Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB RO FU NI, AB RO FU AF,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che li difende unitamente all'avvocato GAETANO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE GAGLIARDI, difeso dall'avvocato ARMANDO SCACCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 18952/02 proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE GAGLIARDA, difeso dall'avvocato ARMANDO SCACCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
VE NN, AB VINCENZA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CIOFFI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
AB RO FU AF, AB RO FU NI, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che li difende unitamente all'avvocato GAETANO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2628/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/10/03 dal Relatore Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione del ricorso RG. 18952/02 a RG. 7340/00;
udito l'Avvocato SACCHETTI Armando, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato PANINI Alberigo, (per VE E AB ) con delega degli Avvocati Carla RIZZO e LA GIOIA Franco difensori dei resistenti, che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per la caducazione della sentenza del RG. 7340/2000 a seguito del seguito del rigetto del ricorso di cui a RG. 18952/2000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati il 16 e il 25 gennaio 1990 PP IL, proprietario del fabbricato, dell'androne e del cortile nel dettaglio indicati, acquistati ai pubblici incanti, convenne innanzi al Tribunale di Napoli IE ET fu NT e IE ET fu EL, proprietari confinanti, per sentir dichiarare la sua proprietà esclusiva di tali immobili e per sentirli condannare ad eliminare gli sconfinamenti da essi posti in essere, a chiudere i varchi da essi aperti nel muro di cinta, e a porre fine ad altri abusi da essi perpetrati.
I convenuti si costituirono e risposero di essere comproprietari del cortile;
chiesero pertanto il rigetto delle domande. Il Tribunale ritenne fondata la tesi difensiva dei convenuti, e rigettò la domande di PP IL.
Non altrettanto la Corte di Appello di Napoli, che con la sentenza n. 2628 del 17 dicembre 1999 le ha invece accolte, ed ha "dichiarato che PP IL è proprietario dell'androne e del cortile" dei quali aveva rivendicato la proprietà esclusiva, ed ha condannato i convenuti ad eliminare, o se possibile a regolarizzare, a norma di legge, le aperture sul cortile che avevano realizzato nei loro immobili, nonché a chiudere i varchi che avevano aperto. IE ET fu NT e IE ET fu EL hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. PP IL ha resistito con controricorso. Contro la stessa sentenza hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 404 comma 1^ del codice di rito NA OV e ZA ET, sostenendo di essere litisconsorti necessarie pretermesse nel giudizio in cui è stata pronunziata, in quanto comproprietarie dei beni appartenenti a IE ET fu NT, in virtù dello stesso titolo allegato da quest'ultimo.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 1033 del 28 marzo 2002, rilevato che con la sentenza opposta era stata non solo dichiarata la proprietà esclusiva di PP IL del cortile, ma anche che IE ET fu NT e IE ET fu EL erano stati condannati ad eliminare quanto da essi realizzato nei loro immobili violando tale diritto di proprietà, ha accolto tale opposizione, e, dichiarata la nullità della sentenza che aveva pronunziato il 17 dicembre 1999, ha rimesso la causa al primo giudice.
PP IL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
Sia NA OV e ZA ET, sia IE ET fu NT e IE ET fu EL, hanno resistito con distinti controricorsi, che hanno poi illustrato con memoria. I due procedimenti cui hanno dato luogo i due ricorsi di cui si è innanzi detto sono stati riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 del codice di rito, come suggerito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 10933 del 7 novembre 1977. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due procedimenti cui hanno dato luogo i due ricorsi di cui si è detto in narrativa devono essere riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 del codice di rito, come suggerito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 10933 del 7 novembre 1977. Va preliminarmente esaminato il secondo ricorso, quello contrassegnato con il numero di ruolo 18952/2002, con il quale è stata impugnata la sentenza con cui è stata accolta l'opposizione proposta da NA OV e ZA ET: se sarà dichiarata l'infondatezza di tale ricorso, verrà meno ogni interesse ad una pronunzia sull'altro.
Con entrambi i motivi di tale ricorso PP IL afferma che egli, con gli atti introduttivi del presente giudizio, non esperì un'azione di rivendicazione, ma soltanto un'azione negatoria, e che non chiese la condanna di IE ET fu NT e IE ET fu EL alla eliminazione di quanto da essi realizzato nei loro immobili violando il suo diritto di proprietà esclusiva del cortile, ma solo che fosse dichiarata la illegittimità dei loro "sconfinamenti"; ossia che esperì azioni di mero accertamento, e di carattere meramente personale, tali da non consentire l'applicazione del principio in virtù del quale la Corte d'appello di Napoli ha poi accolto l'opposizione di NA OV e ZA ET, e secondo il quale nel caso in cui il proprietario di un immobile denunci i danni provenienti da un immobile confinante, per conseguire una pronuncia di condanna all'esecuzione di opere e lavori idonei ad eliminare i danni medesimi" l'appartenenza di detto immobile a più comproprietari determina l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione alla inscindibilità ed indivisibilità dell'obbligazione dedotta in causa.
La censura è inammissibile.
L'individuazione del contenuto della domanda giudiziale richiede la soluzione di questioni di fatto che, in quanto tali, sono di competenza del giudice del merito, e che sono censurabili in Cassazione solo per vizio di motivazione.
Il ricorrente non ha evidenziato tali vizi, ma si è limitato a contrapporre all'interpretazione che il giudice del merito ha dato della sua domanda una sua diversa interpretazione, che non ha neppure (per quel che risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso) sottoposto al suo vaglio.
Il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2628 del 17 dicembre 1999 resta assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso che ha dato luogo al procedimento n. 18952/2002, e dichiara assorbito quello che ha dato luogo al procedimento n. 7340/2000; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004