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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116841 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116844 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento TASI n. 2018 4932, emesso dal Comune di Gela per l'importo di € 56,00 ed IMU 2018 nr. 15754 per € 433,00, emesso dal Comune di
Gela, entrambi notificati in data 08.01.2024.
Rilevava il ricorrente l'assenza del presupposto impositivo, non essendo gli immobili in questione di sua proprietà per le ragioni meglio spiegate in ricorso.
Il Comune di Gela, costituitosi, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Sostiene parte ricorrente l'assenza del presupposto impositivo in quanto l'immobile posto a base dell'avviso di accertamento impugnato non sarebbe più di sua proprietà.
In maniera più dettagliata parte ricorrente ha dedotto e dimostrato documentalmente quanto segue.
Entrambi i tributi si riferiscono all'immobile sito in Gela in Indirizzo_1 snc., identificato al catasto fg. 182- p. lla 712 sub 15.
Il predetto immobile, in data 27.10.1987, è stato oggetto di un preliminare di vendita intercorso tra Ricorrente_1 e Nominativo_2.
A seguito del mancato adempimento del predetto atto, la Sig.ra Nominativo_2 ha promosso azione ex art. 2932 c.c., che si è conclusa con sentenza del Tribunale di Gela del 21.04.2002 (allegata in atti) che ha statuito il trasferimento dell'appartamento di Indirizzo_1, da Ricorrente_1 a Nominativo_2 , sentenza sul punto confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta con decisione del 07.02.2007 (allegata in atti).
L'effetto traslativo si è, dunque, realizzato con il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di secondo grado, trascritta in data 05.05.2008, ai nn. 5652/4065 e 5653/4066.
Il predetto immobile è, dunque, di proprietà e nella disponibilità degli eredi di Nominativo_2, malgrado gli stessi non abbiano provveduto alla voltura catastale.
Il Ricorrente_1, non è più proprietario dell'immobile dal 2008 e, quindi, non è soggetto passivo di imposta.
Peraltro, diversamente da quanto asserito dal Comune convenuto, la predetta sentenza, passata in giudicato,
è stato diligentemente trascritto, nel maggio 2008, presso i RR.II. della Conservatoria di Caltanissetta (vedasi nota allegata alla memoria illustrativa).
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Gela al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €1000,00, oltre accessori e contributo unificato. Caltanissetta, 9.02.2026 Il Giudice
RE TO NO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116841 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116844 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento TASI n. 2018 4932, emesso dal Comune di Gela per l'importo di € 56,00 ed IMU 2018 nr. 15754 per € 433,00, emesso dal Comune di
Gela, entrambi notificati in data 08.01.2024.
Rilevava il ricorrente l'assenza del presupposto impositivo, non essendo gli immobili in questione di sua proprietà per le ragioni meglio spiegate in ricorso.
Il Comune di Gela, costituitosi, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Sostiene parte ricorrente l'assenza del presupposto impositivo in quanto l'immobile posto a base dell'avviso di accertamento impugnato non sarebbe più di sua proprietà.
In maniera più dettagliata parte ricorrente ha dedotto e dimostrato documentalmente quanto segue.
Entrambi i tributi si riferiscono all'immobile sito in Gela in Indirizzo_1 snc., identificato al catasto fg. 182- p. lla 712 sub 15.
Il predetto immobile, in data 27.10.1987, è stato oggetto di un preliminare di vendita intercorso tra Ricorrente_1 e Nominativo_2.
A seguito del mancato adempimento del predetto atto, la Sig.ra Nominativo_2 ha promosso azione ex art. 2932 c.c., che si è conclusa con sentenza del Tribunale di Gela del 21.04.2002 (allegata in atti) che ha statuito il trasferimento dell'appartamento di Indirizzo_1, da Ricorrente_1 a Nominativo_2 , sentenza sul punto confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta con decisione del 07.02.2007 (allegata in atti).
L'effetto traslativo si è, dunque, realizzato con il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di secondo grado, trascritta in data 05.05.2008, ai nn. 5652/4065 e 5653/4066.
Il predetto immobile è, dunque, di proprietà e nella disponibilità degli eredi di Nominativo_2, malgrado gli stessi non abbiano provveduto alla voltura catastale.
Il Ricorrente_1, non è più proprietario dell'immobile dal 2008 e, quindi, non è soggetto passivo di imposta.
Peraltro, diversamente da quanto asserito dal Comune convenuto, la predetta sentenza, passata in giudicato,
è stato diligentemente trascritto, nel maggio 2008, presso i RR.II. della Conservatoria di Caltanissetta (vedasi nota allegata alla memoria illustrativa).
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Gela al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €1000,00, oltre accessori e contributo unificato. Caltanissetta, 9.02.2026 Il Giudice
RE TO NO