TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 808/2021 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppe Angelosanto, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Pasquale Guariglia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine Parte_1
di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. 1875/2020 del 28.12.2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 45.523,45, per le causali di cui in ricorso, oltre interessi e spese del monitorio. A fondamento dell'opposizione, la società deduceva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in ragione del sequestro penale disposto con decreto del Tribunale Penale di Roma in data 18.05.2020, ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto il patrimonio aziendale della medesima società opponente.
Invocava, pertanto, l'applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice
Antimafia), con conseguente riserva della cognizione al Tribunale Penale in ordine all'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato dal ricorrente. Nel merito eccepiva l'avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo esibendo prove documentali in ordine all'integrale pagamento, mediante assegni e versamenti tracciabili, delle fatture indicate nel ricorso monitorio, come da puntuale allegazione. Dunque, sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previo accertamento dei fatti suesposti e in accoglimento dei motivi di opposizione, 1) in via preliminare dichiarare la propria incompetenza, per essere funzionalmente competente a decidere la controversia il Tribunale Penale di Roma;
in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, 2) accertare
e dichiarare che le fatture dedotte nel ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo (nn. 3-9-12 e 21 dell'anno 2016, n. 1/2017 emesse dalla ditta p.i. ) sono state pagate dalla CP_1 P.IVA_1
a favore della parte creditrice;
3) in ogni caso, revocare e dichiarare improduttivo Pt_1 Parte_1
di effetti l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 1875/2020 del 28-12-2020 RG 4313/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore perché infondato in fatto e in diritto, ingiusto ed illegittimo;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge previsti”.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio l'opposta, in persona del curatore pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, evidenziando come la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Nocera
Inferiore, atteso che tutte le fatture poste a fondamento del monitorio si riferivano all'unità locale dell'impresa sita nel Comune di Scafati (SA), rientrante nel circondario di competenza dell'adito
Tribunale, il quale aveva, altresì, dichiarato il fallimento dell'impresa individuale. Nel merito, la
Curatela contestava l'eccezione di estinzione dell'obbligazione atteso che, dal raffronto tra le fatture emesse e la documentazione prodotta dall'opponente, residuava ancora un debito pari a euro 523,44.
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le adito Tribunale, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1. in via preliminare, atteso che
l'opposizione menzionata - nei termini proposti - è infondata, concedersi la provvisoria esecutorietà in parte qua dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1875/2020 del 28/12/2020, R.G. n. 4313/2020,
Tribunale di Nocera Inferiore, per il pagamento di € 523,44, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. 231 del
2002 sugli importi di volta in volta fatturati dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, con contestuale condanna dell'ingiunta opponente al pagamento direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate ex D.M. n.
55 del 2014, nonché art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, in € 652,50 per competenze professionali, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.; 2. nel merito, rigettare l'opposizione nei termini proposti da parte avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non adeguatamente provata;
3. condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti e onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini istruttori, la causa veniva rinviata ad altra udienza in considerazione della pendenza di trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia. Ulteriormente rinviata per i medesimi incombenti dall'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, le parti, con note di trattazione, davano atto dell'intervenuta transazione della lite mediante pagamento della somma di € 523,44, con integrale compensazione delle spese di lite. Il giudizio veniva, quindi, rinviato per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 28.5.2025.
Tanto premesso e richiamato, deve darsi atto della cessata materia del contendere in quanto le parti, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista della celebrazione dell'udienza cartolare del 28.5.2025, hanno dato atto “che a seguito di intervenuto accordo, ed adempimento, hanno conciliato la controversia, e non residuano aspetti controversi, nemmeno per le spese di lite, interamente compensate. Pertanto, […] chiedono che la S.V. Ill.ma, adottati i provvedimenti per legge previsti, dichiari cessata la materia del contendere e revochi il decreto ingiuntivo n. 1875 del
28-12-2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore. A spese interamente compensate.”.
La cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando il mutamento della situazione, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte, sia condiviso anche dall'altra, di modo che entrambe le parti arrivino a sottoporre al giudice conclusioni conformi (in tal senso si veda Cass. 27460/2006).
Sotto diverso angolo prospettico, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il criterio accolto dalla giurisprudenza è quello della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 723/1987, 46/1990,
24642/2008), la quale postula l'effettuazione di un giudizio prognostico in ordine all'incidenza che le risultanze processuali avrebbero avuto qualora si fosse pervenuti ad una pronuncia di merito, onde individuare quale pretesa sia stata fondatamente azionata od eccepita. Nel caso di specie, alla luce dell'accordo conciliativo della vertenza raggiunto dalle parti in causa, in assenza di ulteriori aspetti della controversia da decidere, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le medesime. Va, altresì, disposta la revoca del d.i. n. 1875/2020 del 28/12/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il d.i. n. 1875/2020 del 28/12/2020; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore,29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 808/2021 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppe Angelosanto, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Pasquale Guariglia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine Parte_1
di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. 1875/2020 del 28.12.2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 45.523,45, per le causali di cui in ricorso, oltre interessi e spese del monitorio. A fondamento dell'opposizione, la società deduceva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in ragione del sequestro penale disposto con decreto del Tribunale Penale di Roma in data 18.05.2020, ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto il patrimonio aziendale della medesima società opponente.
