Art. 9.
Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.
Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.