Sentenza breve 13 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026REG.PROV.COLL.
N. 01900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovico Benvenuti, Valentina Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, S. Croce 205;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1033/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. AN MO MA e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 27 marzo 2023, lo Sportello Unico per l'immigrazione di Treviso ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, presentata dal datore di lavoro, signor -OMISSIS-, in favore del cittadino -OMISSIS-, signor -OMISSIS-.
1.1. In particolare, il provvedimento ha tratto fondamento dal fatto che il cittadino straniero è stato condannato ex art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 dal Tribunale di Venezia con sentenza n. -OMISSIS- del 26 aprile 2014, con pena applicata su richiesta delle parti, a 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, l’odierno appellante ha impugnato il suddetto provvedimento, lamentando l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, sul rilievo che l’Amministrazione dell’interno avrebbe dovuto svolgere una valutazione più approfondita sulla situazione personale del richiedente, in modo tale da constatare che la condanna era isolata e risalente nel tempo (fatti commessi nel 2013) e relativa ad una pena irrogata lieve; ed inoltre che sarebbe in possesso di tutti i requisiti per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 179 c.p., in relazione alla quale allega di avere presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 11 maggio 2023.
2.1. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. Con sentenza n. 1033 del 2023, il Tribunale ha respinto, per infondatezza, il ricorso di primo grado, ritenendo legittimo il diniego opposto alla richiesta di emersione, sul presupposto che: “la condanna…preclude la regolarizzazione della posizione dello straniero, indipendentemente dall’entità della pena irrogata e ciò per il grave disvalore che il legislatore (v. art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020) attribuisce a monte ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica. Pertanto, in presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo”.
3. Con appello ritualmente notificato e depositato, il cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza di primo grado, riproponendo, previa istanza cautelare, le censure esposte dinanzi al primo giudice e ponendole in chiave critica rispetto alla pronuncia avversata.
3.1. In data 19.3.2024 si è costituita in giudizio la Prefettura di Treviso.
4. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Come esposto brevemente in narrativa, con provvedimento del 27 marzo 2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso, ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, presentata dal datore di lavoro, in favore del cittadino extracomunitario, signor -OMISSIS-, sul rilievo della condanna ex art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, inflitta dal Tribunale di Venezia, in materia di sostanze stupefacenti.
6. L’appello è infondato.
6.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno.
6.1.1. Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
6.2. Come reiteratamente chiarito da questo Consiglio di Stato, ‹‹l’articolo 103 del decreto legge 19-5-2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-7- 2020, n. 77, rubricato “Emersione dei rapporti di lavoro”, disciplina, “al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari”, un peculiare procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri. La norma, dopo aver individuato i settori di attività interessati (comma 3), i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle relative istanze (commi 4, 5, 6 e 7), disciplina le cause di inammissibilità e di rigetto delle stesse, alcune riferite a ragioni ostative inerenti il datore di lavoro (commi 8 e 9), altre relative, invece, alla condizione soggettiva dei cittadini stranieri (comma 10). In particolare, il comma 10 dell’articolo 103 dispone quanto segue: “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 1444, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite La lettera c) prevede che la condanna per determinati reati, anche non definitiva ed anche se pronunciata a seguito di “patteggiamento”, sia in via automatica ostativa all’utile esito della procedura di emersione.
6.3. Tanto premesso, secondo il primo giudice – facendo espresso richiamo alla normativa di riferimento – là dove ricorra una di tali ipotesi, non è necessario un giudizio di pericolosità dello straniero, in quanto il dato oggettivo della condanna è “a monte” ritenuto dal legislatore espressione di pericolosità dello stesso, in termini di presunzione iuris et de iure , nell’ambito della discrezionalità ad esso spettante, con una valutazione che risulta non illogica né irragionevole, avuto riguardo ai titoli di reato ritenuti ostativi ed alle finalità generali di interesse pubblico e di sicurezza dello Stato e dei cittadini che la regolarizzazione della presenza dello straniero nel territorio nazionale deve comunque garantire.