Invocava, pertanto, l'applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice
Antimafia), con conseguente riserva della cognizione al Tribunale Penale in ordine all'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato dal ricorrente. Nel merito eccepiva l'avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo esibendo prove documentali in ordine all'integrale pagamento, mediante assegni e versamenti tracciabili, delle fatture indicate nel ricorso monitorio, come da puntuale allegazione. Dunque, sulla scorta delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previo accertamento dei fatti suesposti e in accoglimento dei motivi di opposizione, 1) in via preliminare dichiarare la propria incompetenza, per essere funzionalmente competente a decidere la controversia il Tribunale Penale di Roma;
in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, 2) accertare
e dichiarare che le fatture dedotte nel ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo (nn. 3-9-12 e 21 dell'anno 2016, n. 1/2017 emesse dalla ditta p.i. ) sono state pagate dalla CP_1 P.IVA_1
a favore della parte creditrice;
3) in ogni caso, revocare e dichiarare improduttivo Pt_1 Parte_1
di effetti l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 1875/2020 del 28-12-2020 RG 4313/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore perché infondato in fatto e in diritto, ingiusto ed illegittimo;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge previsti”.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio l'opposta, in persona del curatore pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, evidenziando come la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Nocera
Inferiore, atteso che tutte le fatture poste a fondamento del monitorio si riferivano all'unità locale dell'impresa sita nel Comune di Scafati (SA), rientrante nel circondario di competenza dell'adito
Tribunale, il quale aveva, altresì, dichiarato il fallimento dell'impresa individuale. Nel merito, la
Curatela contestava l'eccezione di estinzione dell'obbligazione atteso che, dal raffronto tra le fatture emesse e la documentazione prodotta dall'opponente, residuava ancora un debito pari a euro 523,44.
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le adito Tribunale, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1. in via preliminare, atteso che
l'opposizione menzionata - nei termini proposti - è infondata, concedersi la provvisoria esecutorietà in parte qua dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1875/2020 del 28/12/2020, R.G. n. 4313/2020,
Tribunale di Nocera Inferiore, per il pagamento di € 523,44, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. 231 del
2002 sugli importi di volta in volta fatturati dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, con contestuale condanna dell'ingiunta opponente al pagamento direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate ex D.M. n.
55 del 2014, nonché art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, in € 652,50 per competenze professionali, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.; 2. nel merito, rigettare l'opposizione nei termini proposti da parte avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non adeguatamente provata;
3. condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti e onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini istruttori, la causa veniva rinviata ad altra udienza in considerazione della pendenza di trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia. Ulteriormente rinviata per i medesimi incombenti dall'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, le parti, con note di trattazione, davano atto dell'intervenuta transazione della lite mediante pagamento della somma di € 523,44, con integrale compensazione delle spese di lite. Il giudizio veniva, quindi, rinviato per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 28.5.2025.
Tanto premesso e richiamato, deve darsi atto della cessata materia del contendere in quanto le parti, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista della celebrazione dell'udienza cartolare del 28.5.2025, hanno dato atto “che a seguito di intervenuto accordo, ed adempimento, hanno conciliato la controversia, e non residuano aspetti controversi, nemmeno per le spese di lite, interamente compensate. Pertanto, […] chiedono che la S.V. Ill.ma, adottati i provvedimenti per legge previsti, dichiari cessata la materia del contendere e revochi il decreto ingiuntivo n. 1875 del
28-12-2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore. A spese interamente compensate.”.
La cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando il mutamento della situazione, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte, sia condiviso anche dall'altra, di modo che entrambe le parti arrivino a sottoporre al giudice conclusioni conformi (in tal senso si veda Cass. 27460/2006).
Sotto diverso angolo prospettico, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il criterio accolto dalla giurisprudenza è quello della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 723/1987, 46/1990,
24642/2008), la quale postula l'effettuazione di un giudizio prognostico in ordine all'incidenza che le risultanze processuali avrebbero avuto qualora si fosse pervenuti ad una pronuncia di merito, onde individuare quale pretesa sia stata fondatamente azionata od eccepita. Nel caso di specie, alla luce dell'accordo conciliativo della vertenza raggiunto dalle parti in causa, in assenza di ulteriori aspetti della controversia da decidere, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le medesime. Va, altresì, disposta la revoca del d.i. n. 1875/2020 del 28/12/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il d.i. n. 1875/2020 del 28/12/2020; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore,29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire