2023, sia in ordine al pagamento degli arretrati (invero, produceva ricevuta contabile del pagamento degli arretrati effettuato da in data CP_1
2.11.2024), con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
Pertanto, parte ricorrente si è associata alla richiesta di di declaratoria della cessazione CP_1 della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo non soltanto il pagamento degli arretrati, bensì anche l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2021, senza dare conto della rilevante circostanza che al momento del deposito del ricorso (febbraio 2024) già percepiva tale prestazione fin dal mese di novembre 2023 sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso (avvenuta in data 4.03.2024), era già cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione, residuando soltanto la questione del pagamento degli arretrati.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 3/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 375 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tiburtina n. 603, nello studio Parte_1 dell'Avv. PEZZELLA GIUSI, che la rappresenta e difende con l'Avv. AURELI
ND in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario PALMIERI
DONATELLA ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.02.2024 , premesso di aver ottenuto Parte_1 il riconoscimento del relativo requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 29.06.2023 nel procedimento n. R.G. 120/2022 con decorrenza dal mese di dicembre 2021, esponeva di non aver ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonostante il decorso di un considerevole lasso di tempo dalla notifica del decreto di omologa ad Pertanto, la CP_1 ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di accompagnamento, con decorrenza dal mese di dicembre 2021 e la condanna di al CP_1 pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
2. L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione, in particolare, iniziando ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di novembre 2023 come da cedolino in atti (recante data valuta al 07.11.2023), ovvero in epoca di gran lunga precedente non solo alla notifica ma anche al deposito del ricorso. Aggiungeva di aver altresì provveduto al pagamento degli arretrati in data 2.11.2024.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da sia in ordine all'avvenuto riconoscimento della CP_1 prestazione a partire da novembre 2023, sia in ordine al pagamento degli arretrati (invero, produceva ricevuta contabile del pagamento degli arretrati effettuato da in data CP_1
2.11.2024), con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
Pertanto, parte ricorrente si è associata alla richiesta di di declaratoria della cessazione CP_1 della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo non soltanto il pagamento degli arretrati, bensì anche l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2021, senza dare conto della rilevante circostanza che al momento del deposito del ricorso (febbraio 2024) già percepiva tale prestazione fin dal mese di novembre 2023 sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso (avvenuta in data 4.03.2024), era già cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione, residuando soltanto la questione del pagamento degli arretrati.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 3/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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