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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Sacco, giusta procura Parte_1
allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona della omonima titolare della ditta, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Sanna e Monica Foti Longo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere lavorato in nero come aiuto parrucchiera (inquadramento retributivo livello 3) presso la sala acconciature ”, fino Controparte_1 CP_1
a tutto Gennaio 2020, allorquando il rapporto di lavoro era stato interrotto, per sua volontà, a seguito della mancata regolarizzazione, più volte rinviata dalla Sig.ra ; di avere CP_1
percepito uno stipendio mensile complessivo di 600,00 euro per 12 mensilità, che veniva corrisposto in contanti in misura pari ad € 150,00 settimanali;
che l'orario di lavoro era il seguente: martedì dalle ore 9:00 alle 19:00, mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
1 19:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, venerdì e sabato dalle 9:00 alle
19:00; che, mensilmente, la titolare della ditta, con l'assistenza del rag. , le Persona_1 faceva firmare la “dichiarazione di disponibilità lavorativa” senza mai perfezionare l'assunzione; di avere svolto le sue mansioni con costante impegno usufruendo di un solo giorno di riposo settimanale e di non avere mai usufruito delle ferie né delle festività non godute;
che il rapporto di lavoro veniva svolto nei locali di Via Umberto 38/40, in Gravina di
Catania, insieme all'altra dipendente, sig.na . Parte_2
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare che da
Gennaio 2018 fino a tutto Gennaio 2020 ha lavorato come aiuto parrucchiera presso la sala acconciature ” senza mai fruire di ferie né di festività Controparte_1 non godute;
condannare la ditta a corrispondere le Controparte_1
differenze retributive maturate pari ad euro 15.360,12, comprensive della 13° mensilità, del
TFR e della Naspi non percepita, oltre accessori ed “oltre alla mancata regolarizzazione contributiva presso l' ; condannare la controparte al pagamento delle spese processuali CP_2
e dei compensi di avvocato, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, non contestando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente e riconoscendo la spettanza del T.F.R., ma precisando che: il rapporto di lavoro ha avuto inizio nel febbraio 2018; la lavoratrice, non avendo compiuto l'apprendistato ed essendo priva di attestato professionale, è stata inquadrata nel 4° livello del CCNL parrucchieri acconciatori;
che l'assunzione prevedeva un part time inferiore a 40 ore con una retribuzione pari ad euro
180,00 settimanali, consegnati in contanti, per complessivi euro 720,00 mensili;
che l'attrice, per circa un anno dall'assunzione, ha svolto prevalentemente mansioni di pulizia dei locali e degli arredi per poi svolgere anche attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello del comparto, venendo impiegata nel lavaggio e frizione dei capelli;
che l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice prevedeva una interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:30; l'esercizio commerciale rimaneva chiuso durante le festività e per ferie ad agosto, per 16 giorni continuativi;
il rapporto di lavoro non è stato regolarizzato su specifica richiesta della sig.ra per consentirle di continuare a percepire il reddito di Parte_1
cittadinanza.
2 Compiuta attività istruttoria orale, espletata C.T.U. contabile, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Al riguardo, va osservato che, nonostante la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato, la sua sussistenza è stata onestamente ammessa dalla resistente, per cui nessuna questione si pone sul punto.
Oggetto residuo del contendere, pertanto, è la congruità della retribuzione corrisposta, la conformazione oraria dell'attività lavorativa, il compenso per l'eventuale lavoro straordinario e la fruizione di ferie e festività da parte della lavoratrice.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è da reputare full time, atteso che, a prescindere dalla pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 nei giorni di martedì, venerdì e sabato
(esclusa dalla ricorrente e affermata dalla resistente), l'orario di lavoro settimanale pacificamente osservato dalla sig.ra è stato di 37,50 ore, quasi corrispondente alla Parte_1
“durata normale del lavoro” prevista dall'art. 60 del C.C.N.L. di settore in 40 ore settimanali, sebbene lo stesso articolo stabilisca che, “considerate le particolari caratteristiche dell'acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro” possa
“essere diversamente distribuito”.
Ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante alla ricorrente e prendendo il
C.C.N.L. dalla stessa invocato come parametro di riferimento in relazione ai minimi retributivi in esso previsti, appare corretto l'inquadramento della lavoratrice nel 4° livello di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del settore “Barbieri e parrucchieri” del 18.09.2019, atteso che la stessa non aveva compiuto l'apprendistato ed era priva di attestato professionale, che la durata del rapporto non è stata superiore ai 24 mesi e che la medesima, oltre che alla pulizia dei locali e degli arredi, è stata adibita “alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello”, attività tra le quali rientrano anche la “frizione” e la “lavatura dei capelli”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 109 del suddetto C.C.N.L., la paga base contrattuale per un lavoratore di 4° livello è pari a 1.149,90 euro, per cui, per i 24 mesi di svolgimento della prestazione
3 lavorativa (da febbraio 2018 a gennaio 2020), lo stipendio base dovuto sarebbe uguale a
27.597,60 euro.
Da tale somma, ovviamente, vanno detratti gli importi effettivamente corrisposti alla ricorrente: a tal proposito, l'attrice ha solo labialmente dedotto, ma non anche provato (o chiesto di provare), di avere percepito una retribuzione mensile di euro 600,00, mentre l'unica deposizione rilevante sul punto, e cioè quella resa agli ispettori del lavoro, nel corso della visita ispettiva, da altre dipendente del salone di parrucchiera, ha acclarato che Parte_2
alla ricorrente è stata corrisposta la somma di euro 180,00 settimanali (v. verbale del
25.06.2021 allegato alle note della ricorrente del 04.03.2024 e del 01.04.2025), per cui deve ritenersi che la stessa abbia percepito una retribuzione mensile di euro 720,00 (180x 4=720).
Pertanto, dalla suddetta cifra di euro 27.597,60 va detratto l'importo effettivamente percepito di euro 17.280,00 (720x24=17.280), per cui il dovuto complessivo a titolo di differenza di retribuzione base è pari ad euro 10.317,60.
A tale somma va aggiunta la 13° mensilità per il 2018 e il 2019, per un totale di euro 2.299,80
(1.149,90x2=2.299,80): la spettanza della mensilità aggiuntiva si ricava pianamente dal fatto che la stessa resistente ha sostenuto di avere corrisposto soltanto le mensilità ordinarie.
Ed ancora, come espressamente riconosciuto dalla resistente, alla sig.ra spetta il Parte_1
T.F.R.: per il relativo calcolo è sufficiente ex art. 2120 c.c. moltiplicare lo stipendio mensile di euro 1.149,90 x 13 mensilità, così ottenendo la cifra di euro 14.948,7, poi dividere tale somma per 13,5, così ottenendo l'importo di euro 1.107,31, e, infine, moltiplicare tale importo per i due anni di servizio, così ottenendo la cifra finale di euro 2.214,62.
La resistente, pertanto, va condannata a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di euro 14.832,02, oltre accessori, dei quali euro 10.317,60 a titolo di differenze di paga base, euro 2.299,80 a titolo di 13° mensilità ed euro 2.214,62 a titolo di T.F.R..
Nessun espletamento di attività lavorativa in regime di plus orario, invece, può ritenersi provato con certezza nella specie: invero, fermo l'orario settimanale di 37,50, non contestato dalla resistente, e fermo l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali previsto dal C.C.N.L., la teste ha dichiarato che l'attività lavorativa veniva prestata per cinque giorni la Pt_2
settimana dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e che soltanto il venerdì
e il sabato, quando c'era una maggiore affluenza di clientela, la pausa pranzo, anziché prolungarsi dalle ore 13:00 alle ore 15:30 o addirittura alle 16:00, era soltanto di mezz'ora.
4 Ed ancora, quanto alle ferie e alle festività asseritamente non godute, qualora – nonostante l'imprecisione e la genericità dell'atto introduttivo sul punto – si ritenga che l'attrice lamenti la mancata corresponsione della relativa indennità sostitutiva, si deve rilevare come la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, e le testi e Parte_2 Tes_1 Tes_2
(queste ultime sentite quali clienti del salone di parrucchiera) abbiano unanimemente
[...] riferito che l'esercizio commerciale chiudeva per ferie ad agosto per due settimane, oltre a rimanere chiuso per le festività, la domenica e il lunedì; la teste inoltre, ha precisato che Pt_2 le ferie estive erano “retribuite”.
Per l'eventuale residuo periodo di ferie, deve applicarsi il prevalente orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985; Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n. 8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696;
Cass. Sez. lav. 31.05.2024, n. 15258/ord.): nella specie, la ricorrente non ha adempiuto l'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante, stante che la stessa non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati al godimento delle ferie.
Infine, la domanda tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva della posizione lavorativa CP_ della lavoratrice va dichiarata inammissibile, in quanto l' quale legittimo contraddittore della medesima domanda, non è stato evocato in giudizio.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della corretta condotta processuale della resistente (che ha ammesso l'esistenza del rapporto di lavoro ed ha aderito alla proposta transattiva inizialmente formulata dal Giudice), le spese processuali, liquidate nell'intero in euro 2.695,00 con riferimento alle cause di lavoro aventi valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro, per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, vanno compensate in ragione del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico della medesima resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma di Parte_1
euro 14.832,02 per le causali di cui in motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione del 50%; condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore della ricorrente per un importo di euro 1.347,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della resistente.
Catania, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Sacco, giusta procura Parte_1
allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona della omonima titolare della ditta, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Sanna e Monica Foti Longo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere lavorato in nero come aiuto parrucchiera (inquadramento retributivo livello 3) presso la sala acconciature ”, fino Controparte_1 CP_1
a tutto Gennaio 2020, allorquando il rapporto di lavoro era stato interrotto, per sua volontà, a seguito della mancata regolarizzazione, più volte rinviata dalla Sig.ra ; di avere CP_1
percepito uno stipendio mensile complessivo di 600,00 euro per 12 mensilità, che veniva corrisposto in contanti in misura pari ad € 150,00 settimanali;
che l'orario di lavoro era il seguente: martedì dalle ore 9:00 alle 19:00, mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
1 19:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, venerdì e sabato dalle 9:00 alle
19:00; che, mensilmente, la titolare della ditta, con l'assistenza del rag. , le Persona_1 faceva firmare la “dichiarazione di disponibilità lavorativa” senza mai perfezionare l'assunzione; di avere svolto le sue mansioni con costante impegno usufruendo di un solo giorno di riposo settimanale e di non avere mai usufruito delle ferie né delle festività non godute;
che il rapporto di lavoro veniva svolto nei locali di Via Umberto 38/40, in Gravina di
Catania, insieme all'altra dipendente, sig.na . Parte_2
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare che da
Gennaio 2018 fino a tutto Gennaio 2020 ha lavorato come aiuto parrucchiera presso la sala acconciature ” senza mai fruire di ferie né di festività Controparte_1 non godute;
condannare la ditta a corrispondere le Controparte_1
differenze retributive maturate pari ad euro 15.360,12, comprensive della 13° mensilità, del
TFR e della Naspi non percepita, oltre accessori ed “oltre alla mancata regolarizzazione contributiva presso l' ; condannare la controparte al pagamento delle spese processuali CP_2
e dei compensi di avvocato, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, non contestando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente e riconoscendo la spettanza del T.F.R., ma precisando che: il rapporto di lavoro ha avuto inizio nel febbraio 2018; la lavoratrice, non avendo compiuto l'apprendistato ed essendo priva di attestato professionale, è stata inquadrata nel 4° livello del CCNL parrucchieri acconciatori;
che l'assunzione prevedeva un part time inferiore a 40 ore con una retribuzione pari ad euro
180,00 settimanali, consegnati in contanti, per complessivi euro 720,00 mensili;
che l'attrice, per circa un anno dall'assunzione, ha svolto prevalentemente mansioni di pulizia dei locali e degli arredi per poi svolgere anche attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello del comparto, venendo impiegata nel lavaggio e frizione dei capelli;
che l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice prevedeva una interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:30; l'esercizio commerciale rimaneva chiuso durante le festività e per ferie ad agosto, per 16 giorni continuativi;
il rapporto di lavoro non è stato regolarizzato su specifica richiesta della sig.ra per consentirle di continuare a percepire il reddito di Parte_1
cittadinanza.
2 Compiuta attività istruttoria orale, espletata C.T.U. contabile, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Al riguardo, va osservato che, nonostante la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato, la sua sussistenza è stata onestamente ammessa dalla resistente, per cui nessuna questione si pone sul punto.
Oggetto residuo del contendere, pertanto, è la congruità della retribuzione corrisposta, la conformazione oraria dell'attività lavorativa, il compenso per l'eventuale lavoro straordinario e la fruizione di ferie e festività da parte della lavoratrice.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è da reputare full time, atteso che, a prescindere dalla pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 15:30 nei giorni di martedì, venerdì e sabato
(esclusa dalla ricorrente e affermata dalla resistente), l'orario di lavoro settimanale pacificamente osservato dalla sig.ra è stato di 37,50 ore, quasi corrispondente alla Parte_1
“durata normale del lavoro” prevista dall'art. 60 del C.C.N.L. di settore in 40 ore settimanali, sebbene lo stesso articolo stabilisca che, “considerate le particolari caratteristiche dell'acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro” possa
“essere diversamente distribuito”.
Ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante alla ricorrente e prendendo il
C.C.N.L. dalla stessa invocato come parametro di riferimento in relazione ai minimi retributivi in esso previsti, appare corretto l'inquadramento della lavoratrice nel 4° livello di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del settore “Barbieri e parrucchieri” del 18.09.2019, atteso che la stessa non aveva compiuto l'apprendistato ed era priva di attestato professionale, che la durata del rapporto non è stata superiore ai 24 mesi e che la medesima, oltre che alla pulizia dei locali e degli arredi, è stata adibita “alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello”, attività tra le quali rientrano anche la “frizione” e la “lavatura dei capelli”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 109 del suddetto C.C.N.L., la paga base contrattuale per un lavoratore di 4° livello è pari a 1.149,90 euro, per cui, per i 24 mesi di svolgimento della prestazione
3 lavorativa (da febbraio 2018 a gennaio 2020), lo stipendio base dovuto sarebbe uguale a
27.597,60 euro.
Da tale somma, ovviamente, vanno detratti gli importi effettivamente corrisposti alla ricorrente: a tal proposito, l'attrice ha solo labialmente dedotto, ma non anche provato (o chiesto di provare), di avere percepito una retribuzione mensile di euro 600,00, mentre l'unica deposizione rilevante sul punto, e cioè quella resa agli ispettori del lavoro, nel corso della visita ispettiva, da altre dipendente del salone di parrucchiera, ha acclarato che Parte_2
alla ricorrente è stata corrisposta la somma di euro 180,00 settimanali (v. verbale del
25.06.2021 allegato alle note della ricorrente del 04.03.2024 e del 01.04.2025), per cui deve ritenersi che la stessa abbia percepito una retribuzione mensile di euro 720,00 (180x 4=720).
Pertanto, dalla suddetta cifra di euro 27.597,60 va detratto l'importo effettivamente percepito di euro 17.280,00 (720x24=17.280), per cui il dovuto complessivo a titolo di differenza di retribuzione base è pari ad euro 10.317,60.
A tale somma va aggiunta la 13° mensilità per il 2018 e il 2019, per un totale di euro 2.299,80
(1.149,90x2=2.299,80): la spettanza della mensilità aggiuntiva si ricava pianamente dal fatto che la stessa resistente ha sostenuto di avere corrisposto soltanto le mensilità ordinarie.
Ed ancora, come espressamente riconosciuto dalla resistente, alla sig.ra spetta il Parte_1
T.F.R.: per il relativo calcolo è sufficiente ex art. 2120 c.c. moltiplicare lo stipendio mensile di euro 1.149,90 x 13 mensilità, così ottenendo la cifra di euro 14.948,7, poi dividere tale somma per 13,5, così ottenendo l'importo di euro 1.107,31, e, infine, moltiplicare tale importo per i due anni di servizio, così ottenendo la cifra finale di euro 2.214,62.
La resistente, pertanto, va condannata a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di euro 14.832,02, oltre accessori, dei quali euro 10.317,60 a titolo di differenze di paga base, euro 2.299,80 a titolo di 13° mensilità ed euro 2.214,62 a titolo di T.F.R..
Nessun espletamento di attività lavorativa in regime di plus orario, invece, può ritenersi provato con certezza nella specie: invero, fermo l'orario settimanale di 37,50, non contestato dalla resistente, e fermo l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali previsto dal C.C.N.L., la teste ha dichiarato che l'attività lavorativa veniva prestata per cinque giorni la Pt_2
settimana dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e che soltanto il venerdì
e il sabato, quando c'era una maggiore affluenza di clientela, la pausa pranzo, anziché prolungarsi dalle ore 13:00 alle ore 15:30 o addirittura alle 16:00, era soltanto di mezz'ora.
4 Ed ancora, quanto alle ferie e alle festività asseritamente non godute, qualora – nonostante l'imprecisione e la genericità dell'atto introduttivo sul punto – si ritenga che l'attrice lamenti la mancata corresponsione della relativa indennità sostitutiva, si deve rilevare come la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, e le testi e Parte_2 Tes_1 Tes_2
(queste ultime sentite quali clienti del salone di parrucchiera) abbiano unanimemente
[...] riferito che l'esercizio commerciale chiudeva per ferie ad agosto per due settimane, oltre a rimanere chiuso per le festività, la domenica e il lunedì; la teste inoltre, ha precisato che Pt_2 le ferie estive erano “retribuite”.
Per l'eventuale residuo periodo di ferie, deve applicarsi il prevalente orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985; Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n. 8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696;
Cass. Sez. lav. 31.05.2024, n. 15258/ord.): nella specie, la ricorrente non ha adempiuto l'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante, stante che la stessa non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati al godimento delle ferie.
Infine, la domanda tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva della posizione lavorativa CP_ della lavoratrice va dichiarata inammissibile, in quanto l' quale legittimo contraddittore della medesima domanda, non è stato evocato in giudizio.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della corretta condotta processuale della resistente (che ha ammesso l'esistenza del rapporto di lavoro ed ha aderito alla proposta transattiva inizialmente formulata dal Giudice), le spese processuali, liquidate nell'intero in euro 2.695,00 con riferimento alle cause di lavoro aventi valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro, per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria, vanno compensate in ragione del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico della medesima resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma di Parte_1
euro 14.832,02 per le causali di cui in motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione del 50%; condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore della ricorrente per un importo di euro 1.347,50, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della resistente.
Catania, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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