6.4. Detto ordine di idee è condiviso dal Collegio.
6.5. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la pronunzia della Corte Costituzionale n. 88/2023, ha riguardato , per quello che qui rileva, la specifica fattispecie delittuosa del c.d. “spaccio di lieve entità” di cui al comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/90); e non anche quelli previsti -invece- dall’art. 380 c.p.p., presi in considerazione: nel senso che, il reato per il quale il cittadino -OMISSIS- è stato condannato, rientra invero nell’ elencazione dei reati per i quali il citato art. 380 c.p.p. dispone l’arresto obbligatorio.
6.6. Corrobora tale conclusione la circostanza, che la stessa disposizione censurata – l’art. 103, comma 10, lettera c) – adotta, fra gli indici idonei a fondare la presunzione iuris et de iure di pericolosità, anche quello della condanna per reati che comportano l’obbligo di arresto in flagranza, ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen.; previsione che, nel caso del reato in questione (spaccio), trova applicazione.
6.7. Venendo, poi, nello specifico al richiamo operato, nella suddetta lettera c), ai “reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale”, la Sezione osserva che la disposizione opera un rinvio generale e, dunque, omnicomprensivo a tali illeciti (che sono quelli per i quali il codice contempla l’arresto obbligatorio in flagranza) e, pertanto, la valenza ostativa della condanna si rinviene in tutte le fattispecie da essa previste, sia quelle del primo comma sia quelle enucleate nel secondo comma. In particolare, il primo comma costituisce una disposizione generale, la quale individua i reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza non con riferimento allo specifico titolo del reato, ma avuto riguardo alla pena edittale per lo stesso prevista (“delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”). E’ evidente che, il riferimento espresso alla “pena stabilita dalla legge”, correla l’individuazione del reato, ostativo alla emersione, non alla sanzione in concreto irrogata dal giudice penale, ma a quella edittale normativamente prevista per il delitto. Il secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale contempla, invece, l’arresto obbligatorio in flagranza (e, di conseguenza, la valenza ostativa della condanna ai fini dell’emersione, ex art. 103 del d.l. n. 34/2020), con riferimento a specifiche fattispecie criminose, elencate dalla lettera a) alla lettera m) quinquies della disposizione. In tal caso, a configurare la valenza ostativa della condanna, rileva unicamente la commissione dello specifico reato, senza che alcuna incidenza rivesta in proposito la pena edittale prevista ovvero quella in concreto irrogata dal giudice. L’irrilevanza della sanzione e della sua misura (che sono invece significative nella disposizione del comma 1) emerge in tutta evidenza dalla piena autonomia delle distinte ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza previste dai commi 1 e 2 del richiamato articolo 380 del codice di procedura penale, espressamente ricavabile dalla lettera della legge, laddove l’incipit del comma 2 dispone che “Anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:…”.
6.8. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche l’appello deve essere respinto, dovendosi in estrema sintesi tener conto della gravità del reato commesso ex art 73, co.1. d.p.r. n. 309/1990, che rende ininfluente la risalenza della condanna, tanto più al cospetto di una procedura di emersione che riveste carattere eccezionale e che, diversamente ragionando, finirebbe -là dove si forzassero i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento- per penalizzare coloro che hanno presentato, in un momento successivo domanda -sempre nel rispetto delle quote-, ottenendo però un numero di prenotazione successivo.
6.9. Né a diverse ed opposte conclusioni conduce, poi, il rilievo riproposto in appello riguardante la allegata maturazione dei presupposti per la riabilitazione e l’avvenuta presentazione della stessa, dovendosi, in proposito, far richiamo a quanto già affermato dalla Sezione (sent. 27.6.2022, n. 5318), là dove è stato chiarito che la presentazione di detta domanda: non rappresenta elemento rilevante in grado di inficiare la valutazione effettuata dalla amministrazione . Di tale circostanza potrà tenere conto l’Autorità amministrativa in ipotesi di nuova espressione del potere ove ne ricorrano i presupposti.
7. L’appello va, dunque, respinto.
8. Compensa le spese del grado di giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RA, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN MO MA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MO MA | EL RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.