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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7347/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Valentina Bonadonna in sostituzione dell'avv.
ONORATO RC per parte ricorrente nonché l'avv. Marcella Camarda per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7347 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ONORATO RC Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: Malattia professionale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.05.2024, il sig. conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
per accertare la malattia professionale tabellata consistente in sospetta neoplasia polmonare e conseguentemente un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 30%, o pari ad una maggiore o minore percentuale a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. concludeva la sua relazione affermando Persona_1
che “L'assenza di segni certi di esposizione all'amianto e la presenza di altri fattori eziologici potenziali causa di cancro polmonare, portano ad escludere il nesso causale tra cancro del polmone ed esposizione professionale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore e, pertanto, restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7347/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Valentina Bonadonna in sostituzione dell'avv.
ONORATO RC per parte ricorrente nonché l'avv. Marcella Camarda per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7347 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ONORATO RC Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: Malattia professionale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.05.2024, il sig. conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
per accertare la malattia professionale tabellata consistente in sospetta neoplasia polmonare e conseguentemente un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 30%, o pari ad una maggiore o minore percentuale a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. concludeva la sua relazione affermando Persona_1
che “L'assenza di segni certi di esposizione all'amianto e la presenza di altri fattori eziologici potenziali causa di cancro polmonare, portano ad escludere il nesso causale tra cancro del polmone ed esposizione professionale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore e, pertanto, restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio