Art. 2.
All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.