Articolo 9 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 febbraio 1951
Art. 9.
Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951