Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 15 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10599/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cannizzaro Giuseppa, giusta Parte_1
procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti in notar di Persona_1
Palermo del 13 luglio 2016;
-resistente-
Avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 3 novembre 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, adiva questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver svolto per oltre quindici anni, per conto di diverse società e, da ultimo, per conto della Contadina s.r.l., l'attività lavorativa di bracciante agricolo, occupandosi per otto ore al giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, della raccolta di agrumi, ficodindia e altri frutti, nonché del carico dei frutti raccolti all'interno di cassette dal peso lordo di circa 25 Kg cadauna e del trasporto e carico delle suddette cassette (circa 60 al
1
che l'esercizio giornaliero di tale usurante attività lavorativa - in relazione alla quale era stato costretto ad assumere una postura errata - aveva determinato l'insorgere di una
“tendinopatia degenerativa bilaterale di spalla”; che, pertanto, aveva presentato domanda all' CP_1
il giorno 29 maggio 2018, affinché, accertata la tecnopatia, gli venisse riconosciuto il conseguente indennizzo;
che, tuttavia, l'istituto aveva respinto l'istanza, stante l'asserita insufficienza della documentazione medica prodotta;
che anche l'opposizione proposta in sede amministrativa non aveva condotto ad alcun esito positivo, sicché chiedeva ora in via giudiziale di “Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque, l'esistenza della malattia professionale lamentata, nella misura percentuale non inferiore al 10%, o nell'altra che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo, come per legge o CP_1 quell'altra prestazione di giustizia, anche a titolo di danno biologico, sussistendone i requisiti tutti, in ragione della menomazione percentuale pari almeno al 10%, o quell'altra prestazione di giustizia;
- In subordine, dichiarata l'origine lavorativa e la sussistenza della malattia professionale lamentata, in qualsivoglia misura percentuale, condannare l' a corrispondere all'odierno ricorrente il CP_1
beneficio assicurativo risultante dall'integrazione tra quello come dianzi riconosciuto all'esito del presente giudizio e quello già riconosciuto dall' (pari all'13%), riconoscendo all'assicurato CP_1 un grado di menomazione complessivo del 21%; - Vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Con memoria di costituzione depositata il 21.12.2022 si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
In particolare, l' evidenziava che l'attività lavorativa di bracciante agricolo “stagionale” non CP_2
rientrava espressamente tra le lavorazioni tabellate specificamente previste dal DM 9/4/2008 in
“Agricoltura” per la tendinite alla spalla (“lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”), non presentando i caratteri della continuità ed abitualità richiesti.
Rilevava la mancanza di una causalità adeguata ed univoca al riconoscimento della lamentata patologia come malattia di origine professionale, sottolineando che trattandosi di malattia multifattoriale, l'eziopatogenesi della stessa poteva essere attribuita ad altri fattori extralavorativi e non, invece, in termini di concausalità, a quelli lavorativi genericamente denunciati dal ricorrente.
Rimarcava, infine, che trattandosi di lavorazione non tabellata, alla luce della sentenza n.179/88 della
Corte Costituzionale, gravava sul ricorrente l'onere della prova del nesso causale tra l'attività lavorativa di bracciante agricolo stagionale e la denunciata affezione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e C.T.U.
2 Viste le contestazioni mosse alle conclusioni formulaste in sede peritale;
disposto il richiamo della
CTU ed il deposito di relazione integrativa;
sostituita l'udienza di discussione del 15 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
“l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 del citato D.P.R. stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”
A tal riguardo 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
3 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
“tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass.
8271/1997; cfr. altresì C. Cass. 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass.
19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto
4 assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Venendo al caso di specie occorre innanzitutto evidenziare che in seno al ricorso il ricorrente ha allegato dettagliatamente i caratteri specifici e la durata dell'attività lavorativa svolta, nonché le condizioni di lavoro, avendo riferito di svolgere l'attività lavorativa di bracciante agricolo da oltre quindici anni, occupandosi per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, della raccolta di agrumi,
ed altri frutti, del successivo carico dei prodotti all'interno di cassette del peso di 25 Kg Parte_2
cadauna, del trasporto delle stesse in spalla e dello scarico del contenuto su camion posizionati a volte anche a 200 metri di distanza dai campi di raccolta.
