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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa LA IL Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. rappresentato e difeso, come da delega in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Baioni ( ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Milano, Via Bigli n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Fabrizio TomaseLI ( ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio in Brescia, Via Carlo Zima n. 5
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6886/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 4/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. n.
6886/2023, emessa in data 4/5/2023 dal Tribunale di Milano – Sezione XV Civile Specializzata in pagina 1 di 24 materia di impresa, rigettarsi integralmente le domande riconvenzionali svolte da in Controparte_1 quanto inammissibili, oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni tutte esposte.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge, sia del primo, che del secondo grado di giudizio.”
Per Achille De ON:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
In via incidentale e condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello di parte appellante, in parziale riforma della sentenza n. 6886/23, n. 33260/18 R.G., n. 7507/23 Rep., del 04.09.2023, ferma, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di appello ex adverso formulato, confermare la sentenza impugnata riformando la motivazione nella parte in cui ha omesso di valorizzare l'esperita istruttoria ed in particolare la deposizione del teste dott.ssa e quindi ritenendo per l'effetto Testimone_1 comunque sussistente un indebito sviamento da parte del sig. dal patrimonio della Parte_1
Azienda IC De ON F.LI in favore di Eos Srl, con il conseguente relativo danno diretto patito dall'odierno appellato.
In via incidentale, a fronte dell'appello formulato da controparte, il sig. insiste per la Controparte_1 riforma parziale ed in via incidentale della sentenza di cui è causa e in particolare: Con a) con riferimento al corrispettivo dovuto alla la manodopera prestata a favore Parte_2 di altre società
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore con riferimento alle somme non corrisposte in favore Parte_1 della dalla società Eos e/o da società riferibili a e, Parte_3 Parte_1 per l'effetto, condannare quest'ultimo al versamento in favore del sig. della quota Controparte_1 parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro 71.000,00 quale prezzo non corrisposto alla dalla società Eos e/o da società riferibili a Parte_3 Parte_1
b) con riferimento alla restituzione dei finanziamenti concessi da Parte_1
pagina 2 di 24 In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore con riferimento agli indebiti prelievi dal patrimonio Parte_1 della quali asserite restituzione di finanziamenti e, per l'effetto, Parte_3 condannarlo al versamento in suo favore della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) degli importi di euro 14.000,00 ed euro 60.000,00, indebitamente prelevati dal patrimonio della Parte_3 quali asserite restituzione di finanziamenti.
[...]
c) Con riferimento alle somme indebitamente prelevate da a titolo di spese Parte_1 personali
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola non supportata da riscontri probatori, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per mala gestio dell'amministratore per gli importi indebitamente Parte_1 prelevati dal patrimonio della e, per l'effetto, condannarlo al Parte_3 versamento in suo favore della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro 14.301,79, indebitamente prelevato dal patrimonio della Parte_3
d) con riferimento al canone di locazione concesso alla Parte_4
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore in ordine alla conclusione in data 24.02.2017 di Parte_1 contratto di locazione con la società e, per l'effetto, condannarlo al versamento in Parte_4 favore del sig. della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro Controparte_1
121.200,00.
e) con riferimento alle contestazioni riguardanti la sottoscrizione di un accordo transattivo tra le Con società e avente ad oggetto la locazione di una macchina Parte_5 Parte_6 confezionatrice
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala CP_1 Pt_1
pagina 3 di 24 gestio dell'amministratore in ordine alla mancata corresponsione da parte della Parte_1 società di quanto dovuto per avere utilizzato tanto gli operai di Parte_5 Parte_3
quanto l'energia elettrica, l'acqua per il lavaggio dei prodotti e le utenze della medesima e
[...] per l'effetto condannarlo a risarcire il danno imputabile a pari ad euro Parte_3
8.100,00, oltre IVA, per gli anni dal 2012 al 2015 e ad euro 2.160,00, oltre IVA, per l'anno 2016, per un importo complessivo di euro 12.517,20 con rimborso della relativa quota parte spettante al sig.
Controparte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado.
Si reitera pertanto l'istanza di ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il versamento della somma di euro 100.000,00 effettuato in data 08 ottobre 2008 sul conto corrente numero 13361.39 intestato alla società Azienda IC De ON F.LI era stato effettuato come finanziamento socio da Parte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
2) Vero che il documento n. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 rappresenta l'indicazione degli estratti conto attestanti i versamenti effettuati da a Parte_1 suo favore a titolo di restituzione del finanziamento socio di euro 100.000,00 effettuato in data 08 ottobre 2008?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
3) Vero che in data 21 agosto 2015 il sig. ha inviato al signor la Controparte_1 Parte_1 comunicazione via PEC che sopra è allegata quale punto 2 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione PEC del 21.08.2015 dimessa quale documento n. 2 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
4) Vero che il versamento della somma di euro 77.468,53 effettuato in data 15 gennaio 2002 sul conto corrente Banca Credicoop filiale di AL intestato alla società Azienda IC De ON F.LI (e di cui agli allegati sopra indicati n. 3 e n. 4 che mi si rammostrano) era stato effettuato dal signor CP_1 quale prestito alla società Azienda IC De ON F.LI? (si rammostrano al teste
[...] contabile bancaria MPS dimessa quale documento n. 3 ed estratto conto MPS dimesso quale documento n. 4 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_3
pagina 4 di 24 5) Vero che nella difesa giudiziale nella causa Tribunale di Milano, R.G. n. 41254/2016, la sig.ra
ha dedotto che il sig. aveva effettuato a favore della società Azienda Testimone_3 Controparte_1
IC De ON F.LI il versamento dell'importo di euro 127.468,53 a titolo di prestito?
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e l'Avv. Norman Regis con Studio in Milano Testimone_3
(MI).
6) Vero che il versamento dalla Banca C.R. Asti conto corrente 24552 filiale di Peschiera Borromeo da parte del sig. della somma di euro 50.000,00 era stata effettuato quale prestito socio Controparte_1 in data 27 marzo 2014 alla società Azienda IC De ON F.LI?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
7) Vero che nei mesi di settembre 2015 e ottobre 2015 il sig. inviava le mail che mi si Controparte_1 rammostrano sopra allegate ai punti 7 e 8 alla società Pratorosso Società IC Srl all'attenzione di (si rammostrano al teste comunicazione e-mail del 22.09.2015 dimessa quale Parte_1 documento n. 7 e comunicazioni PEC del 01.10.2015 e del 27.10.2015 dimesse quali documento n. 8 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
8) Vero che confermo il contenuto della perizia che mi si rammostra depositata come documento n. 15 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. (si rammostra al teste perizia Controparte_1 dimessa quale documento n. 15 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indica a teste il Geom. di Gessate (MI). Testimone_4
9) Vero che i report che mi si rammostrano e di cui allegati al punto 10 sopra indicato rappresentano le ore di lavoro effettuate dai prestatori di lavoro per ciascun tipo di lavorazione? (si rammostra al teste report lavorazioni dipendenti dimesso quale documento n. 10 Parte_7 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
10) Vero che nei report di cui al capitolo precedente le lavorazioni denominate “taglio porro”,
“confezionamento porro”, “confezionamento porro ” erano effettuate a favore della CP_3 società Eos Srl?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
11) Vero che il documento n. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta da parte del sig. che mi si rammostra riporta le spese a titolo personale effettuate da Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 24 (si rammostra al teste file “titolareambrogio” dimesso quale documento n. 17 con la comparsa CP_1 di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indica a teste la Dr.ssa con Studio in Paullo (MI). Testimone_1
13) Vero che nel mese di dicembre 2003 il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_1 concordavano che avrebbe percepito dalla società Azienda IC De ON F.LI un Controparte_1 compenso netto di euro 5.100,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2004?
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI) Testimone_5
14) Vero che il documento n. 7 allegato con la comparsa di costituzione e risposta dal sig. CP_1
che mi si rammostra, rappresenta il conteggio di quanto dovuto al sig. per le
[...] CP_1 Pt_1 prestazioni lavorative effettuate dallo stesso a favore della società dal 01 febbraio 2004 Parte_3 al 31 dicembre 2014? (si rammostra al teste conteggio dimesso quale documento n. 7 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
15) Vero che il documento n. 9 allegato con la comparsa di costituzione e risposta dal sig. CP_1
che mi si rammostra, rappresenta il conteggio di quanto dovuto al sig. per le
[...] Controparte_1 prestazioni lavorative effettuate a favore della società dal 01 gennaio 2009 al 30 Parte_3 settembre 2011? (si rammostra al teste conteggio dimesso quale documento n. 9 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
16) Vero che in data 24 novembre 2009 la sig.ra inviava al Dottor dello Testimone_2 CP_4
Studio CA la comunicazione via mail che sopra è allegata quale punto 14 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione e-mail del 24.11.2009 dimessa quale documento n.
14 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta)
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e la sig.ra di AL (MI). Testimone_2 Testimone_3
17) Vero che il sig. e il sig. concordavano nel mese di dicembre Controparte_1 Parte_1
2003 che non avrebbe percepito dalla società Azienda IC De ON F.LI Parte_1 alcun compenso perché non effettuava attività lavorativa a favore della stessa ma avrebbe percepito i
pagina 6 di 24 compensi per l'attività svolta a favore delle altre società quali Ortonatura Sacarl, Unaproa Srl,
O.P. 1 Lombardia? Parte_5
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
18) Vero che nelle date del 23 settembre 2016, 29 settembre 2016 e 05 ottobre 2016, il sig. CP_1 ha inviato al signor le comunicazioni via PEC che sopra sono allegate al
[...] Parte_1 punto 17 e che mi si rammostrano? (si rammostrano al teste comunicazioni e-mail del 23.09.2016,
29.09.2016 e 05.10.2016 dimesse quali documento n. 17 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
19) Vero che nelle date del 24 settembre 2016, 30 novembre 2016, 11 dicembre 2016 e 20 dicembre
2016, il sig. ha inviato al signor le comunicazioni via PEC che Controparte_1 Parte_1 sopra sono allegate al punto 19 e che mi si rammostrano? (si rammostrano al teste comunicazioni
PEC del 24.09.2016, 29.09.2016 e 04.10.2016 dimesse quali documento n. 19 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
20) Vero che in data 07 marzo 2017 il sig. ha inviato alla società la Controparte_1 Parte_5 comunicazione via PEC che sopra è allegata al punto 21 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione PEC del 07.03.2016 dimessa quale documento n. 21 con la memoria autorizzata ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. . Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e la sig.ra di AL (MI). Testimone_2 Testimone_3
Si insiste per l'ammissione di prova per interpello del sig. su tutti i capitoli sopra Parte_1 indicati.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si insiste per
l'abilitazione alla prova contraria sugli stessi, indicando come testi i sig.ri: di AL Testimone_2
(MI), Dr.ssa con Studio in Paullo (MI), di AL (MI), Testimone_1 Testimone_5 Testimone_3 di AL (MI), Avv. Norman Regis con Studio in Milano (MI), Geom. con Studio in Testimone_4
GO (MI).
Si insiste altresì affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti in ordine alle questioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da parte convenuta in primo grado per l'udienza del 12.01.2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi al primo grado di giudizio.”
pagina 7 di 24 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I frateLI e sono stati soci amministratori (disgiuntamente per la gestione Pt_1 Controparte_1 ordinaria e congiuntamente per quella straordinaria), ciascuno al 50%, della società semplice agricola
Controparte_5
Entrambi avevano richiesto ante causam al Tribunale di Milano – l'uno con ricorso del 6/6/2017 e l'altro in via riconvenzionale – l'esclusione dell'altro socio dalla facoltà di amministrare la società ex art. 2259 c.c. (procedimento n. r.g. 29710/2017); in quella sede, il Tribunale, con ordinanza del
2/10/2017, revocava entrambi dalla carica gestoria, in quanto autori di “atti uguali e contrari”.
Con ordinanza del 9/11/2017, veniva rigettato il reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, che veniva così confermata. Tuttavia, al fine di non compromettere l'operatività societaria, le parti depositavano istanza congiunta di revoca dell'ordinanza del 2/10/2017; istanza che veniva accolta dal
Tribunale con ordinanza del 29/12/2017.
Successivamente, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 3/7/2018, in proprio e quale Pt_1 socio e amministratore di Società IC De ON FrateLI s.s., oggi Parte_7 instaurava il giudizio di merito, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimo prelievo, da parte del fratello, di € 331.338,00 dalle casse sociali, in violazione dell'art. 6 dei patti sociali oltre che dell'art. 2258 c.c., con conseguente condanna del medesimo alla restituzione del suddetto importo.
Il 9/7/2018 e, quindi, pochi giorni dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica alla controparte e della sua costituzione in giudizio, i due frateLI perfezionavano un accordo transattivo, con il quale veniva pattuita l'uscita di dalla società, previa liquidazione della sua quota (il cui CP_1 valore veniva pattuito in € 206.000,00, oltre all'importo di € 100.000,00 determinato in via transattiva a titolo di liquidazione degli utili maturati sino a quel momento), ferma restando la reciproca facoltà di promuovere o proseguire eventuali azioni giudiziarie relativamente “ai pregressi rapporti sociali, senza che la sottoscrizione del presente atto [potesse] essere interpretata come rinunzia alle azioni stesse, con la sola eccezione della rinuncia di entrambi i soci a qualunque controversia relativa alla quantificazione e alla percezione degli utili della società, per l'esercizio in corso e per tutti gli esercizi pregressi” (cfr. art. 4).
, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sul presupposto che CP_1 dovessero ritenersi superate dalla transazione del 9 luglio;
formulava poi, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di condanna del fratello al risarcimento del danno per plurime condotte di pagina 8 di 24 mala gestio di natura distrattiva. Il pregiudizio veniva identificato nel “maggior valore della quota
[…] detenuta in sino al 09 luglio 2018” e quantificato in € Parte_7
600.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa.
In particolare, le condotte pregiudizievoli tenute da venivano così individuate: Pt_1
- la distrazione di € 125.873,41 dalle casse sociali in favore di EOS s.r.l. (società terza riferibile ad , a titolo di pagamento di forniture in realtà mai avvenute;
Pt_1
- lo sviamento di € 71.000,00 in favore di EOS s.r.l., per il pagamento della manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento svolte per conto della come da fatture del Pt_5
31/5/2018 (emessa per € 47,736,96) e del 16/6/2018 (emessa per € 23.294,75);
- l'incasso di € 19.500,00 e di € 72.000,00 a titolo di utili per gli anni di esercizio rispettivamente
2016 e 2017;
- la distrazione di € 14.301,79 a fini personali;
- la sottrazione dalle casse sociali di € 114.000,00, a titolo di restituzione di un finanziamento infruttifero dell'importo di € 100.000,00, eseguito il 20/10/2008 da un c/c cointestato ad e alla moglie;
Pt_1 Persona_1
- la conclusione di un contratto di locazione con (altra società di famiglia) a Parte_4 condizioni disagevoli per la società. Tale circostanza, invero, avrebbe determinato un pregiudizio di € 121.000,00, importo dato dalla differenza (€ 20.200,00) tra il canone di locazione al valore di mercato (€ 34.000,00) e quello accordato alla conduttrice (€ 13.800,00), moltiplicata per il numero di anni di durata del contratto (circa sei) sottoscritto il 24/2/2017;
- la sottoscrizione con di un programma di vendita del prodotto “nidi di zucca”; Controparte_6
- l'aver stipulato, nella sua duplice veste di legale rappresentante di e di Parte_5 [...]
un contratto trilaterale con Parte_7 Controparte_7 avente ad oggetto il conferimento dei prodotti “porro bianco” e “zucca per zuppe”;
- la stipula di un accordo transattivo tra la e la avente ad Parte_3 Parte_5 oggetto la locazione di una macchina confezionatrice di proprietà della prima ed utilizzata anche da EOS s.r.l.
Al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale formulata dal fratello, nella prima sede Pt_1 difensiva utile, ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto avente ad oggetto questioni coperte dall'accordo transattivo. Inoltre, prospettava la carenza di legittimazione di a far valere le CP_1
pagina 9 di 24 pretese risarcitorie azionate, trattandosi di un danno diretto della società (di cui non faceva più parte), che solo indirettamente aveva scalfito l'ormai ex socio.
Disposta la conversione del rito, il giudice istruttore ammetteva CTU contabile, volta all'accertamento dei reciproci rapporti dare/avere tra le parti e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1040/2022, pronunciandosi ex art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c. sulle domande proposte da e da nei confronti di , condannava quest'ultimo alla Parte_7 Pt_1 CP_1 restituzione in favore della controparte di complessivi € 223.978,00, oltre interessi, regolamentando di conseguenza le spese di lite e di CTU.
Con riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , il primo giudice, ritenendola CP_1 non ancora matura per la decisione, disponeva la separazione della causa con remissione sul ruolo, al fine di procedere all'assunzione delle prove orali dal medesimo articolate.
Escussi i testi sui capitoli ammessi, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6883/2023 pubblicata il 4/09/2023, così decideva:
“
1. condanna al risarcimento del danno a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 42.500,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 31.10.2017 alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2. compensate per la ragione dei 2/3 le spese di lite, di cui pone i residui 1/3 a carico di Parte_1
liquidate in € 5.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA,
[...]
15% di spese generali e registrazione”.
Pronunciandosi sulle eccezioni preliminari sollevate da il primo giudice ha osservato che: Pt_1
• la stipula dell'accordo transattivo non precludesse la proposizione delle domande risarcitorie articolate da;
CP_1
• , pur non facendo più parte della compagine sociale, doveva ritenersi legittimato ad agire CP_1 per il risarcimento di quei danni prospettati come lesivi in via immediata e diretta della propria sfera giuridica nel tempo in cui era parte della società (peraltro non corrispondenti a tutti queLI lamentati). Invero, “la considerazione che medio tempore sia fuoriuscito dalla CP_1 compagine sociale non incide negativamente sulla sua legittimazione ad agire per danni diretti, di natura extracontrattuale, provocati dall'amministratore quando ancora la vittima dell'illecito rivestiva la qualità di socio” (sentenza di primo grado, p. 8).
Avuto successivo riguardo alle singole condotte distrattive contestate, il Tribunale di Milano ha rilevato quanto segue:
pagina 10 di 24 • per quanto attiene alla lamentata distrazione operata da in favore di Eos s.r.l., le Pt_1 risultanze dell'istruttoria orale avevano restituito la prova dell'esecuzione, da parte della ed in favore della s.r.l., dell'attività di confezionamento oggetto delle Parte_3 fatture sub doc. n. 47 e n. 48 di parte convenuta in via riconvenzionale. Tuttavia, i testi, le cui dichiarazioni dovevano ritenersi attendibili, non avendo articolato capitoli a Pt_1 prova contraria, avevano dato atto che “le ore lavorative indicate in fattura per lo svolgimento dell'attività di confezionamento erano superiori a quelle effettivamente impiegate. In sede testimoniale è stato precisato che nei documenti contabili era stato inserito un numero doppio di ore realmente effettuate (cfr. teste ”. Pertanto, Testimone_2 doveva ritenersi provata una sovrafatturazione indebita rispetto agli importi indicati nei documenti contabili, per un totale di € 85.000,00. Trattavasi, secondo il Tribunale, “di un danno evidentemente diretto, considerato che tale sviamento è stato compiuto da Pt_1 lo stesso giorno in cui il Tribunale lo sospendeva dalla carica di amministratore, ed al dichiarato fine di danneggiare l'unico altro socio, , nella fase di poco antecedente CP_1 all'accordo di liquidazione della quota di partecipazione di quest'ultimo, valutata dunque per un importo minore rispetto a quello corretto, giacché parametrata ad una patrimonializzazione della depauperata delle somme sopra indicate”. Avuto Pt_1 riguardo al pregiudizio, considerata la quota di partecipazione di al capitale sociale, CP_1 all'epoca pari al 50%, lo stesso doveva essere quantificato in via equitativa in € 42.500,00, pari alla metà della somma sviata (sentenza di primo grado, pp. 9-10);
• d'altro canto, doveva essere respinta la doglianza relativa allo sviamento delle ulteriori somme in favore di EOS s.r.l., somme che, nella prospettazione dell'attore in via riconvenzionale, erano state versate indebitamente dalla a saldo di debiti Parte_3 non propri riferiti a costi per manodopera prestata per il periodo gennaio-giugno 2018: la circostanza non aveva trovato alcun riscontro negli esiti dell'indagine peritale;
• per quanto concerne la pretesa distrazione degli utili, la domanda doveva essere respinta, in quanto inerente ad “una posta di credito coperta dalla transazione che ha precluso espressamente ogni pretesa reciproca degli ex soci relativa agli utili riguardanti gli anni di esercizio pregressi alla conclusione dell'accordo del 9.7,2018” (sentenza di primo grado, p.
10);
pagina 11 di 24 • avuto riguardo alla ritenuta sottrazione indebita di importi a titolo di restituzioni di finanziamenti – asseritamente inesistenti – erogati da in favore della società con Pt_1 provvista proveniente da un c/c cointestato con la moglie, anzitutto, trattavasi “di danno direttamente cagionato alla società e solo indirettamente al socio” che, come tale, poteva essere fatto valere solo dalla prima ex art. 2260 c.c.
In ogni caso, ad avviso del Tribunale, la domanda risarcitoria era del tutto infondata: il CTU aveva infatti riscontrato l'erogazione di un finanziamento da parte di in favore Pt_1 della società per l'importo di € 100.000,00 in data 20/10/2008, somma che veniva regolarmente rimborsata. D'altro canto, “Gli ulteriori importi contestati dalla difesa di ritenuti sempre indebite restituzioni per finanziamenti soci non esistenti- sono stati CP_1 riqualificati dal C.T.U. quali finanziamenti versati dalla ad altra società di Pt_1 famiglia, , la quale era stata “costituita dalla famiglia “al fine di Parte_4 Pt_1 dare forma adeguata all'iniziativa di produzione della birra”. L'operatore era formalmente riferibile ad ma risulta giudizialmente accertato che ricoprisse la carica Pt_1 CP_1 di socio occulto, le cui quote erano detenute in via fiduciaria dal fratello (cfr. Pt_1 sentenza resa in sede d'Appello, n. 986/2018, pag. 6 e segg. “per via della sua posizione di amministratore della faLIta Q Beer, proprio per evitare che, in seguito ad eventuali iniziative giudiziarie, gli potessero essere sequestrate o pignorate le quote di partecipazione al capitale sociale” doc. n. 46 di parte attrice)”. Ed invero, “dai bilanci di esercizio 2013-
2015 della risulta il versamento totale a proprio favore di € 79.000,00, di cui € Parte_4
7.500,00 a titolo di capitale sociale e € 71.500,00 a titolo di finanziamento soci. Si trattava dunque di un finanziamento condiviso dai soci e, dunque, disomogeneo rispetto a Pt_1 condotte distrattive qui addebitate ad ”: ricostruzione che, del resto, aveva trovato Pt_1 il conforto dell'istruttoria (cfr. doc. n. 54 fascicolo parte attrice in via riconvenzionale) – cfr. sentenza di primo grado, p. 11;
• per quanto concerne la ritenuta distrazione di somme da parte del convenuto a fini personali, asseritamente suffragata dalle rendicontazioni dei movimenti dei c/c della società predisposte – secondo la prospettazione della difesa – dal dipendente responsabile della contabilità, anche in questo caso, trattavasi di un pregiudizio diretto a danno della società (e non del socio). Ad ogni modo, la domanda era infondata nel merito, posto che il suddetto documento, privo di data e di sottoscrizione nonché di incerta provenienza, era del tutto pagina 12 di 24 inidoneo a dare riscontro della prospettazione attorea;
pertanto, doveva essere recepita “la conclusione espressa dal C.T.U., e condivisa dall'Ufficio, circa la carenza probatoria rispetto ai -contestati- prelievi per spese personali ritenute effettuate da ma non Pt_1 provate” (sentenza di primo grado, p. 11);
• parimenti infondata era la contestazione inerente al canone di locazione del contratto stipulato dalla Parte_8 Parte_9
, ancora una volta, la carenza in capo ad , di legittimazione ad agire, trattandosi
[...] CP_1 di un danno diretto alla società, in ogni caso non vi era riscontro del pregiudizio. Ciò in quanto: (i) non era stato dimostrato che il prezzo praticato fosse inferiore al canone di mercato. A tal proposito, parte attrice in via riconvenzionale aveva depositato un conteggio che, tuttavia, non poteva ritenersi attendibile;
(ii) in ogni caso, la scelta di concludere il contratto alle condizioni ivi previste, oltre ad essere una scelta gestoria e, come tale, insindacabile, doveva intendersi riferita anche ad , socio occulto di CP_1 Parte_4
• da ultimo, avuto riguardo alle residue condotte contestate ad in disparte la Pt_1 carenza di legittimazione ad agire di (vertendosi – anche in questo caso – di CP_1 condotte foriere di un pregiudizio diretto a scapito della società), ad ogni modo, tutti i comportamenti de quibus rappresentavano “attività discrezionali da parte dell'amministratore che - in assenza di prova della manifesta irragionevolezza – sono da circoscrivere all'interno della business judgment rule e, pertanto, sono insindacabili”: la relativa domanda doveva, dunque, essere respinta (sentenza di primo grado, p. 13). ha proposto appello, concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 per l'integrale rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal fratello , in quanto CP_1 inammissibili oltre che infondate.
Sono stati articolati tre motivi, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano:
- ha disatteso l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali, formulata a fronte dell'accordo transattivo del 9/7/2018;
- ha accolto la domanda risarcitoria per € 42.500,00, a titolo di indebita sovrafatturazione degli importi di cui ai documenti contabili prodotti sub n. 47 e n. 48;
- ha condannato alla rifusione di 1/3 delle spese processuali del grado. Pt_1
pagina 13 di 24 Instaurato il contraddittorio, si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello Controparte_1 principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto. ha, altresì, proposto appello Controparte_1 incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo di appello principale, avverso quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha omesso di valorizzare la deposizione della teste nonché appello incidentale autonomo avverso quella parte della sentenza in cui il Testimone_1
Tribunale ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta con riferimento all'indebito sviamento in favore di Eos s.r.l. mediante l'emissione di fatture per il pagamento di forniture inesistenti e ha escluso la responsabilità di Pt_1
• per avere sviato in favore di EOS s.r.l. la somma di € 71.000,00;
• per la distrazione di ingenti importi dalle casse sociali a titolo di restituzione di finanziamenti in realtà inesistenti;
• per avere sviato l'importo di € 14.301,79 a titolo di spese personali.
• per avere sottoscritto con in conflitto di interessi, un contratto di locazione a Parte_4 condizioni pregiudizievoli per la , prevedendo un canone inferiore di oltre il Parte_3
35% del prezzo di mercato;
• per avere stipulato un accordo transattivo con asseritamente lesivo delle Parte_5 condizioni patrimoniali della Parte_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 26/6/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 4/6/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte come non occorra, ai fini della trattazione del presente appello, riaprire la fase istruttoria dando corso alla prova per testi che ha rinnovato in questa sede con Controparte_1 riferimento ai capitoli di prova non ammessi in primo grado, essendo allo scopo esaustive le risultanze dell'istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano.
In ogni caso, la capitolazione non presenta i requisiti di ammissibilità, vertendo su circostanze in parte non demandabili a testimoni (capp. 1, 4, 5, 6), in parte già oggetto di prova documentale (capp. 2,3, 7-
11, 14-20), in parte irrilevanti (cap. 13).
pagina 14 di 24 Avuto successivo riguardo al merito dell'impugnazione, occorre esaminare dapprima l'appello principale di Parte_1
Col primo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante, dolendosi del rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande risarcitorie per essere coperte dalla transazione del 9/7/2018, ha rilevato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non abbia svolto una CP_1 domanda risarcitoria per danni diretti di natura extracontrattuale, avendo piuttosto richiesto la condanna
“al riconoscimento del “maggior valore della quota”, sottintendendo una responsabilità di Pt_1 di natura contrattuale. Detto altrimenti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare de plano tutte le domande riconvenzionali ex adverso formulate, in quanto volte ad ottenere la condanna dell'odierno appellante al pagamento di ulteriori somme (il maggior valore della quota) a titolo contrattuale e non extracontrattuale, facoltà preclusa dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 della “MODIFICA DI PATTI SOCIALI DI SOCIETA' SEMPLICE PER RECESSO DI
SOCIO” del 9 luglio 2018 prevede che “Entrambi i soci e la società rimangono comunque liberi di proseguire e di promuovere ogni azione giudiziale, l'una nei confronti delle altre, in relazione ai pregressi rapporti sociali, senza che la sottoscrizione del presente atto possa essere interpretata come rinunzia alle azioni stesse, con la sola eccezione della rinuncia di entrambi i soci a qualunque controversia relativa alla quantificazione e alla percezione degli utili della società, per l'esercizio in corso e per tutti gli esercizi pregressi”.
Pertanto, le parti in sede transattiva hanno inteso convenire che, tra le azioni il cui esercizio era precluso ad ed vi fossero solo quelle inerenti alla quantificazione e alla CP_1 Parte_1 percezione degli utili. Nondimeno, è di tutta evidenza come l'accordo non abbia intaccato il diritto degli stipulanti di coltivare o promuovere azioni riguardanti i rapporti societari pregressi, il che è quanto fatto da (e, del resto, anche da che per primo ha instaurato Controparte_1 Parte_1 il giudizio nei confronti del fratello ex art. 702bis c.p.c., proprio per farne valere la responsabilità per condotte di mala gestio, anch'esse di natura distrattiva).
Ciò vale a prescindere dalla qualificazione (contrattuale od extracontrattuale) della responsabilità risarcitoria fatta valere da : come si è detto e come ben sottolineato dal giudice di prime cure, la CP_1 transazione – che, d'altronde, è stata siglata in un momento sì precedente alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma comunque successivo al procedimento cautelare instaurato ante causam, nel cui contesto erano state contestate le stesse condotte distrattive poi sottoposte al vaglio del giudice di pagina 15 di 24 merito – ha riguardato, oltre che il recesso di e la liquidazione della sua quota, solo la rinuncia CP_1
a proporre azioni afferenti agli utili maturati dalla società.
Ed invero, è di tutta evidenza che la domanda riconvenzionale abbia riguardato i pregressi rapporti sociali tra i frateLI con la sola eccezione di una domanda avente ad oggetto la pretesa Pt_1 distrazione indebita degli utili da parte di che, tuttavia, è stata disattesa (con decisione, Pt_1 peraltro, non impugnata), proprio per avere ad oggetto una questione coperta dall'accordo transattivo.
Tali considerazioni conducono al rigetto del motivo.
La Corte si appresta adesso a trattare congiuntamente il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale autonomo proposto da in quanto attinenti Controparte_1 entrambi alla domanda risarcitoria formulata da quest'ultimo con riguardo alla pretesa distrazione di importi dalle casse sociali in occasione del bonifico eseguito dalla in data 2/10/2017 Parte_3 per l'importo di € 169.774,85.
In particolare, contesta l'accoglimento della domanda risarcitoria per € 42.500,00, Parte_1
a titolo di indebita sovrafatturazione degli importi di cui ai documenti contabili prodotti sub n. 47 e n.
48, rilevando come il giudice di prime cure abbia “errato nell'attribuire il contenuto delle testimonianze rese dai testimoni e (dichiarati attendibili) all'ammontare Testimone_2 Tes_6 delle fatture emesse da EOS S.r.l. anziché a quelle emesse dalla Società IC De ON FrateLI s.s. alla medesima EOS S.r.l.” (atto di appello, p. 7). I testi, infatti, avrebbero riferito in ordine alle modalità con cui la espletava l'attività di confezionamento in favore di EOS s.r.l. e Parte_3 con cui venivano conteggiate e fatturate le ore lavorative alla s.r.l. (e non dalla;
detto altrimenti, Pt_5 la sovrafatturazione avrebbe riguardato gli importi che la fatturava ad EOS s.r.l., quale Parte_3 corrispettivo dovuto per l'attività di confezionamento eseguita in suo favore e non invece le somme che quest'ultima (ossia EOS s.r.l.) fatturava alla prima per il pagamento di forniture di ortaggi (zucca e porro) e di vaschette di plastica, cassette di legno e peLIcole in film, circostanza, del resto, confermata anche dai testi.
D'altro canto, contesta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per l'intero importo CP_1 richiesto a titolo di danno (€ 125.873,41), rilevando come la testimonianza di – Testimone_1 ingiustamente trascurata dal primo giudice – sarebbe idonea a restituire la prova dell'indebito sviamento delle risorse societarie in favore di EOS s.r.l. e, quindi, del danno diretto conseguentemente patito dall'appellante incidentale.
pagina 16 di 24 Prima di affrontare il merito della questione, ad avviso della Corte, giova compiere talune precisazioni in ordine alla s.r.l. EOS, occupantesi dell'erogazione alle società operanti nel settore agricolo e, segnatamente, nel comparto ortofrutticolo, di servizi amministrativi, commerciali, logistici, tecnici e gestionali.
La società è stata costituita il 16/12/2015 e ne è stato socio al 60% sino al 31/7/2017, quando Pt_1 il capitale sociale è stato ripartito tra (33%), (33,5%) e Parte_10 Parte_11
(33,5%). è rimasto invece parte del consiglio di amministrazione, come da Controparte_8 Pt_1 atto di nomina del 31/7/2017, che lo ha investito della qualità di responsabile commerciale munito del potere, limitatamente all'attività commerciale di vendita, “di rappresentare la società in ogni rapporto di carattere tecnico commerciale con i terzi e la responsabilità totale nell'esercizio di tali funzioni con delega dei relativi poteri tra cui quello di obbligare contrattualmente la società fino al limite massimo di euro 100.000 (centomila) per ogni affare” (visura sub doc. n. 52 fascicolo appellante principale).
Tanto premesso, il secondo motivo di appello principale è fondato, diversamente dal motivo di appello incidentale che, al contrario, deve essere respinto.
Orbene, sin dal primo grado di giudizio, ha contestato che il fratello “nell'ottobre 2017, [ha] CP_1 indebitamente trasferito in favore della società Eos Srl la somma di euro 125.873,41 prelevandola dal patrimonio dell'Azienda IC De ON F.LI s.s.” (comparsa di costituzione e risposta di primo grado, p. 15).
Secondo quanto prospettato dalla difesa, tale importo corrisponde alla differenza tra quanto bonificato dalla ad EOS s.r.l. in data 2/10/2017 – quando era stata emessa Parte_3
l'ordinanza cautelare che revocava i frateLI dalla carica di amministratori – (€ 169.774,85) e l'ammontare dell'effettivo debito residuo della società agricola nei confronti di EOS s.r.l., pari a €
43.897,94: tale impostazione, pertanto, sottende l'esistenza di un rapporto di debito/credito tra le due società.
D'altro canto, ha prodotto in giudizio sub doc. n. 47 e n. 48 due fatture (n. 17/2018 e n. Pt_1
19/2018) emesse dalla per l'importo rispettivamente di € 47.736,96 e di Parte_7
€ 23.294,75 (al netto dell'IVA) per attività di confezionamento. Rispetto a tale documentazione, i testi escussi sui capitoli di prova ammessi1 hanno dichiarato: 1 a.
4-17 di parte convenuta in via riconvenzionale: Pt_12
- 14: Vero che in data 31.5.2018 e 15.6.2018 per conto dell'Azienda IC De ON F.LI s.s., Controparte_1 ha provveduto ad emettere nei confronti di EOS S.r.l. le fatture n. 17 e 19 per l'importo complessivo di Euro
71.031,71 al netto IVA per manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento di prodotti orticoli pagina 17 di 24 - che la svolgeva un'attività di confezionamento in favore di EOS Parte_3
s.r.l. e le relative ore venivano segnate sui fogli di carta da parte di una dipendente della prima.
Ed era proprio a tale attività che si riferivano le fatture prodotte sub doc. n. 17/2018 e n.
19/2018, prodotte sub doc. n. 47 e 48 da Pt_1
- che le suddette fatture erano state contestate da EOS s.r.l., a fronte della ritenuta esosità degli importi ivi indicati;
- che la dipendente della occupantesi dell'annotazione delle ore lavorate aveva Parte_3 ammesso di aver aumentato le ore rispetto a quelle effettive.
Il Tribunale di Milano, valorizzando siffatte dichiarazioni testimoniali oltre che i suddetti docc. n. 47 e n. 48, ha accertato che l'indebita distrazione lamentata da si fosse effettivamente verificata, CP_1 essendosi concretizzata in una sovrafatturazione di € 85.000,00 realizzata a scapito della
[...]
“da lo stesso giorno in cui il Tribunale lo sospendeva dalla carica di Parte_3 Pt_1 amministratore, ed al dichiarato fine di danneggiare l'unico altro socio, , nella fase di poco CP_1 antecedente all'accordo di liquidazione della quota di partecipazione di quest'ultimo, valutata dunque per un importo minore rispetto a quello corretto, giacché parametrata ad una patrimonializzazione della depauperata delle somme sopra indicate”. Pt_1
effettuate nel periodo gennaio 2018 – giugno 2018 (come da doc. 47 e 48 che si rammostrano al testimone)
[trattasi di due fatture emesse da nei confronti della cliente EOS s.r.l. fattura n. 17 del 31/5/2018 e Parte_3 n. 19 del 15/6/2018, rispettivamente di € 47.736,96 + IVA e 23.294,75 + IVA, per un totale di € 71.031,71 + IVA
].
- 15: Vero che l'indicazione del numero di ore lavorate riportata nelle fatture n. 17/2018 e 19/2018 dell'Azienda IC De ON F.LI s.s. nei confronti di EOS S.r.l. (come da doc. 47 e 48 che si rammostrano al testimone) è stata autonomamente decisa da il quale obbligava una dipendente dell'azienda agricola a Controparte_1 rendicontare un numero di ore superiore a quelle effettivamente lavorate per EOS S.r.l.
- 16: Vero che in data 30.6.2018, a seguito della contestazione di EOS S.r.l. in ordine all'importo delle fatture n. 17/2018 e n. 19/2018, l'Azienda IC F.LI De ON s.s. emetteva le note di accredito n. 23/2018 e n. 24/2018 (come da doc. 49 e 50 che si rammostrano al testimone) e provvedeva ad emettere nei confronti di EOS S.rl. la fattura n. 25/2018 per l'importo di Euro 36.974,34 oltre IVA (come da doc. 51 che si rammostra al testimone); fattura che veniva pagata da EOS S.r.l.
- 17: Vero che il pagamento eseguito a EOS S.r.l. nell'ottobre 2017 da parte di per conto Parte_1 dell'Azienda IC De ON F.LI s.s., era relativo a fatture emesse dalla stessa società EOS S.r.l. per corrispettivi dovuti in base a rapporti contrattuali di fornitura di prodotti (zucca e porro) e costi di imballaggio (vaschette in plastica, cassette di legno e peLIcole in film, acquistati da EOS S.r.l.).
b. Capitolo di prova n. 12 della parte attrice in via riconvenzionale: Vero che alla data del 02 ottobre 2017 la
[...] era debitrice nei confronti della società Eos Srl dell'importo complessivo di euro 43.897,00? Parte_3 c. Prova contraria sul cap. 16 articolato da sopra riportato. “ Pt_1
pagina 18 di 24 Tuttavia, come evidenziato dall'appellante principale, tale decisione non è condivisibile, risultando il frutto di una erronea interpretazione delle risultanze probatorie acquisite.
A ben vedere, il rilievo compiuto dal giudice di prime cure non può essere riferito al pagamento di oltre
€ 169.000,00 eseguito il 2/10/2017 (cui fa espresso riferimento la domanda risarcitoria proposta da
), quanto piuttosto agli importi fatturati il 31 maggio ed il 15 giugno 2018 dalla società agricola CP_1 ad EOS s.r.l.: in altri termini, i documenti contabili valorizzati dal Tribunale di Milano per accogliere
(seppur in parte) la domanda risarcitoria relativa alla posta de qua, oltre a riferirsi ad un periodo successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico contestato, rispecchiano un rapporto fornitore/cliente opposto rispetto a quello sotteso alla prospettazione di , secondo la cui tesi CP_1
l'importo di € 125.873,41 era stato indebitamente prelevato dalle casse sociali per essere versato ad
EOS s.r.l. – sottintendendo quindi l'esistenza di un debito della nei confronti di Parte_3 quest'ultima e non l'inverso.
D'altro canto, ciò chiarito, questa Corte ritiene che le risultanze del compendio orale e documentale acquisito non restituiscano la prova dell'avvenuta pregiudizievole distrazione.
Dagli atti di causa si desume con sufficienze chiarezza come le rimostranze di non si siano mai CP_1 rivolte verso l'effettiva esistenza di un rapporto tra la ed EOS s.r.l., avendo avuto ad Parte_3 oggetto il prelievo illegittimo dalle casse sociali di detto importo, quale “eccedenza” tra il bonifico eseguito il 2/10/2017 (lo stesso giorno in cui i frateLI sono stati rimossi dalla carica di amministratori – operazione che, in effetti, non contesta di avere eseguito) e la somma effettivamente dovuta Pt_1 ad EOS s.r.l. a titolo di debito residuo per le prestazioni rese (quantificata in € 43.897,00). Così tratteggiati i contorni della prospettazione dell'appellante incidentale, è evidente come, a fronte dei principi di cui all'art. 2697 c.c., fosse suo onere provare la non debenza della somma di € 125.873,41 oltre che il danno patito, quali fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata: onere che, tuttavia, non è stato assolto.
In particolare, ha prodotto sub docc. n. 11-13: la richiesta di bonifico del 2/10/2017 per € CP_1
169.771,35, all'ordine di con causale “Saldo FT al 31/3/2017”; una pec Parte_3 trasmessa ad EOS s.r.l. da per conto della società agricola il 2/10/2017, ove si Controparte_1 comunicava la revoca di entrambi gli amministratori a seguito del provvedimento cautelare e la conseguente illegittimità del bonifico disposto, con conseguente invito a stornare il pagamento ricevuto;
una comunicazione trasmessa via PEC nella stessa data da ad ove il primo CP_1 Pt_1 chiedeva spiegazioni di quali fatture avesse pagato attraverso il bonifico di cui sopra.
pagina 19 di 24 Ed invero, tale documentazione è idonea a comprovare soltanto il trasferimento di denaro disposto in favore di EOS s.r.l., ma non che l'importo così prelevato dalle casse sociali comprendesse una somma
(€ 125.873,41) in realtà non dovuta dalla società agricola, non essendovi in giudizio elementi idonei a fornire un simile riscontro. Né la testimonianza di consente di dare adito ad un Testimone_1 diverso convincimento. La teste, in particolare, dopo aver confermato che al 2/10/2017 il debito della società agricola nei confronti di EOS s.r.l. fosse pari a € 43.897,00 (“il nastrino contabile tra Eos e
aveva un saldo attivo che mi sembra di ricordare che fosse quello che mi è stato Parte_3 indicato [€ 43.897,00]”), ha poi precisato che “Eos aveva vantato altri crediti nei confronti di Parte_3
[che] tuttavia non erano supportati dalla prova della consegna e non sono state registrate”.
[...]
Orbene, in disparte le riserve in ordine alla completa attendibilità della teste (commercialista per la e CTP nominata da in occasione della CTU disposta in primo grado), tali Parte_3 CP_1 dichiarazioni non consentono di ritenere con certezza che dell'importo di € 169.774,85 fosse dovuta solo la minor somma di € 43.897,00; ciò in quanto: le affermazioni denotano un'incertezza nella ricostruzione dei fatti (probabile precipitato del tempo trascorso dalla loro verificazione); la stessa teste ha ammesso l'esistenza di altri crediti nei confronti della società agricola che non venivano registrati.
Pertanto, è verosimile che la somma bonificata ad EOS s.r.l. comprendesse anche quanto dovuto a titolo di ulteriori crediti, specie in assenza di elementi in grado di fornire un riscontro di segno opposto.
Alle superiori considerazioni si aggiunga che, in ogni caso, non ha fornito la prova del come CP_1
l'asserita condotta distrattiva realizzata dal fratello abbia inciso direttamente sulla propria sfera giuridico-patrimoniale. Verosimilmente, il danno sarebbe consistito in una diminuzione della quota degli utili spettantegli al momento dell'uscita dalla società: oltre a trattarsi di un'eventualità né provata né ancor prima allegata, in ogni caso rappresenta una circostanza che non avrebbe potuto essere oggetto del presente giudizio in quanto coperta dalla transazione del 9/7/2018.
In definitiva, a fronte delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata anche questa domanda risarcitoria, non avendo assolto al proprio onere di provare i CP_1 fatti costitutivi postine a fondamento.
Le ragioni di cui si è appena dato conto consentono di pervenire anche al rigetto dell'appello incidentale condizionato formulato da In disparte la genericità della doglianza – Controparte_1 articolata ai limiti dell'ammissibilità –, la stessa fa esclusivo riferimento alla testimonianza di Tes_1
ritenuta dalla difesa idonea a fornire il riscontro dell'integrale fondamento della domanda
[...]
pagina 20 di 24 risarcitoria dal medesimo azionata: come già ampiamente argomentato, le dichiarazioni della teste non sono in grado di fornire il supporto probatorio auspicato dall'appellante incidentale.
Esaurita la trattazione dell'appello principale, questa Corte si appresta a trattare gli ulteriori motivi di appello incidentale autonomo articolati da Controparte_1
Col secondo motivo di appello incidentale, si duole del rigetto della domanda di accertamento CP_1 della responsabilità del fratello, per avere sviato in favore di EOS s.r.l. la somma di € 71.000,00. In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che mancasse la prova della prospettazione postane a fondamento: una simile valutazione trascurerebbe il contegno di che non ha mai Pt_1 contestato l'addebito alla società da lui amministrata, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2018, del suddetto importo a titolo di corrispettivo per la manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento dalla medesima effettuate anche per conto terzi (ossia di EOS s.r.l. e di Parte_5
. Essendo la circostanza non contestata, la stessa doveva considerarsi provata ex art. 115 c.p.c.,
[...] non essendo necessaria l'introduzione in giudizio di ulteriori elementi idonei a suffragarne il fondamento.
Il motivo è infondato.
Sin dal primo grado di giudizio, ha escluso la debenza di € 71.000,00 da parte della società nei CP_1 confronti di EOS s.r.l., sull'assunto per cui la somma riguardava la “manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento svolte anche in favore di altre società”: anche in questo caso, tuttavia, manca la prova della non debenza di detti importi. A tal proposito, l'appellante incidentale si è limitato a produrre un report contenente le fatture n. 17/2018 e n. 19/2018, le stesse che la Corte ha avuto modo di esaminare nella trattazione che precede (doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.). Nondimeno, come già visto, entrambe sono state emesse dalla nei confronti di Parte_3
EOS s.r.l. e, quindi, rispecchiano un rapporto fornitore/cliente opposto a quello prospettato dall'appellante incidentale. Né può dirsi, come auspicato da , che la circostanza non sia stata CP_1 contestata ex adverso, essendosi opposto alla prospettazione avversaria sin dalla prima sede Pt_1 difensiva utile (in particolare, nella prima memoria istruttoria, ove la difesa dell'odierno appellato incidentale ha contestato la natura indebita degli esborsi – cfr. pp. 22-23).
Tanto è sufficiente per pervenire al rigetto del motivo, esimendo questa Corte da ogni ulteriore considerazione al riguardo.
pagina 21 di 24 Con i successivi motivi di appello incidentale autonomo, ha contestato la decisione del giudice CP_1 di primo grado per avere escluso la sua legittimazione ad agire nonché la fondatezza nel merito rispetto alle domande risarcitorie dal medesimo articolate con riguardo:
- alla distrazione di diversi importi a titolo di rimborso di finanziamenti ritenuti inesistenti;
- allo sviamento di € 14.301,79 a titolo di spese personali;
- alla stipulazione, asseritamente in conflitto di interessi, di un contratto di locazione con la
[...]
; Parte_4
- alla sottoscrizione di un accordo transattivo con che avrebbe arrecato un Parte_5 pregiudizio alla società, quantificato in circa € 12.000,00.
Devono dunque intendersi coperte dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, sottratte all'odierno thema decidendum, le questioni inerenti al presunto incasso di € 19.500,00 e di €
72.000,00 a titolo di utili per gli anni di esercizio 2016 e 2017 e alla stipulazione, da parte di
– nella duplice veste di legale rappresentante della e di – Pt_1 Parte_3 Parte_5 di un contratto con avente ad oggetto il conferimento di Controparte_7 prodotti “porro bianco” e : le relative domande, infatti, sono state respinte con Parte_13 decisione che non è stata appellata in questa sede.
Tanto considerato, occorre rilevare come , trattando i singoli motivi di appello incidentale, abbia CP_1 precisato in premessa la propria legittimazione agire sulla base di argomentazioni descritte nella trattazione del terzo motivo e solo richiamate in trattazione di tutti gli altri: ad avviso della difesa, tutte le condotte contestate denotano la volontà di di danneggiare il fratello in sede di stipulazione Pt_1 dell'accordo transattivo, in quanto operazioni volte a diminuire il patrimonio della società e, quindi, la
“base di calcolo” per la determinazione del valore della sua quota alla cui liquidazione aveva diritto quale socio uscente.
Tali argomentazioni, oltre che generiche, sono del tutto infondate.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare in più occasioni che “In tema di società,
l'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta
pagina 22 di 24 esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci”, non essendo invece l'azione esperibile “quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi
o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione
è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore” (Cass. civ. n. 6558/2011; Cass. civ. n. 11223/2021).
Ed invero, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, deve escludersi la legittimazione ad agire di rispetto alle domande risarcitorie oggetto dei motivi sopra richiamati. CP_1
Già dalla prospettazione offerta dall'appellante incidentale sin dal primo grado di giudizio, può chiaramente desumersi come tutte le condotte di mala gestio imputate ad – segnatamente Pt_1 distrazioni e/o esborsi di spese non dovute (nel caso degli indebiti pagamenti eseguiti in favore di EOS
s.r.l., dei finanziamenti ritenuti inesistenti e delle asserite spese personali e degli esborsi correlati all'utilizzo di un macchinario confezionatore di proprietà di e la stipula di un contratto Parte_5 di locazione con con la previsione di un canone in misura nettamente inferiore al valore Parte_4 di mercato del bene locato – siano idonee a pregiudicare in via diretta il patrimonio della società e non quello dell'ex socio , la cui posizione ne risulterebbe incisa soltanto “di riflesso”. Infatti, in CP_1 astratto tutte le operazioni di cui sopra (compiute quando ancora l'appellante incidentale era socio e amministratore della ), incidendo sul patrimonio sociale, avrebbero potuto tangere la Parte_3 sfera patrimoniale di in termini di diminuzione del valore della sua quota di partecipazione al CP_1 capitale, che tuttavia – come detto sopra – non rientra nella nozione di danno diretto del socio, costituendo un pregiudizio al diritto alla conservazione del patrimonio sociale, che soltanto la società può legittimamente azionare in giudizio.
Tali considerazioni inducono la Corte a confermare la valutazione del Tribunale in ordine alla carenza, in capo ad , della legittimazione ad agire rispetto alle singole domande di risarcimento del CP_1 danno di cui ai motivi di appello incidentale in trattazione: trattasi di circostanza decisiva e, come tale, sufficiente a fondare il rigetto delle doglianze articolate da , esimendo la Corte da ogni CP_1 valutazione in ordine al merito delle singole questioni.
pagina 23 di 24 Conclusivamente, l'appello principale deve essere parzialmente accolto e l'appello incidentale rigettato. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda riconvenzionale formulata da deve essere integralmente respinta. Controparte_1
A fronte dell'esito della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono regolamentate ex art. 91
c.p.c. e poste a carico di (parte soccombente). Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, come da note spese depositate da in entrambi i Pt_1 gradi, ritenute congrue rispetto ai parametri di cui al DM 147/2022.
La nuova regolamentazione delle spese del primo grado consente di ritenere assorbito il terzo motivo di appello principale, con il quale ha contestato la condanna disposta a suo carico alla rifusione Pt_1 di 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 6886/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il CP_1 Pt_1
4/9/2023, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 39.342,00 (di cui € 21.387,00 per il primo grado ed € 17.955,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 4/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI LA IL
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa LA IL Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. rappresentato e difeso, come da delega in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Baioni ( ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Milano, Via Bigli n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Fabrizio TomaseLI ( ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio in Brescia, Via Carlo Zima n. 5
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6886/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 4/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. n.
