Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.