Tali allegazioni, oltre a non essere state specificamente contestate dall' , risultano comprovate CP_1
dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente - estratto conto previdenziale)
e dagli esiti della prova testimoniale svolta (cfr. verbale dell'udienza del 08.03.2023).
Sulla scorta di quanto acclarato in ordine alla attività lavorativa svolta, con ordinanza del 26 maggio
2023 è stata disposta C.T.U. allo scopo di descrivere “le condizioni attuali di salute del ricorrente”; stabilire “se le patologie denunciate, ove esistenti, siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa, secondo le dinamiche risultanti dagli atti e in ragione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente come risultanti dalle prove testimoniali assunte, tenendo conto altresì del numero effettivo di giornate di lavoro svolte negli anni di riferimento come da estratto conto contributivo”; descrivere “tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e [tenerne] conto nelle valutazioni da compiersi”; precisare “se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla integrità psico-fisica”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio con la relazione di consulenza medico legale depositata in data 19 agosto 2023,- premesso che “Il Sig. , ha svolto l'attività di bracciante agricolo dal Pt_1
2007, assunto presso varie imprese agricole per il compimento di lavori stagionali (per circa 150 giorni l'anno)” e che “Tale attività lavorativa era svolta per otto ore al giorno e per sei giorni lavorativi.” - ha accertato che il ricorrente è affetto da ““deficit funzionale spalla sinistra e destra con limitazione dei movimenti, in tendinosi bilaterale” rilevando che “Tale patologia, peraltro tabellata (cfr. Lista I, gruppo 2 “Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per
5 attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo –
Tendinite del sopvraspinoso o tendinite cuffia rotatori)”, risulta eziologicamente ricollegabile all'attività lavorativa prestata, per circa 150 giorni all'anno per oltre 15 anni in qualità di bracciante agricolo, in quanto risultano sussistere condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa con posture incongrue e protratte nel tempo, movimenti e torsioni ripetute delle spalle e degli arti superiori ed impegno di forza, tali da poter essere considerati, per lo meno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, di particolare rilevanza ai fini dell'insorgenza della suddetta infermità. In definitiva, il lavoro di bracciante agricolo svolto dal Sig. , nel caso in oggetto, ha avuto il ruolo di Pt_1
causa idonea ed efficace, pur se è ipotizzabile il concorso di fattori extra lavorativi, conseguendone una sinergia di lesività: l'esposizione al lavoro è stato fattore causale necessario senza il quale la malattia avrebbe potuto non manifestarsi o avere un decorso e manifestazioni cliniche di minore gravità.” L'ausiliario del Giudice ha valutato il danno biologico/lavorativo riferendosi al Codice 224 di cui DM 12 luglio 2000, tenendo conto del grado di limitazione funzionale residua, attribuendo, quindi, “alla limitazione della motilità dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale bilateralmente…una percentuale complessiva del 4 % (quattro%).”
Ha affermato “Da quanto emerso nel corso del presente accertamento medico-legale, alla luce dell'esame clinico effettuato sul periziando, la sua età, le sue condizioni psico-fisiche e attitudini, dell'anamnesi raccolta, della valutazione della documentazione clinica presente agli atti e delle considerazioni su esposte, … che, secondo i criteri medico-legali di giudizio, la patologia denunciata per cui è causa ed i postumi lamentati sono in rapporto causale con il fatto allegato in narrativa secondo la dinamica descritta.”
Ha, pertanto, concluso che “1. , bracciante agricolo, a seguito della Parte_1
esposizione alla sua attività lavorativa, ha sviluppato una patologia alla spalla dx e sin. Tale malattia, per i presupposti sviluppati in esposizione, ha i caratteri della malattia professionale, in quanto eventuali fattori individuali predisponenti hanno agito solo come concause concorrenti da sole non sufficienti se fosse mancata la esposizione alla noxa lavorativa.
2. la patologia, nel complesso, determina la riduzione della sua capacità lavorativa nella misura percentuale del 4%
(quattro %)”.
A seguito di ordinanza del 16 ottobre 2023 con la quale è stato esteso il mandato al CTU “perché lo stesso, avuto riguardo ai postumi discendenti da due pregressi infortuni verificatisi nel 2014 e nel
2019, per i quali, come è pacifico tra le parti, è stata complessivamente riconosciuta una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 13%, compia una valutazione complessiva dei postumi, avendo riguardo a quelli discendenti dai pregressi infortuni e a quelli oggetto di accertamento in questa sede, indicando il complessivo grado di menomazione”, è stata depositata in
6 data 27 dicembre 2023 relazione suppletiva definitiva alla CTU nella quale il consulente ha affermato “Il sig. , cosi come emerso anche in corso di operazioni peritali, risulta affetto Pt_1 da un'altra percentuale di danno biologico, da pregressi infortuni lavorativi, valutati complessivamente nella misura del 13% (infortunio del 30.09.2014 in cui riportò lesione del l.c.a. e m.i. ginocchio destro grado di menomazione del 8%; infortunio del 8.11.2019 in cui riportò frattura branca ischio pubica dx grado di menomazione del 7%). Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'infortunio già oggetto di valutazione da parte dell' nella misura del 13%, e della CP_1
nuova patologia oggetto di accertamento in questa sede, applicando il calcolo riduzionistico, si può conclusivamente affermare che il Sig. sia affetto da patologia che nel complesso ha Pt_1 determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 16% (sedici %).
Successivamente al deposito della suddetta relazione l' resistente con note del 14 febbraio CP_2
2024 ha lamentato che l'accertamento per il quale era stato disposto estendersi il mandato non era stato preceduto dalla convocazione delle parti in sede di operazioni peritali, in quanto queste ultime, nella fase integrativa, non avevano avuto luogo e, altresì, che, nel compiere la valutazione dei postumi in conglobamento, il CTU non avrebbe rivalutato e attualizzato l'intero danno complessivo alla luce di una congrua obiettività clinica correlata da indagini clinico strumentali aggiornate, pertanto, con ordinanza del 15 febbraio 2024 il CTU è stato invitato “a sottoporre nuovamente a visita il periziando;
- a valutare i postumi discendenti dai pregressi infortuni e quello oggetto di accertamento in questa sede considerandoli allo stato attuale, eventualmente disponendo, se ritenuto opportuno, nuovi accertamenti sanitari.”.
Il C.T.U., quindi, riconvocate le parti in data 26 agosto 2024, sottoposto a visita diretta il periziando e disposti nuovi accertamenti sanitari - dopo aver riportato le considerazioni conclusive, già sopra richiamate, di cui alla relazione di consulenza medico legale depositata in data 19 agosto 2023 (“il sig. , bracciante agricolo, a seguito della esposizione alla sua attività Parte_1
lavorativa, ha sviluppato una patologia alla spalla dx e sin. Tale malattia, per i presupposti sviluppati in esposizione, presenta i caratteri della malattia professionale, in quanto eventuali fattori individuali predisponenti hanno agito solo come concause concorrenti da sole non sufficienti se fosse mancata la esposizione alla noxa lavorativa. La patologia, nel complesso, ha determinato la riduzione della sua capacità lavorativa nella misura percentuale del 4% (quattro %)” ha, con “Relazione suppletiva alla CTU”, depositata in data 8 ottobre 2024, concluso: “tenuto conto della natura ed entità delle lesioni riportate a seguito dei pregressi infortuni, ad oggi attualizzate, e dall'esposizione alla professione svolta si ha che le stesse, nel loro complesso, hanno determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 12% calcolo effettuato avvalendomi delle Tabelle di cui al DM 12.07.2000”.
7 Ancora una volta tuttavia parte ricorrente ha sviluppato argomentazioni critiche di cui alle note in atti discutendo oralmente la causa all'udienza del 25 febbraio 2025, disponendo l'Ufficio il deposito di relazione integrativa per le ragioni di cui all'ordinanza del 26 febbraio seguente (“… … … appare opportuno che la CTU, dott.ssa , espliciti il criterio di calcolo posto a base della valutazione Per_2 complessiva del grado di menomazione dell'integrità fisica, indicando – in virtù delle tabelle applicate - il grado di menomazione attribuito ai postumi dei singoli infortuni e quindi il grado di menomazione complessiva tenuto conto ora anche dell'accertata percentuale invalidante del 4% discendente dalla malattia professionale riconosciuta”).
