Art. 1.
Il termine di cui all' art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583 , e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere il 30 giugno 1961.
Il termine di cui all' art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583 , e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere il 30 giugno 1961.