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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta
Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8176/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Rosanna Superbo Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ME GO come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei assegno ordinario di invalidità a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.9.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'assegno ordinario di invalidità riconosciuto a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis
c.p.c., dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' esponeva di aver provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione richiesta con decorrenza 01.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) per un importo lordo di € 3.3824,96 a titolo di arretrati maturati a tutto il 31.10.2024 e che i predetti arretrati erano stati corrisposti in uno alla rata di novembre
2024.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti..
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. docc.1 CP_1
e 2 allegati alla memoria di costituzione dell' ), rende evidente come sia venuto meno CP_1
l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' , atteso che la comunicazione di CP_1 liquidazione è avvenuta in data 15.10.2024 e il pagamento degli arretrati in data 4.11.2024, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio effettuata in data
11.10.2024 (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8176/2024, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con CP_1 distrazione in favore dell'avvocato, liquidate complessivamente in € 1.312,00 oltre IVA, CAP
e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Roberta Lucchetti