6886/2023, emessa in data 4/5/2023 dal Tribunale di Milano – Sezione XV Civile Specializzata in pagina 1 di 24 materia di impresa, rigettarsi integralmente le domande riconvenzionali svolte da in Controparte_1 quanto inammissibili, oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni tutte esposte.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge, sia del primo, che del secondo grado di giudizio.”
Per Achille De ON:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
In via incidentale e condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello di parte appellante, in parziale riforma della sentenza n. 6886/23, n. 33260/18 R.G., n. 7507/23 Rep., del 04.09.2023, ferma, in ogni caso, l'infondatezza del motivo di appello ex adverso formulato, confermare la sentenza impugnata riformando la motivazione nella parte in cui ha omesso di valorizzare l'esperita istruttoria ed in particolare la deposizione del teste dott.ssa e quindi ritenendo per l'effetto Testimone_1 comunque sussistente un indebito sviamento da parte del sig. dal patrimonio della Parte_1
Azienda IC De ON F.LI in favore di Eos Srl, con il conseguente relativo danno diretto patito dall'odierno appellato.
In via incidentale, a fronte dell'appello formulato da controparte, il sig. insiste per la Controparte_1 riforma parziale ed in via incidentale della sentenza di cui è causa e in particolare: Con a) con riferimento al corrispettivo dovuto alla la manodopera prestata a favore Parte_2 di altre società
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore con riferimento alle somme non corrisposte in favore Parte_1 della dalla società Eos e/o da società riferibili a e, Parte_3 Parte_1 per l'effetto, condannare quest'ultimo al versamento in favore del sig. della quota Controparte_1 parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro 71.000,00 quale prezzo non corrisposto alla dalla società Eos e/o da società riferibili a Parte_3 Parte_1
b) con riferimento alla restituzione dei finanziamenti concessi da Parte_1
pagina 2 di 24 In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore con riferimento agli indebiti prelievi dal patrimonio Parte_1 della quali asserite restituzione di finanziamenti e, per l'effetto, Parte_3 condannarlo al versamento in suo favore della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) degli importi di euro 14.000,00 ed euro 60.000,00, indebitamente prelevati dal patrimonio della Parte_3 quali asserite restituzione di finanziamenti.
[...]
c) Con riferimento alle somme indebitamente prelevate da a titolo di spese Parte_1 personali
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola non supportata da riscontri probatori, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per mala gestio dell'amministratore per gli importi indebitamente Parte_1 prelevati dal patrimonio della e, per l'effetto, condannarlo al Parte_3 versamento in suo favore della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro 14.301,79, indebitamente prelevato dal patrimonio della Parte_3
d) con riferimento al canone di locazione concesso alla Parte_4
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala Controparte_1 gestio dell'amministratore in ordine alla conclusione in data 24.02.2017 di Parte_1 contratto di locazione con la società e, per l'effetto, condannarlo al versamento in Parte_4 favore del sig. della quota parte di spettanza (pari ad 1/2) dell'importo di euro Controparte_1
121.200,00.
e) con riferimento alle contestazioni riguardanti la sottoscrizione di un accordo transattivo tra le Con società e avente ad oggetto la locazione di una macchina Parte_5 Parte_6 confezionatrice
In via incidentale, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler riformare la sentenza ex adverso impugnata nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità per mala CP_1 Pt_1
pagina 3 di 24 gestio dell'amministratore in ordine alla mancata corresponsione da parte della Parte_1 società di quanto dovuto per avere utilizzato tanto gli operai di Parte_5 Parte_3
quanto l'energia elettrica, l'acqua per il lavaggio dei prodotti e le utenze della medesima e
[...] per l'effetto condannarlo a risarcire il danno imputabile a pari ad euro Parte_3
8.100,00, oltre IVA, per gli anni dal 2012 al 2015 e ad euro 2.160,00, oltre IVA, per l'anno 2016, per un importo complessivo di euro 12.517,20 con rimborso della relativa quota parte spettante al sig.
Controparte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado.
Si reitera pertanto l'istanza di ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il versamento della somma di euro 100.000,00 effettuato in data 08 ottobre 2008 sul conto corrente numero 13361.39 intestato alla società Azienda IC De ON F.LI era stato effettuato come finanziamento socio da Parte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
2) Vero che il documento n. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 rappresenta l'indicazione degli estratti conto attestanti i versamenti effettuati da a Parte_1 suo favore a titolo di restituzione del finanziamento socio di euro 100.000,00 effettuato in data 08 ottobre 2008?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
3) Vero che in data 21 agosto 2015 il sig. ha inviato al signor la Controparte_1 Parte_1 comunicazione via PEC che sopra è allegata quale punto 2 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione PEC del 21.08.2015 dimessa quale documento n. 2 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
4) Vero che il versamento della somma di euro 77.468,53 effettuato in data 15 gennaio 2002 sul conto corrente Banca Credicoop filiale di AL intestato alla società Azienda IC De ON F.LI (e di cui agli allegati sopra indicati n. 3 e n. 4 che mi si rammostrano) era stato effettuato dal signor CP_1 quale prestito alla società Azienda IC De ON F.LI? (si rammostrano al teste
[...] contabile bancaria MPS dimessa quale documento n. 3 ed estratto conto MPS dimesso quale documento n. 4 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_3
pagina 4 di 24 5) Vero che nella difesa giudiziale nella causa Tribunale di Milano, R.G. n. 41254/2016, la sig.ra
ha dedotto che il sig. aveva effettuato a favore della società Azienda Testimone_3 Controparte_1
IC De ON F.LI il versamento dell'importo di euro 127.468,53 a titolo di prestito?
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e l'Avv. Norman Regis con Studio in Milano Testimone_3
(MI).
6) Vero che il versamento dalla Banca C.R. Asti conto corrente 24552 filiale di Peschiera Borromeo da parte del sig. della somma di euro 50.000,00 era stata effettuato quale prestito socio Controparte_1 in data 27 marzo 2014 alla società Azienda IC De ON F.LI?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
7) Vero che nei mesi di settembre 2015 e ottobre 2015 il sig. inviava le mail che mi si Controparte_1 rammostrano sopra allegate ai punti 7 e 8 alla società Pratorosso Società IC Srl all'attenzione di (si rammostrano al teste comunicazione e-mail del 22.09.2015 dimessa quale Parte_1 documento n. 7 e comunicazioni PEC del 01.10.2015 e del 27.10.2015 dimesse quali documento n. 8 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
8) Vero che confermo il contenuto della perizia che mi si rammostra depositata come documento n. 15 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. (si rammostra al teste perizia Controparte_1 dimessa quale documento n. 15 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indica a teste il Geom. di Gessate (MI). Testimone_4
9) Vero che i report che mi si rammostrano e di cui allegati al punto 10 sopra indicato rappresentano le ore di lavoro effettuate dai prestatori di lavoro per ciascun tipo di lavorazione? (si rammostra al teste report lavorazioni dipendenti dimesso quale documento n. 10 Parte_7 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
10) Vero che nei report di cui al capitolo precedente le lavorazioni denominate “taglio porro”,
“confezionamento porro”, “confezionamento porro ” erano effettuate a favore della CP_3 società Eos Srl?
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
11) Vero che il documento n. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta da parte del sig. che mi si rammostra riporta le spese a titolo personale effettuate da Controparte_1 Parte_1
pagina 5 di 24 (si rammostra al teste file “titolareambrogio” dimesso quale documento n. 17 con la comparsa CP_1 di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indica a teste la Dr.ssa con Studio in Paullo (MI). Testimone_1
13) Vero che nel mese di dicembre 2003 il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_1 concordavano che avrebbe percepito dalla società Azienda IC De ON F.LI un Controparte_1 compenso netto di euro 5.100,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2004?
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI) Testimone_5
14) Vero che il documento n. 7 allegato con la comparsa di costituzione e risposta dal sig. CP_1
che mi si rammostra, rappresenta il conteggio di quanto dovuto al sig. per le
[...] CP_1 Pt_1 prestazioni lavorative effettuate dallo stesso a favore della società dal 01 febbraio 2004 Parte_3 al 31 dicembre 2014? (si rammostra al teste conteggio dimesso quale documento n. 7 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
15) Vero che il documento n. 9 allegato con la comparsa di costituzione e risposta dal sig. CP_1
che mi si rammostra, rappresenta il conteggio di quanto dovuto al sig. per le
[...] Controparte_1 prestazioni lavorative effettuate a favore della società dal 01 gennaio 2009 al 30 Parte_3 settembre 2011? (si rammostra al teste conteggio dimesso quale documento n. 9 con la comparsa di costituzione e risposta del sig. Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
16) Vero che in data 24 novembre 2009 la sig.ra inviava al Dottor dello Testimone_2 CP_4
Studio CA la comunicazione via mail che sopra è allegata quale punto 14 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione e-mail del 24.11.2009 dimessa quale documento n.
14 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta)
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e la sig.ra di AL (MI). Testimone_2 Testimone_3
17) Vero che il sig. e il sig. concordavano nel mese di dicembre Controparte_1 Parte_1
2003 che non avrebbe percepito dalla società Azienda IC De ON F.LI Parte_1 alcun compenso perché non effettuava attività lavorativa a favore della stessa ma avrebbe percepito i
pagina 6 di 24 compensi per l'attività svolta a favore delle altre società quali Ortonatura Sacarl, Unaproa Srl,
O.P. 1 Lombardia? Parte_5
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI), la sig.ra di AL (MI) ed il Testimone_2 Testimone_3 sig. di AL (MI). Testimone_5
18) Vero che nelle date del 23 settembre 2016, 29 settembre 2016 e 05 ottobre 2016, il sig. CP_1 ha inviato al signor le comunicazioni via PEC che sopra sono allegate al
[...] Parte_1 punto 17 e che mi si rammostrano? (si rammostrano al teste comunicazioni e-mail del 23.09.2016,
29.09.2016 e 05.10.2016 dimesse quali documento n. 17 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
19) Vero che nelle date del 24 settembre 2016, 30 novembre 2016, 11 dicembre 2016 e 20 dicembre
2016, il sig. ha inviato al signor le comunicazioni via PEC che Controparte_1 Parte_1 sopra sono allegate al punto 19 e che mi si rammostrano? (si rammostrano al teste comunicazioni
PEC del 24.09.2016, 29.09.2016 e 04.10.2016 dimesse quali documento n. 19 con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra di AL (MI). Testimone_2
20) Vero che in data 07 marzo 2017 il sig. ha inviato alla società la Controparte_1 Parte_5 comunicazione via PEC che sopra è allegata al punto 21 e che mi si rammostra? (si rammostra al teste comunicazione PEC del 07.03.2016 dimessa quale documento n. 21 con la memoria autorizzata ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. del sig. . Controparte_1
Si indicano a testi la sig.ra di AL (MI) e la sig.ra di AL (MI). Testimone_2 Testimone_3
Si insiste per l'ammissione di prova per interpello del sig. su tutti i capitoli sopra Parte_1 indicati.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si insiste per
l'abilitazione alla prova contraria sugli stessi, indicando come testi i sig.ri: di AL Testimone_2
(MI), Dr.ssa con Studio in Paullo (MI), di AL (MI), Testimone_1 Testimone_5 Testimone_3 di AL (MI), Avv. Norman Regis con Studio in Milano (MI), Geom. con Studio in Testimone_4
GO (MI).
Si insiste altresì affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti in ordine alle questioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da parte convenuta in primo grado per l'udienza del 12.01.2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi al primo grado di giudizio.”
pagina 7 di 24 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I frateLI e sono stati soci amministratori (disgiuntamente per la gestione Pt_1 Controparte_1 ordinaria e congiuntamente per quella straordinaria), ciascuno al 50%, della società semplice agricola
Controparte_5
Entrambi avevano richiesto ante causam al Tribunale di Milano – l'uno con ricorso del 6/6/2017 e l'altro in via riconvenzionale – l'esclusione dell'altro socio dalla facoltà di amministrare la società ex art. 2259 c.c. (procedimento n. r.g. 29710/2017); in quella sede, il Tribunale, con ordinanza del
2/10/2017, revocava entrambi dalla carica gestoria, in quanto autori di “atti uguali e contrari”.
Con ordinanza del 9/11/2017, veniva rigettato il reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, che veniva così confermata. Tuttavia, al fine di non compromettere l'operatività societaria, le parti depositavano istanza congiunta di revoca dell'ordinanza del 2/10/2017; istanza che veniva accolta dal
Tribunale con ordinanza del 29/12/2017.
Successivamente, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 3/7/2018, in proprio e quale Pt_1 socio e amministratore di Società IC De ON FrateLI s.s., oggi Parte_7 instaurava il giudizio di merito, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimo prelievo, da parte del fratello, di € 331.338,00 dalle casse sociali, in violazione dell'art. 6 dei patti sociali oltre che dell'art. 2258 c.c., con conseguente condanna del medesimo alla restituzione del suddetto importo.
Il 9/7/2018 e, quindi, pochi giorni dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica alla controparte e della sua costituzione in giudizio, i due frateLI perfezionavano un accordo transattivo, con il quale veniva pattuita l'uscita di dalla società, previa liquidazione della sua quota (il cui CP_1 valore veniva pattuito in € 206.000,00, oltre all'importo di € 100.000,00 determinato in via transattiva a titolo di liquidazione degli utili maturati sino a quel momento), ferma restando la reciproca facoltà di promuovere o proseguire eventuali azioni giudiziarie relativamente “ai pregressi rapporti sociali, senza che la sottoscrizione del presente atto [potesse] essere interpretata come rinunzia alle azioni stesse, con la sola eccezione della rinuncia di entrambi i soci a qualunque controversia relativa alla quantificazione e alla percezione degli utili della società, per l'esercizio in corso e per tutti gli esercizi pregressi” (cfr. art. 4).
, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sul presupposto che CP_1 dovessero ritenersi superate dalla transazione del 9 luglio;
formulava poi, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di condanna del fratello al risarcimento del danno per plurime condotte di pagina 8 di 24 mala gestio di natura distrattiva. Il pregiudizio veniva identificato nel “maggior valore della quota
[…] detenuta in sino al 09 luglio 2018” e quantificato in € Parte_7
600.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa.
In particolare, le condotte pregiudizievoli tenute da venivano così individuate: Pt_1
- la distrazione di € 125.873,41 dalle casse sociali in favore di EOS s.r.l. (società terza riferibile ad , a titolo di pagamento di forniture in realtà mai avvenute;
Pt_1
- lo sviamento di € 71.000,00 in favore di EOS s.r.l., per il pagamento della manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento svolte per conto della come da fatture del Pt_5
31/5/2018 (emessa per € 47,736,96) e del 16/6/2018 (emessa per € 23.294,75);
- l'incasso di € 19.500,00 e di € 72.000,00 a titolo di utili per gli anni di esercizio rispettivamente
2016 e 2017;
- la distrazione di € 14.301,79 a fini personali;
- la sottrazione dalle casse sociali di € 114.000,00, a titolo di restituzione di un finanziamento infruttifero dell'importo di € 100.000,00, eseguito il 20/10/2008 da un c/c cointestato ad e alla moglie;
Pt_1 Persona_1
- la conclusione di un contratto di locazione con (altra società di famiglia) a Parte_4 condizioni disagevoli per la società. Tale circostanza, invero, avrebbe determinato un pregiudizio di € 121.000,00, importo dato dalla differenza (€ 20.200,00) tra il canone di locazione al valore di mercato (€ 34.000,00) e quello accordato alla conduttrice (€ 13.800,00), moltiplicata per il numero di anni di durata del contratto (circa sei) sottoscritto il 24/2/2017;
- la sottoscrizione con di un programma di vendita del prodotto “nidi di zucca”; Controparte_6
- l'aver stipulato, nella sua duplice veste di legale rappresentante di e di Parte_5 [...]
un contratto trilaterale con Parte_7 Controparte_7 avente ad oggetto il conferimento dei prodotti “porro bianco” e “zucca per zuppe”;
- la stipula di un accordo transattivo tra la e la avente ad Parte_3 Parte_5 oggetto la locazione di una macchina confezionatrice di proprietà della prima ed utilizzata anche da EOS s.r.l.
Al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale formulata dal fratello, nella prima sede Pt_1 difensiva utile, ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto avente ad oggetto questioni coperte dall'accordo transattivo. Inoltre, prospettava la carenza di legittimazione di a far valere le CP_1
pagina 9 di 24 pretese risarcitorie azionate, trattandosi di un danno diretto della società (di cui non faceva più parte), che solo indirettamente aveva scalfito l'ormai ex socio.
Disposta la conversione del rito, il giudice istruttore ammetteva CTU contabile, volta all'accertamento dei reciproci rapporti dare/avere tra le parti e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1040/2022, pronunciandosi ex art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c. sulle domande proposte da e da nei confronti di , condannava quest'ultimo alla Parte_7 Pt_1 CP_1 restituzione in favore della controparte di complessivi € 223.978,00, oltre interessi, regolamentando di conseguenza le spese di lite e di CTU.
Con riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , il primo giudice, ritenendola CP_1 non ancora matura per la decisione, disponeva la separazione della causa con remissione sul ruolo, al fine di procedere all'assunzione delle prove orali dal medesimo articolate.
Escussi i testi sui capitoli ammessi, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6883/2023 pubblicata il 4/09/2023, così decideva:
“
1. condanna al risarcimento del danno a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 42.500,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 31.10.2017 alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2. compensate per la ragione dei 2/3 le spese di lite, di cui pone i residui 1/3 a carico di Parte_1
liquidate in € 5.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA,
[...]
15% di spese generali e registrazione”.
Pronunciandosi sulle eccezioni preliminari sollevate da il primo giudice ha osservato che: Pt_1
• la stipula dell'accordo transattivo non precludesse la proposizione delle domande risarcitorie articolate da;
CP_1
• , pur non facendo più parte della compagine sociale, doveva ritenersi legittimato ad agire CP_1 per il risarcimento di quei danni prospettati come lesivi in via immediata e diretta della propria sfera giuridica nel tempo in cui era parte della società (peraltro non corrispondenti a tutti queLI lamentati). Invero, “la considerazione che medio tempore sia fuoriuscito dalla CP_1 compagine sociale non incide negativamente sulla sua legittimazione ad agire per danni diretti, di natura extracontrattuale, provocati dall'amministratore quando ancora la vittima dell'illecito rivestiva la qualità di socio” (sentenza di primo grado, p. 8).
Avuto successivo riguardo alle singole condotte distrattive contestate, il Tribunale di Milano ha rilevato quanto segue:
pagina 10 di 24 • per quanto attiene alla lamentata distrazione operata da in favore di Eos s.r.l., le Pt_1 risultanze dell'istruttoria orale avevano restituito la prova dell'esecuzione, da parte della ed in favore della s.r.l., dell'attività di confezionamento oggetto delle Parte_3 fatture sub doc. n. 47 e n. 48 di parte convenuta in via riconvenzionale. Tuttavia, i testi, le cui dichiarazioni dovevano ritenersi attendibili, non avendo articolato capitoli a Pt_1 prova contraria, avevano dato atto che “le ore lavorative indicate in fattura per lo svolgimento dell'attività di confezionamento erano superiori a quelle effettivamente impiegate. In sede testimoniale è stato precisato che nei documenti contabili era stato inserito un numero doppio di ore realmente effettuate (cfr. teste ”. Pertanto, Testimone_2 doveva ritenersi provata una sovrafatturazione indebita rispetto agli importi indicati nei documenti contabili, per un totale di € 85.000,00. Trattavasi, secondo il Tribunale, “di un danno evidentemente diretto, considerato che tale sviamento è stato compiuto da Pt_1 lo stesso giorno in cui il Tribunale lo sospendeva dalla carica di amministratore, ed al dichiarato fine di danneggiare l'unico altro socio, , nella fase di poco antecedente CP_1 all'accordo di liquidazione della quota di partecipazione di quest'ultimo, valutata dunque per un importo minore rispetto a quello corretto, giacché parametrata ad una patrimonializzazione della depauperata delle somme sopra indicate”. Avuto Pt_1 riguardo al pregiudizio, considerata la quota di partecipazione di al capitale sociale, CP_1 all'epoca pari al 50%, lo stesso doveva essere quantificato in via equitativa in € 42.500,00, pari alla metà della somma sviata (sentenza di primo grado, pp. 9-10);
• d'altro canto, doveva essere respinta la doglianza relativa allo sviamento delle ulteriori somme in favore di EOS s.r.l., somme che, nella prospettazione dell'attore in via riconvenzionale, erano state versate indebitamente dalla a saldo di debiti Parte_3 non propri riferiti a costi per manodopera prestata per il periodo gennaio-giugno 2018: la circostanza non aveva trovato alcun riscontro negli esiti dell'indagine peritale;
• per quanto concerne la pretesa distrazione degli utili, la domanda doveva essere respinta, in quanto inerente ad “una posta di credito coperta dalla transazione che ha precluso espressamente ogni pretesa reciproca degli ex soci relativa agli utili riguardanti gli anni di esercizio pregressi alla conclusione dell'accordo del 9.7,2018” (sentenza di primo grado, p.
10);
pagina 11 di 24 • avuto riguardo alla ritenuta sottrazione indebita di importi a titolo di restituzioni di finanziamenti – asseritamente inesistenti – erogati da in favore della società con Pt_1 provvista proveniente da un c/c cointestato con la moglie, anzitutto, trattavasi “di danno direttamente cagionato alla società e solo indirettamente al socio” che, come tale, poteva essere fatto valere solo dalla prima ex art. 2260 c.c.
In ogni caso, ad avviso del Tribunale, la domanda risarcitoria era del tutto infondata: il CTU aveva infatti riscontrato l'erogazione di un finanziamento da parte di in favore Pt_1 della società per l'importo di € 100.000,00 in data 20/10/2008, somma che veniva regolarmente rimborsata. D'altro canto, “Gli ulteriori importi contestati dalla difesa di ritenuti sempre indebite restituzioni per finanziamenti soci non esistenti- sono stati CP_1 riqualificati dal C.T.U. quali finanziamenti versati dalla ad altra società di Pt_1 famiglia, , la quale era stata “costituita dalla famiglia “al fine di Parte_4 Pt_1 dare forma adeguata all'iniziativa di produzione della birra”. L'operatore era formalmente riferibile ad ma risulta giudizialmente accertato che ricoprisse la carica Pt_1 CP_1 di socio occulto, le cui quote erano detenute in via fiduciaria dal fratello (cfr. Pt_1 sentenza resa in sede d'Appello, n. 986/2018, pag. 6 e segg. “per via della sua posizione di amministratore della faLIta Q Beer, proprio per evitare che, in seguito ad eventuali iniziative giudiziarie, gli potessero essere sequestrate o pignorate le quote di partecipazione al capitale sociale” doc. n. 46 di parte attrice)”. Ed invero, “dai bilanci di esercizio 2013-
2015 della risulta il versamento totale a proprio favore di € 79.000,00, di cui € Parte_4
7.500,00 a titolo di capitale sociale e € 71.500,00 a titolo di finanziamento soci. Si trattava dunque di un finanziamento condiviso dai soci e, dunque, disomogeneo rispetto a Pt_1 condotte distrattive qui addebitate ad ”: ricostruzione che, del resto, aveva trovato Pt_1 il conforto dell'istruttoria (cfr. doc. n. 54 fascicolo parte attrice in via riconvenzionale) – cfr. sentenza di primo grado, p. 11;
• per quanto concerne la ritenuta distrazione di somme da parte del convenuto a fini personali, asseritamente suffragata dalle rendicontazioni dei movimenti dei c/c della società predisposte – secondo la prospettazione della difesa – dal dipendente responsabile della contabilità, anche in questo caso, trattavasi di un pregiudizio diretto a danno della società (e non del socio). Ad ogni modo, la domanda era infondata nel merito, posto che il suddetto documento, privo di data e di sottoscrizione nonché di incerta provenienza, era del tutto pagina 12 di 24 inidoneo a dare riscontro della prospettazione attorea;
pertanto, doveva essere recepita “la conclusione espressa dal C.T.U., e condivisa dall'Ufficio, circa la carenza probatoria rispetto ai -contestati- prelievi per spese personali ritenute effettuate da ma non Pt_1 provate” (sentenza di primo grado, p. 11);
• parimenti infondata era la contestazione inerente al canone di locazione del contratto stipulato dalla Parte_8 Parte_9
, ancora una volta, la carenza in capo ad , di legittimazione ad agire, trattandosi
[...] CP_1 di un danno diretto alla società, in ogni caso non vi era riscontro del pregiudizio. Ciò in quanto: (i) non era stato dimostrato che il prezzo praticato fosse inferiore al canone di mercato. A tal proposito, parte attrice in via riconvenzionale aveva depositato un conteggio che, tuttavia, non poteva ritenersi attendibile;
(ii) in ogni caso, la scelta di concludere il contratto alle condizioni ivi previste, oltre ad essere una scelta gestoria e, come tale, insindacabile, doveva intendersi riferita anche ad , socio occulto di CP_1 Parte_4
• da ultimo, avuto riguardo alle residue condotte contestate ad in disparte la Pt_1 carenza di legittimazione ad agire di (vertendosi – anche in questo caso – di CP_1 condotte foriere di un pregiudizio diretto a scapito della società), ad ogni modo, tutti i comportamenti de quibus rappresentavano “attività discrezionali da parte dell'amministratore che - in assenza di prova della manifesta irragionevolezza – sono da circoscrivere all'interno della business judgment rule e, pertanto, sono insindacabili”: la relativa domanda doveva, dunque, essere respinta (sentenza di primo grado, p. 13). ha proposto appello, concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 per l'integrale rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal fratello , in quanto CP_1 inammissibili oltre che infondate.
Sono stati articolati tre motivi, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano:
- ha disatteso l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali, formulata a fronte dell'accordo transattivo del 9/7/2018;
- ha accolto la domanda risarcitoria per € 42.500,00, a titolo di indebita sovrafatturazione degli importi di cui ai documenti contabili prodotti sub n. 47 e n. 48;
- ha condannato alla rifusione di 1/3 delle spese processuali del grado. Pt_1
pagina 13 di 24 Instaurato il contraddittorio, si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello Controparte_1 principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto. ha, altresì, proposto appello Controparte_1 incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo di appello principale, avverso quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha omesso di valorizzare la deposizione della teste nonché appello incidentale autonomo avverso quella parte della sentenza in cui il Testimone_1
Tribunale ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta con riferimento all'indebito sviamento in favore di Eos s.r.l. mediante l'emissione di fatture per il pagamento di forniture inesistenti e ha escluso la responsabilità di Pt_1
• per avere sviato in favore di EOS s.r.l. la somma di € 71.000,00;
• per la distrazione di ingenti importi dalle casse sociali a titolo di restituzione di finanziamenti in realtà inesistenti;
• per avere sviato l'importo di € 14.301,79 a titolo di spese personali.
• per avere sottoscritto con in conflitto di interessi, un contratto di locazione a Parte_4 condizioni pregiudizievoli per la , prevedendo un canone inferiore di oltre il Parte_3
35% del prezzo di mercato;
• per avere stipulato un accordo transattivo con asseritamente lesivo delle Parte_5 condizioni patrimoniali della Parte_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 26/6/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 4/6/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte come non occorra, ai fini della trattazione del presente appello, riaprire la fase istruttoria dando corso alla prova per testi che ha rinnovato in questa sede con Controparte_1 riferimento ai capitoli di prova non ammessi in primo grado, essendo allo scopo esaustive le risultanze dell'istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano.
In ogni caso, la capitolazione non presenta i requisiti di ammissibilità, vertendo su circostanze in parte non demandabili a testimoni (capp. 1, 4, 5, 6), in parte già oggetto di prova documentale (capp. 2,3, 7-
11, 14-20), in parte irrilevanti (cap. 13).
pagina 14 di 24 Avuto successivo riguardo al merito dell'impugnazione, occorre esaminare dapprima l'appello principale di Parte_1
Col primo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante, dolendosi del rigetto dell'eccezione di inammissibilità delle domande risarcitorie per essere coperte dalla transazione del 9/7/2018, ha rilevato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non abbia svolto una CP_1 domanda risarcitoria per danni diretti di natura extracontrattuale, avendo piuttosto richiesto la condanna
“al riconoscimento del “maggior valore della quota”, sottintendendo una responsabilità di Pt_1 di natura contrattuale. Detto altrimenti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare de plano tutte le domande riconvenzionali ex adverso formulate, in quanto volte ad ottenere la condanna dell'odierno appellante al pagamento di ulteriori somme (il maggior valore della quota) a titolo contrattuale e non extracontrattuale, facoltà preclusa dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 della “MODIFICA DI PATTI SOCIALI DI SOCIETA' SEMPLICE PER RECESSO DI
SOCIO” del 9 luglio 2018 prevede che “Entrambi i soci e la società rimangono comunque liberi di proseguire e di promuovere ogni azione giudiziale, l'una nei confronti delle altre, in relazione ai pregressi rapporti sociali, senza che la sottoscrizione del presente atto possa essere interpretata come rinunzia alle azioni stesse, con la sola eccezione della rinuncia di entrambi i soci a qualunque controversia relativa alla quantificazione e alla percezione degli utili della società, per l'esercizio in corso e per tutti gli esercizi pregressi”.
Pertanto, le parti in sede transattiva hanno inteso convenire che, tra le azioni il cui esercizio era precluso ad ed vi fossero solo quelle inerenti alla quantificazione e alla CP_1 Parte_1 percezione degli utili. Nondimeno, è di tutta evidenza come l'accordo non abbia intaccato il diritto degli stipulanti di coltivare o promuovere azioni riguardanti i rapporti societari pregressi, il che è quanto fatto da (e, del resto, anche da che per primo ha instaurato Controparte_1 Parte_1 il giudizio nei confronti del fratello ex art. 702bis c.p.c., proprio per farne valere la responsabilità per condotte di mala gestio, anch'esse di natura distrattiva).
Ciò vale a prescindere dalla qualificazione (contrattuale od extracontrattuale) della responsabilità risarcitoria fatta valere da : come si è detto e come ben sottolineato dal giudice di prime cure, la CP_1 transazione – che, d'altronde, è stata siglata in un momento sì precedente alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma comunque successivo al procedimento cautelare instaurato ante causam, nel cui contesto erano state contestate le stesse condotte distrattive poi sottoposte al vaglio del giudice di pagina 15 di 24 merito – ha riguardato, oltre che il recesso di e la liquidazione della sua quota, solo la rinuncia CP_1
a proporre azioni afferenti agli utili maturati dalla società.
Ed invero, è di tutta evidenza che la domanda riconvenzionale abbia riguardato i pregressi rapporti sociali tra i frateLI con la sola eccezione di una domanda avente ad oggetto la pretesa Pt_1 distrazione indebita degli utili da parte di che, tuttavia, è stata disattesa (con decisione, Pt_1 peraltro, non impugnata), proprio per avere ad oggetto una questione coperta dall'accordo transattivo.
Tali considerazioni conducono al rigetto del motivo.
La Corte si appresta adesso a trattare congiuntamente il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale autonomo proposto da in quanto attinenti Controparte_1 entrambi alla domanda risarcitoria formulata da quest'ultimo con riguardo alla pretesa distrazione di importi dalle casse sociali in occasione del bonifico eseguito dalla in data 2/10/2017 Parte_3 per l'importo di € 169.774,85.
In particolare, contesta l'accoglimento della domanda risarcitoria per € 42.500,00, Parte_1
a titolo di indebita sovrafatturazione degli importi di cui ai documenti contabili prodotti sub n. 47 e n.
48, rilevando come il giudice di prime cure abbia “errato nell'attribuire il contenuto delle testimonianze rese dai testimoni e (dichiarati attendibili) all'ammontare Testimone_2 Tes_6 delle fatture emesse da EOS S.r.l. anziché a quelle emesse dalla Società IC De ON FrateLI s.s. alla medesima EOS S.r.l.” (atto di appello, p. 7). I testi, infatti, avrebbero riferito in ordine alle modalità con cui la espletava l'attività di confezionamento in favore di EOS s.r.l. e Parte_3 con cui venivano conteggiate e fatturate le ore lavorative alla s.r.l. (e non dalla;
detto altrimenti, Pt_5 la sovrafatturazione avrebbe riguardato gli importi che la fatturava ad EOS s.r.l., quale Parte_3 corrispettivo dovuto per l'attività di confezionamento eseguita in suo favore e non invece le somme che quest'ultima (ossia EOS s.r.l.) fatturava alla prima per il pagamento di forniture di ortaggi (zucca e porro) e di vaschette di plastica, cassette di legno e peLIcole in film, circostanza, del resto, confermata anche dai testi.
D'altro canto, contesta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per l'intero importo CP_1 richiesto a titolo di danno (€ 125.873,41), rilevando come la testimonianza di – Testimone_1 ingiustamente trascurata dal primo giudice – sarebbe idonea a restituire la prova dell'indebito sviamento delle risorse societarie in favore di EOS s.r.l. e, quindi, del danno diretto conseguentemente patito dall'appellante incidentale.
pagina 16 di 24 Prima di affrontare il merito della questione, ad avviso della Corte, giova compiere talune precisazioni in ordine alla s.r.l. EOS, occupantesi dell'erogazione alle società operanti nel settore agricolo e, segnatamente, nel comparto ortofrutticolo, di servizi amministrativi, commerciali, logistici, tecnici e gestionali.
La società è stata costituita il 16/12/2015 e ne è stato socio al 60% sino al 31/7/2017, quando Pt_1 il capitale sociale è stato ripartito tra (33%), (33,5%) e Parte_10 Parte_11
(33,5%). è rimasto invece parte del consiglio di amministrazione, come da Controparte_8 Pt_1 atto di nomina del 31/7/2017, che lo ha investito della qualità di responsabile commerciale munito del potere, limitatamente all'attività commerciale di vendita, “di rappresentare la società in ogni rapporto di carattere tecnico commerciale con i terzi e la responsabilità totale nell'esercizio di tali funzioni con delega dei relativi poteri tra cui quello di obbligare contrattualmente la società fino al limite massimo di euro 100.000 (centomila) per ogni affare” (visura sub doc. n. 52 fascicolo appellante principale).
Tanto premesso, il secondo motivo di appello principale è fondato, diversamente dal motivo di appello incidentale che, al contrario, deve essere respinto.
Orbene, sin dal primo grado di giudizio, ha contestato che il fratello “nell'ottobre 2017, [ha] CP_1 indebitamente trasferito in favore della società Eos Srl la somma di euro 125.873,41 prelevandola dal patrimonio dell'Azienda IC De ON F.LI s.s.” (comparsa di costituzione e risposta di primo grado, p. 15).
Secondo quanto prospettato dalla difesa, tale importo corrisponde alla differenza tra quanto bonificato dalla ad EOS s.r.l. in data 2/10/2017 – quando era stata emessa Parte_3
l'ordinanza cautelare che revocava i frateLI dalla carica di amministratori – (€ 169.774,85) e l'ammontare dell'effettivo debito residuo della società agricola nei confronti di EOS s.r.l., pari a €
43.897,94: tale impostazione, pertanto, sottende l'esistenza di un rapporto di debito/credito tra le due società.
D'altro canto, ha prodotto in giudizio sub doc. n. 47 e n. 48 due fatture (n. 17/2018 e n. Pt_1
19/2018) emesse dalla per l'importo rispettivamente di € 47.736,96 e di Parte_7
€ 23.294,75 (al netto dell'IVA) per attività di confezionamento. Rispetto a tale documentazione, i testi escussi sui capitoli di prova ammessi1 hanno dichiarato: 1 a.
4-17 di parte convenuta in via riconvenzionale: Pt_12
- 14: Vero che in data 31.5.2018 e 15.6.2018 per conto dell'Azienda IC De ON F.LI s.s., Controparte_1 ha provveduto ad emettere nei confronti di EOS S.r.l. le fatture n. 17 e 19 per l'importo complessivo di Euro
71.031,71 al netto IVA per manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento di prodotti orticoli pagina 17 di 24 - che la svolgeva un'attività di confezionamento in favore di EOS Parte_3
s.r.l. e le relative ore venivano segnate sui fogli di carta da parte di una dipendente della prima.
Ed era proprio a tale attività che si riferivano le fatture prodotte sub doc. n. 17/2018 e n.
19/2018, prodotte sub doc. n. 47 e 48 da Pt_1
- che le suddette fatture erano state contestate da EOS s.r.l., a fronte della ritenuta esosità degli importi ivi indicati;
- che la dipendente della occupantesi dell'annotazione delle ore lavorate aveva Parte_3 ammesso di aver aumentato le ore rispetto a quelle effettive.
Il Tribunale di Milano, valorizzando siffatte dichiarazioni testimoniali oltre che i suddetti docc. n. 47 e n. 48, ha accertato che l'indebita distrazione lamentata da si fosse effettivamente verificata, CP_1 essendosi concretizzata in una sovrafatturazione di € 85.000,00 realizzata a scapito della
[...]
“da lo stesso giorno in cui il Tribunale lo sospendeva dalla carica di Parte_3 Pt_1 amministratore, ed al dichiarato fine di danneggiare l'unico altro socio, , nella fase di poco CP_1 antecedente all'accordo di liquidazione della quota di partecipazione di quest'ultimo, valutata dunque per un importo minore rispetto a quello corretto, giacché parametrata ad una patrimonializzazione della depauperata delle somme sopra indicate”. Pt_1
effettuate nel periodo gennaio 2018 – giugno 2018 (come da doc. 47 e 48 che si rammostrano al testimone)
[trattasi di due fatture emesse da nei confronti della cliente EOS s.r.l. fattura n. 17 del 31/5/2018 e Parte_3 n. 19 del 15/6/2018, rispettivamente di € 47.736,96 + IVA e 23.294,75 + IVA, per un totale di € 71.031,71 + IVA
].
- 15: Vero che l'indicazione del numero di ore lavorate riportata nelle fatture n. 17/2018 e 19/2018 dell'Azienda IC De ON F.LI s.s. nei confronti di EOS S.r.l. (come da doc. 47 e 48 che si rammostrano al testimone) è stata autonomamente decisa da il quale obbligava una dipendente dell'azienda agricola a Controparte_1 rendicontare un numero di ore superiore a quelle effettivamente lavorate per EOS S.r.l.
- 16: Vero che in data 30.6.2018, a seguito della contestazione di EOS S.r.l. in ordine all'importo delle fatture n. 17/2018 e n. 19/2018, l'Azienda IC F.LI De ON s.s. emetteva le note di accredito n. 23/2018 e n. 24/2018 (come da doc. 49 e 50 che si rammostrano al testimone) e provvedeva ad emettere nei confronti di EOS S.rl. la fattura n. 25/2018 per l'importo di Euro 36.974,34 oltre IVA (come da doc. 51 che si rammostra al testimone); fattura che veniva pagata da EOS S.r.l.
- 17: Vero che il pagamento eseguito a EOS S.r.l. nell'ottobre 2017 da parte di per conto Parte_1 dell'Azienda IC De ON F.LI s.s., era relativo a fatture emesse dalla stessa società EOS S.r.l. per corrispettivi dovuti in base a rapporti contrattuali di fornitura di prodotti (zucca e porro) e costi di imballaggio (vaschette in plastica, cassette di legno e peLIcole in film, acquistati da EOS S.r.l.).
b. Capitolo di prova n. 12 della parte attrice in via riconvenzionale: Vero che alla data del 02 ottobre 2017 la
[...] era debitrice nei confronti della società Eos Srl dell'importo complessivo di euro 43.897,00? Parte_3 c. Prova contraria sul cap. 16 articolato da sopra riportato. “ Pt_1
pagina 18 di 24 Tuttavia, come evidenziato dall'appellante principale, tale decisione non è condivisibile, risultando il frutto di una erronea interpretazione delle risultanze probatorie acquisite.
A ben vedere, il rilievo compiuto dal giudice di prime cure non può essere riferito al pagamento di oltre
€ 169.000,00 eseguito il 2/10/2017 (cui fa espresso riferimento la domanda risarcitoria proposta da
), quanto piuttosto agli importi fatturati il 31 maggio ed il 15 giugno 2018 dalla società agricola CP_1 ad EOS s.r.l.: in altri termini, i documenti contabili valorizzati dal Tribunale di Milano per accogliere
(seppur in parte) la domanda risarcitoria relativa alla posta de qua, oltre a riferirsi ad un periodo successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico contestato, rispecchiano un rapporto fornitore/cliente opposto rispetto a quello sotteso alla prospettazione di , secondo la cui tesi CP_1
l'importo di € 125.873,41 era stato indebitamente prelevato dalle casse sociali per essere versato ad
EOS s.r.l. – sottintendendo quindi l'esistenza di un debito della nei confronti di Parte_3 quest'ultima e non l'inverso.
D'altro canto, ciò chiarito, questa Corte ritiene che le risultanze del compendio orale e documentale acquisito non restituiscano la prova dell'avvenuta pregiudizievole distrazione.
Dagli atti di causa si desume con sufficienze chiarezza come le rimostranze di non si siano mai CP_1 rivolte verso l'effettiva esistenza di un rapporto tra la ed EOS s.r.l., avendo avuto ad Parte_3 oggetto il prelievo illegittimo dalle casse sociali di detto importo, quale “eccedenza” tra il bonifico eseguito il 2/10/2017 (lo stesso giorno in cui i frateLI sono stati rimossi dalla carica di amministratori – operazione che, in effetti, non contesta di avere eseguito) e la somma effettivamente dovuta Pt_1 ad EOS s.r.l. a titolo di debito residuo per le prestazioni rese (quantificata in € 43.897,00). Così tratteggiati i contorni della prospettazione dell'appellante incidentale, è evidente come, a fronte dei principi di cui all'art. 2697 c.c., fosse suo onere provare la non debenza della somma di € 125.873,41 oltre che il danno patito, quali fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata: onere che, tuttavia, non è stato assolto.
In particolare, ha prodotto sub docc. n. 11-13: la richiesta di bonifico del 2/10/2017 per € CP_1
169.771,35, all'ordine di con causale “Saldo FT al 31/3/2017”; una pec Parte_3 trasmessa ad EOS s.r.l. da per conto della società agricola il 2/10/2017, ove si Controparte_1 comunicava la revoca di entrambi gli amministratori a seguito del provvedimento cautelare e la conseguente illegittimità del bonifico disposto, con conseguente invito a stornare il pagamento ricevuto;
una comunicazione trasmessa via PEC nella stessa data da ad ove il primo CP_1 Pt_1 chiedeva spiegazioni di quali fatture avesse pagato attraverso il bonifico di cui sopra.
pagina 19 di 24 Ed invero, tale documentazione è idonea a comprovare soltanto il trasferimento di denaro disposto in favore di EOS s.r.l., ma non che l'importo così prelevato dalle casse sociali comprendesse una somma
(€ 125.873,41) in realtà non dovuta dalla società agricola, non essendovi in giudizio elementi idonei a fornire un simile riscontro. Né la testimonianza di consente di dare adito ad un Testimone_1 diverso convincimento. La teste, in particolare, dopo aver confermato che al 2/10/2017 il debito della società agricola nei confronti di EOS s.r.l. fosse pari a € 43.897,00 (“il nastrino contabile tra Eos e
aveva un saldo attivo che mi sembra di ricordare che fosse quello che mi è stato Parte_3 indicato [€ 43.897,00]”), ha poi precisato che “Eos aveva vantato altri crediti nei confronti di Parte_3
[che] tuttavia non erano supportati dalla prova della consegna e non sono state registrate”.
[...]
Orbene, in disparte le riserve in ordine alla completa attendibilità della teste (commercialista per la e CTP nominata da in occasione della CTU disposta in primo grado), tali Parte_3 CP_1 dichiarazioni non consentono di ritenere con certezza che dell'importo di € 169.774,85 fosse dovuta solo la minor somma di € 43.897,00; ciò in quanto: le affermazioni denotano un'incertezza nella ricostruzione dei fatti (probabile precipitato del tempo trascorso dalla loro verificazione); la stessa teste ha ammesso l'esistenza di altri crediti nei confronti della società agricola che non venivano registrati.
Pertanto, è verosimile che la somma bonificata ad EOS s.r.l. comprendesse anche quanto dovuto a titolo di ulteriori crediti, specie in assenza di elementi in grado di fornire un riscontro di segno opposto.
Alle superiori considerazioni si aggiunga che, in ogni caso, non ha fornito la prova del come CP_1
l'asserita condotta distrattiva realizzata dal fratello abbia inciso direttamente sulla propria sfera giuridico-patrimoniale. Verosimilmente, il danno sarebbe consistito in una diminuzione della quota degli utili spettantegli al momento dell'uscita dalla società: oltre a trattarsi di un'eventualità né provata né ancor prima allegata, in ogni caso rappresenta una circostanza che non avrebbe potuto essere oggetto del presente giudizio in quanto coperta dalla transazione del 9/7/2018.
In definitiva, a fronte delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata anche questa domanda risarcitoria, non avendo assolto al proprio onere di provare i CP_1 fatti costitutivi postine a fondamento.
Le ragioni di cui si è appena dato conto consentono di pervenire anche al rigetto dell'appello incidentale condizionato formulato da In disparte la genericità della doglianza – Controparte_1 articolata ai limiti dell'ammissibilità –, la stessa fa esclusivo riferimento alla testimonianza di Tes_1
ritenuta dalla difesa idonea a fornire il riscontro dell'integrale fondamento della domanda
[...]
pagina 20 di 24 risarcitoria dal medesimo azionata: come già ampiamente argomentato, le dichiarazioni della teste non sono in grado di fornire il supporto probatorio auspicato dall'appellante incidentale.
Esaurita la trattazione dell'appello principale, questa Corte si appresta a trattare gli ulteriori motivi di appello incidentale autonomo articolati da Controparte_1
Col secondo motivo di appello incidentale, si duole del rigetto della domanda di accertamento CP_1 della responsabilità del fratello, per avere sviato in favore di EOS s.r.l. la somma di € 71.000,00. In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che mancasse la prova della prospettazione postane a fondamento: una simile valutazione trascurerebbe il contegno di che non ha mai Pt_1 contestato l'addebito alla società da lui amministrata, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2018, del suddetto importo a titolo di corrispettivo per la manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento dalla medesima effettuate anche per conto terzi (ossia di EOS s.r.l. e di Parte_5
. Essendo la circostanza non contestata, la stessa doveva considerarsi provata ex art. 115 c.p.c.,
[...] non essendo necessaria l'introduzione in giudizio di ulteriori elementi idonei a suffragarne il fondamento.
Il motivo è infondato.
Sin dal primo grado di giudizio, ha escluso la debenza di € 71.000,00 da parte della società nei CP_1 confronti di EOS s.r.l., sull'assunto per cui la somma riguardava la “manodopera relativa a lavorazioni di taglio e confezionamento svolte anche in favore di altre società”: anche in questo caso, tuttavia, manca la prova della non debenza di detti importi. A tal proposito, l'appellante incidentale si è limitato a produrre un report contenente le fatture n. 17/2018 e n. 19/2018, le stesse che la Corte ha avuto modo di esaminare nella trattazione che precede (doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.). Nondimeno, come già visto, entrambe sono state emesse dalla nei confronti di Parte_3
EOS s.r.l. e, quindi, rispecchiano un rapporto fornitore/cliente opposto a quello prospettato dall'appellante incidentale. Né può dirsi, come auspicato da , che la circostanza non sia stata CP_1 contestata ex adverso, essendosi opposto alla prospettazione avversaria sin dalla prima sede Pt_1 difensiva utile (in particolare, nella prima memoria istruttoria, ove la difesa dell'odierno appellato incidentale ha contestato la natura indebita degli esborsi – cfr. pp. 22-23).
Tanto è sufficiente per pervenire al rigetto del motivo, esimendo questa Corte da ogni ulteriore considerazione al riguardo.
pagina 21 di 24 Con i successivi motivi di appello incidentale autonomo, ha contestato la decisione del giudice CP_1 di primo grado per avere escluso la sua legittimazione ad agire nonché la fondatezza nel merito rispetto alle domande risarcitorie dal medesimo articolate con riguardo:
- alla distrazione di diversi importi a titolo di rimborso di finanziamenti ritenuti inesistenti;
- allo sviamento di € 14.301,79 a titolo di spese personali;
- alla stipulazione, asseritamente in conflitto di interessi, di un contratto di locazione con la
[...]
; Parte_4
- alla sottoscrizione di un accordo transattivo con che avrebbe arrecato un Parte_5 pregiudizio alla società, quantificato in circa € 12.000,00.
Devono dunque intendersi coperte dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, sottratte all'odierno thema decidendum, le questioni inerenti al presunto incasso di € 19.500,00 e di €
72.000,00 a titolo di utili per gli anni di esercizio 2016 e 2017 e alla stipulazione, da parte di
– nella duplice veste di legale rappresentante della e di – Pt_1 Parte_3 Parte_5 di un contratto con avente ad oggetto il conferimento di Controparte_7 prodotti “porro bianco” e : le relative domande, infatti, sono state respinte con Parte_13 decisione che non è stata appellata in questa sede.
Tanto considerato, occorre rilevare come , trattando i singoli motivi di appello incidentale, abbia CP_1 precisato in premessa la propria legittimazione agire sulla base di argomentazioni descritte nella trattazione del terzo motivo e solo richiamate in trattazione di tutti gli altri: ad avviso della difesa, tutte le condotte contestate denotano la volontà di di danneggiare il fratello in sede di stipulazione Pt_1 dell'accordo transattivo, in quanto operazioni volte a diminuire il patrimonio della società e, quindi, la
“base di calcolo” per la determinazione del valore della sua quota alla cui liquidazione aveva diritto quale socio uscente.
Tali argomentazioni, oltre che generiche, sono del tutto infondate.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare in più occasioni che “In tema di società,
l'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta
pagina 22 di 24 esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci”, non essendo invece l'azione esperibile “quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi
o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione
è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore” (Cass. civ. n. 6558/2011; Cass. civ. n. 11223/2021).
Ed invero, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, deve escludersi la legittimazione ad agire di rispetto alle domande risarcitorie oggetto dei motivi sopra richiamati. CP_1
Già dalla prospettazione offerta dall'appellante incidentale sin dal primo grado di giudizio, può chiaramente desumersi come tutte le condotte di mala gestio imputate ad – segnatamente Pt_1 distrazioni e/o esborsi di spese non dovute (nel caso degli indebiti pagamenti eseguiti in favore di EOS
s.r.l., dei finanziamenti ritenuti inesistenti e delle asserite spese personali e degli esborsi correlati all'utilizzo di un macchinario confezionatore di proprietà di e la stipula di un contratto Parte_5 di locazione con con la previsione di un canone in misura nettamente inferiore al valore Parte_4 di mercato del bene locato – siano idonee a pregiudicare in via diretta il patrimonio della società e non quello dell'ex socio , la cui posizione ne risulterebbe incisa soltanto “di riflesso”. Infatti, in CP_1 astratto tutte le operazioni di cui sopra (compiute quando ancora l'appellante incidentale era socio e amministratore della ), incidendo sul patrimonio sociale, avrebbero potuto tangere la Parte_3 sfera patrimoniale di in termini di diminuzione del valore della sua quota di partecipazione al CP_1 capitale, che tuttavia – come detto sopra – non rientra nella nozione di danno diretto del socio, costituendo un pregiudizio al diritto alla conservazione del patrimonio sociale, che soltanto la società può legittimamente azionare in giudizio.
Tali considerazioni inducono la Corte a confermare la valutazione del Tribunale in ordine alla carenza, in capo ad , della legittimazione ad agire rispetto alle singole domande di risarcimento del CP_1 danno di cui ai motivi di appello incidentale in trattazione: trattasi di circostanza decisiva e, come tale, sufficiente a fondare il rigetto delle doglianze articolate da , esimendo la Corte da ogni CP_1 valutazione in ordine al merito delle singole questioni.
pagina 23 di 24 Conclusivamente, l'appello principale deve essere parzialmente accolto e l'appello incidentale rigettato. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda riconvenzionale formulata da deve essere integralmente respinta. Controparte_1
A fronte dell'esito della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono regolamentate ex art. 91
c.p.c. e poste a carico di (parte soccombente). Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, come da note spese depositate da in entrambi i Pt_1 gradi, ritenute congrue rispetto ai parametri di cui al DM 147/2022.
La nuova regolamentazione delle spese del primo grado consente di ritenere assorbito il terzo motivo di appello principale, con il quale ha contestato la condanna disposta a suo carico alla rifusione Pt_1 di 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 6886/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il CP_1 Pt_1
4/9/2023, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 39.342,00 (di cui € 21.387,00 per il primo grado ed € 17.955,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 4/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI LA IL
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