Con nota suppletiva del 26 marzo 2025 la CTU nominata ha quindi precisato:
“il sig. , bracciante agricolo, a seguito della esposizione alla sua attività Parte_1
lavorativa, ha sviluppato una patologia alla spalla dx e sin.
Tale malattia, per i presupposti sviluppati in esposizione, presenta i caratteri della malattia professionale,
in quanto eventuali fattori individuali predisponenti hanno agito solo come concause concorrenti da sole non sufficienti se fosse mancata la esposizione alla noxa lavorativa.
La patologia, nel complesso, ha determinato la riduzione della sua capacità lavorativa nella misura percentuale del 4% (quattro %).
A causa, inoltre, di pregressi infortuni lavorativi, il sig. presentava un danno biologico già Pt_1 precedentemente quantificato dall' , che andava tuttavia attualizzato. CP_1
Orbene dall'esame clinico effettuato in sede di operazioni peritali e dal riscontro dalle ulteriori certificazioni prodotte, è emerso che dai pregressi infortuni riportati dal ricorrente residuano dei postumi a carattere permanente suscettibili di modificazioni nel tempo in senso migliorativo, con ripercussione funzionale sfumata.
Tali postumi sono rappresentati da: algie con limitazione funzionale dei movimenti dell'articolazione del ginocchio destro limitati di circa ½- ed esiti di meniscectomia artroscopica (assimilabili ai cod.279 con percentuale di valutazione fino a 8% (5%) e cod. 282 con percentuale fino a 2% (2%)); riflesso antalgico disfunzionale in esito a frattura branca ischiopubica (Assimilabile al cod. 203 con percentuale di valutazione fino a 3 (1%)); peraltro nessun cenno di obiettività clinica circa la predetta frattura emerge dalla certificazione di visita ortopedica prodotta ed allegata in atti.
Nel caso a mano, è bene puntualizzare che ai fini del calcolo va utilizzato il Metodo di Balthazard ed il danno complessivo è stato nel contempo correttamente attualizzato.
Invero, il danno pregresso già quantificato a suo tempo dall' tenuto conto che residuavano dei CP_1
postumi a carattere permanente suscettibili, tuttavia, di modificazioni nel tempo in senso migliorativo,
non può che essere oggi rivalutato ed attualizzato con una percentuale inferiore rispetto a quella originariamente riconosciuta.
8 Pertanto, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni riportate a seguito dei pregressi infortuni, ad oggi attualizzate, e dall'esposizione alla professione svolta si ha che le stesse, nel loro complesso, hanno determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 12% (dodici %), calcolo riduzionistico (Metodo di Balthazard in caso di più menomazioni) effettuato avvalendomi delle Tabelle
di cui al DM 12.07.2000”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici,
risulta fondato su esami clinici e diagnostici esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, non confutata dalle ancora reiterate osservazioni critiche, di cui alle note sostitutive di udienza che nulla aggiungono a quanto già in precedenza rilevato e con riferimento alle quali è stato esaustivamente presa posizione da parte della CTU.
Ne discende che non può trovare accoglimento né la domanda articolata in via principale dal ricorrente in quanto è stata accertata una percentuale inferiore al minimo indennizzabile, né, altresì, la domanda formulata in via subordinata e volta ad ottenere la condanna dell' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo complessivo risultante dall'integrazione tra la percentuale già riconosciuta dall'Istituto e quella accertata nel presente giudizio atteso che l'Ausiliario del Giudice “tenuto conto della natura ed entità delle lesioni riportate a seguito dei pregressi infortuni, ad oggi attualizzate, e dall'esposizione alla professione svolta” ha complessivamente calcolato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 12% inferiore, addirittura, a quella precedentemente riconosciuta per i pregressi infortuni lavorativi (13%).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite sono irripetibili stante le dichiarazioni in atti resa ai sensi dell'art. 152 disp. di attuaz.
c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Catania il 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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