Art. 1. 1. E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.