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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1086/2021 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2024 promossa da:
(IN TITOLARE DELL' Parte_1 CP_1
) con l'Avvocato
[...] C.F._1
) C/O AVV. K. TANI VIA SANTE Controparte_2 C.F._2 etto in MERO DOMICILIATARIO VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato DI Controparte_3 P.IVA_1
MAR 0122 BOLOGNA
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì n. 1032/2020 del 02/12/2020
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 1086/2021 pagina 1 di 6 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 1032/2020 il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo nella causa n. 1985/2018 R.G. promossa da in opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 480/2018 emesso a favore di Controparte_3
per la somma di € 13.351,50 oltre interessi e spese, a titolo di fornitura di energia
[...]
elettrica, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto opposto.
Deduceva l'opponente la riferibilità della fattura azionata ad un accertamento tecnico presso la sede aziendale avvenuto in data 4.12.2014, nel corso del quale la società Controparte_4
dichiarava di aver rilevato la presenza di un magnete posto sulla calotta del contatore, con conseguenti malfunzionamenti ed errori nel calcolo dei consumi del contatore;
b) di aver già dichiarato nell'immediatezza del fatto la propria estraneità all'accaduto, trovandosi il contatore sulla pubblica via e dunque nella disponibilità di chiunque, nonché di aver espressamente respinto ogni responsabilità; c) che, in ogni caso, il somministrante non ha mai reso noti i criteri utilizzati per la ricostruzione della stima dei consumi, avendo peraltro proposto denuncia querela nei propri confronti ed essendo in corso il relativo procedimento penale;
d) che l'accertamento condotto da era privo di qualsiasi efficacia Controparte_4
probatoria, per essere stato eseguito senza qualsivoglia ordine dell'autorità giudiziaria, senza la presenza di un legale in quanto atto irripetibile e non essendovi prova in ordine al momento in cui sarebbe stata eseguita la manomissione;
e) pertanto, l'inesistenza del credito azionato, impugnando l'accertamento condotto e la congruità della stima ricostruita unilateralmente dal somministrante, con conseguente onere probatorio in capo al Servizio Elettrico Nazionale circa l'effettiva quantità di energia erogata e circa la bontà del successivo ricalcolo;
f) con specifico riferimento al quantum, la violazione della delibera dell'Autorità per l'Energia e per il Gas n. 200 del 28.12.1999, che detta le tempistiche e le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito del rilievo di errori nella registrazione dei consumi, precisando, che, se correttamente applicata, avrebbe comportato un ricalcolo dei consumi pari a 12.000,00 kw e non già 60.000,00 kw richiesti dalla controparte nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo.
R.G. 1086/2021 pagina 2 di 6 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva il contratto di somministrazione in essere tra le parti per la fornitura a di energia elettrica, e che in esito della verifica tecnica condotta in data 02.12.2014 dai propri verificatori, alla presenza di era stata accertata una situazione irregolare Parte_1 della misura dei prelievi relativi al punto di consegna (POD) intestato all'opponente, il quale a verbale si era impegnato a regolarizzare il tutto.
Deduceva la responsabilità dell'opponente per la conservazione ed integrità del contatore .
Deduceva l'avvenuto ricalcolo dei consumi prendendo a riferimento i consumi storici del cliente riferiti agli ultimi due periodi, corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il riscontro del prelievo irregolare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera dell'Autorità
Garante n. 200/1999.
Evidenziava che ha operato quale concessionaria dello Stato del servizio di Controparte_4
distribuzione dell'energia elettrica e, pertanto, essendo estranea agli aspetti economici, contabili e commerciali del rapporto negoziale intercorrente tra il fornitore, oggi
[...]
ed cliente finale, spettando esclusivamente alla società fornitrice i Controparte_3
corrispettivi richiesti a titolo di recupero dei consumi irregolari.
Disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa su base documentale.
La sentenza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento Parte_1
dell'opposizione proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Falsa ed erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova;
2 – Erronea motivazione in punto di prova dell'entità del credito azionato.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Veniva disposta ctu tecnica;
la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25/06/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errato inquadramento dei fatti di causa nella fattispecie dell'inadempimento contrattuale, ove il debitore, una volta provata da parte del creditore la fonte dell'obbligazione, è onerato della dimostrazione dell'esatto inadempimento.
R.G. 1086/2021 pagina 3 di 6 Censura il capo di sentenza laddove pone a carico dell'ingiunto la dimostrazione del corretto funzionamento del contatore, nonché dell'idoneità del magnete ad alterare i consumi.
Ciò in contrasto con le norme in punto di ripartizione dell'onere della prova, alla luce della natura di ordinario giudizio di cognizione, che vede il creditore onerato della dimostrazione della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso.
Nella fattispecie, va osservato come la verifica tecnica è stata effettuata alla presenza di Pt_1
il quale ha sottoscritto il relativo verbale.
Risultano quindi pacifiche le circostanze del ritrovamento del magnete, e dell'alterazione da questo provocata nella misurazione dell'energia fornita.
In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti CP_4
ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (Cass. n. 7075 del 12/03/2020).
In tale ottica risulta condivisibile la prospettazione del primo giudice, che ha posto l'onere della dimostrazione dell'esatto adempimento a carico dell'ingiunto, attesa la valenza di pubblica fede dell'atto di di accertamento.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea motivazione in punto di prova dell'entità del credito azionato.
Censura la regolarità della ricostruzione dei consumi non registrati correttamente, effettuata dal creditore, siccome in contrasto con la normativa vigente in materia, da cui sarebbe scaturita un'entità maggiore dei consumi poi addebitati.
In materia, fa riferimento la delibera Deliberazione 28 dicembre 1999 che all'articolo 10 prevede: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”
R.G. 1086/2021 pagina 4 di 6 “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”
Art 11 - “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. (...)”
Se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, la ricostruzione potrà comprendere un periodo che inizia non oltre un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.
Una volta individuato il periodo di riferimento, i consumi vengono ricostruiti tenendo conto della percentuale di errore riscontrata. Se il tipo di guasto non consente di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi precedenti il guasto e relativi a un periodo doppio rispetto a quello ricostruito.
Risulta agli atti che “il prelievo irregolare di energia elettrica è stato calcolato dal 01.08.2013, data determinata in base alla flessione dei consumi riscontrata sullo storico della fornitura, al
02.12.2014, data della Verifica Tecnica, prendendo a riferimento i consumi storici del cliente riferiti agli ultimi due periodi, corrispondenti a quello ricostruito, e precedenti il riscontro del prelievo irregolare” (così in comparsa di risposta in appello).
È oggetto di doglianza la mancata applicazione del criterio percentuale nella ricostruzione dei consumi.
Va osservato che Il prelievo fraudolento non può essere equiparato al prelievo irregolare dovuto a difettoso funzionamento del contatore, sicché non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia.
D'altronde, come specificato in sede di relazione peritale - il cui esito, ad avviso di questo
Collegio, appare frutto di indagine esaustiva e scevra di difetti logico giuridici - il calcolo è avvenuto tenendo conto dello storico dei consumi delle percentuali di riduzione rilevate
R.G. 1086/2021 pagina 5 di 6 attraverso il contatore campione, nonché della la percentuale di sottrazione rilevata in sede di verifica.
Di conseguenza, il criterio adottato da è da ritenere Controparte_3
conforme alla delibera dell'Autorità per l'Energia e per il Gas n. 200 del 28.12.1999 tiene conto dei precedenti consumi del somministrato.
Il motivo non è meritevole di accoglimento ed è respinto con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Forlì n. 1032/2020 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 19 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 1086/2021 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1086/2021 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2024 promossa da:
(IN TITOLARE DELL' Parte_1 CP_1
) con l'Avvocato
[...] C.F._1
) C/O AVV. K. TANI VIA SANTE Controparte_2 C.F._2 etto in MERO DOMICILIATARIO VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato DI Controparte_3 P.IVA_1
MAR 0122 BOLOGNA
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì n. 1032/2020 del 02/12/2020
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 1086/2021 pagina 1 di 6 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 1032/2020 il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo nella causa n. 1985/2018 R.G. promossa da in opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 480/2018 emesso a favore di Controparte_3
per la somma di € 13.351,50 oltre interessi e spese, a titolo di fornitura di energia
[...]
elettrica, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto opposto.
Deduceva l'opponente la riferibilità della fattura azionata ad un accertamento tecnico presso la sede aziendale avvenuto in data 4.12.2014, nel corso del quale la società Controparte_4
dichiarava di aver rilevato la presenza di un magnete posto sulla calotta del contatore, con conseguenti malfunzionamenti ed errori nel calcolo dei consumi del contatore;
b) di aver già dichiarato nell'immediatezza del fatto la propria estraneità all'accaduto, trovandosi il contatore sulla pubblica via e dunque nella disponibilità di chiunque, nonché di aver espressamente respinto ogni responsabilità; c) che, in ogni caso, il somministrante non ha mai reso noti i criteri utilizzati per la ricostruzione della stima dei consumi, avendo peraltro proposto denuncia querela nei propri confronti ed essendo in corso il relativo procedimento penale;
d) che l'accertamento condotto da era privo di qualsiasi efficacia Controparte_4
probatoria, per essere stato eseguito senza qualsivoglia ordine dell'autorità giudiziaria, senza la presenza di un legale in quanto atto irripetibile e non essendovi prova in ordine al momento in cui sarebbe stata eseguita la manomissione;
e) pertanto, l'inesistenza del credito azionato, impugnando l'accertamento condotto e la congruità della stima ricostruita unilateralmente dal somministrante, con conseguente onere probatorio in capo al Servizio Elettrico Nazionale circa l'effettiva quantità di energia erogata e circa la bontà del successivo ricalcolo;
f) con specifico riferimento al quantum, la violazione della delibera dell'Autorità per l'Energia e per il Gas n. 200 del 28.12.1999, che detta le tempistiche e le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito del rilievo di errori nella registrazione dei consumi, precisando, che, se correttamente applicata, avrebbe comportato un ricalcolo dei consumi pari a 12.000,00 kw e non già 60.000,00 kw richiesti dalla controparte nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo.
R.G. 1086/2021 pagina 2 di 6 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva il contratto di somministrazione in essere tra le parti per la fornitura a di energia elettrica, e che in esito della verifica tecnica condotta in data 02.12.2014 dai propri verificatori, alla presenza di era stata accertata una situazione irregolare Parte_1 della misura dei prelievi relativi al punto di consegna (POD) intestato all'opponente, il quale a verbale si era impegnato a regolarizzare il tutto.
Deduceva la responsabilità dell'opponente per la conservazione ed integrità del contatore .
Deduceva l'avvenuto ricalcolo dei consumi prendendo a riferimento i consumi storici del cliente riferiti agli ultimi due periodi, corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il riscontro del prelievo irregolare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera dell'Autorità
Garante n. 200/1999.
Evidenziava che ha operato quale concessionaria dello Stato del servizio di Controparte_4
distribuzione dell'energia elettrica e, pertanto, essendo estranea agli aspetti economici, contabili e commerciali del rapporto negoziale intercorrente tra il fornitore, oggi
[...]
ed cliente finale, spettando esclusivamente alla società fornitrice i Controparte_3
corrispettivi richiesti a titolo di recupero dei consumi irregolari.
Disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa su base documentale.
La sentenza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento Parte_1
dell'opposizione proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Falsa ed erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova;
2 – Erronea motivazione in punto di prova dell'entità del credito azionato.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Veniva disposta ctu tecnica;
la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25/06/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errato inquadramento dei fatti di causa nella fattispecie dell'inadempimento contrattuale, ove il debitore, una volta provata da parte del creditore la fonte dell'obbligazione, è onerato della dimostrazione dell'esatto inadempimento.
R.G. 1086/2021 pagina 3 di 6 Censura il capo di sentenza laddove pone a carico dell'ingiunto la dimostrazione del corretto funzionamento del contatore, nonché dell'idoneità del magnete ad alterare i consumi.
Ciò in contrasto con le norme in punto di ripartizione dell'onere della prova, alla luce della natura di ordinario giudizio di cognizione, che vede il creditore onerato della dimostrazione della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso.
Nella fattispecie, va osservato come la verifica tecnica è stata effettuata alla presenza di Pt_1
il quale ha sottoscritto il relativo verbale.
Risultano quindi pacifiche le circostanze del ritrovamento del magnete, e dell'alterazione da questo provocata nella misurazione dell'energia fornita.
In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti CP_4
ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (Cass. n. 7075 del 12/03/2020).
In tale ottica risulta condivisibile la prospettazione del primo giudice, che ha posto l'onere della dimostrazione dell'esatto adempimento a carico dell'ingiunto, attesa la valenza di pubblica fede dell'atto di di accertamento.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea motivazione in punto di prova dell'entità del credito azionato.
Censura la regolarità della ricostruzione dei consumi non registrati correttamente, effettuata dal creditore, siccome in contrasto con la normativa vigente in materia, da cui sarebbe scaturita un'entità maggiore dei consumi poi addebitati.
In materia, fa riferimento la delibera Deliberazione 28 dicembre 1999 che all'articolo 10 prevede: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”
R.G. 1086/2021 pagina 4 di 6 “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”
Art 11 - “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. (...)”
Se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, la ricostruzione potrà comprendere un periodo che inizia non oltre un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.
Una volta individuato il periodo di riferimento, i consumi vengono ricostruiti tenendo conto della percentuale di errore riscontrata. Se il tipo di guasto non consente di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi precedenti il guasto e relativi a un periodo doppio rispetto a quello ricostruito.
Risulta agli atti che “il prelievo irregolare di energia elettrica è stato calcolato dal 01.08.2013, data determinata in base alla flessione dei consumi riscontrata sullo storico della fornitura, al
02.12.2014, data della Verifica Tecnica, prendendo a riferimento i consumi storici del cliente riferiti agli ultimi due periodi, corrispondenti a quello ricostruito, e precedenti il riscontro del prelievo irregolare” (così in comparsa di risposta in appello).
È oggetto di doglianza la mancata applicazione del criterio percentuale nella ricostruzione dei consumi.
Va osservato che Il prelievo fraudolento non può essere equiparato al prelievo irregolare dovuto a difettoso funzionamento del contatore, sicché non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia.
D'altronde, come specificato in sede di relazione peritale - il cui esito, ad avviso di questo
Collegio, appare frutto di indagine esaustiva e scevra di difetti logico giuridici - il calcolo è avvenuto tenendo conto dello storico dei consumi delle percentuali di riduzione rilevate
R.G. 1086/2021 pagina 5 di 6 attraverso il contatore campione, nonché della la percentuale di sottrazione rilevata in sede di verifica.
Di conseguenza, il criterio adottato da è da ritenere Controparte_3
conforme alla delibera dell'Autorità per l'Energia e per il Gas n. 200 del 28.12.1999 tiene conto dei precedenti consumi del somministrato.
Il motivo non è meritevole di accoglimento ed è respinto con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Forlì n. 1032/2020 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 19 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 1086/2021 pagina 6 di 6