Sentenza 19 agosto 1969
Massime • 1
Nella simulazione per interposizione fittizia, dovendo gli effetti del negozio giuridico sorgere esclusivamente nei confronti dell'interponente che e il vero dominus negotii mentre l'interposto non acquista ne trasmette diritti, e necessario, per attribuire al negozio una portata giuridica diversa da quella che per se avrebbe, che il terzo ove non abbia dato all'accordo simulatorio la propria effettiva e negoziale partecipazione, non soltanto sappia della funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma intenda assumere diritti ed obblighi contrattuali nei confronti diretti dell'interponente e contribuisca, quindi, alla realizzazione del fine della simulazione. Non e invece richiesto che il terzo sia anche a conoscenza dello scopo che il prestanome e l'interponente hanno perseguito nel predisporre la simulazione. ( V 358,69, massima n 338371 1697,66, massima n 323323).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/1969, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 19 agosto 1969 |
Testo completo
Nella simulazione per interposizione fittizia, dovendo gli effetti del negozio giuridico sorgere esclusivamente nei confronti dell'interponente che e il vero dominus negotii mentre l'interposto non acquista ne trasmette diritti, e necessario, per attribuire al negozio una portata giuridica diversa da quella che per se avrebbe, che il terzo ove non abbia dato all'accordo simulatorio la propria effettiva e negoziale partecipazione, non soltanto sappia della funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma intenda assumere diritti ed obblighi contrattuali nei confronti diretti dell'interponente e contribuisca, quindi, alla realizzazione del fine della simulazione. Non e invece richiesto che il terzo sia anche a conoscenza dello scopo che il prestanome e l'interponente hanno perseguito nel predisporre la simulazione. ( V 358,69, massima n 338371 1697,66, massima n 323323).*